CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 38804/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 19707-2016 proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C. , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2152/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M.; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 giudizio trae origine dal ricorso ex art.702 bis c.p.c., proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]) innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Desio con il quale la società attrice chiese accertarsi e dichiararsi, di essere proprietaria di un macchinario, oggetto di un contratto di leasing stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 31.3.2008. Espose che la società fornitrice era la MCA s.r.I., alla quale il bene era pervenuto in forza di un contratto di vendita concluso dalla CSM s.r.I., che, a sua volta, lo aveva acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA], la quale si era riservata la proprietà. L'attrice espose che, con missiva del 15.5.2009, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA]. che il bene era stato oggetto di una procedura esecutiva di rilascio avviato dalla [OSCURATO:SOCIETA] & c., la quale aveva ottenuto ottiene decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per il mancato pagamento delle rate. 1.1.L'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.chiese quindi, non solo l'accertamento del suo diritto di proprietà ma anche il rilascio del macchinario. 1.2.Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA] per resistere alla domanda e chiese la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]. e della CSM s.r.I., che rimasero contumaci. Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -2- 1.3.La [OSCURATO:SOCIETA]. contestò che fosse applicabile l'art.1153 c.c., invocato dalla società attrice, dal momento che il macchinario non era stato consegnato all'[OSCURATO:SOCIETA] ma era sempre rimasto nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. tanto che venne forzosamente prelevato presso la sede di detta società, che aveva la stessa sede sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. La convenuta dedusse anche la mancanza del requisito della buona fede in capo all'[OSCURATO:SOCIETA]., che aveva agito in rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la quale aveva perpetrato una truffa in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto sia la [OSCURATO:SOCIETA]. che la [OSCURATO:SOCIETA]. facevano parte dello stesso gruppo della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.4.11 Tribunale di Monza accolse la domanda dell'[OSCURATO:PERSONA] ed ordinò alla [OSCURATO:SOCIETA] di restituire il macchinario; condannò le terze chiamate a tenere indenne la f.11i [OSCURATO:SOCIETA]. dalle conseguenze della pronuncia ed a corrispondere in suo favore la somma di C 27.100,00 oltre interessi. 1.5.Propose appello la [OSCURATO:SOCIETA], deducendo l'erronea applicazione dell'art.1153 c.c., non sussistendo i presupposti richiesti dalla norma, ovvero il possesso, la buona fede ed titolo idoneo. 1.6.Sostenne l'appellante che né la ditta utilizzatrice, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., né la [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto il possesso del macchinario, che non sarebbe mai uscito dalla disponibilità della CSM s.r.1; il bene era stato pignorato, su iniziativa della [OSCURATO:SOCIETA] s,n.c, presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. e, dal contratto di leasing risultava che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I era stata una mera custode; mancava, quindi, il possesso corpore ed animo, per assenza della effettiva consegna. La necessità Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -3- della sussistenza della disponibilità di fatto del bene, ovvero di un possesso reale per l'operatività dell'art.1153 c.c. era stata espressamente affermata da Cass. 11719/2002, che la [OSCURATO:SOCIETA] richiamava a sostegno della propria tesi difensiva. 1.7.Instauratosi il contraddittorio con la costituzione dell'[OSCURATO:SOCIETA], nella contumacia della CMA s.r.I e della [OSCURATO:SOCIETA]. , la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 30.5.2006, rigettò l'appello. 