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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43596/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del riesame di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello proposto dal Pubblico Ministero del Tribunale di Paola avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già assessore di maggioranza del Comune di [OSCURATO:PERSONA], proposta in relazione al reato di cui agli artt. 81, 319-321 cod. pen. o, in alternativa, in relazione al reato di cui agli artt.81, 110, 353-bis cod. pen..

Secondo l'ordinanza impugnata, che con riguardo ai gravi indizi ha confermato le valutazioni del giudice per le indagini preliminari, sono acquisiti gravi indizi di colpevolezza carico dello Stumbo perchè ingeritosi, attraverso illecite collusioni, nella procedura di mobilità tra enti, varata dal Consiglio Comunale con delibera n. 310 del 3 agosto 2018, riguardante la selezione per la copertura di un posto di istruttore tecnico di ragioneria ed alla quale era interessata [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte della contestazione alternativa, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato sub capo Al), qualificato dal giudice per le indagini preliminari, come reato di cui all'art. 353 cod. pen. — contestazione elevata dal Pubblico Ministero come alternativa a quella di concorso in corruzione, di cui al capo A)- aveva comportato la superfluità della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto a tale reato.

Il Tribunale, inoltre, ha confermato, in punto di esigenze cautelari, la valutazione del giudice per le indagini preliminari per carenza di attualità delle esigenze cautelari, in relazione a fatti commessi tra il mese di maggio e dicembre 2018; all'assenza di precedenti a carico dell'indagato e di elementi significativi di pericolo di reiterazione, smentiti anche dai dati risultanti dalle intercettazioni. 2.11 ricorrente Pubblico Ministero, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., denuncia:

2.1. omessa motivazione sul punto, devoluto con l'appello, concernente il mancato esame della sussistenza del reato di cui all'art. 319 cod. pen. dal momento che il reato di corruzione può concorrere con quello di turbata libertà degli incanti, così ritenuto dal giudice per le indagini preliminari.

In presenza della riqualificazione del reato sub capo Al) nel delitto di cui all'art. 353 cod. pen. i giudici dell'appello, investiti di specifico motivo di impugnazione, avrebbero dovuto esaminare la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di corruzione, suscettibile di concorrere formalmente con il reato di cui all'art. 353 cod. pen., concorso, viceversa, precluso in relazione al delitto di cui all'art. 353-bis cod. pen.;

2.2. omessa motivazione sul punto di attualità delle esigenze cautelari argomentata, sulla scorta di clausole di stile ma trascurando che l'indagato è componente del consiglio del "Consorzio di bonifica integrale dei bacini del [OSCURATO:PERSONA]", carica valutabile ai fini della sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati, conclusione sovrapponibile anche al contenuto dell'atto di appello al Tribunale del riesame di Catanzaro che non appare calibrato sul contenuto della motivazione con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura.

Rileva il Collegio che, a fronte di una tecnica espositiva di non agevole lettura dal momento che il giudice per le indagini preliminari aveva riportato nell'ordinanza, pressocchè integralmente, la richiesta di applicazione della misura proposta dall'inquirente, è rilevabile dallo sviluppo della motivazione, nella parte in cui il giudice ha proceduto all'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, che il giudice ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] "per il reato di cui all'art. 353 cod. pen. in relazione ai fatti di cui ai capi A), Al.)".

In particolare, prima di affrontare il tema della corretta sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen. (in luogo di quella contestata in via alternativa dal Pubblico ministero come fattispecie di cui all'art. 353-bis cod. pen.), in più passaggi argomentativi il giudice aveva evidenziato "i contatti e le collusioni" (pag. 42) intercorsi tra gli indagati nella fase di elaborazione del bando predisposto "a misura di [OSCURATO:PERSONA]", poi risultata vincitrice della procedura di mobilità e, ripetutamente, nella esplicitazione e descrizione (pag. 43) dei contatti degli indagati, l'ordinanza contiene il riferimento alle "collusioni" degli indagati richiamandone i contatti tra loro (quello tra Stumbo e il sindaco Granata nel corso del quale i predetti lamentano il ritardo della procedura per via del comportamento del segretario comunale, [OSCURATO:PERSONA], e indicano anche le pressioni esercitate sul Pepe per accelerare il procedimento) e, ancora le "collusioni" fra gli indagati sono richiamate per illustrare i rapporti intercorsi con il padre della candidata segnalata "rivendicando" le pressioni esercitate sul predetto Pepe, da parte dell'odierno indagato.

La nozione di collusione, in relazione al reato di cui all'art. 353 cod. pen., è integrata dalla condotta del preposto alla gara che fornisca a uno dei concorrenti suggerimenti e consigli, resi sulla base della propria competenza professionale ed eventualmente avvalendosi di notizie riservate, in modo da consentire al concorrente di individuare il miglior contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara (Sez. 6, n. 4113 del 16/05/2019, dep. 2020, Testa, Rv. 278111) che è ontologicamente diversa dal concetto di accordo, che dà luogo ad un rapporto sinallagmatico di dare -avere, che connota il delitto di corruzione che, vale la pena di precisare, il giudice per le indagini preliminari aveva, invece, ritenuto sussistente con riferimento al reato oggetto di contestazione (per altri indagati) in relazione al reato di cui al capo B).

Il giudice per le indagini preliminari, infine, esaminando il contenuto di una conversazione nel corso della quale proprio il sindaco faceva riferimento all'appoggio elettorale che avrebbe ricevuto dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], jha ritenuto che tale conversazione non fornisce la prova di un accordo, anche per il carattere dubitativo e di mera aspettativa che essa rivela.

In presenza della sussunzione dei fatti, ritenuti pacificamente accertati sulla scorta del contenuto delle conversazioni intercettate, nel delitto di cui all'art. 353 cod. pen. - così qualificato il reato sub capo Al) in luogo del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. elevato dal Pubblico Ministero - la ricostruzione compiuta dal giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto essere oggetto diretto dell'appello del Pubblico Ministero che non ha individuato sottoposto a critica le argomentazioni dell'ordinanza limitandosi a ribadire e riportare le risultanze investigative evocative dell'accordo corruttivo e della contrarietà ai doveri di uffici della condotta dei pubblici amministratori, senza un reale confronto con il nucleo centrale della ricostruzione dell'ordinanza e della effettiva qualificazione giuridica del fatto nel quale il giudice per le indagini preliminari aveva sussunto, sub specie di collusioni, i contatti e rapporti intercorsi tra gli indagati.

Si tratta di un vizio che caratterizza non solo l'odierno ricorso ma anche la struttura dell'appello proposto al Tribunale del riesame che si rivela, pertanto, intrinsecamente generico, vizio dell'impugnazione che può essere rilevato anche nell'odierna fase (cfr. Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).

Ne consegue che è irrilevante la conclusione cui il Tribunale è pervenuto in relazione alla valutazione di superfluità dell'esame dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo A), sul presupposto che in presenza della alternativa configurazione inizialmente proposta dalla pubblica accusa il giudice del riesame non deve pronunciarsi sulla alternativa configurazione inizialmente proposta (cfr. Sez. 6, n. 92 del 31/10/2013, dep. 2014, Pacifico, Rv. 258552). 2.La genericità delle argomentazioni contrassegna anche la prospettazione delle esigenze cautelari che non solo sono del tutto carenti di un collegamento con la configurabilità del delitto di corruzione ma neppure colgono nel segno nella parte in cui denunciano la carenza di motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame.

Nell'ordinanza impugnata si rileva, infatti, in linea con le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari, che la condotta criminosa è stata posta in essere tra il 28 e il 29 settembre 2018 e che lo Stumbo è incensurato.

Non irragionevolmente, dunque, il Tribunale di Catanzaro nel provvedimento impugnato ha ritenuto irrilevante la possibilità di contatto con l'ente pubblico, possibilità che non consentono ex se di inferire l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, in assenza di ulteriori evidenze di condotte contrarie ai doveri di ufficio poste in essere successivamente all'unico e risalente episodio accertato.

Il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone, infatti, al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (ex plurimis: Sez.

U, n. 40358 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377; Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722). 3.Alle argomentazioni svolte consegue l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 9 novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del riesame di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello proposto dal Pubblico Ministero del Tribunale di Paola avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già assessore di maggioranza del Comune di [OSCURATO:PERSONA], proposta in relazione al reato di cui agli artt. 81, 319-321 cod. pen. o, in alternativa, in relazione al reato di cui agli artt.81, 110, 353-bis cod. pen.. Secondo l'ordinanza impugnata, che con riguardo ai gravi indizi ha confermato le valutazioni del giudice per le indagini preliminari, sono acquisiti gravi indizi di colpevolezza carico dello Stumbo perchè ingeritosi, attraverso illecite collusioni, nella procedura di mobilità tra enti, varata dal Consiglio Comunale con delibera n. 310 del 3 agosto 2018, riguardante la selezione per la copertura di un posto di istruttore tecnico di ragioneria ed alla quale era interessata [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte della contestazione alternativa, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato sub capo Al), qualificato dal giudice per le indagini preliminari, come reato di cui all'art. 353 cod. pen. — contestazione elevata dal Pubblico Ministero come alternativa a quella di concorso in corruzione, di cui al capo A)- aveva comportato la superfluità della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto a tale reato. Il Tribunale, inoltre, ha confermato, in punto di esigenze cautelari, la valutazione del giudice per le indagini preliminari per carenza di attualità delle esigenze cautelari, in relazione a fatti commessi tra il mese di maggio e dicembre 2018; all'assenza di precedenti a carico dell'indagato e di elementi significativi di pericolo di reiterazione, smentiti anche dai dati risultanti dalle intercettazioni. 2.11 ricorrente Pubblico Ministero, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., denuncia: 2.1. omessa motivazione sul punto, devoluto con l'appello, concernente il mancato esame della sussistenza del reato di cui all'art. 319 cod. pen. dal momento che il reato di corruzione può concorrere con quello di turbata libertà degli incanti, così ritenuto dal giudice per le indagini preliminari. In presenza della riqualificazione del reato sub capo Al) nel delitto di cui all'art. 353 cod. pen. i giudici dell'appello, investiti di specifico motivo di impugnazione, avrebbero dovuto esaminare la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di corruzione, suscettibile di concorrere formalmente con il reato di cui all'art. 353 cod. pen., concorso, viceversa, precluso in relazione al delitto di cui all'art. 353-bis cod. pen.; 2.2. omessa motivazione sul punto di attualità delle esigenze cautelari argomentata, sulla scorta di clausole di stile ma trascurando che l'indagato è componente del consiglio del "Consorzio di bonifica integrale dei bacini del [OSCURATO:PERSONA]", carica valutabile ai fini della sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati, conclusione sovrapponibile anche al contenuto dell'atto di appello al Tribunale del riesame di Catanzaro che non appare calibrato sul contenuto della motivazione con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura. Rileva il Collegio che, a fronte di una tecnica espositiva di non agevole lettura dal momento che il giudice per le indagini preliminari aveva riportato nell'ordinanza, pressocchè integralmente, la richiesta di applicazione della misura proposta dall'inquirente, è rilevabile dallo sviluppo della motivazione, nella parte in cui il giudice ha proceduto all'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, che il giudice ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] "per il reato di cui all'art. 353 cod. pen. in relazione ai fatti di cui ai capi A), Al.)". In particolare, prima di affrontare il tema della corretta sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen. (in luogo di quella contestata in via alternativa dal Pubblico ministero come fattispecie di cui all'art. 353-bis cod. pen.), in più passaggi argomentativi il giudice aveva evidenziato "i contatti e le collusioni" (pag. 42) intercorsi tra gli indagati nella fase di elaborazione del bando predisposto "a misura di [OSCURATO:PERSONA]", poi risultata vincitrice della procedura di mobilità e, ripetutamente, nella esplicitazione e descrizione (pag. 43) dei contatti degli indagati, l'ordinanza contiene il riferimento alle "collusioni" degli indagati richiamandone i contatti tra loro (quello tra Stumbo e il sindaco Granata nel corso del quale i predetti lamentano il ritardo della procedura per via del comportamento del segretario comunale, [OSCURATO:PERSONA], e indicano anche le pressioni esercitate sul Pepe per accelerare il procedimento) e, ancora le "collusioni" fra gli indagati sono richiamate per illustrare i rapporti intercorsi con il padre della candidata segnalata "rivendicando" le pressioni esercitate sul predetto Pepe, da parte dell'odierno indagato. La nozione di collusione, in relazione al reato di cui all'art. 353 cod. pen., è integrata dalla condotta del preposto alla gara che fornisca a uno dei concorrenti suggerimenti e consigli, resi sulla base della propria competenza professionale ed eventualmente avvalendosi di notizie riservate, in modo da consentire al concorrente di individuare il miglior contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara (Sez. 6, n. 4113 del 16/05/2019, dep. 2020, Testa, Rv. 278111) che è ontologicamente diversa dal concetto di accordo, che dà luogo ad un rapporto sinallagmatico di dare -avere, che connota il delitto di corruzione che, vale la pena di precisare, il giudice per le indagini preliminari aveva, invece, ritenuto sussistente con riferimento al reato oggetto di contestazione (per altri indagati) in relazione al reato di cui al capo B). Il giudice per le indagini preliminari, infine, esaminando il contenuto di una conversazione nel corso della quale proprio il sindaco faceva riferimento all'appoggio elettorale che avrebbe ricevuto dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], jha ritenuto che tale conversazione non fornisce la prova di un accordo, anche per il carattere dubitativo e di mera aspettativa che essa rivela. In presenza della sussunzione dei fatti, ritenuti pacificamente accertati sulla scorta del contenuto delle conversazioni intercettate, nel delitto di cui all'art. 353 cod. pen. - così qualificato il reato sub capo Al) in luogo del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. elevato dal Pubblico Ministero - la ricostruzione compiuta dal giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto essere oggetto diretto dell'appello del Pubblico Ministero che non ha individuato sottoposto a critica le argomentazioni dell'ordinanza limitandosi a ribadire e riportare le risultanze investigative evocative dell'accordo corruttivo e della contrarietà ai doveri di uffici della condotta dei pubblici amministratori, senza un reale confronto con il nucleo centrale della ricostruzione dell'ordinanza e della effettiva qualificazione giuridica del fatto nel quale il giudice per le indagini preliminari aveva sussunto, sub specie di collusioni, i contatti e rapporti intercorsi tra gli indagati. Si tratta di un vizio che caratterizza non solo l'odierno ricorso ma anche la struttura dell'appello proposto al Tribunale del riesame che si rivela, pertanto, intrinsecamente generico, vizio dell'impugnazione che può essere rilevato anche nell'odierna fase (cfr. Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). Ne consegue che è irrilevante la conclusione cui il Tribunale è pervenuto in relazione alla valutazione di superfluità dell'esame dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo A), sul presupposto che in presenza della alternativa configurazione inizialmente proposta dalla pubblica accusa il giudice del riesame non deve pronunciarsi sulla alternativa configurazione inizialmente proposta (cfr. Sez. 6, n. 92 del 31/10/2013, dep. 2014, Pacifico, Rv. 258552). 2.La genericità delle argomentazioni contrassegna anche la prospettazione delle esigenze cautelari che non solo sono del tutto carenti di un collegamento con la configurabilità del delitto di corruzione ma neppure colgono nel segno nella parte in cui denunciano la carenza di motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Nell'ordinanza impugnata si rileva, infatti, in linea con le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari, che la condotta criminosa è stata posta in essere tra il 28 e il 29 settembre 2018 e che lo Stumbo è incensurato. Non irragionevolmente, dunque, il Tribunale di Catanzaro nel provvedimento impugnato ha ritenuto irrilevante la possibilità di contatto con l'ente pubblico, possibilità che non consentono ex se di inferire l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, in assenza di ulteriori evidenze di condotte contrarie ai doveri di ufficio poste in essere successivamente all'unico e risalente episodio accertato. Il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone, infatti, al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (ex plurimis: Sez. U, n. 40358 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377; Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722). 3.Alle argomentazioni svolte consegue l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9 novembre 2021
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