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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02473/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5498-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socia; -Intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA, comunicata il 24/12/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - c on ricorso ex artt. 702 - bis c.p.c. e 14, sec ondo comma, D.lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] convenneroin giudizio dinanzi alla Corte di appello di Bologna la [OSCURATO:SOCIETA]. e la socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirle condannare al pagamento dei compensi professionali dovuti per l’attività resa nel giudizio R.G. n. 1035/2015,svoltosi innanzi alla medesima Corte; - d edussero i ricorrenti, in particolare, che tali compensi erano già stati richiesti con precedente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 6396/2018)unitamente ad altre spettanze non corrisposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] e della socia accomandataria, ma che il medesimo Tribunale, accolta parzialmente la domanda, si era dichiarato incompetente con riguardo ai compensi relativi alle prestazioni rese dinanzi alla Corte di appello di Bologna, concedendo i termini per la riassunzione del processo davanti a detto giudice; - l a Corte di appello di Bologna, ritenendo che il ricorso introduttivo del giudizio fosse da intendersi in riassunzione della causa n. 6396/2018 R.G., dichiarò l’estinzione del procedimento ex art. 50, ultimo comma, c.p.c., poiché tardivo; - avverso la citata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione sulla base di due motivi; - [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva; - il r elatore ha formulato proposta ex art. 380 bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per omesso deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica delladecisione impugnata; - in prossimità dell’udienza, i ricorrent i ha nno depositato memoria illustrativa contenente istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c.

Ritenuto che: - è preliminare all’esame dei motivi di ricorso il rilievo dell’improcedibilità dello stesso; - ai sensi, infatti, dell'art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la Cancelleria, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione effettuata alle parti contro le quali è proposto; - unitamente all'atto di impugnazione, ed entro il termine previsto per il deposito del ricorso, il ricorrente deve produrre, sempre a pena di improcedibilità, una serie di documenti, tra i quali la copia autentica della decisione impugnata, e, ove sia stata notificata a mezzo pec, anche l'attestazione di conformità aisensi dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 9, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 53, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio; - il ricorso non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (ex multis Cass., n. 4370/2019); - nel caso di specie, visti gli atti depositati telematicamente, va rilevato che i ricorrenti non hanno ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., non risultando agli atti la copia autentica dell'ordinanza n. 1717/2020 del 14.12.2021 della Corte d'appello di Bologna, così come certificato dalla Cancelleria in data 02.08.2022; - con memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno dedotto che la predetta omissione sarebbe attribuibile a un “disguido informatico”, atteso che nella busta del deposito telematico del ricorso per cassazione era stato effettivamente inserito anche il file, in formato pdf, contenente l’ordinanza impugnata; - quest’ultimo sarebbe stato, dunque, non acquisito dal sistema informatico per cause inspiegabili e comunque non attribuibili ai ricorrenti, così giustificando larichiesta di remissione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. , dai medesimi formulata nella stessa memoria illustrativa; - orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha effettivamente riconosciuto l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153,comma 2 c.p.c. al giudizio di cassazione, ove sussista, in concreto, una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza (Cass., Sez.

Un., n. 32725 del 18/12/2018; Cass., Sez. 1, n. 30512 del 23/11/2018) e non di una impossibilità relativa o una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass., Sez.

Un., n.27773 del 04/12/2020; Cass., Sez. lav., 6 febbraio 2019, n. 3482;Cass., Sez.

