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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11977/2026

Testo disponibile della fonte

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’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –controrappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente-ricorrente incidentale–avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

MOLISE, n. 42/2022,depositata il 21/02/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8aprile 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22303/2022Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 11977/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

L’Agenzia delle Entrate, a seguito delle risultanze della verificacondotta dai funzionari confluita nel processo verbale di constatazione,notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. due avvisi diaccertamento mediante i quali accertava, rispettivamente, per l’anno2014 maggiori imposte Ires, Irap e Iva, mentre per l’anno 2015,l’omesso versamento della ritenuta d’acconto.La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento davanti allaC.t.p. di Campobasso, la quale accoglieva parzialmente il ricorso,annullando integralmente l’avviso per l’anno 2015 e solo per alcuneriprese quello per il 2014.2.

L’Ufficio, con ricorso notificato il 27 febbraio 2020, impugnava lasentenza di primo grado, avvalendosi della sospensione per nove mesidel termine di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n.119 del 2018,convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018.

Lacontribuente, in data 30 giugno 2020, notificava controricorso conappello incidentale, avvalendosi della sospensione di cui alla disciplinaemergenziale da COID-19, decorrente a far data dal 09 marzo 2020fino all’11 maggio 2020, in virtù dell’art.83 d.l. n..18 del 2020convertito dalla legge n. 27 del 2020.3.

La C.T.R. dichiarava inammissibile l’appello dell’Amministrazionesul presupposto che la sospensione di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n.119 del 2018 operasse solo a favore del contribuente ed osservandoche, in ogni caso, non vi era stata alcuna domanda di definizioneagevolata; dichiarava, altresì, inammissibile l’appello incidentale, sulpresupposto che, non essendo stata proposta domanda di definizioneagevolata entro il 31 maggio, il termine era iniziato a decorrere il primogiugno 2019 ed era scaduto, tenuto conto della sospensione feriale, il2 gennaio 2010; che, pertanto, non poteva trovare applicazionenemmeno la sospensione per l‘emergenza COVID-19, che riguardavai procedimenti pendenti al 9 Marzo 2020.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 22303/2022Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 11977/2026Data pubblicazione 30/04/20264.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione cui resiste con controricorso la contribuente, la qualepropone, a propria volta ricorso incidentale illustrato anche consuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.violazione e falsa applicazione dell’art. 51 e dell’art.38, comma 3, d.lgs.n.546 del 1992, dell’art. 327, primo comma, c.p.c., dell’art. 6 comma11 d.l. n.119 del 2018, nonché dell’art 11 Cost.Censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che lasospensione di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 operassesolo a favore del contribuente e non anche dell’Agenzia delle Entrate.2.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione degliartt.38, 51 e 54 d.lgs. n.546 del 1992, dell'art. 327, primo comma,c.p.c., dell'art.6 d.l. n. 119 del 2018.La contribuente, dichiarando espressamente di condividere ilmotivo del ricorso principale, censura la sentenza nella parte in cui haritenuto tardivo l’appello incidentale affermando che, una volta decorsoinutilmente il 31 maggio 2019, termine ultimo per la proposizione delladomanda di definizione agevolata, riprendeva a decorrere il terminelungo per l’impugnazione3.

I ricorsi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoentrambi fondati.3.1.

L'articolo 6 d.l. n. 119 del 2018 consente di definire, a seguitodi domanda del contribuente, le controversie attribuite allagiurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è partel'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 22303/2022Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 11977/2026Data pubblicazione 30/04/2026compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

Ai sensi delcomma 11 dell'articolo 6, relativamente alle liti che possono esseredefinite, sono sospesi per un periodo di nove mesi, i termini diimpugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e diriassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del decreto,ovvero dal 23 ottobre 2018, al 31 luglio 2019.3.2.

Dal tenore letterale delle disposizioni emerge che perbeneficiare della definizione ai sensi della legge agevolativa ènecessaria la domanda del contribuente, trattandosi di sua sceltainsindacabile; tuttavia, la sospensione è automatica al fine renderedefinibili, è automaticamente sospeso il termine per impugnare, in viaprincipale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causaa seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo individuato dallegislatore.La disposizione prevede la sospensione del termine per impugnaresenza alcuna distinzione tra le parti del giudizio e senza alcunadiscriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente (Cass.Cass. n. 24955/2023 n. 25993/2022.

Nello stesso senso Cass., n.20178/2024, resa sull’analoga disposizione di cui all’art. 11 d.l. n. 50del 2017, la quale ha pure escluso che la previsione di un terminesimmetrico sia in violazione degli art. 3 e 97 Cost., ove solo si consideri,come già chiarito da questa Corte, che la ratio della normativa invocataè proprio quella di favorire al massimo l'accesso all'istituto delladefinizione agevolata, evitando il più possibile, in tale ottica, dicontrarre i termini a difesa).Inoltre, trattandosi di sospensione ope legis, la stessa non è legataalla proposizione della domanda di sospensione da parte delcontribuente ma opera automaticamente.

La sospensione dei terminiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 22303/2022Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 11977/2026Data pubblicazione 30/04/2026processuali consegue, pertanto, alla astratta proponibilità delladomanda di definizione agevolata (Cass. n. 24955/2023).3.3.

Ne consegue che a fronte della pubblicazione della sentenza diprimo grado in data 11 dicembre 2018 (come riferito nella motivazionedella sentenza a dispetto di quanto indicato in epigrafe) il termine c.d.lungo sarebbe venuto in scadenza in data 11 giugno 2019 e, pertanto,essendo compreso nell’intervallo indicato dall’art. 6, comma 11, cit.(dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019) restava sospeso, per nove mesi,con scadenza all’11 marzo 2020.Quanto al cumulo della sospensione per definizione agevolata conle altre ipotesi di sospensione, questa Corte ha chiarito chela sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma11, del d.l. n. 119 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dalconcreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula conquella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica daCovid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamenteassorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti didefinizione agevolata, in ragione della natura eccezionale diquest'ultima. (Cass. n. 33069/2022)3.4.

Così ricostruita la scadenza del termine, il ricorso dell’Agenziadelle entrate era tempestivo in quanto notificato il 27 febbraio 2020.Era tempestivo, tuttavia, anche l’appello incidentale dellacontribuente in quanto, nelle more della decorrenza del termine disessanta giorni per il suo deposito, era intervento l’art. 83, comma 2,d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, e 36, comma 1,d.l. n. 23 del 2020, convertito in legge. n. 40 del 2020 (nuove misureurgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) ilquale prevedeva la sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 deldecorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenticivili e penali.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 22303/2022Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 11977/2026Data pubblicazione 30/04/20264.

Il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno, pertanto,accolti, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice delsecondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversacomposizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –controrappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente-ricorrente incidentale–avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. MOLISE, n. 42/2022,depositata il 21/02/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8aprile 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22303/2022Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 11977/2026Data pubblicazione 30/04/20261. L’Agenzia delle Entrate, a seguito delle risultanze della verificacondotta dai funzionari confluita nel processo verbale di constatazione,notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. due avvisi diaccertamento mediante i quali accertava, rispettivamente, per l’anno2014 maggiori imposte Ires, Irap e Iva, mentre per l’anno 2015,l’omesso versamento della ritenuta d’acconto.La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento davanti allaC.t.p. di Campobasso, la quale accoglieva parzialmente il ricorso,annullando integralmente l’avviso per l’anno 2015 e solo per alcuneriprese quello per il 2014.2. L’Ufficio, con ricorso notificato il 27 febbraio 2020, impugnava lasentenza di primo grado, avvalendosi della sospensione per nove mesidel termine di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n.119 del 2018,convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018. Lacontribuente, in data 30 giugno 2020, notificava controricorso conappello incidentale, avvalendosi della sospensione di cui alla disciplinaemergenziale da COID-19, decorrente a far data dal 09 marzo 2020fino all’11 maggio 2020, in virtù dell’art.83 d.l. n..18 del 2020convertito dalla legge n. 27 del 2020.3. La C.T.R. dichiarava inammissibile l’appello dell’Amministrazionesul presupposto che la sospensione di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n.119 del 2018 operasse solo a favore del contribuente ed osservandoche, in ogni caso, non vi era stata alcuna domanda di definizioneagevolata; dichiarava, altresì, inammissibile l’appello incidentale, sulpresupposto che, non essendo stata proposta domanda di definizioneagevolata entro il 31 maggio, il termine era iniziato a decorrere il primogiugno 2019 ed era scaduto, tenuto conto della sospensione feriale, il2 gennaio 2010; che, pertanto, non poteva trovare applicazionenemmeno la sospensione per l‘emergenza COVID-19, che riguardavai procedimenti pendenti al 9 Marzo 2020.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 22303/2022Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 11977/2026Data pubblicazione 30/04/20264. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione cui resiste con controricorso la contribuente, la qualepropone, a propria volta ricorso incidentale illustrato anche consuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.violazione e falsa applicazione dell’art. 51 e dell’art.38, comma 3, d.lgs.n.546 del 1992, dell’art. 327, primo comma, c.p.c., dell’art. 6 comma11 d.l. n.119 del 2018, nonché dell’art 11 Cost.Censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che lasospensione di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 operassesolo a favore del contribuente e non anche dell’Agenzia delle Entrate.2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione degliartt.38, 51 e 54 d.lgs. n.546 del 1992, dell'art. 327, primo comma,c.p.c., dell'art.6 d.l. n. 119 del 2018.La contribuente, dichiarando espressamente di condividere ilmotivo del ricorso principale, censura la sentenza nella parte in cui haritenuto tardivo l’appello incidentale affermando che, una volta decorsoinutilmente il 31 maggio 2019, termine ultimo per la proposizione delladomanda di definizione agevolata, riprendeva a decorrere il terminelungo per l’impugnazione3. I ricorsi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoentrambi fondati.3.1. L'articolo 6 d.l. n. 119 del 2018 consente di definire, a seguitodi domanda del contribuente, le controversie attribuite allagiurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è partel'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 22303/2022Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 11977/2026Data pubblicazione 30/04/2026compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio. Ai sensi delcomma 11 dell'articolo 6, relativamente alle liti che possono esseredefinite, sono sospesi per un periodo di nove mesi, i termini diimpugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e diriassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del decreto,ovvero dal 23 ottobre 2018, al 31 luglio 2019.3.2. Dal tenore letterale delle disposizioni emerge che perbeneficiare della definizione ai sensi della legge agevolativa ènecessaria la domanda del contribuente, trattandosi di sua sceltainsindacabile; tuttavia, la sospensione è automatica al fine renderedefinibili, è automaticamente sospeso il termine per impugnare, in viaprincipale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causaa seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo individuato dallegislatore.La disposizione prevede la sospensione del termine per impugnaresenza alcuna distinzione tra le parti del giudizio e senza alcunadiscriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente (Cass.Cass. n. 24955/2023 n. 25993/2022. Nello stesso senso Cass., n.20178/2024, resa sull’analoga disposizione di cui all’art. 11 d.l. n. 50del 2017, la quale ha pure escluso che la previsione di un terminesimmetrico sia in violazione degli art. 3 e 97 Cost., ove solo si consideri,come già chiarito da questa Corte, che la ratio della normativa invocataè proprio quella di favorire al massimo l'accesso all'istituto delladefinizione agevolata, evitando il più possibile, in tale ottica, dicontrarre i termini a difesa).Inoltre, trattandosi di sospensione ope legis, la stessa non è legataalla proposizione della domanda di sospensione da parte delcontribuente ma opera automaticamente. La sospensione dei terminiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 22303/2022Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 11977/2026Data pubblicazione 30/04/2026processuali consegue, pertanto, alla astratta proponibilità delladomanda di definizione agevolata (Cass. n. 24955/2023).3.3. Ne consegue che a fronte della pubblicazione della sentenza diprimo grado in data 11 dicembre 2018 (come riferito nella motivazionedella sentenza a dispetto di quanto indicato in epigrafe) il termine c.d.lungo sarebbe venuto in scadenza in data 11 giugno 2019 e, pertanto,essendo compreso nell’intervallo indicato dall’art. 6, comma 11, cit.(dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019) restava sospeso, per nove mesi,con scadenza all’11 marzo 2020.Quanto al cumulo della sospensione per definizione agevolata conle altre ipotesi di sospensione, questa Corte ha chiarito chela sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma11, del d.l. n. 119 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dalconcreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula conquella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica daCovid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamenteassorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti didefinizione agevolata, in ragione della natura eccezionale diquest'ultima. (Cass. n. 33069/2022)3.4. Così ricostruita la scadenza del termine, il ricorso dell’Agenziadelle entrate era tempestivo in quanto notificato il 27 febbraio 2020.Era tempestivo, tuttavia, anche l’appello incidentale dellacontribuente in quanto, nelle more della decorrenza del termine disessanta giorni per il suo deposito, era intervento l’art. 83, comma 2,d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, e 36, comma 1,d.l. n. 23 del 2020, convertito in legge. n. 40 del 2020 (nuove misureurgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) ilquale prevedeva la sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 deldecorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenticivili e penali.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 22303/2022Numero sezionale 2955/2026Numero di raccolta generale 11977/2026Data pubblicazione 30/04/20264. Il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno, pertanto,accolti, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice delsecondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversacomposizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6
Sentenza Cassazione n. 11977/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris