Accordo integrativo n. 1 al CCNL Rider Confintesa–Co.N.A.P.I. – pag. 1
ACCORDO INTEGRATIVO N. 1
AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I
LAVORATORI DELLE PIATTAFORME DIGITALI DI CONSEGNA E
DELLA LOGISTICA URBANA DELL'ULTIMO MIGLIO
sottoscritto in Roma il 6 maggio 2026 e depositato presso il CNEL e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Roma, lì 22 settembre 2026
Tra
Co.N.A.P.I. NAZIONALE – Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori, rappresentata
dal Presidente dott. Basilio Minichiello
e
CONFINTESA – Confederazione INTESA per l'Autonomia Sindacale, rappresentata dal Segretario
Generale dott. Francesco Prudenzano
(di seguito, congiuntamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE
– in data 6 maggio 2026 le Parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
i lavoratori delle piattaforme digitali di consegna e della logistica urbana dell'ultimo miglio (di
seguito, il “CCNL”), con decorrenza 1° gennaio 2026 e scad enza 31 dicembre 2028, depositato
presso il CNEL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 89;
– l'art. 5 del CCNL impegna le Parti a adeguare il contratto all'evoluzione del quadro normativo in
materia di qualificazione dei rapporti di lavoro tramite piattaforma e di gestione algoritmica, e
l'art. 85 ne impone l'interpretazione in conformità ai principi dell'articolo 36 della Costituzione;
– la relazione tecnico-illustrativa allegata al CCNL, al punto 4, dà atto che le tutele economiche del
contratto devono in ogni caso garantire il rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità e
sufficienza della retribuzione, come precisati dalla giurisprudenza;
– successivamente alla sottoscrizione la magistratura del lavoro si è pronunciata ripetutamente sui
rapporti di lavoro dei lavoratori delle piattaforme di consegna, e in particolare la Corte d'Appello
di Torino (sentenze n. 340 dell'11 luglio 2023, n. 315/20 24, n. 324 del 26 giugno 2025 e n. 185
del 22 giugno 2026) e il Tribunale di Torino (sentenza n. 3844 dell'8 settembre 2026), in
continuità con Cass. n. 1663 del 24 gennaio 2020 e Cass. n. 28772 del 31 ottobre 2025, hanno
affermato i seguenti principi:
– il tempo nel quale il lavoratore, connesso alla piattaforma, mette a disposizione la propria
prestazione costituisce tempo di lavoro e deve essere retribuito per intero, indipendentemente
dall'assegnazione di ordini;
– i sistemi di punteggio che penalizzano il rifiuto di singole consegne o la mancata prenotazione di
turni costituiscono esercizio di potere direttivo e disciplinare;
– l'onere di dimostrare il funzionamento dei sistemi algoritmici grava sulla piattaforma, in
applicazione del principio di vicinanza della prova;
– la cessazione dell'accesso alla piattaforma deve essere preceduta da una contestazione specifica e
verificabile dei fatti addebitati;
– in mancanza di una disciplina collettiva completa del rapporto, il trattamento economico del
lavoratore riqualificato è determinato con riferimento al contratto collettivo applicato dall'impresa
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agli altri dipendenti, comprensivo degli istituti indiretti e differiti e dell'indennità di maneggio
denaro;
– le Parti ritengono che il CCNL, pur avendo anticipato tali principi negli articoli 17, 30, 31, 35 e
51-bis, presenti alcune lacune e incongruenze testuali che ne indeboliscono l'applicazione, e
intendono porvi rimedio senza attendere la scadenza contrattuale;
– in particolare, il Titolo X del CCNL (artt. 96 –101) riproduce in larga parte le disposizioni del
Titolo II (artt. 12 –20) in materia di struttura del compenso, maggiorazioni, minimo orario e
indennità per il mezzo proprio, con il rischio di incertezza interpretativa; gli artt. 15 e 99 fissano
un minimo orario unico di € 11,00 mentre la Tabella economica nazionale prevede minimi orari
differenziati per livello (€ 11,00, 11,50, 12,00 e 13,00); le maggiorazioni sono calcolate sul
compenso per consegna dall'art. 97 e sul “compenso spettante” dall'art. 18; le Parti intendono
eliminare tali duplicazioni e contraddizioni mediante l'abrogazione delle disposizioni ripetute e la
redazione di un testo coordinato;
– le Parti riconoscono che l'adeguamento del contratto alle pronunce della magistratura costituisce
la modalità corretta con cui la contrattazione collettiva concorre alla regolazione del settore, in
coerenza con la Direttiva (UE) 2024/2831 e con il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla
legge n. 112/2026;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse e finalità
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo è sottoscritto in ottemperanza all'obbligo di adeguamento assunto dalle Parti con
l'art. 5 del CCNL e in adesione ai principi di diritto affermati dalla magistratura del lavoro richiamati in
premessa, dei quali le Parti dichiarano di voler assicurare l'attuazione in via contrattuale.
3. Le disposizioni del presente Accordo integrano e modificano il CCNL, del quale costituiscono parte
integrante ai sensi dell'art. 83. In caso di contrasto tra il presente Accordo e il testo del CCNL, prevale
il presente Accordo.
Art. 2 – Tempo di sessione e tempo di lavoro
1. All'art. 3 del CCNL, la definizione di “Sessione di attività” è sostituita dalla seguente: “Sessione di
attività, il periodo di tempo compreso tra l'accesso del lavoratore alla piattaforma con dichiarazione di
disponibilità (check -in) e la disconnessione v olontaria o la conclusione dell'ultima consegna della
sessione (check -out), nel quale il lavoratore mette a disposizione della piattaforma la propria
prestazione. Il tempo di sessione è integralmente retribuito ai sensi dell'art. 17, indipendentemente dal
numero di proposte ricevute o accettate e dalla qualificazione giuridica del rapporto”
2. L'art. 17 del CCNL è sostituito dal seguente:
Art. 17 – Compenso del tempo di sessione. 1. Per ogni ora di sessione di attività è dovuto al
lavoratore, quale che sia il numero di consegne effettuate, un importo non inferiore al minimo
orario garantito del livello di inquadramento di cui alla Tabella e conomica nazionale. 2. Il
compenso maturato per consegna, le maggiorazioni per distanza e gli incentivi di cui agli artt.
13, 21 e 98 concorrono al raggiungimento del minimo orario di livello; ove l'importo
complessivamente maturato per consegna nella giornata risulti inferiore al prodotto tra le ore
di sessione della giornata e il minimo orario di livello, la piattaforma integra la differenza nel
medesimo periodo di paga. 3. Le frazioni di ora sono computate in quindicesimi di ora. 4. Non
costituiscono tempo di sessione i periodi nei quali il lavoratore, pur connesso, abbia dichiarato
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la propria indisponibilità mediante la funzione di pausa prevista dall'applicazione. Le pause
non dichiarate non sono detraibili dalla piattaforma.
3. Gli artt. 15 e 99 del CCNL sono sostituiti dal seguente testo, che assume la numerazione di art. 15:
“Art. 15 – Minimo orario garantito. Il minimo orario garantito è fissato, per ciascun livello di
inquadramento, nella misura indicata nella Tabella economica nazionale allegata al CCNL e costituisce
livello minimo inderogabile di tutela economica per ogni ora di sessione di attività, secondo quanto
disposto dall'art. 17.” L'art. 99 è conseguentemente annullato.
4. Nella Tabella economica nazionale la voce “Minimo orario garantito” si intende riferita, per ciascun
livello, al compenso di cui agli artt. 15 e 17 come sostituiti dal presente articolo.
Art. 3 – Tracciabilità della sessione di attività
1. All'art. 57, primo comma, del CCNL, dopo le parole “ora di accettazione della consegna” sono
inserite le seguenti: “l'ora di inizio e di fine di ciascuna sessione di attività, le eventuali pause dichiarate
dal lavoratore, l'ora di assegnazione, ritiro e consegna di ciascun ordine”.
2. All'art. 23 del CCNL, primo comma, dopo le parole “numero delle consegne effettuate” sono inserite
le seguenti: “ore di sessione di attività per ciascuna giornata, con distinta indicazione delle ore
integrate ai sensi dell'art. 17”. Le ore di sessione sono annotate nel Libro Unico del Lavoro.
3. All'art. 33 del CCNL è aggiunto il seguente comma: “Il lavoratore ha diritto di ottenere, entro dieci
giorni dalla richiesta e in formato elettronico elaborabile, l'estrazione integrale dei dati di sessione e
di consegna a sé riferiti per l'intera durata del rapporto e per i cinque anni successivi alla sua
cessazione.”
4. In difetto di registrazione delle sessioni ai sensi del presente articolo, il tempo di sessione si presume
corrispondente, per ciascuna giornata, al periodo compreso tra l'assegnazione del primo ordine e la
conclusione dell'ultima consegna, senza detrazione di intervalli inferiori a sessanta minuti.
Art. 4 – Maggiorazioni
1. L'art. 18 del CCNL è sostituito dal seguente:
Art. 18 – Maggiorazioni. 1. Per le ore di sessione di attività svolte nella fascia notturna (22:00–
06:00), nei giorni festivi e in condizioni meteorologiche avverse ai sensi dell'art. 19, il minimo
orario garantito di livello è maggiorato rispettivamente d el 15%, del 20% e del 10%. 2. Le
maggiorazioni sono cumulabili tra loro, si applicano sul minimo orario di livello per ciascuna
ora o frazione di sessione ricadente nella fascia interessata e si aggiungono al compenso per
consegna. 3. Restano ferme le cond izioni di miglior favore eventualmente applicate dalle
piattaforme.
2. Gli artt. 97 e 100 del CCNL sono abrogati. All'art. 101 le parole “ai sensi del presente articolo” si
intendono riferite all'art. 20.
Art. 5 – Condizioni operative della piattaforma
1. All'art. 11 del CCNL sono aggiunti i seguenti commi:
2. Le condizioni operative stabilite dalla piattaforma, ivi comprese quelle relative alla zona di
svolgimento della sessione, ai requisiti tecnici del dispositivo, alla geolocalizzazione e ai
termini per il check-in, sono comunicate per iscritto al lavoratore all'atto della registrazione e
in occasione di ogni modifica, nonché alla Commissione Paritetica Nazionale ai sensi dell'art.
31. 3. Le condizioni operative devono essere giustificate da esigenze di sicurezza, di corretta
esecuzione del servizio o da o bblighi di legge. Esse non possono comportare, in caso di
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inosservanza, la riduzione del punteggio, la limitazione dell'accesso alle sessioni o alle
proposte di consegna, né alcun effetto sanzionatorio diverso da quelli previsti dall'art. 51-bis.
4. Il mancato check-in in una sessione prenotata, comunicato dal lavoratore prima dell'inizio
della sessione o dovuto a causa a lui non imputabile, non produce alcun effetto sul rapporto.
Art. 6 – Sistemi di ranking e onere della prova
1. All'art. 30 del CCNL, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti: “Il rifiuto di singole consegne, la
mancata prenotazione di sessioni, l'esercizio del diritto alla disconnessione e l'esercizio dei diritti di cui
agli artt. 6, 29 e 51 -quater non possono costituire, né direttamente né quali componenti di parametri
aggregati, elemento di riduzione del punteggio o di limitazione dell'accesso alle sessioni e alle proposte
di consegna. La piattaforma documenta alla Commissione Paritetica Nazionale i parametri che
concorrono alla formazione del punteggio e il peso di ciascuno; in caso di contestazione da parte del
lavoratore, l'onere di dimostrare che il punteggio non ha tenuto conto dei fattori vietati grava sulla
piattaforma, che a tal fine mette a disposizione i dati disaggregati.”