I, 23 novembre 2018, n.30512); - l’art. 153, comma2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando più che pacifico che tale tempestività sia da intendersi come “immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa" (Cass. Sez. 5, ord. 1° marzo 2019, n. 6102; Cass. Sez. 2, sent. 26 marzo 2012, n. 4841; Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2011, n. 23561;); - il concetto di "immediatezza della reazione" non implica, peraltro, come "corollario", che l'ista nza di rimessione debba intervenire entro il termine nel quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante "si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio delladurata ragionevole del processo" (Cass. Sez. 5, sent. 6 giugno 2012, n. 9114; cass. Sez.3 - ,Ord. n. 25289 del 11/11/2020); - nel caso di specie, dunque, ove la parte avesse tempestivamente allegato e provato l'impossibilità di depositare copia autentica dell’ordinanza impugnata, per cause dovut e ad un malfunzionamento del sistema, essa avrebbe potuto legittimamente chiedere la rimessione in termini, la quale sarebbe poi stataoggetto di valuta zione d e l collegio; - i ricorrenti, al contrario, non solo non hanno dimostrato la non imputabilità della causa dell’omissione, non essendo sufficiente, a tal fine, una mera asserzione della responsabile di segreteria dello studio Miari in merito al verificarsi di un generico “disguido informatico”, ma neanche è stato rispettato i l richiamato requisito di “tempestività della reazione”; - i medesimi hanno, in primo luogo, omesso di accertare - non appenavisibile il fascicolo informatico relativo al proprio ricorso - che il deposito telematico risultasse conforme a quello effettuato, non utilizzando, dunque, la diligenza e la prudenza imposte dai principi generali dell'ordinamento; - in secondo luogo, a fronte di un ricorso depositato il 3.3.2022 (cfr. fascicolo telematico), solo dopo ricevuta la comunicazione della proposta di improcedibilità ex art. 380 bis c.p.c., hanno formulato la propria istanza di rimessione in termini solamente con la memoriadel 14.10.2022; - deve escludersi, pertanto, la sussistenza dei presupposti che consentono di disporre la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., con conseguente rigetto della relativa istanza; - il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; - non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva dell'intimato; - Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5498-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socia; -Intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA, comunicata il 24/12/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - c on ricorso ex artt. 702 - bis c.p.c. e 14, sec ondo comma, D.lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] convenneroin giudizio dinanzi alla Corte di appello di Bologna la [OSCURATO:SOCIETA]. e la socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirle condannare al pagamento dei compensi professionali dovuti per l’attività resa nel giudizio R.G. n. 1035/2015,svoltosi innanzi alla medesima Corte; - d edussero i ricorrenti, in particolare, che tali compensi erano già stati richiesti con precedente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 6396/2018)unitamente ad altre spettanze non corrisposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] e della socia accomandataria, ma che il medesimo Tribunale, accolta parzialmente la domanda, si era dichiarato incompetente con riguardo ai compensi relativi alle prestazioni rese dinanzi alla Corte di appello di Bologna, concedendo i termini per la riassunzione del processo davanti a detto giudice; - l a Corte di appello di Bologna, ritenendo che il ricorso introduttivo del giudizio fosse da intendersi in riassunzione della causa n. 6396/2018 R.G., dichiarò l’estinzione del procedimento ex art. 50, ultimo comma, c.p.c., poiché tardivo; - avverso la citata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione sulla base di due motivi; - [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva; - il r elatore ha formulato proposta ex art. 380 bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per omesso deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica delladecisione impugnata; - in prossimità dell’udienza, i ricorrent i ha nno depositato memoria illustrativa contenente istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c. Ritenuto che: - è preliminare all’esame dei motivi di ricorso il rilievo dell’improcedibilità dello stesso; - ai sensi, infatti, dell'art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la Cancelleria, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione effettuata alle parti contro le quali è proposto; - unitamente all'atto di impugnazione, ed entro il termine previsto per il deposito del ricorso, il ricorrente deve produrre, sempre a pena di improcedibilità, una serie di documenti, tra i quali la copia autentica della decisione impugnata, e, ove sia stata notificata a mezzo pec, anche l'attestazione di conformità aisensi dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 9, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 53, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio; - il ricorso non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (ex multis Cass., n. 4370/2019); - nel caso di specie, visti gli atti depositati telematicamente, va rilevato che i ricorrenti non hanno ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., non risultando agli atti la copia autentica dell'ordinanza n. 1717/2020 del 14.12.2021 della Corte d'appello di Bologna, così come certificato dalla Cancelleria in data 02.08.2022; - con memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno dedotto che la predetta omissione sarebbe attribuibile a un “disguido informatico”, atteso che nella busta del deposito telematico del ricorso per cassazione era stato effettivamente inserito anche il file, in formato pdf, contenente l’ordinanza impugnata; - quest’ultimo sarebbe stato, dunque, non acquisito dal sistema informatico per cause inspiegabili e comunque non attribuibili ai ricorrenti, così giustificando larichiesta di remissione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. , dai medesimi formulata nella stessa memoria illustrativa; - orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha effettivamente riconosciuto l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153,comma 2 c.p.c. al giudizio di cassazione, ove sussista, in concreto, una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza (Cass., Sez. Un., n. 32725 del 18/12/2018; Cass., Sez. 1, n. 30512 del 23/11/2018) e non di una impossibilità relativa o una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass., Sez. Un., n.27773 del 04/12/2020; Cass., Sez. lav., 6 febbraio 2019, n. 3482;Cass., Sez. I, 23 novembre 2018, n.30512); - l’art. 153, comma2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando più che pacifico che tale tempestività sia da intendersi come “immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa" (Cass. Sez. 5, ord. 1° marzo 2019, n. 6102; Cass. Sez. 2, sent. 26 marzo 2012, n. 4841; Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2011, n. 23561;); - il concetto di "immediatezza della reazione" non implica, peraltro, come "corollario", che l'ista nza di rimessione debba intervenire entro il termine nel quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante "si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio delladurata ragionevole del processo" (Cass. Sez. 5, sent. 6 giugno 2012, n. 9114; cass. Sez.3 - ,Ord. n. 25289 del 11/11/2020); - nel caso di specie, dunque, ove la parte avesse tempestivamente allegato e provato l'impossibilità di depositare copia autentica dell’ordinanza impugnata, per cause dovut e ad un malfunzionamento del sistema, essa avrebbe potuto legittimamente chiedere la rimessione in termini, la quale sarebbe poi stataoggetto di valuta zione d e l collegio; - i ricorrenti, al contrario, non solo non hanno dimostrato la non imputabilità della causa dell’omissione, non essendo sufficiente, a tal fine, una mera asserzione della responsabile di segreteria dello studio Miari in merito al verificarsi di un generico “disguido informatico”, ma neanche è stato rispettato i l richiamato requisito di “tempestività della reazione”; - i medesimi hanno, in primo luogo, omesso di accertare - non appenavisibile il fascicolo informatico relativo al proprio ricorso - che il deposito telematico risultasse conforme a quello effettuato, non utilizzando, dunque, la diligenza e la prudenza imposte dai principi generali dell'ordinamento; - in secondo luogo, a fronte di un ricorso depositato il 3.3.2022 (cfr. fascicolo telematico), solo dopo ricevuta la comunicazione della proposta di improcedibilità ex art. 380 bis c.p.c., hanno formulato la propria istanza di rimessione in termini solamente con la memoriadel 14.10.2022; - deve escludersi, pertanto, la sussistenza dei presupposti che consentono di disporre la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., con conseguente rigetto della relativa istanza; - il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; - non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva dell'intimato; - Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a tito