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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00579/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5536/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA].

INSURANCE (EU) DAC -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3871/2022depositata il 6/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'ing. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza dichiarativa di fallimento, della società [OSCURATO:SOCIETA], di cui era amministratore.

Il ricorso per cassazione, presentato dopo i rigetti ottenuti nella fase di merito, è stato dichiarato inammissibile.Il ricorrente ha attribuito l'esito del ricorso per cassazione ad un errore del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe rispettato la prescrizione di cui all'art.366 bis c.p.c., all'epoca vigente.

Sostiene il ricorrente che, in difetto di tale errore, il ricorso sarebbe stato invece accolto, in quanto era stato violato il suo diritto di partecipare alla udienza prefallimentare, per un evidente vizio di notifica.

Si è costituito l'avvocato convenuto, il quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'ing.

Giuganino, con l'argomento che ad essere cliente era la società e non già lui personalmente.

Inoltre,nel merito,ha obiettato che il ricorso era comunque infondato, in quanto la notifica per l'udienza prefallimentare era stata regolarmente effettuata all'attore.

A queste difese ha aderito la compagnia di assicurazione dell'avvocato.

La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo gradoevidenziando come il vizio di notifica lamentato dall'attore, e che avrebbe potuto, secondo costui, comportare l'annullamento in Cassazione, invece non sussisteva, essendosi perfezionata la notifica prima della udienza prefallimentare.

Ricorre per cassazione l’ing. [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di censura,e memoria, di cui chiede il rigetto l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA].

Insurance (EU) DAC non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso si prospetta difetto di motivazione e violazione di legge, non meglio specificata.

Il motivo mira a censurare la sentenza nel punto in cui, confermando quella di primo grado, ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva dell'ingegnere, il quale, secondo i giudici di merito, avrebbe agito in proprio per far valere la responsabilità dell'avvocato, quando invece il mandato a quest'ultimo era stato conferito dalla società di cui l'ingegnere era rappresentate legale, unica dunque legittimata a dolersi dell'inadempimento professionale.

Osserva il ricorrente come, in più punti del ricorso introduttivo, egli si sia presentato quale amministratore unico della società: da tali punti avrebbe potuto desumersi che agiva non in proprio ma per conto della società stessa.

E conclude nel senso che E’ di palmare ovvietà che sia stato l’Ing.

G. Giuganino, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento, a conferire il mandato difensivo all’Avv.

G. Bruccoleri, al fine di presentare l’impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano (p.18 del ricorso).

Il motivo è in parte infondato ed in parteinammissibile.

Intanto va premesso che L'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 34763/ 2024).

Vero è che il giudice di merito non deve arrestarsi alle espressioni letterali, ma è tenuto a considerare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto (Cass.13602/ 2019), ma è altresì vero che i l relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass.13602/ 2019).

E la decisione assunta dalla Corte di a ppello (pp . 8 - 10) è adeguatamente motivata, non attraverso il semplice richiamo a quella di primo grado, ma esponendo le ragioni per le quali si è intesa la domanda come proposta dall’ingegnere in proprio anziché nella qualità di rappresentante legale della società.

Una ulteriore ragione di inammissibilità deriva dal fatto che la sentenza impugnata (a pagina 10)è nel senso che l'affermazione di agire, quale legale rappresenta n te , è stata fatta tardivamente in appello.

E questa ratio che è autonoma, non è specificamente impugnata.

Altra ratioautonoma è quella che evidenzia come il ricorrente abbia pure affermato di avere agito quale successore della società estinta a seguito del fallimento, nella parte in cui evidenzia altresì che tale qualità (successore della società) non è mai stata spesa dal ricorrente (p. 11 della sentenza).

Infatti, per come chiarito nello stesso ricorso, questa precisazione (di agire quale successore, che è pur sempre un agire in nome proprio, sia pure nella qualità) è stata fatta per la prima volta solo, e quindi tardivamente, con le trattazioni scritte del 2.2.2022in vista dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale è stata emessa la sentenza di primo grado.

Dunque,la ratio della sentenza impugnata, secondo cui l’eventuale affermazione di avere agito non in proprio ma per conto della società è tardiva, è una ratioqui non adeguatamente censurata .

Infine, da quanto stesso riportato dal ricorrente si evince chiaramente che costui ha affermato di essere stato danneggiato in proprio: La dichiarazione di fallimento emessa in violazione del diritto di difesa dell’imprenditore e ledue sentenze di merito emesse nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento….. hanno impedito all’ing.

Gianpiero GIUGANINO, quale imprenditore dichiarato fallito, di continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale (p. 13 del ricorso).

Ed inoltre L’Ing.

Gianpiero GIUGANINO avrebbe anche potuto avanzare una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione della propria immagine imprenditoriale di fronte a tutti i propri committenti (p. 14 del ricorso).

Il che sarebbe corollario del fatto che in conseguenza dell’estinzione della [OSCURATO:SOCIETA]., l’Ing.

G. Giuganino, che ne era l’amministratore unico ed il socio unico (quote al 100%) alla data dell’estinzione, è subentrato nella legittimazione processuale facente capo all’ente estinto (cfr. Cass.

