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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15521/2026

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ore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e MARTIRADONNAGIANLUIGI (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di ex soci e successoridella [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Baj (c.f.

BJALCU1M07A794E);-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 2269/2016 depositata il 15/4/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24774/2016Numero sezionale 3535/2026Numero di raccolta generale 15521/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che laCorso Italia [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnaval’avviso di accertamento per imposte sui redditi ed IVA relative all’anno2006, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva compiuto un accertamentoinduttivo, non avendo la società presentato la relativa dichiarazione; lacontribuente si doleva del fatto che non erano stati presi in considerazionei costi sostenuti e l’IVA versata sulle fatture di acquisto.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso.2.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello che la Commissionetributaria regionale della Lombardia dichiarava tardivo.

Quest’ultimarilevava infatti che la sentenza di primo grado era «stata depositata indata 21 Gennaio 2015, mentre la raccomandata d’appello dell’Ufficiorecava come data di spedizione il giorno 22 Luglio 2015, quindi ben oltre iltermine stabiliti per legge dall’art. 51 D.lgs 546/92».Osservava, comunque, che l’Agenzia delle Entrate non aveva tenutoconto, in maniera ingiustificata, dei costi sostenuti dalla contribuenteesposti nella comunicazione telematica presentata ai fini IVA; del pari eraingiustificata l’applicazione della sanzione per mancata emissione difatture e conseguente registrazione, non risultando tale circostanza daidati in possesso dell’Amministrazione.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e GianluigiMartiradonna, in qualità di ex soci e successori della [OSCURATO:SOCIETA]..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.51 d.lgs. 546/1992, 327 c.p.c., 149 c.p.c. e della l. 890/1982.Numero registro generale 24774/2016Numero sezionale 3535/2026Numero di raccolta generale 15521/2026Data pubblicazione 21/05/2026Con tale motivo l’Amministrazione ha lamentato che la CTR, pervalutare la tardività dell’appello, ha fatto riferimento alla data di ricezionedella notifica del ricorso, anziché a quella di spedizione; ove avessecorrettamente fatto riferimento a quest’ultima, avrebbe dovutoriconoscere la tempestività dell’appello, giacché la data di spedizione era il20/7/2015.1.2 Il motivo è inammissibile.Nel caso di specie, infatti, la CTR non è incorsa in un errore di diritto,bensì in un errore di fatto, ritenendo erroneamente che la data di inviofosse il 22/7/2015; ciò emerge in maniera inequivocabile dallamotivazione della sentenza, dove si legge «la raccomandata d’appellodell’Ufficio recava come data di spedizione il giorno 22 Luglio 2015».Tale circostanza non ha costituito un punto controverso sul quale ilgiudice d’appello si è pronunciato, sicché la doglianza avrebbe dovutocostituite oggetto di istanza di revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c.2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 18 d.lgs. 546/1992 e 2495 c.c..

L’amministrazione haevidenziato, infatti, che la società risulta cancellata dal registro delleimprese in data 25/9/2012, mentre il ricorso introduttivo del giudizio èstato proposto dalla stessa società, in persona del liquidatore protempore, in data 12/11/2012.

Ciò determinerebbe la «radicaleinammissibilità» del ricorso proposto dalla società già estinta.2.2 Va innanzi tutto osservato che, ad avviso dei controricorrenti, ladocumentazione depositata dall’Amministrazione per dimostrare lacancellazione della società dal registro delle imprese non sarebbeutilizzabile perché prodotta per la prima volta nel presente giudizio dilegittimità.L’eccezione è tuttavia infondata perché l’art. 372 c.p.c. consente ildeposito di documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio cheNumero registro generale 24774/2016Numero sezionale 3535/2026Numero di raccolta generale 15521/2026Data pubblicazione 21/05/2026«riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità delricorso e del controricorso».2.3 Tanto premesso, va rilevato che il motivo è inammissibile.La CTR, dichiarando la tardività dell’appello, ha riconosciuto ladefinitività della sentenza di primo grado.

Per effetto dell’inammissibilitàdel primo motivo, tale statuizione non è venuta meno, sicché gli altrimotivi di ricorso per cassazione sono divenuti a loro volta inammissibili.Né potrebbe osservarsi che l’estinzione della società, coincidente con lasua cancellazione dal registro delle imprese (Cass. Sez.

U. n. 4060/2010)ed intervenuta prima della proposizione del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado, determina un vizio insanabile della sentenza, lacui rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio nontroverebbe ostacolo nel giudicato interno.È pur vero che l’introduzione del giudizio da parte di un soggetto nonpiù esistente - del tutto assimilabile alla situazione che si verifica a seguitodel decesso della persona fisica prima dell’introduzione del giudizio per ilquale abbia conferito la procura al difensore - determina un vizio (Cass. n.27530/2017; Cass. n. 16177/2018) che non può considerarsi sanato pereffetto della costituzione dei successori (Cass. n. 11506/2022) e che è diuna gravità tale da essere assimilabile a quello previsto dal comma 2°dell’art. 161 c.p.c. (Cass. n. 12292/2001; Cass. n. 11047/2004).

Tuttavia,tale vizio va fatto valere con l’actio nullitatis o, in alternativa, con gliordinari mezzi di impugnazione, sempre che sia rispettata, però la lorodisciplina.Questa Corte ha infatti affermato il condivisibile principio per il quale«La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza puòessere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamentonegativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gliordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo icasi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimediNumero registro generale 24774/2016Numero sezionale 3535/2026Numero di raccolta generale 15521/2026Data pubblicazione 21/05/2026alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regoleloro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agliartt. 325 e 327 c.p.c.» (Cass. n. 9910/2021; nello stesso senso, cfr. Cass.n. 3500/2025).È evidente, quindi, che, essendo stata riconosciuta, con la sentenzad’appello, la definitività di quella di primo grado e non essendo statarimossa tale statuizione, il vizio derivante dall’estinzione della societàprima del ricorso alla CTP non può essere fatto valere con il ricorso percassazione, essendo tale rimedio inammissibile.3.1 Per mera completezza, si riportano gli altri motivi di ricorso chepure sono inammissibili, in considerazione della definitività della sentenzadi primo grado.Con il terzo motivo di ricorso l’amministrazione ha lamentato laviolazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 d.P.R. 600/1973 edell’art. 2697 c.c., evidenziando che la sentenza di appello si fondavasull’erroneo presupposto che l’accertamento fosse stato compiuto sullabase dei ricavi dichiarati e delle comunicazioni IVA, mentre invece, inassenza della dichiarazione annuale, era stato utilizzato il criterio dellamedia dei redditi dei soggetti con corrispondente codice di attività, sicchéla contribuente avrebbe dovuto fornire la prova contraria dell’effettivoreddito conseguito.3.2 Con il quarto motivo, la ricorrente ha riproposto la medesimaquestione, sostenendo però che quanto affermato in relazione al terzomotivo desse luogo al vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c..3.3 Con il quinto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., inquanto la CTR avrebbe al più dovuto determinare il reddito conseguitodalla società e non annullare in toto l’avviso di accertamento.4.

In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 24774/2016Numero sezionale 3535/2026Numero di raccolta generale 15521/2026Data pubblicazione 21/05/2026L’Amministrazione, in considerazione della soccombenza, vacondannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità infavore dei controricorrenti.Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna l’Agenzia delleEntrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese delpresente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensoprofessionale oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento deicompensi, ai rimborsi, che liquida in € 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/4/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e MARTIRADONNAGIANLUIGI (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di ex soci e successoridella [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Baj (c.f. BJALCU1M07A794E);-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 2269/2016 depositata il 15/4/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24774/2016Numero sezionale 3535/2026Numero di raccolta generale 15521/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che laCorso Italia [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnaval’avviso di accertamento per imposte sui redditi ed IVA relative all’anno2006, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva compiuto un accertamentoinduttivo, non avendo la società presentato la relativa dichiarazione; lacontribuente si doleva del fatto che non erano stati presi in considerazionei costi sostenuti e l’IVA versata sulle fatture di acquisto.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso.2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello che la Commissionetributaria regionale della Lombardia dichiarava tardivo. Quest’ultimarilevava infatti che la sentenza di primo grado era «stata depositata indata 21 Gennaio 2015, mentre la raccomandata d’appello dell’Ufficiorecava come data di spedizione il giorno 22 Luglio 2015, quindi ben oltre iltermine stabiliti per legge dall’art. 51 D.lgs 546/92».Osservava, comunque, che l’Agenzia delle Entrate non aveva tenutoconto, in maniera ingiustificata, dei costi sostenuti dalla contribuenteesposti nella comunicazione telematica presentata ai fini IVA; del pari eraingiustificata l’applicazione della sanzione per mancata emissione difatture e conseguente registrazione, non risultando tale circostanza daidati in possesso dell’Amministrazione.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e GianluigiMartiradonna, in qualità di ex soci e successori della [OSCURATO:SOCIETA]..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.51 d.lgs. 546/1992, 327 c.p.c., 149 c.p.c. e della l. 890/1982.Numero registro generale 24774/2016Numero sezionale 3535/2026Numero di raccolta generale 15521/2026Data pubblicazione 21/05/2026Con tale motivo l’Amministrazione ha lamentato che la CTR, pervalutare la tardività dell’appello, ha fatto riferimento alla data di ricezionedella notifica del ricorso, anziché a quella di spedizione; ove avessecorrettamente fatto riferimento a quest’ultima, avrebbe dovutoriconoscere la tempestività dell’appello, giacché la data di spedizione era il20/7/2015.1.2 Il motivo è inammissibile.Nel caso di specie, infatti, la CTR non è incorsa in un errore di diritto,bensì in un errore di fatto, ritenendo erroneamente che la data di inviofosse il 22/7/2015; ciò emerge in maniera inequivocabile dallamotivazione della sentenza, dove si legge «la raccomandata d’appellodell’Ufficio recava come data di spedizione il giorno 22 Luglio 2015».Tale circostanza non ha costituito un punto controverso sul quale ilgiudice d’appello si è pronunciato, sicché la doglianza avrebbe dovutocostituite oggetto di istanza di revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c.2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 18 d.lgs. 546/1992 e 2495 c.c.. L’amministrazione haevidenziato, infatti, che la società risulta cancellata dal registro delleimprese in data 25/9/2012, mentre il ricorso introduttivo del giudizio èstato proposto dalla stessa società, in persona del liquidatore protempore, in data 12/11/2012. Ciò determinerebbe la «radicaleinammissibilità» del ricorso proposto dalla società già estinta.2.2 Va innanzi tutto osservato che, ad avviso dei controricorrenti, ladocumentazione depositata dall’Amministrazione per dimostrare lacancellazione della società dal registro delle imprese non sarebbeutilizzabile perché prodotta per la prima volta nel presente giudizio dilegittimità.L’eccezione è tuttavia infondata perché l’art. 372 c.p.c. consente ildeposito di documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio cheNumero registro generale 24774/2016Numero sezionale 3535/2026Numero di raccolta generale 15521/2026Data pubblicazione 21/05/2026«riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità delricorso e del controricorso».2.3 Tanto premesso, va rilevato che il motivo è inammissibile.La CTR, dichiarando la tardività dell’appello, ha riconosciuto ladefinitività della sentenza di primo grado. Per effetto dell’inammissibilitàdel primo motivo, tale statuizione non è venuta meno, sicché gli altrimotivi di ricorso per cassazione sono divenuti a loro volta inammissibili.Né potrebbe osservarsi che l’estinzione della società, coincidente con lasua cancellazione dal registro delle imprese (Cass. Sez. U. n. 4060/2010)ed intervenuta prima della proposizione del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado, determina un vizio insanabile della sentenza, lacui rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio nontroverebbe ostacolo nel giudicato interno.È pur vero che l’introduzione del giudizio da parte di un soggetto nonpiù esistente - del tutto assimilabile alla situazione che si verifica a seguitodel decesso della persona fisica prima dell’introduzione del giudizio per ilquale abbia conferito la procura al difensore - determina un vizio (Cass. n.27530/2017; Cass. n. 16177/2018) che non può considerarsi sanato pereffetto della costituzione dei successori (Cass. n. 11506/2022) e che è diuna gravità tale da essere assimilabile a quello previsto dal comma 2°dell’art. 161 c.p.c. (Cass. n. 12292/2001; Cass. n. 11047/2004). Tuttavia,tale vizio va fatto valere con l’actio nullitatis o, in alternativa, con gliordinari mezzi di impugnazione, sempre che sia rispettata, però la lorodisciplina.Questa Corte ha infatti affermato il condivisibile principio per il quale«La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza puòessere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamentonegativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gliordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo icasi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimediNumero registro generale 24774/2016Numero sezionale 3535/2026Numero di raccolta generale 15521/2026Data pubblicazione 21/05/2026alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regoleloro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agliartt. 325 e 327 c.p.c.» (Cass. n. 9910/2021; nello stesso senso, cfr. Cass.n. 3500/2025).È evidente, quindi, che, essendo stata riconosciuta, con la sentenzad’appello, la definitività di quella di primo grado e non essendo statarimossa tale statuizione, il vizio derivante dall’estinzione della societàprima del ricorso alla CTP non può essere fatto valere con il ricorso percassazione, essendo tale rimedio inammissibile.3.1 Per mera completezza, si riportano gli altri motivi di ricorso chepure sono inammissibili, in considerazione della definitività della sentenzadi primo grado.Con il terzo motivo di ricorso l’amministrazione ha lamentato laviolazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 d.P.R. 600/1973 edell’art. 2697 c.c., evidenziando che la sentenza di appello si fondavasull’erroneo presupposto che l’accertamento fosse stato compiuto sullabase dei ricavi dichiarati e delle comunicazioni IVA, mentre invece, inassenza della dichiarazione annuale, era stato utilizzato il criterio dellamedia dei redditi dei soggetti con corrispondente codice di attività, sicchéla contribuente avrebbe dovuto fornire la prova contraria dell’effettivoreddito conseguito.3.2 Con il quarto motivo, la ricorrente ha riproposto la medesimaquestione, sostenendo però che quanto affermato in relazione al terzomotivo desse luogo al vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c..3.3 Con il quinto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., inquanto la CTR avrebbe al più dovuto determinare il reddito conseguitodalla società e non annullare in toto l’avviso di accertamento.4. In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 24774/2016Numero sezionale 3535/2026Numero di raccolta generale 15521/2026Data pubblicazione 21/05/2026L’Amministrazione, in considerazione della soccombenza, vacondannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità infavore dei controricorrenti.Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014). P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna l’Agenzia delleEntrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese delpresente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensoprofessionale oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento deicompensi, ai rimborsi, che liquida in € 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/4/2026.La PresidenteTania Hmeljak