Art. 7 – Indennità di maneggio denaro
1. Dopo l'art. 20 del CCNL è inserito il seguente:
Art. 20 -bis – Maneggio denaro. 1. Al lavoratore cui la piattaforma affida l'incasso di
corrispettivi in contanti dal cliente finale è riconosciuta un'indennità di maneggio denaro pari
a € 0,30 lordi per ciascuna consegna con incasso, ovvero, per i rapporti di lavoro subordinato,
pari al 5% della retribuzione mensile di livello. 2. Il lavoratore risponde degli ammanchi solo
per dolo o colpa grave. 3. La piattaforma può, in alternativa, escludere il lavoratore dalle
consegne con incasso in contanti, senza che ciò comporti riduzione delle proposte di consegna
o del punteggio.
Art. 8 – Trattamento economico e normativo del rapporto di lavoro subordinato
1. Dopo l'art. 104 del CCNL è inserito il seguente Titolo X-bis:
TITOLO X-bis – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Art. 104-bis – Ambito. Il presente Titolo si applica ai lavoratori il cui rapporto sia costituito,
qualificato o riqualificato come rapporto di lavoro subordinato, ovvero al quale sia applicata
la disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, con decorrenza
dalla data di costituzione del rapporto. Restano ferme, ove più favorevoli, le tutele previste
dagli altri Titoli del CCNL.
Art. 104-ter – Retribuzione mensile. 1. La retribuzione mensile di livello è pari al minimo orario
garantito moltiplicato per il divisore convenzionale di 173 ore, secondo la tabella allegata al
presente Accordo, ed è corrisposta per tredici mensilità, con la tredicesima erogata entro il 20
dicembre di ciascun anno. 2. Per i rapporti a tempo parziale la retribuzione è riproporzionata
all'orario concordato; l'orario a tempo parziale non può essere inferiore a dodici ore
settimanali. 3. Il compenso per consegna, le maggiorazioni, l'indennità per l'utilizzo del mezzo
proprio e il premio annuale di attività sono corrisposti in aggiunta alla retribuzione mensile
quali elementi variabili della retribuzione.
Art. 104 -quater – Ferie, permessi, malattia. 1. Il lavoratore ha diritto a ventisei giorni
lavorativi di ferie annue retribuite e a trentadue ore annue di permessi retribuiti,
riproporzionati per il tempo parziale. 2. In caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il datore
di lavoro conserva il posto per centottanta giorni nell'anno solare e integra le indennità a
carico degli enti previdenziali fino al 100% della retribuzione mensile per i primi novanta
giorni e fino al 50% per i successivi novanta; nei giorni non indennizzati dagli enti la
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retribuzione è corrisposta per intero dal datore di lavoro. 3. Per la maternità e la paternità si
applica il D.lgs. n. 151/2001, con integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della
retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.
Art. 104-quinquies – Orario e organizzazione. 1. L'orario normale di lavoro è di quaranta ore
settimanali, distribuito in sessioni di attività programmate con almeno quarantotto ore di
preavviso; le ore di sessione eccedenti l'orario concordato sono retrib uite come lavoro
straordinario con maggiorazione del 25%. 2. Le disposizioni del Titolo III del CCNL si
applicano integralmente; i sistemi di ranking non possono essere utilizzati per la
programmazione delle sessioni dei lavoratori subordinati. 3. Il trattamento di fine rapporto è
regolato dall'art. 2120 c.c.
Art. 104-sexies – Recesso. La disattivazione dell'account e ogni altra forma di cessazione del
rapporto sono soggette alla disciplina legale del licenziamento e alla procedura di cui all'art.
51-bis; la contestazione deve indicare, per ciascun fatto addebitato, la data, l'ordine interessato
e la condotta contestata, e deve essere accompagnata dai dati di sessione e di consegna relativi.
2. L'art. 11-bis, secondo comma, del CCNL è sostituito dal seguente: “Ai rapporti di lavoro subordinato
si applica altresì il Titolo X-bis.” Al punto 3 della relazione tecnico-illustrativa le parole “previsti dalla
legge” sono sostituite dalle parole “previsti dalla legge e dal Titolo X-bis del CCNL”.
3. Tabella della retribuzione mensile di livello (art. 104-ter):
Livello Minimo orario Retribuzione mensile
(173 h)
Compenso per consegna
1 – Rider Junior € 11,00 € 1.903,00 € 3,50
2 – Rider € 11,50 € 1.989,50 € 3,80
3 – Rider Senior € 12,00 € 2.076,00 € 4,20
4 – Coordinatore delle
consegne
€ 13,00 € 2.249,00 € 4,50
Art. 9 – Pluricommittenza
1. L'ultimo comma dell'art. 51 -quater del CCNL è sostituito dal seguente: “I limiti di cui al presente
articolo si riferiscono al tempo complessivo di connessione del lavoratore. In regime di
pluricommittenza il lavoratore dichiara alla piattaforma, con cadenza settimanale e attraverso
l'applicazione, le ore di sessione svolte per altre piattaforme; la piattaforma non può richiedere ulteriori
informazioni né utilizzare la dichiarazione per finalità diverse dal rispetto dei limiti di connessione.”
2. All'art. 17, come sostituito dall'art. 2 del presente Accordo, è aggiunto il seguente comma: “5. Il
compenso del tempo di sessione è dovuto per intero anche in regime di pluricommittenza. La piattaforma
può ridurlo al 50% per le sole ore nelle quali dimostri documentalmente che il lavoratore ha effettuato
consegne per altro committente.”
Art. 10 – Contribuzione alla bilateralità e all'assistenza sanitaria integrativa
1. All'art. 74, secondo comma, e all'art. 78, primo comma, del CCNL, dopo le parole “per ciascun
lavoratore” sono inserite le seguenti: “che nel mese di riferimento abbia svolto almeno sessanta ore di
sessione di attività; per i lavoratori con un numero di ore compreso tra venti e cinquantanove la
contribuzione è dovuta nella misura del 50%; per i lavoratori con meno di venti ore di sessione nel mese
la contribuzione non è dovuta, fermo restando il diritto alle prestazioni maturate”.
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2. Per i rapporti di lavoro subordinato la contribuzione è dovuta per intero, riproporzionata per il tempo
parziale.
Art. 11 – Coordinamento testuale
1. Al fine di eliminare la duplicazione tra il Titolo II e il Titolo X del CCNL, gli artt. 96, 97, 99, 100 e
101 sono abrogati; le materie ivi disciplinate restano regolate, rispettivamente, dagli artt. 12, 18, 15, 18
e 20. Gli artt. 98, 102, 103 e 104 conservano vigore.
2. Al punto 10 della relazione tecnico -illustrativa le parole “confederazione sindacale autonoma
presente nel CNEL” sono sostituite dalle parole “confederazione sindacale presente nel CNEL”.
3. Le Parti danno mandato alla Commissione Paritetica Nazionale di predisporre, entro sessanta giorni
dalla sottoscrizione, il testo coordinato del CCNL con le modifiche apportate dal presente Accordo, da
depositare ai sensi dell'art. 89.
Art. 12 – Commissione Paritetica Nazionale
1. Le Parti costituiscono la Commissione Paritetica Nazionale di cui agli artt. 70 e 90 del CCNL entro
trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, designando ciascuna un minimo di tre
componenti effettivi e un supplente. La Commissione adotta il proprio regolamento nella prima riunione.
2. La Commissione monitora le pronunce giurisprudenziali in materia di lavoro tramite piattaforma e
propone alle Parti, con cadenza almeno semestrale, gli ulteriori adeguamenti del CCNL che si rendano
necessari.
Art. 13 – Decorrenza, deposito e clausola di salvaguardia
1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione. Le imprese che applicano il CCNL adeguano
i propri sistemi entro sessanta giorni; le disposizioni economiche di cui agli artt. 2, 4 e 7 si applicano
comunque dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione.
2. Il presente Accordo è depositato presso il CNEL e presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali quale accordo integrativo del CCNL sottoscritto il 6 maggio 2026, a cura di Confintesa.
3. Qualora una disposizione del presente Accordo sia dichiarata nulla o inefficace, le restanti conservano
vigore e le Parti si impegnano a sostituirla con una disposizione di contenuto equivalente.
Per Co.N.A.P.I. NAZIONALE Per CONFINTESA
Il Presidente Il Segretario Generale
dott. Basilio Minichiello dott. Francesco Prudenzano