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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24955/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23024/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in perso na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, p.LE Clodio, 32/A Oggetto: tributi – sospensione dei termini processuali N.23024/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 41/01/22, depositata in data 21 febbraio 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., esercente l’attività di produzione di paste alimentari e prodotti farinacei, ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 con i quali –a seguito di PVC – veniva accertate l’indebita deduzione di spese per carburanti e di canoni di locazione, oltre a indebita deduzione di quote di ammortamento, con conseguente recupero di imposte, sanzioni e interessi.

2. La CTP di Campobasso ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti.

3. La CTR del Molise, con sentenza in data 21 febbraio 2022 , ha dichiarato inammissibilisia l’appello principale dell’Ufficio , sia l’appello incidentale della società contribuente, ritenendo che l’Ufficio non si sarebbe potuto avvalere della sospensione di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e che tale sospensione opera solo in caso di avvalimento da parte del contribuente della domanda di definizione, con conseguente inammissibilità anche dell’appello incidentale del contribuente.

4. Propongono ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un solo motivo, cuiresiste con controricorso la società contribuente , la quale propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 51, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 38, N.23024/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino comma 3, d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, nonché violazione dell’art. 111 Cost.

Osserva parte ricorrente principale che la sospensione delle controversie, la quale opera ope legised è rilevabile di ufficio dal giudice, non prevede alcuna distinzione soggettivae che non è condizionata dalla proposizione della domanda di sospensione agevolata, essendo legata al mero requisito oggettivo della astratta definibilità della lite, come nel caso di specie e della scadenza dei termini di impugnazione nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 51 e 54 d. lgs. n. 547/1992, dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, con argomentazioni sovrapponibili a quelle del ricorrente principale, osservando che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 11 dicembre 2018, il cui termine sarebbe scaduto il giorno 11 giugno 2019; per cui la proposizione dell’appello in data 5 marzo 2020 deve ritenersi tempestivo, anche in considerazione dell’ulteriore periodo di sospensione derivante dalla normativa COVID-19.Deduce, inoltre, il ricorrente incidentale che dalla inammissibilità del ricorso principale non possa derivare anche l’inammissibilità del ricorso incidentale.

3. I due ricorsi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi fondati.

Come rilevato dal ricorrente principale, questa Corte ha già avuto modo di osservare in relazione alla definizione agevolata di cui all’art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (e per fattispecie condonistiche ancora precedentivedasi Cass. Sez.

VI , 6 giugno 2016, n. 11531), che «per beneficiare della definizione ai sensi della legge agevolativa è necessaria la domanda del contribuente - trattandosi di N.23024/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino sua scelta insindacabile-ma ai fini dei termini per la proposizione del ricorso la sospensione è automatica, per rendere attuabile il dettato normativo.

Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per sei mesi il termine per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purchéspiranti nel periodo ricompreso» nel periodo ricompreso dalla legge (Cass., Sez.

VI, 7 maggio 2019, n. 11913).

4. Soluzione, questa, fatta propria anche per l’ipotesi condonistica in oggetto, per la quale i termini d'impugnazione che scadano nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, sono sospesi ope legis per nove mesi ( Cass., Sez.

VI, 27 ottobre 2021, n. 30397; Cass., Sez.

VI, 6 maggio 2022, n. 14427).

Trattandosi , pertanto, di sospensione o pe legis , la stessa non è legata alla proposizione della domanda di sospensione da parte del contribuente ma opera automaticamente.

Parimenti, la sospensione dei termini processuali è ascritta alla astratta proponibilità della domanda di definizione agevolata in controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,«aventi ad oggetto atti impositivi (…) senza stabilire alcuna discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente sulla usufruibilità del beneficio, che ha efficacia automatica per tutte le parti del processo tributario»(Cass., Sez.

VI, 2 settembre 2022, n. 25993).

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata.

E’, assorbito, pertanto, l’esame delle ulteriori questioni poste dal ricorrente incidentale.

5. Il ricorso principale e il ricorso incidentale va nno , pertanto, accolti, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

N.23024/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino P. Q. M. LaCorte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la regolaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23024/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in perso na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, p.LE Clodio, 32/A Oggetto: tributi – sospensione dei termini processuali N.23024/22 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 41/01/22, depositata in data 21 febbraio 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., esercente l’attività di produzione di paste alimentari e prodotti farinacei, ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 con i quali –a seguito di PVC – veniva accertate l’indebita deduzione di spese per carburanti e di canoni di locazione, oltre a indebita deduzione di quote di ammortamento, con conseguente recupero di imposte, sanzioni e interessi. 2. La CTP di Campobasso ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti. 3. La CTR del Molise, con sentenza in data 21 febbraio 2022 , ha dichiarato inammissibilisia l’appello principale dell’Ufficio , sia l’appello incidentale della società contribuente, ritenendo che l’Ufficio non si sarebbe potuto avvalere della sospensione di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e che tale sospensione opera solo in caso di avvalimento da parte del contribuente della domanda di definizione, con conseguente inammissibilità anche dell’appello incidentale del contribuente. 4. Propongono ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un solo motivo, cuiresiste con controricorso la società contribuente , la quale propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 51, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 38, N.23024/22 R.G. Est. F. D’Aquino comma 3, d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, nonché violazione dell’art. 111 Cost. Osserva parte ricorrente principale che la sospensione delle controversie, la quale opera ope legised è rilevabile di ufficio dal giudice, non prevede alcuna distinzione soggettivae che non è condizionata dalla proposizione della domanda di sospensione agevolata, essendo legata al mero requisito oggettivo della astratta definibilità della lite, come nel caso di specie e della scadenza dei termini di impugnazione nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019. 2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 51 e 54 d. lgs. n. 547/1992, dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, con argomentazioni sovrapponibili a quelle del ricorrente principale, osservando che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 11 dicembre 2018, il cui termine sarebbe scaduto il giorno 11 giugno 2019; per cui la proposizione dell’appello in data 5 marzo 2020 deve ritenersi tempestivo, anche in considerazione dell’ulteriore periodo di sospensione derivante dalla normativa COVID-19.Deduce, inoltre, il ricorrente incidentale che dalla inammissibilità del ricorso principale non possa derivare anche l’inammissibilità del ricorso incidentale. 3. I due ricorsi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi fondati. Come rilevato dal ricorrente principale, questa Corte ha già avuto modo di osservare in relazione alla definizione agevolata di cui all’art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (e per fattispecie condonistiche ancora precedentivedasi Cass. Sez. VI , 6 giugno 2016, n. 11531), che «per beneficiare della definizione ai sensi della legge agevolativa è necessaria la domanda del contribuente - trattandosi di N.23024/22 R.G. Est. F. D’Aquino sua scelta insindacabile-ma ai fini dei termini per la proposizione del ricorso la sospensione è automatica, per rendere attuabile il dettato normativo. Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per sei mesi il termine per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purchéspiranti nel periodo ricompreso» nel periodo ricompreso dalla legge (Cass., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 11913). 4. Soluzione, questa, fatta propria anche per l’ipotesi condonistica in oggetto, per la quale i termini d'impugnazione che scadano nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, sono sospesi ope legis per nove mesi ( Cass., Sez. VI, 27 ottobre 2021, n. 30397; Cass., Sez. VI, 6 maggio 2022, n. 14427). Trattandosi , pertanto, di sospensione o pe legis , la stessa non è legata alla proposizione della domanda di sospensione da parte del contribuente ma opera automaticamente. Parimenti, la sospensione dei termini processuali è ascritta alla astratta proponibilità della domanda di definizione agevolata in controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,«aventi ad oggetto atti impositivi (…) senza stabilire alcuna discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente sulla usufruibilità del beneficio, che ha efficacia automatica per tutte le parti del processo tributario»(Cass., Sez. VI, 2 settembre 2022, n. 25993). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata. E’, assorbito, pertanto, l’esame delle ulteriori questioni poste dal ricorrente incidentale. 5. Il ricorso principale e il ricorso incidentale va nno , pertanto, accolti, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. N.23024/22 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. LaCorte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la regolaz