CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 24904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32224/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA].a.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6. –ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44. –controricorrente – avverso la sentenza n. 489/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché la società [OSCURATO:PERSONA].a.r.l., dal medesimo rappresentata, hanno proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova, riformando la sentenza del Tribunale della Spezia, ha respinto la loro opposizione all’ordinanza di ingiunzione con cui la Provincia della Spezia aveva ingiunto al sig. [OSCURATO:PERSONA] - ed alla società Idrolevante quale coobbligata in solido - il pagamento di € 6.015 per la violazione dell’art. 124 D.Lgs. n.152/2006, sanzionata dall’art.133, co.2, del medesimo decreto, avendo accertato che l’impianto di depurazione dei reflui urbani di [OSCURATO:PERSONA], gestito da [OSCURATO:PERSONA].a.r.l., era privo di autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] della Spezia ha depositato controricorso La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art.135 del D.Lgs 152/2006, così come abrogativo della precedente formulazione dell’art. 56 del D.Lgs. 152/199», i ricorrenti ripropongono la tesi –accolta dal Tribunale della Spezia e rigettata dalla Corte di appello di Genova -della carenza del potere sanzionatorio della Provincia della Spezia in materia ambientale. Ad avviso dei ricorrenti, la Provincia non avrebbe potere sanzionatorio in materia ambientale; la delega di tale potere dalle Regioni alla Province, consentita dall'art. 56 d.lgs. 152/1999, non risulterebbe più possibile dopo l’abrogazione di tale disposizione; l'art. 135 del d.lgs. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente), si argomenta nel mezzo di impugnazione, attribuisce alle Regioni la potestà sanzionatoria, al pari dell’articolo 56 d.lgs. 152/1999, ma, a differenza da quest’ultima disposizione, non contempla la possibilità di alcuna «diversa disposizione delle regioni». Donde il difetto di base legale del potere sanzionatorio provinciale. La questione posta dai ricorrenti è già stata definita da questa Sezione con l’ordinanza n. 11865/20, da cui non vi è ragione di discostarsi; in tale ordinanza si è chiarito quanto segue. In primo luogo, non c'è violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e neppure dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost. allorquando la Regione delega alle Province il proprio potere sanzionatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto che ciascuna Regione è abilitata a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali (cfr. la sentenza n. 380 del 2007 della Corte Costituzionale). In secondo luogo, non può ritenersi di per sé risolutivo il differente tenore normativo dell'art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999 rispetto a quanto invece dettato dall'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'omessa riproduzione in quest'ultimo della salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità. Proprio la disamina del quadro normativo e dei principi generali depongono, al contrario, per la correttezza della soluzione adottata dalla Corte di Genova. Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell'art. 135 comma 1 («In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità ») nella parte in cui, pur non ripetendo l'inciso del previgente art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999, contiene la clausola di salvezza «fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità». Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale nell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico. Ancora,va considerata la disciplina transitoria dettata dall'art. 170 del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al quale «fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175». Il riferimento specifico e congiunto ad «atti e provvedimenti» induce a ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare "salvi" sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del d.lgs. n. 152 del 1999, il che induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione dell'art. art. 42, comma 2, lettera b), della legge della Regione Liguria n. 43 del 1995, dimostrando la volontà legislativa di non considerare ex sele disposizioni emanate in contrasto con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse. Inoltre, la tesi secondo cui vi sarebbe la scelta del legislatore di sottrarre alle Regioni la potestà normativa ed organizzativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamentoprevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni amministrative attribuitegli, appare in contrasto con l'intero impianto sistematico del d.lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle Regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia (cfr. gli artt. 101, 124, commi 3 e 7). In terzo luogo, una volta esclusa, alla luce dell'impianto normativo previsto dal citato d.lgs. n. 152 del 2006, la correttezza della tesi della tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l'emanazione del d.lgs. n. 152 del 2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa statale con la legge regionale n. 41 del 2014, che, con una disposizione avente carattere di interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva, ha confermato l'operatività della previsione di cui all'art. 42, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 43 del 1995 e successive modifiche anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006. Correttamente il giudice d'appello ha attribuito rilevanza a tale ultima disposizione legislativa regionale che legittima l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia, non potendo certo essere disapplicata e non presentando profili di illegittimità costituzionale che ne impongano la rimessione al vaglio della Corte costituzionale. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 2.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo