CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 21282/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21679/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]'INFORMAZIONE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di commissario giudiziale della Città del Libro e dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -intimata- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di curatore del fallimento della Città del Libro e dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -intimato- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 88/2020 depositata il 23/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società Città del Librodell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 18 legge fall., controil decreto del tribunale di Napoli che ne ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato in bianco e contro la conseguente sentenza con cui lo stesso tribunale ne ha poi dichiarato il fallimento. Tali provvedimenti essa ha dichiarato esserle stati comunicati a mezzo Pec il23-11-2019. In considerazione di asseriti imprevisti errori del sistema dei controlli automatici del Ministero della giustizia sui depositi telematici, la società– in data 10-3-2020 -ha chiesto di essere rimessa in termini onde considerare tempestivo il reclamoda essa presentato il 23-12-2019. Ha sostenuto che nella stessa data del 23-12-2019 erano giuntialla casella Pec deldifensore i messaggi di avvenutaaccettazione e avvenuta consegna delle notifiche del reclamo e poi una terza Pec di esito automatico negativo, per “errore imprevisto”- terza Pec reiterata il 24 - 12 - 2019 con medesima dicitura . Mentre non era mai giunta la quarta Pecrecante il codice 2 (di accettazione e/o di rifiuto). Ha quindi rappresentato che, nella inescusabile inerzia dei competenti uffici ministerialinei giorni successivi alle richieste di chiarimenti, il difensore aveva effettuato un nuovo deposito del reclamoin data 7-2-2020, andato a buon fine. La corte d’appello di Napoli ha negato la sussistenzadei presupposti della rimessione in termini e, di conseguenza, ha dichiarato inammissibile il reclamo perché tardivo. Ha svolto due argomentazioni:(a) la ricorrente, nel depositare il ricorso del 7-2-2020 non aveva chiesto affatto la rimessione in termini, né l’aveva chiesta in occasione degli ulteriori (quattro) depositi di documenti accompagnati da note; l’istanza di rimessione era stata avanzata solo il 10-3-2020; e quindi in notevole ritardo rispetto al momento in cui la decadenza era maturata, a fronte invece del principio giurisprudenziale che vuole essenziale l’osservanza (in tali casi) de l canone di immediatezza della reazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa; (b) non era stata fornita la prova della non imputabilità della decadenza, in quanto la società aveva depositato quattro documenti, e tra questi il file relativo alla consegna dell’atto; tale file però, all’apertura, era risultato contenere un unico documento contraddistinto dalla denominazione “Att.enc. – File.enc.”, con estensione (.enc) non compresa tra quelle consentite per il processo civile telematico, né (soprattutto) avviabile, apribile o consultabile in altro modo; sicché non era stato neppure consentito al giudice della rimessione in termini di accertare quali atti o documenti fossero stati oggetto del deposito non perfezionatosi, così da stabilirne l’identità rispetto a quello avvenuto il 7-2- 2020. Contro la sentenza, pubblicata il 23-7-2020, la società ha proposto ricorso per cassazione in due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. Ragioni della decisione I. – Col primo mezzo la ricorrente denunzia la v iolazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in ordine alla disciplina dell’onere della prova e alla valutazione delle prove. Censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l’istanza di rimessione in terminiomettendo di valutare - secondo i criteri di prudente apprezzamento -le prove circa la tempestività del primo deposito del reclamo , anche in rapporto al contenuto (e all’identificazione) del file di consegna. Assume di aver dato ampia prova del fatto che il primo deposito telematico non era andato a buon fine per causa a lei non imputabile , essendo la prova insita proprio nel messaggio Pec riportato nella sentenza, indicante “codice esito: -1 (..)” con descrizione di “errore imprevisto”. Sostiene essere errata la valutazione della corte territoriale a propositodel file con estensione “.enc”, che identifica la “busta telematica” generata automaticamente dal softwaregestionale. II. –Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 153 cod. proc. civ. in ordine alla rimessione in termini, oltreché dell’art. 111 Cost. in tema di giusto processo, per avere la corte d’appello ritenuto essenziale la circostanza che l’istanza non fosse stata allegata all’atto di reclamo oggetto del secondo deposito telematico, avvenuto il 7-2-2020; quando invece la mancata allegazione dell’istanza all’ulteriore atto di reclamo non sarebbe potuta esser considerata alla stregua di condizione di ammissibilità della stessa, poiché l’istanza era stata comunque depositat a anteriormente al primo momento processuale utile (l’udienza celebrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ai fini della discussione. III. -Va esaminato prioritariamente il secondo motivo. Il secondo motivo è infondato. IV. - La questione attiene al fondamento dell’istanza di rimessione in termini a fronte di un’attività processuale ormai preclusa. La rimessione in termini presuppone in ognuna delle formulazioni che nel temposi sono succedute (artt. 184-bis e 153 cod. proc. civ.) un errore cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, tale da presentare i caratteri dell'assolutezza (e non della mera difficoltà) e da porsi in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza(v. Cass. Sez. U n. 4135- 19). V. - La rimessione è però sempre legata alla condizione ulteriore della tempestività dell’istanza diparte. Quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, la rimessione in termini richiede la verifica della ricorrenza di entrambi gli elementi: (a) l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte,non governabile da quest'ultima e (b) l'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente.Pertanto, chi assuma di essere incors o in decadenza da un'attività processuale per causa non imputabiledeve attivarsi immediatamente. Deve attivarsi immediatamente perché in ciò (nell’attivazione immediata) si manifesta il bilanciamento tra i principi costituzionalirichiamati, di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo. VI. - Q uel che è e ssenziale n ella valutazione d i tempestività non è e non può essere (in sé) la circostanzamera -enfatizzata dalla ricorrente - che l’istanza sia formulata prima del momento processuale (l’udienza) utile a deliberarne il fondamento. La tempestività è da intendere, invece, come immediatezza della reazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (v. Cass. Sez. 3 n. 23561-11, Cass. Sez. 3 n. 19290-16, Cass. Sez. 5 n. 6102-19, Cass. Sez. 3 n. 25289-20, Cass. Sez. 6-1 n. 22342-21, Cass. Sez. 5 n. 11029-23), esattamente come rilevato dalla corte d’appello. Per quanta elasticità si voglia manifestare a tal riguardo, è di solare evidenza che il concetto presuppone che l’istanza sia fatta entro un termine ragionevolmente contenuto (v. anche Cass. Sez. 6-2 n. 2473-23)a fronte della percezione del fatto oggettivo che ha determinato ladecadenza. VII. -Nel caso concreto è pacifico – e non è messo in discussione neppure nel ricorso –che il difensore della società abbia avuto contezza della situazione ostativa già mediante la cd. terza Pec ricevuta il 23-12-2019. Anche considerando la prossimità del periodo natalizio; anche considerando che la quarta Pec(di rifiuto) non giunse a destinazione; e anche considerando un minimo di spazio di deliberazione correlabile ai successivi contatti con l’ufficio giudiziario di riferimento; anche considerando tutto ciò, in ogni caso si rivela ben plausibile (e finanche totalmente condivisibile) l’affermazione della corte territorialea proposito della inescusabilità dell’inerzia mantenuta dall’istantefino a marzo 2020. La dilatazione temporale intercorsa tra i detti eventi ( indicativi della percezione dell’anomalia originaria)e la reazione della parte è in contrasto col senso stesso dell’istituto evocato, essendo infine stata presentata l’istanza di rimessione solo il 10-3-2020.Per tale ragione non giova alla ricorrente il riferimento a Cass. Sez. L n. 29757-19 (non massimata). Anche questa decisione invero ha richiamato e fatto proprio l’insegnamento appena detto, esplicitamente ribadendo che la rimessione in termini presuppon e “ la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa”. È vero che tale decisione risulta adottata in un caso in cui il difensore, pure comparso in udienza tramite un proprio sostituto, non aveva in essa formulato alcuna istanza di rimessione in termini. Ma non può sostenersi, se non stravolgendone completamente il senso, che in essa si sia voluta affermare la ben diversa regola per cui l’istanza si sarebbe dovuta considerare tempestiva purché presentata in udienza. VIII. – Pertanto, i l secondo motivo è rigettato e il primo motivo , di conseguenza,resta assorbito. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impo