CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 35013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], n. 8; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla v. [OSCURATO:PERSONA], n. 43; -controricorrente - e R.G.N. 12744/2019 C.C. 22/11/2023 VENDITA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 598/2018 (pubblicata il 15 marzo 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate da entrambi i difensori delle parti costituite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del marzo 2006, la I.W.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l (da qui in seguito indicata come I.W.R.) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Arezzo, la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito G.M.G.), la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di seguito indicata come UCL) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo di: - accertare e/o dichiarare che essa attrice era l’esclusiva proprietaria dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] GT (con n. di telaio SCBCE63W25C025699), targata [OSCURATO:TARGA]; -di accertare che il contratto di compravendita concluso tra la G.M.G. e la [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto il suddetto veicolo era nullo per illiceità dell’oggetto o, comunque, ad essa non opponibile perché avvenuto a non domino e con colpa grave da parte dell’acquirente, tale da escludere la buona fede; - condannare la G.M.G., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in solido o ciascuna per quanto di ragione, a risarcire essa attrice dei danni dalla stessa sofferti in misura corrispondente alla perdita di valore che alla data dell’effettiva reimmissione in possesso il predetto autoveicolo avrebbe subito per effetto del tempo trascorso, nonché dipendente dalla eventuale perdita di integrità meccanica e della carrozzeria, danni da liquidarsi in separata sede; - di condannare, per il caso di mancato accoglimento delle riportate domande, la G.M.G. al risarcimento del danno patito per la perdita del menzionato veicolo, pari al valore commerciale dello stesso quantificato in euro 177.000,00 ovvero alla somma pattuita per la sua vendita ammontante ad euro 163.000,00, o, in ogni caso, all’importo che sarebbe stato ritenuto di giustizia; - di ordinare la cancellazione delle trascrizione effettuata al P.R.A. di Arezzo il 13 ottobre 2006, il tutto con vittoria delle spese del giudizio. La convenuta G.M.G. si costituiva deducendo di aver legittimamente acquistato la proprietà del contestato autoveicolo; così si costituivano, autonomamente, anche le altre due convenute, eccependo la buona fede nell’operazione di compravendita e leasing. L’adito Tribunale, con sentenza n. 1032/2011, così statuiva: - dichiarava che la società attrice era l’esclusiva proprietaria dell’autovettura in questione, sul presupposto che non si era perfezionato un contratto di compravendita tra la stessa e la G.M.G., né il contratto di compravendita a non domino tra quest’ultima e la [OSCURATO:SOCIETA]. era opponibile all’attrice a causa della colpa grave dell’acquirente, in quanto tale escludente la buona fede; - condannava, perciò, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a consegnare il veicolo con le relative chiavi e documentazione, ordinando la richiesta cancellazione al P.R.A.; - dichiarava improcedibile, ai sensi dell’art. 24 del R.D. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare), ogni altra domanda nei confronti del fallimento della G.M.G.; - provvedeva in ordine alla regolazione delle complessive spese giudiziali. 2. Contro detta sentenza formulava appello la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (UCL, succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA].). Si costituiva la sola IWR (vittoriosa in primo grado), mentre le società G.M.G. e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano contumaci. Con sentenza n. 598/2018, la Corte di appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame e, per l’effetto, dichiarava la validità e l’opponibilità, ai sensi dell’art. 1153, comma 1, c.c. del contratto di compravendita intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. (poi assorbita dalla UCL); di conseguenza, respingeva ogni domanda di IWR nei confronti di UCL e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiarava inammissibile la riproposizione della domanda subordinata di IWR contro il Fallimento di G.M.G. Condannava, infine, la stessa IWR al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di UCL. Per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice di secondo grado accoglieva il secondo motivo dell’appello, con cui era stata contestata la ritenuta esclusione – con la sentenza di primo grado - dell’applicazione dell’art. 1153, comma 1, c.c. alla vendita tra [OSCURATO:SOCIETA] (poi UCL). In particolare, la Corte di appello rilevava che il Tribunale non aveva adeguatamente inquadrato la fattispecie del leasing finanziario e le clausole contrattuali che venivano in rilievo nella fattispecie, evidenziando che lo stato di buona fede, rilevante al riguardo con riferimento alla consegna diretta del bene dal fornitore all’utilizzatore, da considerarsi ai sensi del citato art. 1153, comma 1, c.c. è solo quello del “lessor”, ovvero dell’acquirente società di leasing, e non dell’utilizzatore, estraneo al passaggio di proprietà, con la conseguenza che il giudice di primo grado aveva errato nel valorizzare la condizione soggettiva dell’utilizzatore e gli elementi di sua conoscenza per imputarli alla società Locat, alla quale, quindi, non si sarebbe potuta ascrivere una propria negligenza (potendo rimettersi solo a quanto le comunicava [OSCURATO:PERSONA]), non risultando, in ogni caso, una grave negligenza ex art. 1447, comma 2, c.p.c., il cui relativo onere probatorio idoneo a riscontrare il contrario spettava all’attrice che aveva agito per la restituzione del veicolo. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la IWR, resistito con controricorso dalla sola ULC, mentre le altre intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. I difensori delle parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art.1153 c.c., sull’assunto che il giudice di appello aveva erroneamente interpretato tale norma con riferimento ai contratti di leasing, nel senso di attribuire alla società di leasing (e non all’utilizzatore) l’elemento della buona fede dell’acquirente, considerando, tuttavia, al contempo legittima la delega a terzi di ogni attività necessaria e funzionale alla verifica della bontà dell’acquisto. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di appello valutato sussistente la buona fede della società di leasing sulla base di elementi di fatto inerenti il rapporto tra la fornitrice e l’utilizzatrice e non, invece, quelli – espressamente prospettati – consistenti nella condotta gravemente omissiva della società di leasing. 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati, ritenendo il collegio di condividere – in punto di diritto, sulla base degli accertamenti fattuali compiuti – l’impianto logico - giuridico - argomentativo a cui ha aderito la sentenza di appello qui impugnata. E’ necessaria una premessa sulla struttura del “leasing” e su quali siano le conseguenti assunzioni di responsabilità ed obblighi che si configurano nel conseguente sviluppo contrattuale. Il “leasing finanziario” (costituente la figura contrattuale che viene in rilievo nella presente controversia) si articola in due distinti ancorché collegati contratti: il primo è riconducibile alla locazione finanziaria in senso proprio, la quale vede come contraenti la parte concedente (nella specie [OSCURATO:SOCIETA]., a cui è poi succeduta la “[OSCURATO:PERSONA]”) e la parte utilizzatrice (nel caso in questione la “[OSCURATO:PERSONA]”), che rinviene il suo fondamento nell’operazione di erogazione del finanziamento da parte della prima in favore della seconda; il secondo contratto, conseguente, è quello della compravendita del bene oggetto di cessione in leasing, su scelta della parte utilizzatrice, che interviene tra il fornitore ed il concedente, rapporto rispetto al quale, quindi, la parte erogatrice del capitale richiesto (nella misura ritenuta necessaria) rimane estranea. In altri termini, non sussiste un unico vincolo contrattuale di natura trilaterale, bensì vengono a delinearsi due negozi tra loro funzionalmente collegati: da un lato, infatti, vi è il contratto di compravendita tra fornitore e concedente, e, dall’altro, viene in rilievo il contratto locativo vero e proprio fra quest’ultimo e l’utilizzatore finale, nei cui confronti il fornitore non assume alcun impegno diretto, configurandosi così l’acquisto del bene non soltanto come un atto giuridico strumentale alla successiva concessione in godimento, ma anche come l’evento che deve logicamente precedere l’attribuzione all’utilizzatore della detenzione del bene stesso (cfr. Cass. SU n. 19785/2015). Da ciò consegue che è l’utilizzatore che individua il fornitore ed il bene oggetto della locazione finanziaria ed è allo stesso utilizzatore che viene consegnato direttamente il bene oggetto del contratto, il quale assume il ruolo di “adiectus solutionis causa” del soggetto “finanziatore” per l’attività di leasing e che, quindi, acquisisce la disponibilità del bene stesso, esercitandone il controllo, per cui gli effetti del relativo possesso vengono a prodursi nella sua sfera giuridica (cfr. Cass. n. 11719/2002, evocata anche nella pronuncia di appello oggetto del ricorso). Sulla scorta di questo inquadramento di fondo, la sentenza di appello ha correttamente affermato che, non essendoci nessun impegno diretto del fornitore nei confronti dell'utilizzatore, la consegna del bene operata dal primo in favore del secondo deve essere considerata «per un verso l'adempimento dell'obbligazione del fornitore nei confronti dell'acquirente di consegna della cosa venduta (art. 1576, n. 1, c.c.) e, per altro verso, l'esecuzione, da parte dello stesso fornitore, di un incarico di mandato commessogli dallo stesso acquirente nell'interesse dell'utilizzatore, creditore del concedente in base al contratto dileasing e da considerare, pertanto, quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) rispetto al contratto di vendita, difettando l'attribuzione convenzionale di un espresso potere convenzionale del“lessor” compratore, che l'utilizzatore possa far valere nei confronti del fornitore». Qualificato dunque esattamente, nei confronti del fornitore, il rapporto tra concedente ed utilizzatore in termini diadiectio solutionis causa(cfr., di recente, anche Cass. n. 2100/2018 e Cass. 38804/2021), ne consegue l'irrilevanza della malafede di quest'ultimo, con la necessaria conseguenza di ritenere perfezionatoex art. 1153 cc.c. l'acquisto del bene oggetto della contesa in capo alla società dileasing. Sulla base di questa condivisa impostazione la Corte di appello di Firenze ha legittimamente riformato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale aveva errato nel considerare - ai fini dell’applicazione dell’art. 1153, comma 1, c.c. - la posizione soggettiva dell’utilizzatore e gli elementi di conoscenza di questi, per imputarli alla società LOCAT (poi assorbita dalla [OSCURATO:PERSONA]). Da qui la Corte toscana ha fatto giustamente derivare la considerazione che il contratto tra le società GMG e la LOCAT, sia pure avvenuto “a non domino”, si era comunque perfezionato e la proprietà dell’autoveicolo si era trasferita alla LOCAT, quale acquirente di cui non era stata dimostrata – al momento della consegna del bene - la colpa grave (in base ad una valutazione di merito non sindacabile in questa sede), donde la legittimità del suo acquisto in applicazione della regola “possesso vale titolo”. La Corte di appello ha, quindi, correttamente valutato la buona fede della società di leasing (allora LOCAT), sostenendo che, fino a diversa prova non fornita, la stessa LOCAT poteva rimettersi solo a quanto le comunicava [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, la Corte territoriale ha anche opportunamente precisato che, pur dovendosi l’autoveicolo iscrivere nei pubblici registri, ove non sia stato ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 c.c., è oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all'art. 1153 c.c., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell'acquirente (v. Cass. n. 9714/1997 e Cass. n. 12860/2018). Infatti, tali documenti, essendo preordinati a consentire l'utilizzazione ordinaria del bene (nella specie, documenti di circolazione), si pongono, rispetto a quest'ultimo, in rapporto di complementarietà funzionale, costituendone, per l'effetto, pertinenze che, ai sensi dell'art.818 c.c., vengono "ipso facto" acquistate dal proprietario della cosa principale. In definitiva, la Corte di appello ha – in conformità alla giurisprudenza di questa Corte - ritenuto che la LOCAT (a cui è, poi, succeduta la [OSCURATO:PERSONA]) avesse legittimamente acquistato il veicolo “a non domino” in applicazione dell’art.1153 c.c., sulla base dei due seguenti presupposti: 1) che la buona fede in tale norma prevista va valutata con riferimento alla posizione del concedente il bene in leasing e non dell’utilizzatore; 2) che la carenza di documenti, trattandosi di beni mobili registrati, non poteva influire sulla buona fede dell’acquirente anche in presenza di una condotta omissiva. 4. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni complessivamente operate, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese relative ai rapport i tra la ricorrente e le altre parti intimate, non avendo queste ultime espletato alcuna attività difensiva in questa sede. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st