CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 33322/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19146-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - Oggetto R.G.N.19146/2022 Cron. Rep. Ud22/10/2025 avverso la sentenza n. 19/2022 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/01/2022 R.G.N. 344/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 19/2022 della Corte d’appello di Messina che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato la legittimità dell’intimazione di pagamento impugnata, rigettando l’opposizione. Propone due motivi di censura, cui resiste Agenzia delle Entrate –Riscossione con controricorso, illustrato da memoria. INPS è rimasto intimato. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente propone due motivi di censura, così rubricati. I)In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416, 421 e 437 cod. proc. civ. e dell’art. 3 della legge n. 335/1995; inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta in primo grado dall’Agente della riscossione in relazione all’art. 416 commi 1 e 3 cod. proc. civ.; mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 421, comma 2, cod. proc. civ. e inammissibilità di nuovi mezzi di prova ex art. 437, comma 2, cod. proc. civ.; insussistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. II)In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo: mancata e/o insufficiente verifica dell’effettiva efficacia interruttiva della prescrizione dei documenti allegati dall’Agente della riscossione; inidoneità e inconducenza dei (presunti) atti interruttivi per mancata indicazione della natura del credito portato a conoscenza del destinatario. Preliminarmente, non è stata depositata da parte ricorrente la sentenza gravata, perché la produzione n. 1 è la sentenza della Corte di appello di Messina n. 1853/2014 in giudizio intercorso tra altro ricorrente ed INPS. Peraltro, la sentenza non solo è stata trascritta nell’atto introduttivo, ma soprattutto è stata depositata da Ader e, laddove la sentenza non sia depositata (o sia depositato il solo dispositivo, Cass. n. 11516/2024) il ricorso non è improcedibile «ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (ex multis, Cass. n. 4370/2019)» (Cass.n. 2473/2023). Tanto premesso, nel merito il ricorso va rigettato. Il primo motivo non è fondato. Si contesta la decisione della Corte di ammettere la produzione dei documenti depositati da Ader in primo grado, all’atto della costituzione che era stata tardiva, documenti che il primo giudice aveva dichiarato inammissibili. La Corte ha motivato in questi termini: oggetto del contendere è l’ammissibilità o meno della produzione eseguita da [OSCURATO:PERSONA] spa in primo grado al fine di contrastare l‘eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente; nel rito del lavoro, l’eccezione di interruzione della prescrizione si configura come eccezione in senso lato, come tale può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice del gravame. Quanto alla documentazione attestante l’avvenuta interruzione, la Cassazione precisa che è ammissibile in appello ove una prova in merito sia già stata acquisita o il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado, di tal chè le prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono ritenersi ammissibili in appello solo ove rispondano al duplice requisito dell’indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discusi fra le parti in prime cure (Cass. n. 9226/2018, n. 14755/2018); poiché l’agente per la riscossione già con la comparsa in primo grado ha eccepito l’interruzione della prescrizione, richiamando tutti gli atti interruttivi idonei a tal fine, deve ritenersi oggi in appello che l’effetto interruttivo correlato a detti atti, già entrati a far parte del contraddittorio processuale, consente a questa Corte l’acquisizione di essi e della documentazione riguardante la notifica, trattandosi di documento indispensabile ai fini della decisione. La decisione è conforme ai principi più volte espressi da questa Corte. Sul punto, si richiama, ex multis, Cass. n. 10634/2021, per la quale «è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro,sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010); 14. si è affermato che questo potere ufficioso rileva specificamente nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (v. ord. n. 14755 del 2018); 15. tali principi, già affermati da questa Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in relazione ai processi per opposizione a cartella esattoriale per la verifica di tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), vanno ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione». Inammissibile è, poi, il secondo motivo che non individua un fatto decisivo la cui valutazione sia stata omessa, dolendosi, invece, del fatto che il Giudice d’appello, “nel valutare la produzione documentale allegata (tardivamente) da [OSCURATO:PERSONA] spa non ha provveduto a vagliare l’effettiva efficacia ed idoneità della stessa ai fini della prova dell’interruzione del termine prescrizionale”. Come, ex multis, ricordato da Cass. n. 21672/2018, «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» e l'omesso esame di una tesi difensiva non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto una memoria difensiva non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementi fattuali e non gli atti difensivi (Cass. n. 5795/2017, n. 22457/2017 ex multis)». Nella specie, ciò che, di contro, vorrebbe il ricorrente è che questa Corte procedesse ad una rivalutazione, inammissibile in questa sede, del contenuto e della valenza di prove documentali che, secondo la tesi difensiva, non sarebbero state idonee a dimostrare l’interruzione del termine prescrizionale. Il ricorso va, pertanto, rigettato ma alla reiezione non fa seguito condanna al pagamento delle spese di legittimità, essendo la notifica del ricorso ad Ader effettuata ai fini di mera litis denuntiatio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore import