CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 24572/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19010/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeex lege -resistenti- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTA R.G. n.1578/2023 depositat o l ’ 11/08/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Caltanisetta convalidava il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Caltanisetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Roma del 18.04.2015. Con provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Caltanissetta, nel procedimento R.G. n. 1578/2023, in data 11.08.2023, il trattenimento veniva prorogato di trenta giorni, in accoglimento della richiesta della Questura, secondo cui si era in attesa di riscontro alla richiesta di identificazionedel cittadino straniero e di rilascio del lasciapassare , inoltrata in data02.08.2023 all’ambasciata della Tunisia. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 6-9-2023 e affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Caltanisetta e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: «nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 13 Cost. e dell'art. 111 Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.». Il provvedimento di proroga del trattenimento dell’odierno ricorrente presso il CPR di Caltanissetta è palesemente nullo, a parere del ricorrente, perché emesso in spregio all’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e sue successive integrazioni e modificazioni. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, a scioglimento della riserva assunta in udienza, si limitava a ritenere “non condivisibili le doglianze dello straniero” ed a barrare la casella “Sussistono” i presupposti di cui all’art 14 D.Lgs n.286/1998, senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte dalla parte, con memorie depositate dal difensore dell’odierno ricorrente in udienza e barrando la casella “PROROGA”. Deduce il ricorrente che manca del tutto, nel caso di specie, un’approfondita disamina logico-giuridica sul percorso argomentativo seguito dal Giudice e che la proroga del trattenimento del ricorrente è stata disposta in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, essendosi il Giudice di Pace limitato a richiamare le ragioni addotte a sostegno della richiesta della Questura. 2. Preliminarmente osserva il Collegio che il ritardo, rispetto al termine ex art.369 c.p.c., del deposito telematico del ricorso e relativi allegati va ritenuto non imputabile al ricorrente. La difesa di quest’ultimo deduce di aver inviato telematicamente il ricorso per cassazione, con relativi allegati, in data 25-9-2023, come da pec di accettazione che produce, ma di non aver ricevuto la terza pec e di aver appreso dalla Cancelleria di questa Corte che l’invio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era pervenuto al sistema in “errore” e non si era potuto elaborare, sicché in data 2-10-2023 il difensore procedeva ad un nuovo invio telematico, andato a buon fine, chiedendo contestualmente la rimessione in termini. Questa Corte ha avuto modo di affermare, in fattispecie sovrapponibile alla presente (Cass.2473/2023), che il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omessodeposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleghi e dimostri l'impossibilità deldeposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza dirimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro untermine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, effettivamente riconosciuto l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2 c.p.c. al giudizio di cassazione, ove sussista, in concreto, una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza (Cass., Sez. Un., 32725/2018; Cass. 30512/2018) e non di una impossibilità relativa o una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass., Sez. Un., 27773/2020; Cass.3482/2019). L’art. 153, comma 2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando più che pacifico che tale tempestività sia da intendersi come “immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa" (tra le tante Cass.6102/2019). Il concetto di "immediatezza della reazione" non implica, peraltro, come "corollario", che l'istanza di rimessione debba intervenire entro il termine nel quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante "si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo" (Cass. 9114/2012). Nel caso di specie, la parte ha tempestivamente allegato e provato l'impossibilità di effettuare il deposito telematico, per cause dovute ad un errore del sistema. Infatti il ricorrente, in primo luogo, si è attivato, dopo non aver ricevuto la terza pec, per accertare che il deposito telematico fosse andato a buon fine, utilizzando, dunque, la diligenza e la prudenza imposte dai principi generali dell'ordinamento; in secondo luogo, ha dato dimostrazione di aver tentato di effettuare il deposito telematico in data 25-9-2023, ossia entro il termine previsto dall’art.369 c.p.c. (la notifica del ricorso è stata effettuata il 6-9-2023), e di aver effettuato in data 2-10- 2023, vale a dire in un termine ragionevolmente contenuto, un nuovo deposito telematico, andato a buon fine, formulando contestualmente istanza di rimessione in termini. In ordine a detta istanza, con provvedimento in data 14-11-2023 del Presidente titolare della Prima Sezione Civile, è stato dichiarato il non luogo a provvedere, dato atto che la parte aveva spontaneamente proceduto al deposito, demandando al Collegio giudicante la valutazione della non imputabilità del ritardo. Dunque, alla stregua delle suesposte considerazioni, nella specie ritiene il Collegio che il ricorrente abbia sufficientemente dimostrato la non imputabilità della causa dell’omissione ed abbia anche rispettato il richiamato requisito di “tempestività della reazione” (Cass. S.U. 14595/2016). 3. Il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato, in fattispecie analoghe (tra le tante Cass. 30178/2023) che, in tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. La motivazione del provvedimento impugnato è la seguente: “Appaiono condivisibili le motivazioni addotte dalla Questura di Caltanissetta nella richiesta di proroga, mentre non meritano accoglimento le doglianze dello straniero (cfr. documentazione fatta pervenire)”. Nella specie, ricorre il vizio dimotivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. In particolare il Giudice di Pace si è limitato a un mero richiamo delle motivazioni della Questura, senza alcuna disamina delle difese del ricorrente e senza alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura e finanche neppure delle ragioni giustificative della proroga. Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga). 4. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Caltanissetta. P.Q.M. La Corte accoglie