CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 14348/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrenti-nonché sul ricorso incidentale proposto da:O.N. e M.M. rappresentate edifese dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti incidentali-Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025controNumero di raccolta generale 14348/2025AZIENDA U.S.L. [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]-intimata-avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1791/2022,depositata il 30/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Nel gennaio del 2010 M.M. e O.N.[...] , quest’ultima in proprio e quale amministratore di sostegnodel marito D.M. convennero in giudizio la Ausl diBologna per ottenere l’ accertamento delle eventuali responsabilitàdei sanitari della struttura sanitaria nella causazione delle lesioniriportate da D.M. a seguito dell’intervento effettuatopresso l’Ospedale Luogo_1 , in data Data_2[.. , nonché per sentire condannare l’Ente al pagamento di tutti idanni.Il paziente, a seguito dell’intervento di clippaggio dianeurisma dell’arteria comunicante anteriore e al trattamento di unpiccolo aneurisma dell’origine dell’arteria corioidea anterioresinistra, sviluppò un’encefalopatia emorragica ischemica ipossicageneralizzata iatrogena con perdita dell’orientamento temporo-spaziale, con gravissimo deficit della funzione motoria e sensitiva dientità tale da comprometterne l’autonomia nello svolgimento ditutti gli atti abituali della vita.Le attrici, pertanto, agirono in giudizio, addebitando i dannipatrimoniali e non patrimoniali subiti in proprio e da D.M.alla maplractice medico in cui affermarono essere incorsi glianestesisti nella fase post-operatoria.1.1.- L’adito Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2123 del24 giugno 2014 resa nel contraddittorio con l’Ausl di Bologna (che2 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025chiese il rigetto delle domande attoree) - aderendo alle risultanzeData pubblicazione 29/05/2025della CTU medico-legale, che rivelava la sussistenza del nessocausale tra la gestione di crisi convulsiva occorsa all’esitodell’intervento neurochirurgico praticato e il danno biologicopermanente riportato dal paziente -, accertò la responsabilità dellaparte convenuta, che, quindi, condannò: al pagamento dellasomma di euro 1.768.227,63, comprensiva di rivalutazionemonetaria e danno da ritardo, oltre interessi legali dalla data dellasentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno, in favore diD.M. (il cui decesso in corso di giudizio non vennecomunicato), rappresentato dalla moglie O.N. in qualitàdi sua amministratrice di sostegno; al pagamento della somma dieuro 408.897,54, a titolo risarcitorio, comprensiva di rivalutazionemonetaria e danno da ritardo, oltre interessi legali dalla data dellasentenza al saldo, in favore di O.N. ; al pagamento dellasomma di euro 385.272,10, a titolo di risarcimento, comprensiva dirivalutazione monetaria e danno da ritardo, oltre interessi legalidalla data della sentenza al saldo, in favore di M.M.[.. alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attoriliquidandole nella complessiva somma di euro 57.502,20, nonché alpagamento delle spese di c.t.u. sostenute dagli attori, pari a euro1.000,00.2.- Avverso tale sentenza venne proposto gravame da partedella Ausl di Bologna e per il rigetto dell’appello si costituironoM.M. e O.N. .2.1.- Con ordinanza del 27 ottobre 2014, in accoglimentodell’istanza ex art. 351 c.p.c. formulata dall’appellante, la Corted’appello di Bologna sospese parzialmente l’efficacia esecutiva dellasentenza di primo grado per l’ammontare eccedente l’importo dieuro 1.800.000,00; all’udienza di prima comparizione del 20gennaio 2015, le parti si riportarono ai rispettivi atti introduttivi e la3 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025causa venne rinviata all’8 novembre 2016, per la precisazione delleNumero di raccolta generale 14348/2025conclusioni. Data pubblicazione 29/05/2025Il 7 novembre 2016 – giorno precedente all’udienza per laprecisazione delle conclusioni in appello - la difesa dell’Ausl formulòistanza ex artt. 153 e 294 c.p.c. dinanzi alla Corte d’Appello diBologna per ottenere la rimessione in termini per la produzione didue consulenze di parte del pubblico ministero (CTPM) espletate nelcorso dei procedimenti penali aperti contro i medici che avevanoavuto in cura D.M. e deponenti per l’assenza di ogni lororesponsabilità per i danni da quest’ultimo lamentati.A tal fine, l’Ausl precisò di aver appreso della sussistenza ditali procedimenti penali solo in data 22 aprile 2016, a seguito dinotifica ai sanitari dell’Ausl nei cui confronti erano in corso leindagini.2.2. - Con sentenza n. 373 del 13 febbraio 2017, la Corted’Appello di Bologna accolse l’istanza di rimessione in termini e,ritenute più congrue e coerenti le conclusioni rassegnate nelleCTPM rispetto a quelle emerse dalla CTU espletata in primo grado,riformò integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Bologna,rigettando le domande delle attrici, con condanna delle stesse allarifusione delle spese di lite sostenute dalla Ausl.3.- M.M. e O.N. proposero ricorsodi cassazione avverso detta sentenza, dolendosi, per quanto quiancora interessa, della ammissione tardiva delle CTPM, nonchédella decisione assunta tenuto conto soltanto delle prove atipicheacquisite dalla Corte d’appello.Resistette con controricorso l’Ausl.3.1.- Con ordinanza n. 29844 del 20 novembre 2018, questaCorte, Terza Sezione civile, ritenne fondati i suddetti motivi.Sulla prima censura questa Corte affermò: «Quanto, invece,all’impossibilità della produzione tempestiva - costituente la ratiofondante della rimessione in termini- la censura è fondata: la4 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025circostanza che le due consulenze del P.M. non fossero producibiliData pubblicazione 29/05/2025in primo grado (perché, quanto alla prima, non ancora espletata almomento in cui erano maturate le preclusioni istruttorie e, quantoalla seconda, effettuata dopo la conclusione del giudizio), noncomporta che le stesse potessero essere depositate fino almomento della precisazione delle conclusioni in appello, in difettodella dimostrazione, da parte della AUSL, della effettivaimpossibilità di produrle in un momento antecedente (e, quantoalla prima CTPM, già nel corso del giudizio di primo grado):sussistono infatti ragioni di leale e corretto svolgimento delladinamica processuale, correlate all’esigenza di assicurare allacontroparte la possibilità di prendere posizione rispetto ad unaproduzione documentale (e, nel caso, di svolgere osservazioni dinatura tecnica), che impongono alla parte che producatardivamente un documento di farlo alla prima occasione utile, inquanto deve sussistere un contemperamento fra la possibilità diproduzione tardiva e l’onere della parte di procedervi non appenapossibile, onde consentire alla controparte di interloquire sulcontenuto della produzione. Di ciò la Corte non ha tenuto conto,non avendo preteso dalla Ausl che provasse (e, prima ancora, cheallegasse) come e quando abbia conseguito la disponibilità deidocumenti. La sentenza va dunque cassata nella parte in cui hadisposto la "rimessione in termini" senza richiedere la prova dellaimpossibilità di produrre i documenti prima dell’udienza diprecisazione delle conclusioni nel giudizio di appello: la Corte dirinvio dovrà dunque nuovamente valutare, alla luce dei principisopra illustrati, se sussistano effettivamente le condizioni perdisporre la rimessione in termini».Inoltre, sulla seconda censura, la sentenza di appello venneritenuta viziata per aver la Corte territoriale aderito acriticamenteal contenuto e alle conclusioni degli elaborati peritali, resi in sede5 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025penale, non avendo la stessa dato conto delle ragioni per le qualiData pubblicazione 29/05/2025non condividesse le conclusioni della CTU, resa in sede civile.Di conseguenza, venne dichiarato assorbito il motivoformulato dalle ricorrenti volto a censurare la statuizione con cui laCorte riteneva insussistente il nesso causale, imponendosi lanecessità di un rinnovato accertamento in ordine alla matricedell’ipossia.4.- Il 4 febbraio 2019, O.N. e M.M.riassumevano il giudizio davanti alla Corte d’appello di Bologna,insistendo per la condanna dell’Azienda al risarcimento di tutti idanni subiti iure proprio e iure hereditatis, quantificandolinell’importo di euro 2.973.827,93, e deducendo che la Ausl avesseirritualmente e tardivamente prodotto le perizie espletate in sedepenale all’udienza di precisazione delle conclusioni dell’8 novembre2016, benché per espressa ammissione dell’Azienda, ne avesseconoscenza dall’aprile del 2016.4.1.- Con sentenza n. 1791/2022, resa nel contraddittoriodella costituita Ausl di Bologna e pubblicata il 30 agosto 2022, laadita Corte d’appello, ritenendo che non sussistessero i presuppostiper la rimessione in termini, dichiarava inammissibile, in quantotardiva, la produzione delle due CTPM, effettuata dall’Azienda,giacché, pur avendone quest’ultima avuto conoscenza nel mese diaprile del 2016, aveva presentato l’istanza di rimessione in terminisolo la sera prima dell’udienza per la precisazione delle conclusioni,il 7 novembre 2016.Sicché, la Corte territoriale poneva a fondamento delladecisione nel merito la CTU medico-legale, effettuata nel primogrado del giudizio civile, e confermava la condanna dell’Ausllimitatamente, però, al pagamento delle somme già liquidate dalTribunale di Bologna a titolo di risarcimento dei danni subiti iureproprio dalla O.N. e dalla M.M (rispettivamente di euro6 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025408.397,54 e di euro 385.272), con esclusione del risarcimentoNumero di raccolta generale 14348/2025iure haereditario per i danni subiti dal defunto D.M. . p ubblicazione 29/05/20255.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Azienda USL diBologna, affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.Resistono con controricorso O.N. e M.M.[.. le quali hanno anche proposto ricorso incidentale sulla basedi cinque motivi.6.- In prossimità della camera di consiglio le ricorrentiincidentali, con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere inrelazione al quarto motivo del ricorso incidentale, nonché,parzialmente, al quinto. Esse hanno dichiarato di non avere piùinteresse alla decisione del quarto motivo di ricorso e di parte delquinto, a seguito dell’ordinanza del 9 dicembre 2022 emessa dallaCorte d’Appello di Bologna, in accoglimento della istanza dicorrezione di errore materiale, che ha modificato la sentenza inrelazione ai capi oggetto delle suddette censure.Ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. anche laricorrente AUSL.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale di Azienda USL di Bologna1.- Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.153, secondo comma, 294, secondo e terzo comma, 345, 384c.p.c., per essere la Corte territoriale in error in procedendo, nonessendosi uniformata al principio di diritto enunciato dall’ordinanzan. n. 29844 del 20 novembre 2018, con cui questa Corte avevaevidenziato la necessità di valutare, ai fini dell’ammissibilità dellarimessione in termini, che da essa AUSL fosse stata fornita la provadella non imputabilità del ritardo, della tempestività dell’istanza,nonché della circostanza che essa fosse stata presentata alla primaoccasione utile.7 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025L’Azienda sanitaria si duole, in particolare, dell’asseritoData pubblicazione 29/05/2025travisamento della nozione di “prima occasione utile”, nonché dellasua sostanziale obliterazione, da parte della Corte d’appello, che hatrascurato che la suddetta istanza fosse stata proposta nella primamemoria difensiva utile, quella in occasione dell’udienza diprecisazione delle conclusioni, giacché, alla prima udienza, svoltasiin data 15 giugno 2015, la parte non era ancora a conoscenza dellaCTPM.In questi termini, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, che per “primaoccasione utile” debba intendersi prima occasione processuale utile,aggiungendo che codesta Corte non abbia stabilito con l’ordinanzadi rinvio che la predetta documentazione andasse presentata in unmomento antecedente a quello in cui era effettivamente avvenuta.Si deduce, inoltre, che la declaratoria di inammissibilitàdell’istanza non risultasse, peraltro, neanche funzionale a tutelarela regolarità del contraddittorio tra le parti, atteso che le stesse nonpotevano non esserne a conoscenza e che comunque avesseroavuto modo di contestare la produzione documentale con lasuccessiva memoria di replica.2.- Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 153, secondocomma, 88, 101, c.p.c., per aver la Corte distrettuale ricondotto ladichiarazione di tardività dell’istanza di rimessione in termini alle“ragioni di leale e corretto svolgimento della dinamica processuale”,poiché tale assunto dimostra che la stessa abbia trascurato chel’Azienda fosse stata costretta a presentare tardivamente taledocumentazione, essendo la controparte rimasta silente sudocumenti e circostanze di cui era a conoscenza.Si evidenzia, pertanto, un errore nell’applicazione dei principidi lealtà e probità nel processo e del contraddittorio, in relazioneall’istituto della rimessione in termini.8 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/20253.- Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primoData pubblicazione 29/05/2025comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2,3, 24, 111, Cost.,avendo la Corte travalicato il perimetro della propria cognizione,tracciato dall’ordinanza di rinvio, esercitando un poterediscrezionale nella valutazione della tempestività di un’attivitàprocessuale prescindendo dai termini processuali e dallaconsiderazione della scansione normativa dell’andamento delgiudizio nelle diverse udienze, volta a garantire il rispetto deiprincipi del diritto di difesa e del giusto processo.In questa prospettiva, parte ricorrente sostiene che ritenereche la produzione documentale andasse richiesta “subito dopo” lasua conoscenza, in un momento temporale non meglio precisato,svincolato dall’andamento del processo, che si caratterizza per lasuccessione di termini e udienze, integri una violazione di taliprincipi.4.- I motivi del ricorso principale, pur articolati distintamente,risultano strettamente connessi tra loro, referendosi alla medesimaquestione, giacché viene censurata, sotto diversi profili, ladeclaratoria di inammissibilità, per tardività, dell’istanza dirimessione in termini formulata in sede di appello.I motivi sono infondati.4.1.- L’istituto della rimessione in termini, nelle diverseformulazioni dei suoi referenti normativi che si sono succeduti nelcorso del tempo – l’art. 184-bis e successivamente l’art. 153 c.p.c.– presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattoreimpeditivo estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si siaverificata una decadenza.Affinché tale istituto possa trovare applicazione,l’impedimento deve assumere carattere di assolutezza, escludendoquindi situazioni di mera difficoltà, e deve porsi in un nesso dicausalità diretta e con la decadenza in cui, incolpevolmente, laparte sia incorsa (Cass., S.U, n. 4135/2019).9 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025L’ordinanza rescindente n. 29844/2018 ha affermato (cfr. §Data pubblicazione 29/05/20253.1. del “Fatti di causa” e p. 7 dell’ordinanza) che “sussistonoinfatti ragioni di leale e corretto svolgimento della dinamicaprocessuale, correlate all’esigenza di assicurare alla controparte lapossibilità di prendere posizione rispetto ad una produzionedocumentale (e, nel caso, di svolgere osservazioni di naturatecnica), che impongono alla parte che produca tardivamente undocumento di farlo alla prima occasione utile, in quanto devesussistere un contemperamento fra la possibilità di produzionetardiva e l’onere della parte di procedervi non appena possibile,onde consentire alla controparte di interloquire sul contenuto dellaproduzione”.In tal guisa, l’ordinanza rescindente ha enunciato un principiodi diritto in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte,che declina il requisito di tempestività come una immediatareazione della parte che acquisisca la conoscenza e la disponibilitàdi elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili.Quello di immediata reazione è un concetto temporalmenterelazionale, che si lega al manifestarsi della necessità di svolgerel’attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 23561/2011; Cass.n. 19290/2016; Cass. n. 6102/19; Cass. 25289/2020; Cass. n.22342/21; Cass. n. 1102/23; Cass. n. 11029/2023; Cass. n.4034/2025).Questa correlazione è, del resto, naturale corollario di unaltro requisito di ammissibilità dell’istanza di rimessione in termini,vale a dire la non imputabilità della decadenza in cui è incorsa laparte che abbia omesso di produrre gli elementi probatori neitermini stabiliti dalla legge.L’immediatezza della reazione, in altri termini, conferisceeffettività al requisito della non imputabilità del ritardo, garantendoche in nessun momento, tra la scoperta del materiale probatorionon prodotto nei termini e quello della sua effettiva produzione in10 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025giudizio, sia configurabile un ritardo imputabile che rendeData pubblicazione 29/05/2025inammissibile la richiesta.4.2.- La ratio sottesa alla tempestività dell’istanza, intesa intermini di immediata reazione, si impone al fine di realizzare unragionevole contemperamento tra l’esigenza di garantire un giustoprocesso, che non sia appesantito da un eccessivo formalismo,ostativo all’accertamento della verità, e la necessità di rispettareregole procedurali, che assicurino la parità di trattamento tra leparti.In questa sede, l’immediata reazione consente di armonizzaretali valori, evitando che il rigoroso rispetto delle formeprocedimentali si traduca in un ingiusto sacrificio del diritto didifesa e, a contrario, che un’eccessiva flessibilità si traduca in unadestrutturazione della scansione ordinata in cui si articola ilprocesso, compromettendone l’efficienza e pregiudicando a montela certezza del diritto (Cass. n. 21282/2024).In tale prospettiva, i termini processuali, che scandiscono ilcorso del giudizio civile, sono neutri rispetto alla valutazione ditempestività ovvero di tardività del ricorso, ragione per la qualel’ammissibilità della richiesta non è subordinata alla circostanza chela richiesta sia proposta nel perimetro temporalmente definito daitermini che scandiscono una determinata fase dell’iter processuale,e in particolare l’attività difensiva delle parti durante il giudizio;simmetricamente, la circostanza che la richiesta sia inoltrata inosservanza di tali termini, nell’ambito dello spatium temporis, persvolgere attività difensiva, concesso alle parti in prossimità delleudienze che danno assetto al processo, non è dirimente ai fini dellasuddetta valutazione.Ciò che rileva è unicamente la circostanza che lapresentazione della richiesta avvenga “in un termineragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata11 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025ragionevole del processo” (Cass. n. 9114/2012; Cass. n.Data pubblicazione 29/05/202525289/2020; Cass. n. 2473/2023).In ottica siffatta, questa Corte ha, infatti, ritenuto tardiva, intaluni casi, la richiesta di rimessione in termini anche quandopresentata anteriormente al primo momento processualmenteutile. [OSCURATO:PERSONA]. n. 21282/2024, nell’affermare (in un caso dimancato perfezionamento del deposito telematico di un atto acausa di problemi tecnici) che la tempestività dell’istanza non puòessere valutata con riferimento al mero fatto che essa sia formulataprima del momento processuale utile a deliberarne il fondamento(udienza), ma deve essere intesa come immediatezza dellareazione della parte al palesarsi della necessità di svolgereun’attività processuale ormai preclusa, dovendo l’istanza esserepresentata entro un termine ragionevolmente contenuto rispettoalla percezione del fatto oggettivo che ha determinato ladecadenza.In altri casi, si è ritenuto che, sebbene la richiesta dirimessione in termini non fosse stata presentata entro lo spatiumtemporis previsto per la presentazione degli scritti difensivi, ciò nonfosse di per sé ostativo al riconoscimento dell’ammissibilitàdell’istanza. [OSCURATO:PERSONA]. n. 25289/2020 (che ha ribadito il principiodi diritto affermato da Cass. n. 6102/2019 e Cass. n. 9114/2012)secondo la quale (in un caso in cui la mancata tempestivacostituzione era dipesa dall’illegittimo rifiuto di iscrizione a ruoloopposto dalla cancelleria) il concetto di "immediatezza dellareazione" non implica, dunque, come "corollario" che l’istanza dirimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del qualesi alleghi essere stata impossibile l’osservanza per causa nonimputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo comenecessità che la parte istante "si attivi in un termineragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durataragionevole del processo".12 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025Alla luce, dunque, dell’orientamento maturato nellaData pubblicazione 29/05/2025giurisprudenza di questa Corte, è destituita di fondamento la tesisostenuta da parte ricorrente, volta a ricondurre l’immediatezzadella reazione al primo momento processualmente utile, giacché ilreferente temporale al quale ancorare la valutazione circa latempestività dell’istanza è sganciato dai termini e dalle scansioniprocessuali, identificandosi invece con il parametro del “termineragionevolmente contenuto”.Tale parametro, caratterizzato da duttilità ed elasticità,veicola inevitabilmente un apprezzamento di merito, che il giudicedeve compiere valorizzando le peculiarità del caso concreto.4.3.- Nella specie, il giudice del rinvio ha fatto correttaapplicazione del principio di diritto espresso dall’ordinanzarescindente di questa Corte, concludendo legittimamente perl’inammissibilità dell’istanza.È inconferente, peraltro, la deduzione operata dallaricorrente, volta a contestare che l’ordinanza rescindente non abbiamai richiesto che la produzione documentale dovesse essererichiesta in un momento antecedente all’udienza di precisazionedelle conclusioni in appello, giacché, come si legge nellamotivazione della suddetta ordinanza, “La sentenza va dunquecassata nella parte in cui ha disposto la "rimessione in termini"senza richiedere la prova della impossibilità di produrre i documentiprima dell’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio diappello” (p. 7 dell’ordinanza).Tale affermazione sottende che la tardività di un’istanza dirimessione in termini, formulata in uno stadio tanto avanzato delprocesso, sia in re ipsa, ferma restando la possibilità della provadella non imputabile e assoluta impossibilità di produrre ladocumentazione in un momento anteriore. Sicché, emergechiaramente che la stessa ordinanza rescindente abbia sganciatol’accertamento della tempestività dell’istanza dalla “prima13 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025occasione processualmente utile”, poiché si dà per scontato che, inData pubblicazione 29/05/2025astratto, essa avrebbe potuto essere formulata prima,indipendentemente dai termini per il compimento delle attivitàdifensive, in prossimità dell’udienza più imminente, salva, inconcreto, la prova di un impedimento assoluto e non imputabileche abbia impedito una tempestiva produzione documentale.4.4.- È pertanto immune da vizi la decisione della Corteterritoriale che ha considerato tardiva la richiesta di acquisizionedella documentazione formatasi in sede penale, poiché avvenuta adistanza di più di sei mesi dall’effettiva conoscenza degli elaboratiperitali del pubblico ministero nei procedimenti penaliparallelamente pendenti.Né vale a smentire la correttezza in diritto della decisioneadottata dal giudice di merito la circostanza che le contropartifossero a conoscenza dell’anzidetta documentazione, né quella chele stesse abbiano comunque avuto modo di esercitare il diritto alcontraddittorio, per il tramite degli scritti difensivi depositatisuccessivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni.Nel primo caso, infatti, le parti in questione non avrebberocomunque avuto un interesse concreto a produrre le perizie penalinel giudizio civile.Ulteriormente, come efficacemente affermato da questaCorte, con l’ordinanza n. 29844/2018, la lesione del diritto alcontraddittorio è in re ipsa, giacché la c.t.u. è stata espletata insede civile “nel rispetto del contraddittorio, mentre è mancataqualsiasi possibilità di interlocuzione sugli accertamenti svolti insede penale” (p. 10 dell’ordinanza).Dunque, in tal senso, sono non pertinenti i rilievi svolti daparte ricorrente nell’affermare che un contraddittorio vi sia statocon gli scritti difensivi successivi all’udienza di precisazione delleconclusioni, in appello, posto che l’esercizio dell’attività difensiva intale circoscritto perimetro temporale e processuale non vale a14 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025sanare un vulnus originario del diritto al contraddittorio. Infatti, ilData pubblicazione 29/05/2025deficit di contraddittorio attiene proprio al momento formativo delmateriale probatorio, adottato quale fonte del convincimento delgiudice d’appello con la sentenza cassata, al quale la O.N. e laZona non hanno avuto modo di partecipare.Ricorso incidentale di O.N. e M.M.5.- Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, la violazione degli artt. 566 e 581 c.c., nonché aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, l’insufficiente e/o perplessao contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivoper il giudizio, per aver la Corte territoriale negato il risarcimentodei danni patrimoniali, a suo tempo liquidati in favore di D.M.[.. dal Tribunale di Bologna, ritenendoli non trasmissibili iurehaereditatis, omettendo altresì di considerare che lo stesso avesseavuto necessità, per l’intero periodo di tempo trascorso tral’intervento chirurgico e il suo decesso, di assistenza continuativa egenerica per 24 ore al giorno.Tenuto conto del numero di persone necessarie a fornire taleassistenza (4 in tutto, come accertato e statuito dal Tribunale diBologna), del costo annuale medio di ciascuna persona deputata aprestare l’assistenza al macro leso (pari a euro 20.000,00) e deltempo (anni 6 e mesi 4) trascorso fino al decesso, il dannopatrimoniale patito da D.M. risultava di ammontare paria euro 506.400,00.5.1. - Il motivo è fondato.La Corte territoriale ha rigettato la richiesta risarcitoriaproposta dalle odierne ricorrenti incidentali, volta ad ottenere ilrisarcimento dei danni patrimoniali, subiti in vita dal defuntoD.M. iure hereditatis, traendo, in modo apodittico,dall’evento morte, in forza di un ingiustificato, nonché illegittimo,automatismo, la conseguenza della non risarcibilità in favore deglieredi dei pregiudizi patrimoniali sofferti dal danneggiato.15 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025A tal riguardo occorre rammentare che il diritto alData pubblicazione 29/05/2025risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito in vita del decuius, si consolida nella sua sfera giuridica in un diritto di credito,trasmissibile iure haereditatis ai suoi eredi al momento del decesso,con l’apertura della successione. In questi termini, la soluzioneadottata dalla Corte si pone in contrasto con il generale principioche governa la materia successoria, in forza del quale il fenomenosuccessorio è universale, atteso che l’erede subentra in universumius, nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive attive epassive presenti nella sfera giuridica del de cuius al momento delsuo decesso.Inoltre, varrà considerare che, dalla perimetrazione delledomande formulate dalle odierne ricorrenti incidentali tanto inprimo grado, quanto in sede di riassunzione, alla luce dellerisultanze emergenti dai rispettivi atti introduttivi (ossia, atto dicitazione originario e atto di citazione in riassunzione), si evinceinequivocabilmente la volontà di azionare in giudizio il diritto alrisarcimento del danno patrimoniale patito in vita dal defuntoD.M. .Quanto al giudizio di primo grado, tale richiesta era stataesaminata, nonché accolta, con riferimento al danno emergente,con il quale si reintegrava il patrimonio del de cuius degli esborsida lui sostenuti in vita per ricevere assistenza continua per gli annivissuti tra l’intervento e il decesso, mentre veniva rigettata larichiesta di risarcimento del danno per la perdita della capacitàlavorativa specifica, ritenuta non provata.In sede di riassunzione le originarie attrici hanno ripropostotali domande (pp. 9 e 25 atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c.), sottoponendole alla cognizione della Corte d’appello diBologna, adita in funzione di giudice del rinvio, che – come appenaillustrato – le ha erroneamente rigettate.16 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/20256.- Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,Data pubblicazione 29/05/2025primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per laviolazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territorialepronunciata sulla richiesta del risarcimento del danno nonpatrimoniale patito del defunto M.M proposta dalle odiernericorrenti incidentali iure haereditatis. E ciò nonostante questeultime avessero ribadito nel giudizio di rinvio che, come accertatodai CCTTUU in primo grado, D.M. a seguitodell’intervento chirurgico, riportasse una lesione dell’integritàpsicofisica del 100%, oltre che una sofferenza morale imputabile aduna lenta e lucida agonia protrattasi fino al suo decesso, chiedendoin tal guisa che fosse liquidata in loro favore la complessiva sommadi euro 1.011.411,25.6.1.- Il motivo è fondato.La Corte territoriale, infatti, ha omesso di pronunciarsi sulladomanda di risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimonialipatiti dal defunto D.M. .Anche in questo caso, la domanda volta all’accertamento ealla liquidazione del danno biologico e del danno morale, subìti dalde cuius, era stata proposta tanto con l’atto di citazione nel primogrado di giudizio, ove veniva accolta, e il danno non patrimonialeveniva liquidato unitariamente nella misura di euro 874.636,00 ( p.14 sentenza del Tribunale di Bologna), quanto con l’atto dicitazione in riassunzione nel giudizio di rinvio (pp. 9 e 24 atto dicitazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.), conclusosi invece conun’omessa pronuncia sul punto.7.- Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per laviolazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’Appello omesso dipronunciarsi in ordine alla richiesta di liquidazione del dannomorale “riflesso”, patito dalle odierne ricorrenti incidentali per legravissime lesioni del loro congiunto e per il suo conseguente stato17 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025vegetativo, provvedendo invece alla non richiesta liquidazione delData pubblicazione 29/05/2025danno parentale, oggetto di una domanda formulata in separatogiudizio, ancora in corso alla data della presentazione dell’attointroduttivo del primo grado, come da loro precisato nell’atto dicitazione.7.1.- Il motivo è infondato.La doglianza inerente all’omessa pronuncia in ordine alladomanda volta all’accertamento e alla conseguenziale liquidazionedi quello che qualificano come «danno morale “riflesso”», in luogodel quale è stato liquidato il non richiesto “danno parentale”, noncoglie nel segno.Anzitutto, va osservato che la Corte di merito ha provvedutoalla liquidazione di una somma di denaro per ristorare le odiernecontroricorrenti della sofferenza morale soggettiva.Ciò si apprende dal passaggio argomentativo (p. 5 dellasentenza di appello) in cui la Corte territoriale, confermando laliquidazione di questa voce di danno ad opera dal giudice di primogrado, ha affermato che “Trova conferma la quantificazione operatadal Tribunale, e per le motivazioni evidenziate, ovvero laparticolare sofferenza degli stretti congiunti, nel nostro caso madree figlia, nel vedere ed assistere quotidianamente il padre e maritoridotto in stato vegetativo, in condizioni tali da azzerare ognirelazione e rapporto affettivo, sicché è ragionevole la conferma delmassimo del range tabellare milanese adottato in ordine al dannoda perdita del rapporto familiare”.Il motivo è, inoltre, infondato per l’erroneità del presuppostoda cui muove.Il danno parentale non rappresenta un aliud rispetto allesofferenze soggettive connesse alle preoccupanti condizioni disalute del congiunto, nel caso di specie del padre e marito ridottoin stato vegetativo a seguito dell’intervento chirurgico.18 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025Diversamente, secondo l’orientamento consolidato di questaData pubblicazione 29/05/2025Corte, il danno da lesione del rapporto parentale tiene conto deidiversi aspetti della sfera a-patrimoniale dei congiunti superstiti,ad essi possono derivare dall’illecito.In questi termini, l’area della risarcibilità di questa voce didanno non si arresta ai pregiudizi dinamico-relazionali, ma siestende altresì alla sofferenza interiore. I vulnera non patrimonialidel rapporto parentale si uniscono e convergono, infatti, in un’unicacategoria di danno – quello, per l’appunto, da lesione del rapportoparentale - che viene valutata in modo integrato, considerandotutti gli effetti pregiudizievoli a livello morale e relazionale in cuil’evento lesivo può ridondare (tra le altre: Cass. n. 28989/2019;Cass. n. 9857/2022; Cass. n. 23300/2024).In siffatta prospettiva, non si può obiettare che ilrisarcimento per questa specifica voce di danno sia stato richiestoin un procedimento separato, poiché il danno derivante da lesionedel rapporto parentale è da considerare unitario e non frazionabile.L’integrazione dei vari aspetti (relazionali/interiori) che derivanodalla compromissione del legame affettivo in un’unitaria voce didanno non giustifica, quindi, la sua frantumazione processuale, taleche la risarcibilità di uno degli anzidetti aspetti si venga ascorporare come una voce di danno separata e a trattare in undistinto giudizio.8.- Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1282 c.c., per averla Corte distrettuale stabilito la decorrenza degli interessi legalisulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno a partiredalla data della sentenza, piuttosto che individuando come dies aquo quello della sentenza di primo grado.Le ricorrenti incidentali sostengono di essere state in tal guisaingiustamente private degli interessi legali sulle predette somme19 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025per il periodo compreso tra il 24/06/2014 – data della pronuncia diData pubblicazione 29/05/2025primo grado - e il 03/05/2022 – data della sentenza oggetto digravame.8.1.- Sul motivo in esame va dichiarata la cessazione dellamateria del contendere, dal momento che, con il deposito dellamemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., le ricorrenti incidentali hannodato atto che la Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del9/12/2022, comunicata il 24/07/2023, in accoglimento dell’istanzadi correzione dell’errore materiale dalle stesse proposta, ha statuitosulla decorrenza degli interessi legali sulle somme oggetto dicondanna dalla data della pronunzia di primo grado.9.- Con il quinto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.,per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sullaliquidazione delle spese del primo, nonché del secondo grado digiudizio - queste ultime ritenute assorbite nelle spese dellariassunzione - e anche sulla sorte delle spese della consulenzatecnica d’ufficio espletata in primo grado.9.1.- Preliminarmente, va dichiarata cessata la materia delcontendere limitatamente alla censura che aggredisce la sentenzaimpugnata in questa sede per non aver provveduto alla liquidazionedelle spese del primo grado di giudizio. Le ricorrenti incidentali, conla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., hanno infatti dato atto che laCorte territoriale, con la già indicata ordinanza di correzionedell’errore materiale (cfr. § 8.1., che precede), ha provveduto allaliquidazione di dette spese tale importo nella misura di euro18.977,40, comprensiva dell’aumento del 30%, per presenza di piùparti aventi la stessa posizione processuale, oltre iva, c.p.a. edaccessori come per legge.9.2.- Nel resto, il motivo veicola due censure, una volta adaggredire l’omessa liquidazione delle spese del secondo grado di20 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025Numero di raccolta generale 14348/2025giudizio, l’altra volta a lamentare l’omessa regolamentazione delleData pubblicazione 29/05/2025spesse della c.t.u. effettuata in primo grado.Entrambe le cesure sono fondate.9.2.1.- Quanto alla prima, la Corte territoriale haerroneamente ritenuto assorbite le spese del secondo grado daquelle per la riassunzione, liquidate in sede di giudizio di rinvio,infrangendo il principio secondo cui il giudice del rinvio, al quale lacausa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decidasulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sullespese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelledell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondoil principio della soccombenza applicato all’esito globale delgiudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al lororisultato (tra le altre: Cass. n. 15506/2018).9.1.2.- Il motivo è fondato anche con riferimento al secondoprofilo di censura, inerente all’omessa regolamentazione econseguente liquidazione delle spese della c.t.u. effettuata nelprimo grado del giudizio civile.La sentenza d’appello, anche emanata all’esito di un giudiziodi rinvio, che, pur accogliendo il gravame e ponendo le spese di litea carico della parte soccombente, quando non si esprima sullaripartizione delle spese relative alla consulenza tecnica d’ufficiosvolta nel primo grado di giudizio, è viziata da omessa pronuncia,dovendo il giudice di secondo grado, nel rideterminare il regimedelle spese processuali, valutare tutti i costi sostenuti nel corso delgiudizio, compresi quelli derivanti dall’attività del consulentetecnico d’ufficio (tra le altre: Cass. n. 9813/2015; Cass. n.17739/2016; Cass. n. 26849/2019; Cass. n. 10804/2020).10. - ConclusioniQuanto al ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, essova rigettato.21 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 5337/2023Numero sezionale 1103/2025di racc 14348/2025Quanto al ricorso incidentale di O.N. e [...]Data e 29/05/2025M.M. , vanno accolti il primo, il secondo e il quintomotivo, per la parte in cui non è stata dichiarata cessata la materiadel contendere, mentre deve essere rigettato il terzo e dichiaratacessata la materia del contendere in relazione al quarto.La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata inrelazione ai motivi accolti del ricorso incidentale e la causa rinviataalla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che siIl giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione dellespese di legittimità. P.Q.Mrigetta il ricorso principale;accoglie il primo, il secondo e, nei termini di cui inmotivazione, il quinto motivo del ricorso incidentale;rigetta il terzo motivo e dichiara cessata la materia delcontendere sul quarto motivo e, nei termini di cui in motivazione,sul quinto motivo del medesimo ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti delricorso incidentale e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Dispone che, in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di D.M. iviriportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 marzo2025. Il PresidenteGiacomo Travaglino22 di 22