Civile n. 15035/2017), in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (p. 2.-Con il secondo motivo si prospetta parimenti violazione di legge, non precisata ed inoltre difetto di motivazione.

Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente: se il ricorrente non è legittimato ad agire, è irrilevante stabilire se il difensore abbia errato o no, dovendo dolersi dell’eventuale errore un soggetto diverso.

Ad ogni modo, con tale motivo si impugna il capo di sentenza secondo cui anche in assenza dell’errore commesso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel redigere il ricorso per cassazione orientato ad ottenere l’annullamento della sentenza di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la “Suprema Corte” lo avrebbe certamente rigettato, considerato che le due sentenze di merito emesse in sede di opposizione alla sentenza di fallimento avevano correttamente accertato che la notificazione degli atti prefallimentari all’imprenditore ex art. 140 c.p.c. fosse avvenuta prima della celebrazione dell’udienza prefallimentare .

Evidenzia il ricorrente che La Corte di Appello, sulla scorta dell’art. 140 c. p. c. nella versione vigente al momento dell’emissione della sentenza (2009), ha considerato perfezionato l’effetto legale della notificazione in data 7.6.2005, ossia nel momento in cui l’U.G., ha spedito la raccomandata ex art. 140 c. p. c. al destinatario. .

Sostiene che, per contro, La Corte di Cassazione, invece, se il ricorso non fosse stato dichiarato inammissibile, avrebbe valutato la questione, applicando il disposto dell’art. 140 c. p. c. così come novellato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010 (che come detto ha trovato immediata applicazione anche rispetto ai giudizi in corso), a mente del quale la validità della notificazione ex art. 140 C. p. c. presuppone, necessariamente, che il notificante dimostri o l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma oppure che si sia perfezionata la c.d. compiuta giacenza, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, non essendo sufficiente a tal fine la mera spedizione della raccomandata non accompagnata dal deposito della c.d. ricevuta di ritorno(cfr.

Cassazione Civile n. 137/2016, n. 4748/2011, n. 7809/2010) (p. 22 del ricorso).

E’ evidente l’inammissibilità di tale motivo.

Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'erroredi sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione. (Cass. 28903 2024) Qui è chiesta, per l’appunto, una nuova indagine sul perfezionamento della notifica, non già una questione di puro diritto e ciò in quanto al fine di stabilire se il ricorso sarebbe stato accolto serve ovviamente rivalutare il procedimento di notifica; accertamento già fatto dal giudice di merito.

Il ricorso va rigettatoe le spese seguono la soccombenza P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il secondo.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite nella misura di 6 . 000 ,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali al 15%, ed accessori.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5536/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. INSURANCE (EU) DAC -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3871/2022depositata il 6/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'ing. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza dichiarativa di fallimento, della società [OSCURATO:SOCIETA], di cui era amministratore. Il ricorso per cassazione, presentato dopo i rigetti ottenuti nella fase di merito, è stato dichiarato inammissibile.Il ricorrente ha attribuito l'esito del ricorso per cassazione ad un errore del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe rispettato la prescrizione di cui all'art.366 bis c.p.c., all'epoca vigente. Sostiene il ricorrente che, in difetto di tale errore, il ricorso sarebbe stato invece accolto, in quanto era stato violato il suo diritto di partecipare alla udienza prefallimentare, per un evidente vizio di notifica. Si è costituito l'avvocato convenuto, il quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'ing. Giuganino, con l'argomento che ad essere cliente era la società e non già lui personalmente. Inoltre,nel merito,ha obiettato che il ricorso era comunque infondato, in quanto la notifica per l'udienza prefallimentare era stata regolarmente effettuata all'attore. A queste difese ha aderito la compagnia di assicurazione dell'avvocato. La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo gradoevidenziando come il vizio di notifica lamentato dall'attore, e che avrebbe potuto, secondo costui, comportare l'annullamento in Cassazione, invece non sussisteva, essendosi perfezionata la notifica prima della udienza prefallimentare. Ricorre per cassazione l’ing. [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di censura,e memoria, di cui chiede il rigetto l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA]. Insurance (EU) DAC non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso si prospetta difetto di motivazione e violazione di legge, non meglio specificata. Il motivo mira a censurare la sentenza nel punto in cui, confermando quella di primo grado, ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva dell'ingegnere, il quale, secondo i giudici di merito, avrebbe agito in proprio per far valere la responsabilità dell'avvocato, quando invece il mandato a quest'ultimo era stato conferito dalla società di cui l'ingegnere era rappresentate legale, unica dunque legittimata a dolersi dell'inadempimento professionale. Osserva il ricorrente come, in più punti del ricorso introduttivo, egli si sia presentato quale amministratore unico della società: da tali punti avrebbe potuto desumersi che agiva non in proprio ma per conto della società stessa. E conclude nel senso che E’ di palmare ovvietà che sia stato l’Ing. G. Giuganino, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento, a conferire il mandato difensivo all’Avv. G. Bruccoleri, al fine di presentare l’impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano (p.18 del ricorso). Il motivo è in parte infondato ed in parteinammissibile. Intanto va premesso che L'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 34763/ 2024). Vero è che il giudice di merito non deve arrestarsi alle espressioni letterali, ma è tenuto a considerare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto (Cass.13602/ 2019), ma è altresì vero che i l relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass.13602/ 2019). E la decisione assunta dalla Corte di a ppello (pp . 8 - 10) è adeguatamente motivata, non attraverso il semplice richiamo a quella di primo grado, ma esponendo le ragioni per le quali si è intesa la domanda come proposta dall’ingegnere in proprio anziché nella qualità di rappresentante legale della società. Una ulteriore ragione di inammissibilità deriva dal fatto che la sentenza impugnata (a pagina 10)è nel senso che l'affermazione di agire, quale legale rappresenta n te , è stata fatta tardivamente in appello. E questa ratio che è autonoma, non è specificamente impugnata. Altra ratioautonoma è quella che evidenzia come il ricorrente abbia pure affermato di avere agito quale successore della società estinta a seguito del fallimento, nella parte in cui evidenzia altresì che tale qualità (successore della società) non è mai stata spesa dal ricorrente (p. 11 della sentenza). Infatti, per come chiarito nello stesso ricorso, questa precisazione (di agire quale successore, che è pur sempre un agire in nome proprio, sia pure nella qualità) è stata fatta per la prima volta solo, e quindi tardivamente, con le trattazioni scritte del 2.2.2022in vista dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale è stata emessa la sentenza di primo grado. Dunque,la ratio della sentenza impugnata, secondo cui l’eventuale affermazione di avere agito non in proprio ma per conto della società è tardiva, è una ratioqui non adeguatamente censurata . Infine, da quanto stesso riportato dal ricorrente si evince chiaramente che costui ha affermato di essere stato danneggiato in proprio: La dichiarazione di fallimento emessa in violazione del diritto di difesa dell’imprenditore e ledue sentenze di merito emesse nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento….. hanno impedito all’ing. Gianpiero GIUGANINO, quale imprenditore dichiarato fallito, di continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale (p. 13 del ricorso). Ed inoltre L’Ing. Gianpiero GIUGANINO avrebbe anche potuto avanzare una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione della propria immagine imprenditoriale di fronte a tutti i propri committenti (p. 14 del ricorso). Il che sarebbe corollario del fatto che in conseguenza dell’estinzione della [OSCURATO:SOCIETA]., l’Ing. G. Giuganino, che ne era l’amministratore unico ed il socio unico (quote al 100%) alla data dell’estinzione, è subentrato nella legittimazione processuale facente capo all’ente estinto (cfr. Cass. Civile n. 15035/2017), in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (p. 2.-Con il secondo motivo si prospetta parimenti violazione di legge, non precisata ed inoltre difetto di motivazione. Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente: se il ricorrente non è legittimato ad agire, è irrilevante stabilire se il difensore abbia errato o no, dovendo dolersi dell’eventuale errore un soggetto diverso. Ad ogni modo, con tale motivo si impugna il capo di sentenza secondo cui anche in assenza dell’errore commesso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel redigere il ricorso per cassazione orientato ad ottenere l’annullamento della sentenza di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la “Suprema Corte” lo avrebbe certamente rigettato, considerato che le due sentenze di merito emesse in sede di opposizione alla sentenza di fallimento avevano correttamente accertato che la notificazione degli atti prefallimentari all’imprenditore ex art. 140 c.p.c. fosse avvenuta prima della celebrazione dell’udienza prefallimentare . Evidenzia il ricorrente che La Corte di Appello, sulla scorta dell’art. 140 c. p. c. nella versione vigente al momento dell’emissione della sentenza (2009), ha considerato perfezionato l’effetto legale della notificazione in data 7.6.2005, ossia nel momento in cui l’U.G., ha spedito la raccomandata ex art. 140 c. p. c. al destinatario. . Sostiene che, per contro, La Corte di Cassazione, invece, se il ricorso non fosse stato dichiarato inammissibile, avrebbe valutato la questione, applicando il disposto dell’art. 140 c. p. c. così come novellato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010 (che come detto ha trovato immediata applicazione anche rispetto ai giudizi in corso), a mente del quale la validità della notificazione ex art. 140 C. p. c. presuppone, necessariamente, che il notificante dimostri o l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma oppure che si sia perfezionata la c.d. compiuta giacenza, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, non essendo sufficiente a tal fine la mera spedizione della raccomandata non accompagnata dal deposito della c.d. ricevuta di ritorno(cfr. Cassazione Civile n. 137/2016, n. 4748/2011, n. 7809/2010) (p. 22 del ricorso). E’ evidente l’inammissibilità di tale motivo. Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'erroredi sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione. (Cass. 28903 2024) Qui è chiesta, per l’appunto, una nuova indagine sul perfezionamento della notifica, non già una questione di puro diritto e ciò in quanto al fine di stabilire se il ricorso sarebbe stato accolto serve ovviamente rivalutare il procedimento di notifica; accertamento già fatto dal giudice di merito. Il ricorso va rigettatoe le spese seguono la soccombenza P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite nella misura di 6 . 000 ,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali al 15%, ed accessori. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore import
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