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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11516/2024

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A BUCONI; FATTO

1. La Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 302/2017 del Tribunale di Milano.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. Il Ministero dell’Istruzione, l’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] “C.

Cattaneo” e l’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] “G.

Cardano”sono rimasti intimati.

DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 444 e 445 cod. proc. civ. (360 n.3).

Lamenta chela Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la sentenza di condanna ad anni 3 e mesi 5 di reclusione, pronunciata dalla Corte Militare di Appello di Roma-sezione distaccata di Verona in data 26.1.1999, non appartiene ad alcuna tipologia di provvedimenti per i quali gli artt. 24 e 25 del DPR n. 313/2002 escludono la menzione nel certificato penale e nel certificato generale del casellario giudiziale rilasciati su richiesta dell’interessato.

Denuncia altresì l’erroneità delle statuizioni secondo cui la sentenza n. 6097/1999 della Suprema Corte si è limitata a rettificare l’errore nella determinazione della pena contenuto nella sentenza della Corte Militare di Appello di Roma- sezione distaccata di Verona in data 26.1.1999 e non costituisce sentenza di patteggiamento, né è assimilabile ai provvedimenti di cui all’art. 445 cod. proc. pen.

Sostiene che è dirimente il contenuto della sentenza n. 6097/1999 della Suprema Corte (che non si è limitata ad una correzione di errori materiali nella determinazione della pena, ma), mentre il certificato del casellario è un atto esterno del processo.

Evidenzia che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in quanto fa riferimento al la richiesta dei difensori muniti di procura speciale, la rinuncia ai motivi di gravame diversi dalla misura della pena; evidenzia che tale provvedimentoall’accordo intercorso tra le parti ed esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. 2.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47 legge 354/1975,per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali abbia determinato l’estinzione della pena, ma non del reato.

Sostiene che la menzione della condanna sul certificato penale costituisce un “effetto penale” della condanna, che viene meno per effetto dell’esito positivo del periodo di prova.

3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.

Lamenta l’illogicità della sentenza impugnata,evidenziando che il ricorso non è stato rigettato per il mancato assolvimento dell’onere della prova.

Sostiene che l’assenza di condanne penali nel certificato richiesto dal Carlini si basa su principi giuridici la cui applicazione non necessita di essere dimostrata attraverso il deposito di tale documento.

4. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in conformità a precedenti di questa Corte, ai quali si intende dare continuità (da ultimo v.

Cass. n. 2082/2024).

5. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369, comma secondo, n. 2), cod. proc. civ., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura (così, ex plurimis, Cass. civ., sez.

III, 20.7.2020, n. 15393; e in termini esatti o analoghi Cass., Sez.

I, 8.7.2020, n. 14347; id., sez.

VI, 5.6.2018, n. 14426; id., Sez.

U, 20.6.2006, n. 14110).

6. Nel caso di specie, l’impugnante indica di depositare, sub doc. 1) della sua produzione, la «copia autentica della sentenza impugnata» (cfr. pag. 11del ricorso per cassazione).

7. Rileva, tuttavia, il Collegio che l’atto effettivamente depositato consta di un foglio, riferibile sì alla sentenza con i suindicati estremi, ma che contiene esclusivamente il “dispositivo” di tale pronuncia.

8. Dal ricorso per cassazionesi desume chiaramente che la sentenza di cui si discute, nel suo testo integrale, era senz’altro munita della motivazione, tanto che le parti contrapposte ne richiamano passi e brani.

9. Ritiene, allora, il Collegio che ricorra un caso nel quale l’atto di fatto unicamente prodotto dalla ricorrente certamente non consente di verificare la data di deposito della sentenza,l’oggetto della controversia, le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e, quindi, di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura.

10. Dalla cospicua e risalente casistica nel tempo affrontata da questa Corte in tema di deposito di una copia autentica incompleta della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez.

I, 12.12.2016, n. 25407; id., sez. trib., 21.1.2015, n. 1012; id.,sez. lav., 3.8.2007, n.17065; id., sez. trib. 17.2.2005, n. 3254; id., sez.

III, 10.2.2004, n. 2494; id., sez.

III, 14.7.2003, n. 11005; id., sez.

I, 30.5.2003, n. 8764; id., sez.

II, 16.5.2001, n. 6749; id., sez.

II, 16.5.2001, n. 6749; id., sez. lav., 11.6.1999, n. 5771; id., sez.

III, 12.5.1999, n. 4687; id., sez. lav., 5.3.1998, n. 2434; id., sez.

II, 5.3.1986, n. 1392; id., sez.

III, 16.7.1982, n. 4182), si trae il principio che l’improcedibilità non ricorre in tutti i casi nei quali, nonostante la mancanza di una o più pagine e parti del provvedimento impugnato, sia consentito comunque dedurre o ricostruire con certezza le ragioni poste a fondamento della pronuncia oggetto di ricorso per cassazione.

Nell’ambito di tale specifica giurisprudenza, in relazione a fattispecie concrete più simili a quella che ci occupa, è stato però più volte affermato che l’obbligo di deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, fissato a pena d’improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., non può ritenersi soddisfatto con la produzione di copia del solo dispositivo, essendo essa inidonea ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma che è quella di consentire di verificare la tempestività del ricorso e la fondatezza dei suoi motivi (in tal senso, v.

Cass. civ., Sez.

L, 19.4.1996, n. 3699; e intermini id., Sez.

L, 12.3.1996, n. 219; id., Sez.

L, 18.1.1982, n. 343; tutte specificamente riferite a processi assoggettati al rito del lavoro; id., Sez.

I, 5.3.1979, n. 1362);

11. Per completezza, si osserva che una copia completa della pronuncia gravata non è stata rinvenuta dal Collegio nel fascicolo d’ufficio, anche in formato analogico; neppure, infine, risulta che una versione integrale della stessa sentenza sia stata successivamente prodotta in una qualsiasi forma da qualcuna delle parti; sicché è rimasto precluso ogni accesso cognitivo alle ragioni del decisum d’appello (cfr. Cass. n. 1012/2015 già cit.), il che a sua volta non permette ovviamente alla Corte di vagliare i motivi di ricorso.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

13. Considerato che il Ministero dell’Istruzione, l’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] “C.

Cattaneo” e l’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] “G.

Cardano” non hanno svolto alcuna attività difensiva, non va emessa alcuna statuizione sulle spese di lite.

14. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara l’improcedibilitàdel ricorso ; nulla spese.

Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A BUCONI; FATTO 1. La Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 302/2017 del Tribunale di Milano. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3. Il Ministero dell’Istruzione, l’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] “C. Cattaneo” e l’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] “G. Cardano”sono rimasti intimati. DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 444 e 445 cod. proc. civ. (360 n.3). Lamenta chela Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la sentenza di condanna ad anni 3 e mesi 5 di reclusione, pronunciata dalla Corte Militare di Appello di Roma-sezione distaccata di Verona in data 26.1.1999, non appartiene ad alcuna tipologia di provvedimenti per i quali gli artt. 24 e 25 del DPR n. 313/2002 escludono la menzione nel certificato penale e nel certificato generale del casellario giudiziale rilasciati su richiesta dell’interessato. Denuncia altresì l’erroneità delle statuizioni secondo cui la sentenza n. 6097/1999 della Suprema Corte si è limitata a rettificare l’errore nella determinazione della pena contenuto nella sentenza della Corte Militare di Appello di Roma- sezione distaccata di Verona in data 26.1.1999 e non costituisce sentenza di patteggiamento, né è assimilabile ai provvedimenti di cui all’art. 445 cod. proc. pen. Sostiene che è dirimente il contenuto della sentenza n. 6097/1999 della Suprema Corte (che non si è limitata ad una correzione di errori materiali nella determinazione della pena, ma), mentre il certificato del casellario è un atto esterno del processo. Evidenzia che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in quanto fa riferimento al la richiesta dei difensori muniti di procura speciale, la rinuncia ai motivi di gravame diversi dalla misura della pena; evidenzia che tale provvedimentoall’accordo intercorso tra le parti ed esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47 legge 354/1975,per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali abbia determinato l’estinzione della pena, ma non del reato. Sostiene che la menzione della condanna sul certificato penale costituisce un “effetto penale” della condanna, che viene meno per effetto dell’esito positivo del periodo di prova. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. Lamenta l’illogicità della sentenza impugnata,evidenziando che il ricorso non è stato rigettato per il mancato assolvimento dell’onere della prova. Sostiene che l’assenza di condanne penali nel certificato richiesto dal Carlini si basa su principi giuridici la cui applicazione non necessita di essere dimostrata attraverso il deposito di tale documento. 4. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in conformità a precedenti di questa Corte, ai quali si intende dare continuità (da ultimo v. Cass. n. 2082/2024). 5. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369, comma secondo, n. 2), cod. proc. civ., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 20.7.2020, n. 15393; e in termini esatti o analoghi Cass., Sez. I, 8.7.2020, n. 14347; id., sez. VI, 5.6.2018, n. 14426; id., Sez. U, 20.6.2006, n. 14110). 6. Nel caso di specie, l’impugnante indica di depositare, sub doc. 1) della sua produzione, la «copia autentica della sentenza impugnata» (cfr. pag. 11del ricorso per cassazione). 7. Rileva, tuttavia, il Collegio che l’atto effettivamente depositato consta di un foglio, riferibile sì alla sentenza con i suindicati estremi, ma che contiene esclusivamente il “dispositivo” di tale pronuncia. 8. Dal ricorso per cassazionesi desume chiaramente che la sentenza di cui si discute, nel suo testo integrale, era senz’altro munita della motivazione, tanto che le parti contrapposte ne richiamano passi e brani. 9. Ritiene, allora, il Collegio che ricorra un caso nel quale l’atto di fatto unicamente prodotto dalla ricorrente certamente non consente di verificare la data di deposito della sentenza,l’oggetto della controversia, le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e, quindi, di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura. 10. Dalla cospicua e risalente casistica nel tempo affrontata da questa Corte in tema di deposito di una copia autentica incompleta della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. I, 12.12.2016, n. 25407; id., sez. trib., 21.1.2015, n. 1012; id.,sez. lav., 3.8.2007, n.17065; id., sez. trib. 17.2.2005, n. 3254; id., sez. III, 10.2.2004, n. 2494; id., sez. III, 14.7.2003, n. 11005; id., sez. I, 30.5.2003, n. 8764; id., sez. II, 16.5.2001, n. 6749; id., sez. II, 16.5.2001, n. 6749; id., sez. lav., 11.6.1999, n. 5771; id., sez. III, 12.5.1999, n. 4687; id., sez. lav., 5.3.1998, n. 2434; id., sez. II, 5.3.1986, n. 1392; id., sez. III, 16.7.1982, n. 4182), si trae il principio che l’improcedibilità non ricorre in tutti i casi nei quali, nonostante la mancanza di una o più pagine e parti del provvedimento impugnato, sia consentito comunque dedurre o ricostruire con certezza le ragioni poste a fondamento della pronuncia oggetto di ricorso per cassazione. Nell’ambito di tale specifica giurisprudenza, in relazione a fattispecie concrete più simili a quella che ci occupa, è stato però più volte affermato che l’obbligo di deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, fissato a pena d’improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., non può ritenersi soddisfatto con la produzione di copia del solo dispositivo, essendo essa inidonea ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma che è quella di consentire di verificare la tempestività del ricorso e la fondatezza dei suoi motivi (in tal senso, v. Cass. civ., Sez. L, 19.4.1996, n. 3699; e intermini id., Sez. L, 12.3.1996, n. 219; id., Sez. L, 18.1.1982, n. 343; tutte specificamente riferite a processi assoggettati al rito del lavoro; id., Sez. I, 5.3.1979, n. 1362); 11. Per completezza, si osserva che una copia completa della pronuncia gravata non è stata rinvenuta dal Collegio nel fascicolo d’ufficio, anche in formato analogico; neppure, infine, risulta che una versione integrale della stessa sentenza sia stata successivamente prodotta in una qualsiasi forma da qualcuna delle parti; sicché è rimasto precluso ogni accesso cognitivo alle ragioni del decisum d’appello (cfr. Cass. n. 1012/2015 già cit.), il che a sua volta non permette ovviamente alla Corte di vagliare i motivi di ricorso. 12. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 13. Considerato che il Ministero dell’Istruzione, l’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] “C. Cattaneo” e l’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] “G. Cardano” non hanno svolto alcuna attività difensiva, non va emessa alcuna statuizione sulle spese di lite. 14. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’improcedibilitàdel ricorso ; nulla spese. Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p
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