1.8. La corte distrettuale, nell'esaminare i requisiti richiesti per la validità dell'acquisto a non domino, ribadì che il possesso doveva essere verificato in relazione al soggetto che aveva acquistato a non domino e, nella specie, con riferimento all'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 1.9.In primo luogo, per la configurabilità del possesso era necessaria non la disponibilità materiale ma la disponibilità giuridica, che sussisteva in capo all'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il requisito della buona fede andava valutato con riferimento all'[OSCURATO:SOCIETA] e non invece con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che non era rappresentante della concedente ma mera adiectus solutionis causa dell'acquirente. Secondo la corte di merito, l'[OSCURATO:SOCIETA]. aveva ignorato, senza sua colpa, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse l'effettiva proprietaria del macchinario che le era stato alienato. Ai fini dell'indagine sulla buona fede dell'[OSCURATO:SOCIETA], la Corte distrettuale osservò che non meritavano accoglimento i rilievi dell'appellante circa l'assenza di una perizia estimativa per verificare l'effettivo valore del bene, considerando che il macchinario non aveva un prezzo di listino e che la [OSCURATO:SOCIETA]. non era la ditta produttrice ma la fornitrice del bene, come indicato nel contratto di leasing. Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -4- 2.Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. sulla base di tre motivi. 2.1.Ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2.2.Fissata l'adunanza camerale, in data 18.2.2021, il collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza. 2.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta ed ha chiesto il rigetto del ricorso. 2.4.Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi degli artt.1147 c.c., 1153 c.c., 2727 c.c., degli artt.112 , 113, 115, 116 c.p.c. oltre al vizio di omessa pronuncia, con conseguente nullità della sentenza, per avere la corte di merito ritenuto che il bene fosse stato consegnato all'utilizzatore mentre invece non vi sarebbe stata la consegna materiale alla [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo la ricorrente, nella fattispecie in esame difetterebbero i presupposti di cui all'art.1153 c.c., comma 1, per il valido acquisto della relativa proprietà da parte della società di leasing, perché non vi sarebbe stata la consegna del macchinario, che era rimasto presso la sede della CSM s.r.I., né sarebbe idonea, ai fini dell'acquisto in buona fede di un bene mobile la traditi° della cosa nella forma del costituto possessorio. Quindi non basterebbe il possesso solo animo ma la disponibilità materiale del bene, che mentre, nella specie, nessuna consegna sarebbe stata effettuata in favore della società utilizzatrice. Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -5- Inoltre, considerati i collegamenti emersi tra la società utilizzatrice, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la CMA s.r.I., sussisterebbero evidenti elementi per ritenere che le tre società fossero consapevoli che il bene acquistato dalla società di leasing non apparteneva alla ditta fornitrice. Mancherebbe quindi il titolo idoneo al trasferimento della proprietà in quanto la società di leasing avrebbe omesso i necessari accertamenti sulla proprietà del bene - in quanto il macchinario non era nuovo ma usato - , non aveva disposto una perizia per l'accertamento sulla congruità del prezzo, della regolarità della documentazione, con particolare riferimento al certificato CE ed al manuale di istruzioni, come nella prassi relative al contratto di leasing. Detti elementi sarebbero, altresì, rilevanti per escludere la buona fede della società di leasing, in virtù del potere di rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]. Non solo sarebbe errata la qualificazione della società utilizzatrice quale adíectus solutionis causa ma il comportamento della società di leasing sarebbe stato contrario ai doveri di diligenza incombenti su un operatore economico qualificato, con ciò ravvisandosi, a suo carico una presunzione di colpa, con riguardo al prezzo ed alle condizioni del bene. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1153 c.c., 1154 c.c., 1418 c.c. nonchè degli artt.112 , 113, 115, 116 c.p.c., per non avere la corte di merito dichiarato la nullità del contratto di vendita e di locazione per violazione di norme imperative, atteso che la condotta delle società coinvolte integrerebbe gli estremi del reato di truffa, falso ed appropriazione indebita. In punto di fatto, la ricorrente rilevava come, dagli atti di causa, sarebbero Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -6- emersi stretti legami tra i soci ed i legali rappresentanti delle tre società, la [OSCURATO:SOCIETA], società utilizzatrice del macchinario, la MCA s.r.I., società fornitrice e la [OSCURATO:SOCIETA]. , che aveva venduto il bene alla [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante il ricorrente si fosse riservata la proprietà. La corte di merito non avrebbe, inoltre considerato una serie di elementi che proverebbero l'attività truffaldina dei soggetti coinvolti dell'operazione di leasing, ovvero la circostanza che il macchinario non fosse nuovo, che il prezzo fosse par al doppio rispetto all'effettivo valore, sì da potersi ipotizzare, da parte della società di leasing, la commissione del reato di acquisto di un bene di sospetta provenienza, ai sensi dell'art.712 c.c. 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1147 c.c., 1391, 1387 e 1188 c.c. nonchè degli artt.112 , 113, 115, 116 c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto che l'utilizzatore fosse un adiectus solutionis causa della società di leasing e non un suo rappresentante, come previsto dal contratto di leasing, soprattutto con riguardo alle norme sulla consegna ed il collaudo, effettuati anche nell'interesse del concedente. 4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1156 c., dell'art.816 c.c. per non avere la corte di merito ritenuto che il macchinario costituisse una universalità di beni come invece si evincerebbe dall'elenco dei beni che componevano il centro di lavoro. Nell'ambito dello stesso motivo, viene inoltre dedotta la violazione degli artt.112, 113, 115 e 116 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, per non avere la corte di merito ammesso la CTU volta a determinare il valore del bene ed accertare la sua modalità costruttiva e funzionale. Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -7- 5.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1453, secondo comma c.c., dell'art.2041 c.c. degli artt.112, 113, 115 e 116 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., 1453 c.c. e dell'art.2041 c.c.113, 115, 116 c.p.c., per non avere la corte di merito pronunciato sull'eccezione con la quale era stata dedotta la risoluzione di diritto del contratto nell'ipotesi di perdita del bene con la conseguenza che la società di leasing non avrebbe potuto ottenere il bene ed il pagamento del prezzo dall'utilizzatore. La corte avrebbe, inoltre, omesso di pronunciarsi sulla richiesta di esibizione, ex art.210 c.p.c., di tutta la documentazione relativa alla polizza assicurativa e di tutta la documentazione relativa al contratto di leasing da parte la [OSCURATO:SOCIETA]. e/o della società di leasing. 5.1.1 motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati. 5.2.E' opportuno premettere brevi cenni sull'inquadramento giuridico del leasing finanziario prima di affrontare i profili di diritto relativi all'applicabilità dell'art.1153 c.c. 5.3.Anche dopo l'entrata in vigore della L.124/2007, che ha tipizzato il contratto di leasing, esso è rimasto sostanzialmente un contratto articolato in distinte forme e strutture dalla pratica commerciale, unificate dall'operazione di finanziamento volta a consentire ad un soggetto (il c.d. utilizzatore o lessee) il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il c.d. concedente o lessor) il quale, con proprie risorse finanziarie, consente all'utilizzatore di soddisfare un interesse che, altrimenti, non avrebbe avuto la Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -8- possibilità o l'utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene e, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale (così Cass., S.U., 5 ottobre 2015, n. 19785). 4.4.La disciplina recata dalla L. 124/2007 non ha, però, carattere retroattivo, non avendo in tal senso disposto lo stesso legislatore, nè proponendosi la novella di operare una interpretazione autentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene, in modo innovativo, a colmare una lacuna ordinamentale circa la disciplina del contratto di locazione finanziaria ( Cassazione civile sez. un., 28/01/2021, n.2061). 4.5.L'operazione di leasing finanziario si attua su due rapporti negoziali tra loro funzionalmente collegati: il contratto di compravendita tra concedente e fornitore del bene ed il contratto di "leasing" tra concedente ed utilizzatore. 4.6.In tale situazione, il fornitore non assume alcun impegno diretto nei confronti od in favore dell'utilizzatore, che rimane estraneo al contratto di vendita ed indicato dalla società di leasing quale semplice destinatario della consegna. Come ha avuto modo di precisare questa Corte, (v. fra le altre Cass.23.5.2012, n. 8101) non sussiste un unico vincolo contrattuale di natura trilaterale, bensì due negozi tra loro funzionalmente collegati: da un lato, infatti, vi è il contratto di compravendita fra fornitore e concedente, e dall'altro il contratto locativo vero e proprio fra quest'ultimo e l'utilizzatore finale, nei cui confronti il fornitore non assume alcun impegno diretto, configurandosi così l'acquisto del bene non soltanto come un atto giuridico strumentale alla successiva concessione in godimento, ma Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -9- anche come l'evento che logicamente deve precedere l'attribuzione all'utilizzatore della detenzione del bene stesso. 4.7.La consegna del bene all'utilizzatore, pertanto, costituisce, nello stesso tempo, per un verso l'adempimento dell'obbligazione del fornitore nei confronti dell'acquirente di consegna della cosa venduta (art. 1576, n. 1, cod. civ.) e, per altro verso, l'esecuzione, da parte dello stesso fornitore, di un incarico di mandato commessogli dallo stesso acquirente nell'interesse dell'utilizzatore, creditore del concedente in base al contratto di leasing. 4.8.0ra, è noto che per l'operatività del meccanismo descritto dall'art. 1153 c.c., comma 1, per l'acquisto del bene secondo la regola "possesso vale titolo" è necessaria la consegna reale del bene da parte dall'alienante; ciò non significa, tuttavia, che sia necessario anche un contatto fisico e diretto dell'acquirente con il bene, rilevando unicamente che l'acquirente, ad esclusione di altri, sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus trasmessogli dal dante causa a titolo particolare. 4.9.La risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17 marzo 1950, n. 720) - a conferma della opinione del tutto prevalente in dottrina, che fa derivare l'acquisto della proprietà non tanto dal possesso, quanto dalla consegna della cosa da parte del "non dominus", rafforzativa nell'acquirente del convincimento che l'alienante ne abbia la piena disponibilità - ritiene inidonea la traditio della cosa nella forma del costituto possessorio, nel quale l'alienante diviene detentore del bene per conto dell'acquirente, ritenendo necessaria la traditio brevi manu. Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -10- 4.10.11 requisito della consegna reale, tuttavia, se deve provenire dall'alienante, non comporta anche la necessità del contatto fisico e diretto dell'acquirente con la cosa mobile, poiché ciò che viene in rilievo è il fatto che l'acquirente, ad esclusione di altri, sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza, che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus trasmessogli dal suo dante causa a titolo particolare ( Cass. 11719/2002). 4.11.È sufficiente, perciò, che la traditio effettiva spieghi i suoi effetti traslativi nella sfera giuridica dell'acquirente, per cui la consegna - come la dottrina assolutamente prevalente pone in evidenza - ben può essere effettuata ad un rappresentante, ad un incaricato ovvero ad un adiectus solutionis causa del compratore. 4.12.Nel caso particolare del contratto di leasing finanziario, la consegna del bene, che il fornitore effettua, in adempimento dell'obbligazione assunta direttamente con il concedente, all'utilizzatore, deve intendersi eseguita ad un adiectus solutionis causa dell'acquirente della cosa e non ad un suo rappresentante, per cui, trattandosi di bene mobile acquistato dalla società di leasing allo scopo di cederlo in godimento al terzo utilizzatore, qualora si tratti di dedotta fattispecie acquisitiva ex art. 1153 cod. civ., lo stato di buona fede al momento della consegna deve essere valutato con riferimento al soggetto acquirente concedente in leasing. 4.13.Secondo le Sezioni Unite, l'utilizzatore è adiectus solutionis causa (art. 1188 cod. civ.) rispetto al contratto di vendita, difettando l'attribuzione convenzionale di un espresso potere di rappresentanza convenzionale del "lessor" Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -11- compratore, che l'utilizzatore possa far valore nei confronti del fornitore ( Cass., S.U., 5 ottobre 2015, n. 19785). 4.14.Sul punto l' impugnata sentenza ha chiarito che la esistenza di un potere rappresentativo nella stipulazione del contratto presupponeva il conferimento di procura per la spendita del nome del rappresentato da parte del rappresentante e che nelle condizioni generali non si rinveniva alcun mandato in tal senso rilasciato dalla società di leasing al destinatario della consegna. 4.15.11 ricorrente si limita a censurare non già l'interpretazione del contratto, attraverso la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ma il risultato dell'interpretazione da parte del giudice di merito (Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006; conf. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 e Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014), senza nemmeno riportare il testo contrattuale, in violazione del dovere di specificità. 4.16.La Corte di merito ha accertato che la [OSCURATO:SOCIETA] non era rappresentante della società di leasing dal momento che nel contratto di locazione finanziaria non sussisteva alcun mandato in tal senso rilasciato dalla società di leasing all'utilizzatore, né tale potere poteva evincersi dalla consegna del bene in suo favore e dal collaudo da essa eseguito. 4.17Poiché l'utilizzatore riveste la qualifica di adiectus solutionis causa dell'acquirente- concedente, lo stato di buona fede al momento della consegna è stato correttamente valutato con riferimento al concedente e non all'utilizzatore. 4.18. Corretta è stata altresì l'applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in ordine al possesso dell'[OSCURATO:SOCIETA]. sulla base del principio del "possesso vale titolo". Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -12- 4.19.Nel regolare il conflitto tra la [OSCURATO:SOCIETA], che aveva ceduto il bene con riserva di proprietà alla CSM s.r.I., la quale lo aveva ceduto dalla MCA s.r.I., che aveva concluso il contratto di leasing con la [OSCURATO:SOCIETA]. ( oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto che la società di leasing avesse un valido titolo di acquisto, in quanto possessore del bene, ai sensi dell'art.1153 c.c. 4.20.Con l'alienazione del macchinario da parte della [OSCURATO:SOCIETA], era stato trasferito il possesso alla CSM, che, a sua volta lo aveva trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. fino a giungere all'[OSCURATO:SOCIETA]., in forza di un valido titolo di acquisto. 4.21.Non era necessario, ai fini dell'operatività del meccanismo di acquisto della proprietà di cui all'art. 1153, comma 1, c.c., il requisito della consegna reale, proveniente dall'alienante, non essendo necessaria la necessità di un contatto fisico e diretto dell'acquirente con il bene, rilevando unicamente che quest'ultimo sia posto in grado di esercitare su di esso i poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso, ed essendo così sufficiente che la "traditio" spieghi effetto nella sua sfera giuridica. 4.21.La corte di merito (pag.6 della sentenza) ha tenuto ben distinta la situazione del detentore, che ha la disponibilità del bene sulla base di un rapporto obbligatorio nella consapevolezza che appartenga ad altri ) da quella del possessore che possieda per il tramite di un terzo. Nel caso di specie, la società di leasing, pur non avendo la disponibilità materiale del bene, a seguito del perfezionamento del contratto di compravendita, aveva acquisito il diritto di disporne in modo pieno ed esclusivo. Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -13- 4.23.Secondo l'accertamento svolto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, la prova dell'acquisto del macchinario era costituito da una fattura di vendita, cui aveva fatto seguito il pagamento tramite bonifico bancario dell'importo pattuito a titolo di corrispettivo e la registrazione dell'operazione sul libro [OSCURATO:PERSONA] e nel registro dei beni ammortizzabili e dal verbale di consegna in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. Detti elementi, secondo l'apprezzamento della corte distrettuale, incensurabile in sede di legittimità, costituivano indici rivelatori della buona fede in capo alla società di leasing, in relazione alla quale doveva essere svolta l'indagine sull'elemento soggettivo, e non invece, come sostenuto dal ricorrente, in relazione allo stato soggettivo della società utilizzatrice, la quale rivestiva la veste di adiectus solutionis causa dell'acquirente e non di rappresentante del medesimo. 4.25.Le questioni relative all'eccessività dell'importo pagato ed alla data dell'attestazione di conformità, rilasciata nell'anno antecedente all'acquisto, non escludevano, secondo il giudizio della corte, la sussistenza della buona fede, considerando che il macchinario non aveva un prezzo di listino, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dichiarato di essere produttrice del bene ma solo fornitrice e che i beni industriali non sempre vengono venduti entro un anno, ai fini della data della dichiarazione di conformità CE. 4.26.L'eventuale nullità del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. non potevano quindi riverberarsi sull'applicazione del principio "possesso vale titolo", di cui all'art.1153 c.c., al fine dell'accertamento del diritto di proprietà, ma solo sulla tutela Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -14- risarcitoria delle società coinvolte nell'operazione in favore della ditta produttrice, che si era riservata la proprietà. 4.27.Infine, non coglie nel segno la censura sull'omessa applicazione del regime dell'universalità dei beni, in quanto, perché si abbia universalità dei beni, occorre una pluralità di cose mobili cui sia impresso un vincolo di destinazione mentre, secondo l'apprezzamento della corte di merito, le componenti del macchinario, se considerate individualmente, non avevano un'autonoma individualità e funzionalità. 5.11 ricorso va pertanto rigettato. 5.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 6.Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte