Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03853/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8158/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Ugo , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 1188/2018 , depositata i l 13 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l’avviso di accertamento n.

TA904P202370/2016, emesso ai sensi dell’art. 41 bis d.P.R. 600/73, dell’art. 54 bis d.P.R. 633/72 ed dell’art. 25 d .lgs . 446/97, l’ U fficio accertava nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], cessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per l’anno 2009(i) un reddito imponibile IRES pari ad € 22.733 ed una maggiore imposta IRES di € 4.206 (ii) un volume d’affari IVA di € 248.000 ed una maggiore imposta IVA di € 49.600; (iii) un valore della produzione valido ai fini IRAP di € 77.293 ed una maggiore imposta IRAP di € 3.299; b) irrogava una sanzione pecuniaria, risultante dal cumulo materiale, di € 66.274,50; c) applicava interessi fino al 29.11.2016 di complessivi € 17.192,29.

L’Amministrazione dava atto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato alla Procura della Repubblica un’annotazione di P.G. cui faceva seguito l’espletamento dell’attività di indagine delegata nell’ambito del procedimento penale n. 3348/2010 R.G.N.R., a seguito di comunicazione con la quale si segnalava la consuetudine relativa all’emissione di fatturazione per operazioni in tutto e/o in parte inesistenti, attiva nella provincia di Teramo, realizzata da società sportive dilettantistiche e/o società che avevano rispettivamente fruito ed effettuato sponsorizzazioni in genere. [OSCURATO:PERSONA] di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Teramo, con nota protocollo n. 96129/2015 del 2 luglio 2015 aveva inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo la comunicazione di notizia di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] per la violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74/2000.

Stante la cessione dell’[OSCURATO:PERSONA] a far data dal 22ottobre 2009, il soggetto responsabile dell’obbligazione tributaria veniva individuato, ai sensi dell’art. 38 c.c., in [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della cessata associazione nel periodo di imposta accertato. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale della cessata Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso.

L’Ufficio si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Teramo, con sentenza n. 270/01/17, depositata il 19 settembre 2017 , accoglieva il ricorso.

2. –Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio.

Con sentenza n. 1188/2/2018 depositata il 13dicembre 2018, la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha accoltoin parte l’appello, escludendo la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inesistente l’atto nei confronti di quest’ultimo.

3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Si è costitutoil contribuente con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività in quanto s arebbe stato depositato oltre il termine di sei mesi per proporre l'impugnazione ai sensi dell'articolo 327c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 13 dicembre 2018, mentre il ricorso per c assazione è stato notificato il 20 febbraio 2020.

L'eccezione non tiene conto della sospensione dei termini per impugnare di cuiall’art 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.

Ai sensi del comma 11dell'articolo 6, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di nove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadonodalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 23 ottobre 2018,e il 30 luglio 2019.

Dal tenore letterale delle disposizioni emerge che per beneficiare della definizione ai sensi della legge agevolativa è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di sua scelta insindacabile; tuttavia, la sospensione è automatica al fine rendere attuabile il dettato normativo.

Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso il termine per impugnare, in viaprincipale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causaa seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo individuato dal legislatore.

Come chiarito da questa S.C., la sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, é automatica e opera senza alcuna discriminazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in quanto la ratio della normativa è quella di favorire al massimo l'accesso al beneficio, evitando la contrazione dei termini a difesa (Cass.n. 15597/2025).

Trattandosi di sospensione ope legis , la stessa non è legata alla proposizione della domanda di sospensione da parte del contribuente ma opera automaticamente.

La sospensione dei termini processuali consegue, pertanto, alla astratta proponibilità delladomanda di definizione agevolata (Cass. n. 24955/2023).

Nel caso di specie, pertanto, risulta rispettato il termine per proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., considerata la sospensione dei termini per l'impugnazione per un periodo di nove mesi.

2. –Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 38 c.c. e 2697 c.c., 42 d.P.R. 600/73, 56 d.P.R. n. 633/72 in relazione all’art. 360, c omma 1 , n. 3 c.p.c.

Parte ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui ha negato la responsabilità solidale del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 38 c.c. dal momento che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe dato puntuale e specifica motivazione nell’avviso di accertamento del diretto coinvolgimento del rappresentante nella gestione dell’ente.

L’Amministrazione finanziaria non avrebbe infatti azionato una pretesa creditoria autonoma nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando le ragioni attinenti il profilo di responsabilità del medesimo.

