CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09412/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona deirispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati edifesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026 - ricorrenti -1078 contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 955/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 11/05/2022 R.G.N. 656/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25921/2022Numero sezionale 1078/2026Data pubblicazione 14/04/20261. Il Tribunale di Foggia, su ricorso della docente MariaTiritiello, che aveva convenuto in giudizio il MIUR per vedersiriconoscere il diritto a essere reinserita nella terza fascia delleGAE della provincia di Foggia, valida per il triennio 2014-2017, per la classe di concorso A019 (ora A046), a seguito diomessa presentazione della domanda di aggiornamento,respingeva il ricorso ritenendo che: a) la cancellazione eraavvenuta in conformità all’art. 1, comma 1-bis, d. l. n.97/2004; e b) la domanda di reinserimento non era statapresentata nel rispetto del termine (10.5.2014) di cui al D.M.235/2014.2. La Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza diprimo grado, ordinava al Ministero - USR Puglia - Ambitoterritoriale per la provincia di Foggia - di reinserire la docentenella graduatoria ad esaurimento della provincia di Foggia,nella posizione derivante dal punteggio maturato prima delladisposta cancellazione. La Corte di Bari riteneva che andassedisapplicato il D.M. citato nella parte in cui non consente ilreinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessapresentazione, in occasione delle precedenti operazioni diaggiornamento, della domanda di permanenza.3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre ilMinistero con due motivi; non si è costituita la docente nelpresente giudizio di legittimità.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, l’amministrazione ricorrentededuce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggettodi discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), dimostrativiNumero registro generale 25921/2022della circostanza che la ricorrente non aveva mai proposto Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 9412/2026alcuna istanza di reinserimento per il triennio di cui è causa,Data pubblicazione 14/04/2026istanza costituente presupposto indispensabile per ilriconoscimento del relativo diritto ai sensi del d. l. n. 97/2004(convertito in legge n. 143/2004), nel termine prescritto dalMinistero. Sostiene che la giurisprudenza di legittimitàrichiamata nella sentenza impugnata (Cass. n. 5285/2017, n.10221/2020) non è pienamente conferente, perché in tali casiè stato dichiarato illegittimo il “depennamento” definitivodalle graduatorie, ma non la cancellazione relativa al triennioper il quale non si è presentata domanda di aggiornamento;e che, invece, il reinserimento nelle GAE richiede unadomanda valida e tempestiva, mancata nel caso di specie.2. Con il secondo motivo, l’amministrazione ricorrentededuce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004, conv. in legge n. 143/2004, dell’art. 1,comma 605, legge n. 296/2006, dell’art. 401 d. lgs. n.297/1994. Sostiene che la Corte di Bari, non considerando lamancata presentazione della domanda di reinserimento nelleGAE, ha violato la normativa di riferimento come interpretatadalla giurisprudenza di legittimità, che afferma che ilpresupposto per il reinserimento nelle GAE è dato dallatempestiva presentazione della relativa domanda qualeelemento costitutivo del diritto.3. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattaticongiuntamente per connessione, è fondato.4. Questa Corte ha osservato che, nel settore scolastico,la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art.401 del d.lgs. n. 297/1994 in graduatorie ad esaurimento exart. 1, comma 605, della legge n. 296/2006, non hadeterminato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1,Numero registro generale 25921/2022Numero sezionale 1078/2026comma 1-bis, del d.l. n. 97/2004, conv. nella leggeNu mner.o di raccolta generale 9412/2026Data pubblicazione 14/04/2026143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, ildocente cancellato possa essere reinserito nella graduatoriacon il punteggio maturato al momento della cancellazione,sicché va disapplicato, perché in contrasto con la norma dilegge, il d.m. n. 235/2014, nella parte in cui non consente ilreinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessapresentazione, in occasione delle precedenti operazioni diaggiornamento, della domanda di permanenza (Cass. n.10221/2020, conf. a Cass. n. 28250/2017, citate nellamotivazione della sentenza impugnata).5. Tuttavia, il diritto all’inserimento nelle GAE richiede,comunque, il rispetto del termine previsto perl’aggiornamento delle graduatorie.6. È stato, invero, chiarito da Cass. n. 23021/2024 (la cuimotivazione qui si richiama, anche ai sensi dell’art. 118 disp.comma 1-bis, d.l. n. 97/2004, convertito, con modificazioni,nella legge n. 143/2004 impone la presentazione delladomanda dell’interessato in occasione degli aggiornamentidelle graduatorie per il personale docente, la cui mancanzacomporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento(GAE). Tale conseguenza non è assoluta, bensì temperatadalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degliaggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto ildepennamento ed entro il termine previsto perl’aggiornamento stesso, il reinserimento (non a casol’interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggioconseguito all’atto della cancellazione»).7. Nel caso specifico, non risulta accertato che l’originariaricorrente avesse presentato domanda in occasioneNumero registro generale 25921/2022Numero sezionale 1078/2026dell’aggiornamento successivo, anche con riferimentoNu maerol di raccolta generale 9412/2026Data pubblicazione 14/04/2026decorso del termine previsto per tale aggiornamento alla datadel ricorso giudiziario.8. Sebbene la cancellazione della graduatoria non precludal’ottenimento, a seguito di una nuova domanda,tempestivamente presentata, del reinserimento nelle GAEsuccessive, con la conservazione del punteggio già possedutoal momento del depennamento, detta successiva domanda,tempestivamente presentata, è necessaria, ed essa non puòcoincidere con la presentazione del ricorso giudiziario oltre iltermine.9. Tale accertamento risulta omesso nella sentenzagravata, che per tale ragione deve essere cassata, con rinvioalla Corte d’Appello indicata in dispositivo per procedervi, inconformità dei principi sopra richiamati, nonché perprovvedere sulle spese di lite, incluse quelle della presentefase di giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]