CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-controI [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise n. 140/2024 depositata il 1/7/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che lasocietà I [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva la notifica della cartella diNumero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/2026pagamento n. 02720180001325474, dell’importo di € 22.501,38 perimposte dirette ed IVA, derivante dal controllo automatizzato ex artt. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972 della dichiarazioneannuale relativa al periodo d’imposta 2014.A seguito di istanza della contribuente, che lamentava di non averricevuto l’avviso bonario e di non aver potuto beneficiare della riduzionedelle sanzioni, l’Agenzia disponeva lo sgravio degli importi dovuti a titolodi sanzioni, ammettendo la società al beneficio della rateazione ai sensidell’art. 3 bis d.lgs. n. 462/1997.La società, tuttavia, non provvedeva all’adempimento del pagamentorateale e decadeva dal beneficio; l’Amministrazione notificava quindi, indata 17/12/2019, la cartella di pagamento n. 02720190005375813,dell’importo complessivo di € 22.897,84, che costituisce oggetto delpresente giudizio. Tale somma veniva poi ridotta ad € 18.676,35 per losgravio di alcuni importi che erano stati pagati.La società impugnava tale cartella deducendo l’illegittimità dellapretesa, in quanto, a seguito di una verifica sul fatturato dell’anno 2014,aveva presentato una dichiarazione integrativa IVA nel mese di dicembredel 2019, nella quale aveva indicato che l'imposta dovuta era di € 3.595(mediante l’applicazione del criterio semplificato previsto dall’art. 74 terd.P.R. 633/1972, cd. regime “base su base”) e, quindi, nettamenteinferiore a quella precedentemente calcolata in € 12.660;conseguentemente, non doveva alcunché ed anzi vantava un credito pariad € 695.Rilevava altresì che il pagamento della sesta rata del piano, la cuiscadenza era fissata per il 2/9/2019, era stato eseguito il 5/12/2019 e,quindi, solo con leggero ritardo rispetto alla scadenza della rata successivafissata al 2/12/2019.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Campobasso dichiaravacessata la materia del contendere in relazione alle somme che erano stateNumero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/2026riconosciute come effettivamente versate e rigettava, per il resto, ilricorso.2. Avverso tale sentenza proponeva appello la società.Si costituiva l’Amministrazione che resisteva all’impugnazione,proponendo altresì «appello incidentale nel quale, pregiudizialmente,deduceva l’inammissibilità dell’appello nella parte in cui viola l’art. 57 delD.Lgs n. 546/1992», con riguardo, in particolare, ai motivi nn. 5 – 8dell’appello riguardanti la motivazione e l’indicazione dei criteri per ladeterminazione degli accessori e delle sanzioni.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise accoglieval’appello principale e rigettava quello incidentale. Escludevapreliminarmente che i motivi da 5 a 8 dell’atto di appello fossero nuovi, inquanto «attengono alla trattazione di circostanze già rientranti nel themadecidendum del giudizio di primo grado ciò significando che non vieneampliato l’oggetto della domanda, ma solo mostrato l’interesse,comunque, condizionato all’accoglimento dell’appello, alla decisione sudiritti od eccezioni già a suo tempo ritualmente introdotti in giudizio».Osservava che, secondo l’Amministrazione, il pagamento della sestarata – e non della seconda, come erroneamente indicato nella cartella –avvenuto con due giorni di ritardo rispetto al termine per il pagamentodella successiva, aveva determinato la decadenza dal beneficio dellarateazione; tuttavia, trattandosi di lieve inadempimento, non potevacausare tale decadenza.Rilevava altresì che l’Amministrazione non aveva tenuto conto delladichiarazione integrativa, ritenendo che sulla pretesa si fosse determinatal’acquiescenza per effetto della rateazione richiesta in relazione all’importooggetto della prima cartella. Nel compiere tale valutazione, però, adavviso della CGT di secondo grado, non aveva considerato le novitàapportate al d.P.R. 322/1998 dal d.l. 193/2016 ed in particolare i commi 6quater e 6 quinquies dell’art. 8, introdotti in sede di conversione, in forzaNumero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/2026dei quali «anche per l’IVA, è ammessa la possibilità di utilizzare incompensazione il credito emergente da una dichiarazione integrativapresentata oltre il termine previsto per la presentazione delladichiarazione del periodo d’imposta successivo, parificando la disposizionea quella prevista per Imposte dirette, IRAP e per i sostituti d’imposta»(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.La contribuente non ha resistito con controricorso ed è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Occorre prioritariamente esaminare, sotto il profilo logico, il terzomotivo di ricorso che attiene alla decadenza dal beneficio della rateazione.Ove si ritenesse che lo stesso sia infondato, dovrebbe pervenirsi allaconclusione che la cartella non poteva essere emessa e,conseguentemente, le rimanenti questioni resterebbero assorbite.Con il terzo motivo, infatti, l’Amministrazione ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 15 ter,comma 3°, d.P.R. 602/1973 e 3 bis, comma 4°, d.lgs. 462/1997, nel testoanteriore alla sostituzione di tale articolo ad opera dell’art. 2, comma 1°,d.lgs. 159/2015. In base all’art. 15 ter, comma 1°, d.P.R. 602/1973, laCGT di secondo grado si sarebbe dovuta limitare a prendere atto delpagamento fuori termine che determinava la decadenza dalla rateazione;il lieve inadempimento di cui al comma terzo, introdotto dal d.lgs.159/2015, non è applicabile ai debiti relativi agli anni di impostaprecedenti e, comunque, non sarebbe ravvisabile nella fattispecie inesame.1.2 Il motivo è fondato.Numero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/2026L’art 3 bis, comma 4°, d.lgs. 462/1997, nella formulazione anteriorealle modifiche introdotte dal d.l. 70/2011 convertito in l. 106/2011,stabiliva che «Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta ladecadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi esanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se èstata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddettiimporti a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datored'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trentagiorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione dellesomme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa».La disciplina in questione è stata poi mitigata per effetto del d.l.201/2011 conv. in l. 214/2011, entrato in vigore il 28/12/2011, che hamodificato il comma 4° ed introdotto il comma 4 bis: «4. Il mancatopagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovveroanche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine dipagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazionee l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena,dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro iltermine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo atitolo definitivo della sanzione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurataall'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizionea ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cuiall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , esuccessive modificazioni, entro il termine di pagamento della ratasuccessiva».L'art 10 comma 13-undecies del d.l. 201/2011 prevede che «Ledisposizioni di cui al comma 13-decies si applicano altresì alle rateazioni inNumero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/2026corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto».Successivamente, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 2,comma 1°, d.lgs. 159/2015, il testo del terzo e del quarto comma dell’art.3-bis d.lgs. 462/1997 è diventato il seguente: «3. In caso diinadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602.4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche allesomme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione previstadall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata».L’art. 15-ter d.P.R. 602/1973 introdotto dall’art. 3, comma 1°, d.lgs159/2015 stabilisce che «1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancatopagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dalricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dallaprima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta ladecadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residuiimporti dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diversedalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comportala decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residuiimporti dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché dellasanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolodi imposta.3. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:Numero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/2026a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superioreal 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni».L’art. 15, comma 4°, d.lgs. 159/2015, contenente le disposizionitransitorie, stabilisce che: «4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1,si applicano:a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodod'imposta in corso:1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2,comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3,comma 1; del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1,comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito dellaliquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testounico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovuterelativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, perle quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relativeal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8 del decretolegislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli atti di adesione, agli atti definiti aisensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alleconciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati a decorreredalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».1.3 L’art. 15-ter è quindi applicabile alla fattispecie in esame, inquanto si tratta di somme dovute ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs.462/1997 e l’anno di imposta è il 2014.Numero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/2026Tuttavia, non è ravvisabile l’ipotesi di lieve inadempimento previsto datale norma che riguarda esclusivamente il tardivo pagamento della primarata, laddove il pagamento in ritardo risulta avvenuto con riguardo allasesta rata.2.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 2, comma 8 bis,d.P.R. 322/1998 e dell’art. 5 d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016. Ad avvisodell’Amministrazione, la sentenza è errata nella parte in cui ha affermatoche la dichiarazione integrativa, presentata nel 2019, era tempestiva; allafattispecie de qua, invece, relativa all’anno d’imposta 2014, era applicabilel’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. 322/1998 nella versione anteriore allemodifiche introdotte con l’art. 5 d.l. 193/2016. Secondo tale formulazione,solo la dichiarazione integrativa più sfavorevole al contribuente potevaessere presentata entro il termine per l’accertamento, mentre quella piùfavorevole andava presentata entro il termine per la presentazione delladichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.2.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 19, comma 3°,d.lgs. 546/1992, dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998.L’Amministrazione ha lamentato sostanzialmente che la contribuente nonpoteva far valere contestazioni aventi ad oggetto il merito della pretesa,giacché avrebbe dovuto impugnare la prima cartella notificata, alla qualeaveva però prestato acquiescenza chiedendo il beneficio del pagamentorateale.2.3 I motivi – che devono essere esaminati nonostante l’accoglimentodel terzo, in quanto la presentazione della dichiarazione integrativacostituisce un’autonoma ratio decidendi, idonea da sola a sorreggere ladecisione (Cass. n. 5102/2024; Cass. n. 11493/2018; Cass. n.2108/2012) – vanno valutati congiuntamente. Essi sono fondati.Numero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/20262.4 Va innanzi tutto osservato che la cartella impugnata in questa sedeè quella emessa a seguito della decadenza dalla rateazione; con il ricorsoavverso tale atto non potevano quindi essere dedotte contestazionirelative all’oggetto della pretesa e ciò non in considerazione di unaeventuale acquiescenza conseguente alla domanda di rateazione, quantopiuttosto perché le stesse andavano rivolte avverso l’originaria cartellaentro il termine previsto per la relativa impugnazione.La cartella oggetto del presente giudizio è stata emessa a seguito delladecadenza dal beneficio della rateazione e, dunque, poteva essereimpugnata solo per vizi propri, essendo ormai divenuta definitiva lapretesa contenuta nella prima cartella (oggetto di rateazione) nonimpugnata.2.5 Deve osservarsi, altresì, che, una volta emessa la prima cartella eda maggior ragione dopo che la stessa era divenuta definitiva, non potevaneppure essere presentata la dichiarazione integrativa (Cass. n.5398/2012; Cass. n. 11488/2024).2.6 La possibilità di presentare di tale dichiarazione, in ogni caso, è daescludere anche sotto un diverso profilo.Costituisce principio consolidato quello per il quale la dichiarazione delcontribuente affetta da errore, sia esso di fatto come anche di diritto,commesso dal dichiarante nella sua redazione, è - in linea di principio -emendabile e ritrattabile quando dalla medesima possa derivarel'assoggettamento del dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelliche, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che ladichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, mareca una mera esternazione di scienza e di giudizio (Cass. n. 20119/2018;Cass. n. 3904/2004; Cass. n. 8362/2002; Cass. n. 1901/1992).Nella presente controversia viene però in rilievo la questione deitermini entro cui la dichiarazione può essere emendata.Numero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/2026La questione è stata affrontata da questa Corte a Sezioni Unite che,con la sentenza 30 giugno 2016, n. 13378, ha affermato che in caso dierrori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazioneintegrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 deld.P.R. n. 600/1973 solo se diretta ad evitare un danno per la P.A.,mentre, se intesa ad emendare errori od omissioni in danno delcontribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazioneper il periodo d'imposta successivo, con compensazione del creditoeventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedereil rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge.Tale principio è stato confermato anche in successive pronunce (Cass.n. 11507/2018; Cass. n. 27583/2018; Cass. n. 30796/2018).Il comma 8 dell'art. 2 d.P.R. n. 322/1998, come si legge nellasentenza impugnata, è stato effettivamente modificato dall’art. 5 d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 193, conv. dalla legge 1/12/2016 n. 225, nel senso che «ledichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive edei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori odomissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di unmaggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di unminore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito,mediante successiva dichiarazione da presentare […] non oltre i terministabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600». Lo stesso d.l. ha poi espressamente disciplinatoi termini di rettifica della dichiarazione IVA, aggiungendo all'art. 8 d.P.R.n. 322/1998 il nuovo comma 6- bis, il quale, per quanto interessa,stabilisce che «[…] le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiuntopossono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresiquelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minoreimponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'impostaovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, medianteNumero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/2026successiva dichiarazione da presentare […] non oltre i termini stabilitidall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni».Per effetto della modifica, dunque, non vi è più differenza, conriguardo al termine per la rettifica tra dichiarazione "a favore" edichiarazione "a sfavore" del contribuente, in quanto in entrambi i casi ladichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine didecadenza dell'Amministrazione dal proprio potere di accertamento.Tale modifica, tuttavia, non ha natura interpretativa e, pertanto, «nonpuò applicarsi retroattivamente al caso di specie, posto che:- l'art. 5 d.l. n. 193/2016, conv. dalla l. 225/2016 (a differenza dialtre disposizioni dello stesso d.l. n. 193/1996, come l'art. 7-quinquies) non reca nella rubrica la menzione di norma diinterpretazione autentica dell'art. 2, comma 8, d. lgs. n. 322/1998;- non è dato desumere dalle norme di cui all’art. 5 d.l. n. 193/2016 edi cui all'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 322/1998 un precetto normativounitario, tale da far ritenere che le due disposizioni si saldino fra lorodando luogo a un nuovo precetto normativo (Corte cost., sentenza 3dicembre 1993, n. 424), posto che la disposizione novellatariformula integralmente quella precedente;- appare assente dalla disposizione del menzionato art. 5 uncontenuto normativo diretto a chiarire il senso della normapreesistente, ovvero volto a escludere o a enucleare uno dei sensifra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma interpretata (Cortecost., sentenza 28 marzo 2008, n. 74), non intervenendo lasuddetta disposizione a chiarire una determinata espressionelinguistica dell'art. 2, comma 8, bensì riformulandone i presuppostidi applicazione;Numero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/2026- la suddetta disposizione non risolve un contrasto interpretativo inUnite di questa Corte n. 13378/2016.La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 8 cit. non può neppureessere considerata quale sanzione impropria al fine della invocazionedell'applicazione del principio del favor rei di cui art. 3 d. lgs. 18 dicembre1997, n. 472, essendo mera espressione del principio secondo cui lagenerale emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delledichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire didecadenze (Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31052). Le sanzioniimproprie - ove aventi carattere procedimentale - attengono al caso in cuial contribuente che abbia violato determinati obblighi vengono preclusideterminati mezzi di tutela, ovvero venga inasprito il potere diaccertamento dell'amministrazione; diversamente, attraverso la fissazionedi un termine di emendabilità delle dichiarazioni fiscali per il sopravveniredi decadenza (Cass., Sez. U., n. 13378/2016, cit.) non si procede adaggravare la situazione del contribuente quale conseguenza riflessa di unasua condotta inosservante di un obbligo di legge.Da ultimo, va rilevato che la decadenza in materia di IVA è ritenutaimprescindibile dalla stessa giurisprudenza comunitaria, secondo cui lapossibilità di esercitare il diritto a detrazione senza limiti di tempocontrasterebbe col principio di certezza del diritto, il quale esige che lasituazione fiscale del soggetto passivo, tenuto conto dei diritti e degliobblighi di quest'ultimo nei confronti dell'amministrazione tributaria, nonpossa essere indefinitamente rimessa in discussione (Corte di Giustizia,punto 26 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA], C-81/17, punto 38; Corte di Giustizia,12 luglio 2012, EMS [OSCURATO:PERSONA], C284/11, punti 48 e 49; Corte diGiustizia, 21 giugno 2012, Elsacom, C 294/11, punto 29)» (Cass. n.17506/2019).Numero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/2026In base ai principi riportati, dai quali non vi è ragione di discostarsi,deve quindi escludersi che alla fattispecie in esame, relativa all’annod’imposta 2014, potesse trovare applicazione la disciplina introdotta dald.l. 193/2016, quando peraltro, in applicazione della disciplina previgente,era già scaduto il termine per la presentazione della dichiarazioneintegrativa a favore del contribuente.3.1 Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 345 c.p.c. e57 d.lgs. 546/1992. Secondo l’Amministrazione la CGT di secondo gradoavrebbe erroneamente ritenuto ammissibili i motivi dal quinto all’ottavodell’atto di appello, in quanto gli stessi non erano stati proposti conl’originario ricorso.3.2 Il motivo è fondato.Effettivamente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sifaceva solo riferimento all’esistenza del credito tributario ed alla suadeterminazione per effetto della dichiarazione integrativa, alla questionedella decadenza ed alla mancata considerazione del versamento di alcunerate (trattandosi di violazione di norme processuali è consentito alla Cortel’esame degli atti e dei documenti; Cass. sez. U n. 8077/2012; Cass. n.896/2014).È evidente invece che i motivi di appello in questione vertono suproblemi del tutto differenti, così descritti nell’intestazione dei motivi diappello: «5. Nullità della sentenza per difetto di motivazione a causa dellamancata indicazione nella cartella di pagamento della data di consegna delruolo da parte dell’agenzia entrate di Campobasso, con conseguenteviolazione del diritto di difesa a causa della impossibilità di verifica delcalcolo degli interessi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 e 30d.p.r. 602/1973. Caducazione del titolo esecutivo, nullità della cartella dipagamento. Difetto di formazione del titolo esecutivo.Numero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/20266. Nullità della sentenza per difetto di motivazione per profili diillegittimità della cartella di pagamento per assenza del criterio di calcolodegli interessi sugli interessi e sull’importo delle sanzioni.7. Nullità della sentenza per difetto di motivazione per incertezza edinesigibilità del credito azionato da parte dell’agenzia entrate riscossione acausa della mancata indicazione del tasso di interesse, dell’importo degliinteressi, delle sanzioni, degli interessi illegittimamente calcolatisull’importo delle sanzioni, del compenso spettante al concessionario dellariscossione e dei relativi interessi.8.- Sovranità impositiva e vincoli del diritto europeo nell’ambitodell’ordinamento italiano in materia di sanzioni tributarie. L’applicazionedel principio di non colpevolezza ex art. 6 della convenzione europea dirittidell’uomo».I predetti motivi sono stati così riassunti nella sentenza d’appello: «-difetto di motivazione per mancata indicazione nella cartella di pagamentodella data di consegna del ruolo da parte dell’Agenzia entrate, conconseguente impossibilità di verifica del calcolo degli interessi conconseguente violazione del diritto alla difesa;- difetto di motivazione per profili di illegittimità della cartella dipagamento per assenza del criterio di calcolo degli interessi sugli interessie sull’importo delle sanzioni;- mancata applicazione del principio di non colpevolezza ex art. 6 dellaConvenzione europea dei diritti dell’uomo» (nei primi due punti riportati,sono sostanzialmente accorpati il quinto, il sesto ed il settimo motivo cheriguardano i criteri di determinazione degli interessi).È evidente che si tratta di contestazioni nuove – e non di «diritti odeccezioni già a suo tempo ritualmente introdotti in giudizio», comeerroneamente indicato nella sentenza impugnata – con la conseguenzache non potevano essere introdotte per la prima volta nel giudizio diappello, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 57 d.lgs. 546/1992.Numero registro generale 2239/2025Numero sezionale 4868/2026Numero di raccolta generale 20465/2026Data pubblicazione 17/06/20264. In definitiva, vanno accolti tutti i motivi di ricorso; la sentenzaimpugnata va quindi cassata, con rinvio alla CGT di secondo grado delMolise, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/6/2026.La PresidenteTania Hmeljak