CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 44013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/3/2022 del Tribunale di Spoleto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso dichiarando di non opporsi alla conversione dei ricorsi in appello; udita per la parte civile Regione Umbria l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso degli imputati; udita per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conversione dei ricorsi in appello e in subordine il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 1 marzo 2022 il Tribunale di Spoleto ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 183, 185, comma 3, e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A della rubrica), e li ha condannati alla pena di 6.000,00 euro di ammenda ciascuno e al risarcimento del danno in favore del WWF e della Regione Umbria, oltre che al pagamento delle spese processuali sostenute da dette parti civili; con la stessa sentenza i medesimi imputati sono stati assolti dal reato di cui agli artt. 183, 192 e 256, comma 1, lett. a) e b), e comma 2, d.lgs. 152/2006 (capo B della rubrica) e dal delitto di cui agli artt. 110 e 356 cod. pen. (capo C della rubrica), perché il fatto non sussiste, e anche da quelli di cui agli artt. 476 e 479 (capo D) e 316 ter cod. pen. (capo E), perché il fatto non costituisce reato. Agli imputati, quali direttore, responsabile del procedimento e direttore dei lavori del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cittadini), committente dei lavori di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del [OSCURATO:PERSONA] (per la bonifica idraulica e riqualificazione ambientale dei corpi idrici superficiali interessati dal deflusso delle sostanze oleose fuoriuscite a seguito dell'incidente del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla [OSCURATO:PERSONA] di Campello sul Clitunno), e di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. aggiudicataria di tali lavori (Visco), è contestato al capo a) di aver eseguito una illecita attività di gestione, in particolare di raccolta e trasporto non autorizzati, di rifiuti pericolosi. Il reato di cui al capo b), contestato ai soli Visco e Cittadini, attiene alla realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi per circa 60/80 metri cubi, provenienti dai lavori di selezione meccanica e di cernita dei sedimenti presenti nel bacino fluviale, riconducibili principalmente a plastica e imballaggi misti, depositati nelle aree di cantiere per oltre un anno in violazione dei limiti imposti dall'art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006. Il reato di cui al capo c), contestato a tutti gli imputati, riguarda la frode che sarebbe stata realizzata nell'esecuzione del contratto pubblico di bonifica e riqualificazione ambientale di cui al capo a), per essere state omesse le necessarie analisi di caratterizzazione dei rifiuti derivanti dai sedimenti e dai limi estratti dai corsi d'acqua interessati dalle attività di bonifica e riqualificazione ambientale, onde provvedere al loro successivo smaltimento nelle forme di legge. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cittadini, con atto del 13 giugno 2022, per il tramite degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che Io hanno affidato a quattro motivi, denunciando, con un primo motivo, la violazione degli artt. 40, 41 e 110 cod. pen., con riferimento alla affermazione della sussistenza del contributo concorsuale che avrebbe reso possibile o agevolato la commissione del re &to di cui al capo a) da parte di altri, e anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione su tale punto; in secondo luogo, hanno denunciato la violazione degli artt. 40, comma 2, e 110 cod. pen., con riferimento alla individuazione della condotta omissiva da parte dei soggetti garanti, e un vizio della motivazione anche su tale punto; con il terzo motivo hanno denunciato un ulteriore vizio della motivazione, che sarebbe mancante o manifestamente illogica anche nella parte relativa alla prova della realizzazione della condotta illecita, non essendovi elementi per dubitare della validità delle campionature dei limi (poi utilizzati come sottoprodotti) da parte dell'impresa appaltatrice e, quindi, della utilizzabilità dei limi estratti dal fiume come sottoprodotti; infine, con il quarto motivo, hanno lamentato la violazione degli artt. 40, comma 2, e 110 cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione quanto alla individuazione della condotta omissiva da parte di Cittadini e alla effettiva realizzazione della ulteriore condotta illecita consistita nella mancata cernita dei rifiuti di vario genere estratti frammisl:i ai limi e abbancati lungo le sponde del Clitunno, sulla quale il Cittadini avrebbe, ad avviso del Tribunale di Spoleto, dovuto vigilare. Con istanza del 22 settembre 2023 i ricorrenti hanno esposto che con atto del 31 maggio 2022 il pubblico ministero presso il Tribunale di Spoleto aveva proposto appello avverso la medesima sentenza, relativamente alla assoluzione dai reati di cui ai capi b) e c), e che il 28 giugno 2023 era stato loro notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello innanzi alla Corte d'appello di Perugia, per la cui trattazione è stata fissata l'udienza del 16 gennaio 2024. Hanno quindi sottolineato la pendenza di due giudizi di impugnazione avverso la medesima sentenza e la connessione soggettiva e oggettiva esistente tra tali giudizi, ai sensi dell'art. 12, lett. a) e b), cod. proc. pen., e chiesto la conseguente conversione del loro ricorso in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. All'istanza è stato allegato l'atto d'appello del pubblico ministero. ******** L'istanza dei ricorrenti è fondata, con la conseguenza che i ricorsi dagli stessi cumulativamente proposti devono essere convertiti in appello, ai sensi dell'art.580 cod. proc. pen. I ricorrenti si dolgono, per motivi non esclusivamente processuali, ma attinenti al merito della contestazione, della loro condanna per il reato di cui al capo a), ossia del reato di cui agli artt. 183, 185, comma 3, e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per avere eseguito una illecita attività di gestione, in particolare di raccolta e trasporto non autorizzati, di rifiuti pericolosi, nelle qualità di direttore ([OSCURATO:PERSONA]), responsabile del procedimento ([OSCURATO:PERSONA]) e direttore dei lavori (Cittadini) del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], committente dei lavori di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del [OSCURATO:PERSONA] (per la bonifica idraulica e riqualificazione ambientale dei corpi idrici superficiali ) interessati dal deflusso delle sostanze oleose fuoriuscite a seguito dell'incidente del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla [OSCURATO:PERSONA] di Campello sul Clitunno). L'impugnazione del pubblico ministero riguarda l'assoluzione perché il fatto non sussiste dei medesimi imputati, oltre che di [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), dal reato di cui agli artt. 183, 192 e 256, comma 1, lett. a) e b), e comma 2, d.lgs. 152/2006, di cui al capo b), contestato ai soli Visco e Cittadini, (che riguarda la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi per circa 60/80 metri cubi, provenienti dai lavori di selezione meccanica e di cernita dei sedimenti presenti nel bacino fluviale, riconducibili principalmente a plastica e imballaggi misti, depositandoli nelle aree di cantiere per oltre un anno in violazione dei limiti imposti dall'art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006), e dal reato di cui all'art. 356 cod. pen., di cui al capo c), contestato a tutti gli imputati (che riguarda la frode che sarebbe stata realizzata nell'esecuzione del contratto pubblico di bonifica e riqualificazione ambientale di cui al capo a), per essere state omesse le necessarie analisi di caratterizzazione dei rifiuti derivanti dai sedimenti e dai limi estratti dai corsi d'acqua interessati dalle attività di bonifica e riqualificazione ambientale, onde provvedere al loro successivo smaltimento nelle forme di legge). Il pubblico ministero si duole della assoluzione dal reato di cui al capo b), fondata dal Tribunale sulla incertezza della data di inizio del deposito dei rifiuti, ritenuto provato nella sua materialità e riconducibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alle attività da essa svolte in esecuzione dell'appalto conferitole dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che dai documenti allegati alla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero (in particolare quelli di cui ai nn. 13 e 17) si ricavava la prova della presenza di rifiuti (plastica, metalli, pneumatici, imballaggi) e del loro illecito stoccaggio, nei siti di cantiere, sin dal 29/1/2014, ed eccependo l'irrilevanza, ai fini del computo del termine annuale, delle sospensioni dei lavori disposti in due occasioni dal direttore dei lavori, evidenziando anche la mancanza degli altri requisiti necessari per la configurabilità di un deposito temporaneo di rifiuti (tra cui la prossimità al luogo di produzione dei rifiuti e le modalità di conservazione dei rifiuti stessi, da raggruppare per categorie omogenee, etichettare e proteggere da percolamenti e contaminazioni del suolo). Il pubblico ministero si duole anche della assoluzione di tutti gli imputati dal delitto di cui all'art. 356 cod. pen. di cui al capo c), evidenziando la prevedibilità delle attività di caratterizzazione dei sedimenti e di quelle necessarie per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi rinvenuti nel corso dei lavori di scavo e ripulitura dei corsi d'acqua, di cui era stato successivamente chiesto il pagamento, poi disposto dalla Regione Umbria, pur trattandosi di attività fin dall'inizio ineludibili, in quanto imposte dalla legge e segnalate nel parere reso dalla Provincia di Perugia e che poi non erano neppure state svolte (in quanto lo smaltimento dei rifiuti era avvenuto secondo le modalità illecite descritte alczai o ( — A, per il quale il Tribunale di Spoleto aveva pronunciato condanna, con la conseguente rilevanza penale della condotta decettiva posta in essere dagli imputati, erroneamente esclusa dal Tribunale, sulla base di considerazioni errate in diritto, ossia l'inesistenza di un atto negoziale di disposizione patrimoniale, invece ravvisabile nel pagamento di prestazioni la cui prevedibilità era evidente sin dall'affidamento dei lavori). Risulta dunque evidente la connessione oggettiva esistente tra il reato oggetto del ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti, relativo a una gestione illecita di rifiuti (in relazione al quale è intervenuta condanna), e quelli oggetto della impugnazione proposta dal pubblico ministero (dai quali gli imputati sono stati assolti), che riguardano il deposito incontrollato dei rifiuti provenienti dalla medesima attività ritenuta di illecita gestione (capo b) e la frode che sarebbe stata commessa nella esecuzione del contratto pubblico relativo ai lavori di bonifica e riqualificazione ambientale, nell'ambito della quale sono state realizzate le condotte di cui ai capi a) e b) suddette (capo c), trattandosi di condotte tra loro intimamente collegate e tutte realizzate nella esecuzione dei lavori di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 580 cod. proc. pen., la conversione dei ricorsi cumulativamente proposti dagli imputati, in appello. P.Q.M. Conv