CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 11506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12166-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - IMPERIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8 SC. C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 12166/2021 Numero sezionale 3269/2022 Numero di raccolta generale 11506/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 - intimato - avverso la sentenza n. 313/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 313/2021 pubblicata il 13/03/2021 della Corte d’appello di Genova. Resiste con controricorso la Diocesi di Albenga – Imperia, mentre l’altro intimato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della Diocesi di Albenga – Imperia, non ha svolto attività difensive. La Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 921/2018 pronunciata in data 4/9/2018 dal Tribunale di Savona. Tale ultima sentenza aveva accolto la domanda spiegata con atto di citazione datato 23.01.2017 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], amministratore di sostegno della signora [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l’annullamento dell’atto di donazione stipulato il 17 dicembre 2015, repertorio n. 18158, raccolta n. 12030, a rogito [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuato in assenza delle autorizzazioni previste dall’art. 375 c.c. e senza la presenza dell’amministratore di sostegno. L’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato tuttavia notificato alla convenuta [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], successivamente all’avvenuto decesso della signora [OSCURATO:PERSONA] verificatosi in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per quanto qui rilevi, la Corte d’appello ha affermato che il decesso della signora Bergalli aveva determinato il venir meno della legittimazione processuale dell’amministratore che le era stato nominato. Peraltro, secondo la sentenza impugnata, gli atti successivamente compiuti dal F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 12166/2021 Numero sezionale 3269/2022 Numero di raccolta generale 11506/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 suddetto amministratore per il tramite dell’avvocato cui aveva rilasciato la procura sarebbero stati sanati, con effetto ex tunc, grazie alla costituzione in giudizio della Diocesi di Albenga-Imperia, quale erede universale della signora Bergalli, tale nominata con il testamento olografo 15/5/2011, pubblicato il 13/2/2017. Sul punto nessuna questione era stata sollevata in primo grado, né il Tribunale si era pronunciato al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] di Albenga-Imperia si era comunque costituita in data 10/5/2017 con comparsa nella quale dichiarava di far propria le difese dell’attrice. La parte era stata poi presente alla prima udienza del 12/5/2017. Era altresì intervenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della Diocesi di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di esecutore testamentario della defunta [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva svolto difese e conclusioni identiche a quelle della Diocesi. L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza del Tribunale di Savona n. 921/18 del 31.8-4.9.2018 e della Corte d’appello di Genova n. 313/2021 del 3-13.3.2021 per violazione falsa applicazione degli artt. 299, 300, comma 2 ultimo periodo e 302, primo periodo c.p.c. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 co.1 n.5 c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. La ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Albenga – Imperia hanno presentato memorie. Non sussistono le ragioni di inammissibilità eccepite dal controricorrente, in quanto il ricorso per cassazione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, e le censure denotano specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Essendo poi denunciata la violazione di norme processuali che garantiscono F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 12166/2021 Numero sezionale 3269/2022 Numero di raccolta generale 11506/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 l’instaurazione del contraddittorio, non vi è ragione di chiedere alla ricorrente di precisare le ragioni per le quali essa abbia provocato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (arg. da Cass. Sez. Unite, 25/11/2021, n. 36596). Va riaffermato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte della parte attrice avvenuta anteriormente a detta vocatio (nella specie, il 24 gennaio 2017, essendo poi stata notificata la citazione alla convenuta il 1° febbraio 2017) determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda venga portata a conoscenza della parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell’art. 111 c.p.c. nonché dell'istituto dell'interruzione del processo e senza che perciò rilevi la volontaria costituzione dei successori dell’attore che intendano proseguire il processo. Neppure opera in tale evenienza il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante, il quale, derogando alle regole generali di cui agli artt. 1722 n. 4 c. c. ed 83 e 84 c.p.c., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (art. 1728 c.c. e 300 c.p.c.) (Cass. Sez. 6 - 1, 20/11/2017, n. 27530; Cass. Sez. L, 14/08/1999, n. 8670; Cass. Sez. 3, 05/12/1994, n. 10437 ; Cass. Sez. 3, 14/04/1988, n. 2951; Cass. Sez. 3, 01/10/1985, n. 4758; Cass. Sez. 2, 12/01/1979, n. 244). La controricorrente evidenzia che la citazione fu avviata per la notifica già in data 24 gennaio 2017. Tuttavia, essendo in gioco la valida costituzione del rapporto processuale e l’attivazione del contraddittorio tra le parti, il quale postula che la domanda dell’attore sia stata portata a conoscenza del convenuto, non può venire in rilievo il principio della scissione degli F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 12166/2021 Numero sezionale 3269/2022 Numero di raccolta generale 11506/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, che trova fondamento, piuttosto, nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo. A ciò conseguono, pertanto, la nullità dell'intero giudizio di primo e di secondo grado e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3. c.p.c., regolandosi secondo soccombenza le spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di cassazione negli importi liquidati in dispositivo. Stante l’esito di cassazione senza rinvio, la competenza a conoscere della domanda di restituzione delle spese processuali inerenti ai precedenti gradi di giudizio, formulata dalla ricorrente, spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, a norma dell'art 389 c.p.c. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna in solido la Diocesi di Albenga – Imperia e [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla ricorrente le spese sostenute nell'intero giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in complessivi € 8.500,00, per il giudizio di appello in complessivi € 9.000,00 e per il giudizio di cassazione in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e