Né quanto rappresentato dalla Direzione provinciale di Teramo in sede processuale avrebbe potuto sopperire le mancanze dell’avviso di accertamento.Tale assunto sarebbe contrario all’art. 38 c.c . poiché per i debiti d’imposta è responsabile solidalmente con l’ente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato.

Nel caso che ci occupa, sarebbe evidente il non corretto adempimento degli obblighi tributari da parte del [OSCURATO:PERSONA], dal momento che - indubbia la pretesa erariale, confermata anche dalla Commissione tributaria regionale - il rappresentan t e dell’ente aveva sottoscritto le dichiarazioni infedeli all’epoca presentate.

Avrebbe pertanto errato la Commissione tributaria regionale nel ritenere immotivato l’avviso di accertamento in ordine all’individuazione del soggetto responsabile solidalmente con l’ente.

La stessa pronuncia, peraltro, sottolinea come l’avviso di accertamento sarebbe correttamente indirizzato e notificato al [OSCURATO:PERSONA], espressamente nella qualità di rappresentante legale di “[OSCURATO:PERSONA] a.s.d.” e non anche in proprio.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, c omma 1 , n. 3 c.p.c.

Risulterebbe infatti dal fascicolo dell’Amministrazione finanziaria di primo grado che quest’ultimo aveva prodotto delle convenzioni di sponsorizzazione firmate personalmente dal [OSCURATO:PERSONA] (all. 8 alle deduzioni di primo grado in C.T.P.), delle quali egli era stato sicuramente a conoscenza allorché omise di dichiarare i relativi proventi nella dichiarazione reddituale/IVA dell’A.S.D., da lui firmata (all. 7 alle deduzioni di primo grado, frontespizio del Modello).

Tali documenti integr erebber o prova piena, inconfutabile e documentale dell’effettiva gestione dell’ente da parte del [OSCURATO:PERSONA], al quale sono riconducibili le attività svolte dall’A.S.D. di rilevanza fiscale e, contestualmente, le gravi omissioni dichiarative e di versamento delle imposte accertate.

Si evid enzia, altresì, che l'atto impugnato è provvisto di congrua motivazione, che si compendia dell’individuazione del coobbligato al quale è riconducibile l’attività dell’ente, null’altro dovendo l’Amministrazione finanziaria esplicitare, in assenza di altri soggetti ai quali possa ascriversi la gestione del sodalizio e comunque in mancanza di prova contraria da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe im motivatamente ignorato gli elementi di prova che la direzione provinciale di Teramo avevasottoposto al giudice del merito sin dal primo grado, producendo le convenzioni di sponsorizzazione e l’ulteriore prova della riconducibilità della dichiarazione IVA dell’ente (presentata con dati pari a ZERO) al [OSCURATO:PERSONA].

2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati (giova rilevare che il secondo motivo, diversamente da quanto eccepito in controricorso, è altresì adeguatamente formulato).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nelle associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente; al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege , risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha diretto la complessiva gestione dell'ente, anche in via presuntiva (Cass. n. 3745/2026; n. 11869/2024; Cass. n. 4747/2020; Cass. n. 25650/2018): in ragione della propria qualità il legale rappresentante è il soggetto obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, a indicare esattamente i ricavi conseguiti e le relative spese sopportate dall'associazione che rappresenta, con effetti rilevanti sia ai fini della responsabilità solidale per i tributi evasi, sia per eventuali profili sanzionatori, ma anche a operare, eventualmente, le necessarie rettifiche(Cass. n. 2504/2026).

Nel caso di specie, la pronuncia ha ignorato la giurisprudenza di questa Corte, essendo il [OSCURATO:PERSONA] il legale rappresentante nell'ente allorquando gli obblighi fiscali erano stati inadempiut i .

L'Agenzia delle entrate ha peraltro messo in evidenza anche gli elementi – del tutto ignorati dai giudici del gravame – che dimostrano il ruolo gestorio del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in contestazione (convenzioni di sponsorizzazione firmate personalmente dal [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazione IVA dell’ente).

Pertanto, l'avviso di accertamento –riportato, ai fini della specificità , nel suo nucleo essenziale all'interno del ricorso per cassazione – risulta adeguatamente motivato circa gli elementi della pretesa impositiva ed è stato correttamente notificato al controricorrente ex art. 38 c.c.

3. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte accoglie ilricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8158/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Ugo , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 1188/2018 , depositata i l 13 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l’avviso di accertamento n. TA904P202370/2016, emesso ai sensi dell’art. 41 bis d.P.R. 600/73, dell’art. 54 bis d.P.R. 633/72 ed dell’art. 25 d .lgs . 446/97, l’ U fficio accertava nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], cessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per l’anno 2009(i) un reddito imponibile IRES pari ad € 22.733 ed una maggiore imposta IRES di € 4.206 (ii) un volume d’affari IVA di € 248.000 ed una maggiore imposta IVA di € 49.600; (iii) un valore della produzione valido ai fini IRAP di € 77.293 ed una maggiore imposta IRAP di € 3.299; b) irrogava una sanzione pecuniaria, risultante dal cumulo materiale, di € 66.274,50; c) applicava interessi fino al 29.11.2016 di complessivi € 17.192,29. L’Amministrazione dava atto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato alla Procura della Repubblica un’annotazione di P.G. cui faceva seguito l’espletamento dell’attività di indagine delegata nell’ambito del procedimento penale n. 3348/2010 R.G.N.R., a seguito di comunicazione con la quale si segnalava la consuetudine relativa all’emissione di fatturazione per operazioni in tutto e/o in parte inesistenti, attiva nella provincia di Teramo, realizzata da società sportive dilettantistiche e/o società che avevano rispettivamente fruito ed effettuato sponsorizzazioni in genere. [OSCURATO:PERSONA] di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Teramo, con nota protocollo n. 96129/2015 del 2 luglio 2015 aveva inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo la comunicazione di notizia di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] per la violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74/2000. Stante la cessione dell’[OSCURATO:PERSONA] a far data dal 22ottobre 2009, il soggetto responsabile dell’obbligazione tributaria veniva individuato, ai sensi dell’art. 38 c.c., in [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della cessata associazione nel periodo di imposta accertato. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale della cessata Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso. L’Ufficio si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Teramo, con sentenza n. 270/01/17, depositata il 19 settembre 2017 , accoglieva il ricorso. 2. –Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio. Con sentenza n. 1188/2/2018 depositata il 13dicembre 2018, la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha accoltoin parte l’appello, escludendo la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inesistente l’atto nei confronti di quest’ultimo. 3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si è costitutoil contribuente con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività in quanto s arebbe stato depositato oltre il termine di sei mesi per proporre l'impugnazione ai sensi dell'articolo 327c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 13 dicembre 2018, mentre il ricorso per c assazione è stato notificato il 20 febbraio 2020. L'eccezione non tiene conto della sospensione dei termini per impugnare di cuiall’art 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136. Ai sensi del comma 11dell'articolo 6, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di nove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadonodalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 23 ottobre 2018,e il 30 luglio 2019. Dal tenore letterale delle disposizioni emerge che per beneficiare della definizione ai sensi della legge agevolativa è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di sua scelta insindacabile; tuttavia, la sospensione è automatica al fine rendere attuabile il dettato normativo. Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso il termine per impugnare, in viaprincipale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causaa seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo individuato dal legislatore. Come chiarito da questa S.C., la sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, é automatica e opera senza alcuna discriminazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in quanto la ratio della normativa è quella di favorire al massimo l'accesso al beneficio, evitando la contrazione dei termini a difesa (Cass.n. 15597/2025). Trattandosi di sospensione ope legis , la stessa non è legata alla proposizione della domanda di sospensione da parte del contribuente ma opera automaticamente. La sospensione dei termini processuali consegue, pertanto, alla astratta proponibilità delladomanda di definizione agevolata (Cass. n. 24955/2023). Nel caso di specie, pertanto, risulta rispettato il termine per proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., considerata la sospensione dei termini per l'impugnazione per un periodo di nove mesi. 2. –Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 38 c.c. e 2697 c.c., 42 d.P.R. 600/73, 56 d.P.R. n. 633/72 in relazione all’art. 360, c omma 1 , n. 3 c.p.c. Parte ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui ha negato la responsabilità solidale del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 38 c.c. dal momento che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe dato puntuale e specifica motivazione nell’avviso di accertamento del diretto coinvolgimento del rappresentante nella gestione dell’ente. L’Amministrazione finanziaria non avrebbe infatti azionato una pretesa creditoria autonoma nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando le ragioni attinenti il profilo di responsabilità del medesimo. Né quanto rappresentato dalla Direzione provinciale di Teramo in sede processuale avrebbe potuto sopperire le mancanze dell’avviso di accertamento.Tale assunto sarebbe contrario all’art. 38 c.c . poiché per i debiti d’imposta è responsabile solidalmente con l’ente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. Nel caso che ci occupa, sarebbe evidente il non corretto adempimento degli obblighi tributari da parte del [OSCURATO:PERSONA], dal momento che - indubbia la pretesa erariale, confermata anche dalla Commissione tributaria regionale - il rappresentan t e dell’ente aveva sottoscritto le dichiarazioni infedeli all’epoca presentate. Avrebbe pertanto errato la Commissione tributaria regionale nel ritenere immotivato l’avviso di accertamento in ordine all’individuazione del soggetto responsabile solidalmente con l’ente. La stessa pronuncia, peraltro, sottolinea come l’avviso di accertamento sarebbe correttamente indirizzato e notificato al [OSCURATO:PERSONA], espressamente nella qualità di rappresentante legale di “[OSCURATO:PERSONA] a.s.d.” e non anche in proprio. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, c omma 1 , n. 3 c.p.c. Risulterebbe infatti dal fascicolo dell’Amministrazione finanziaria di primo grado che quest’ultimo aveva prodotto delle convenzioni di sponsorizzazione firmate personalmente dal [OSCURATO:PERSONA] (all. 8 alle deduzioni di primo grado in C.T.P.), delle quali egli era stato sicuramente a conoscenza allorché omise di dichiarare i relativi proventi nella dichiarazione reddituale/IVA dell’A.S.D., da lui firmata (all. 7 alle deduzioni di primo grado, frontespizio del Modello). Tali documenti integr erebber o prova piena, inconfutabile e documentale dell’effettiva gestione dell’ente da parte del [OSCURATO:PERSONA], al quale sono riconducibili le attività svolte dall’A.S.D. di rilevanza fiscale e, contestualmente, le gravi omissioni dichiarative e di versamento delle imposte accertate. Si evid enzia, altresì, che l'atto impugnato è provvisto di congrua motivazione, che si compendia dell’individuazione del coobbligato al quale è riconducibile l’attività dell’ente, null’altro dovendo l’Amministrazione finanziaria esplicitare, in assenza di altri soggetti ai quali possa ascriversi la gestione del sodalizio e comunque in mancanza di prova contraria da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe im motivatamente ignorato gli elementi di prova che la direzione provinciale di Teramo avevasottoposto al giudice del merito sin dal primo grado, producendo le convenzioni di sponsorizzazione e l’ulteriore prova della riconducibilità della dichiarazione IVA dell’ente (presentata con dati pari a ZERO) al [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati (giova rilevare che il secondo motivo, diversamente da quanto eccepito in controricorso, è altresì adeguatamente formulato). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nelle associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente; al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege , risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha diretto la complessiva gestione dell'ente, anche in via presuntiva (Cass. n. 3745/2026; n. 11869/2024; Cass. n. 4747/2020; Cass. n. 25650/2018): in ragione della propria qualità il legale rappresentante è il soggetto obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, a indicare esattamente i ricavi conseguiti e le relative spese sopportate dall'associazione che rappresenta, con effetti rilevanti sia ai fini della responsabilità solidale per i tributi evasi, sia per eventuali profili sanzionatori, ma anche a operare, eventualmente, le necessarie rettifiche(Cass. n. 2504/2026). Nel caso di specie, la pronuncia ha ignorato la giurisprudenza di questa Corte, essendo il [OSCURATO:PERSONA] il legale rappresentante nell'ente allorquando gli obblighi fiscali erano stati inadempiut i . L'Agenzia delle entrate ha peraltro messo in evidenza anche gli elementi – del tutto ignorati dai giudici del gravame – che dimostrano il ruolo gestorio del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in contestazione (convenzioni di sponsorizzazione firmate personalmente dal [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazione IVA dell’ente). Pertanto, l'avviso di accertamento –riportato, ai fini della specificità , nel suo nucleo essenziale all'interno del ricorso per cassazione – risulta adeguatamente motivato circa gli elementi della pretesa impositiva ed è stato correttamente notificato al controricorrente ex art. 38 c.c. 3. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie ilricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado