CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34763/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27932/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – Società cooperativa , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -ricorrente - contro -intimato - avverso il decreto n. rep. 616 9 /2022 de l Tribunale di Firenze , depositatoil 27 . 10 . 20 22 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.12.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSABanco Fiorentino – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – Società cooperativa (d’ora innanzi anche , pi ù brevemente, «[OSCURATO:PERSONA] S.c.») chiese l’ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] per il cavallo da sella S.r.l. in liquidazione del credito pari a € 1.354.716,19 , in via privilegiata ipotecaria, oltre a € 279.480,74 in chirografo , derivante da un mutuo ipotecariofondiario stipulato il 2.4.2010 dall’allora Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Signa soc. coop a r.l. (istituto bancario poi incorporato da«[OSCURATO:PERSONA] S.c.»). Il giudice delegato ammise al passivo la ricorrente per il minore importo di € 1.215.610,39 , tutto in chirografo, condividendo i rilievi del curatore fallimentare in merito alla revocabilità e alla nullità del mutuo. L’opposizione di «[OSCURATO:PERSONA] S.c.»contro il decreto del giudice delegato venne respinta dal Tribunale di Firenze, sulla base della ritenuta nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilitàdettato dall’art. 38 del T.U.B. ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni in materia bancaria, d.lgs. n. 385 del 1993) e dalle relative norme attuative. Inoltre, il Tribunale ha negato la sussistenza dei presupposti di cui all’art.1424 c.c. per la conversione del mutuo fondiario nullo in ordinario contratto di mutuo ipotecario. Contro il decreto del Tribunale«[OSCURATO:PERSONA] S.c.» ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] per il cavallo da sella S.r.l. in liquidazioneè rimasto intimato. «[OSCURATO:PERSONA] S.c.» ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è tempestivo, in quanto notificato a mezzo PEC il 28.11.202 2 , mentre il decreto impugnato era stato depositato e comunicato il 27.10.2022. Il termine di 30 giorni di cui all’art. 99, ultimo comma, legge fall. sarebbe dunque scaduto il26.11.2022, che però era un sabato, sicché il termine sarebbe effettivamente scaduto proprio il 28.11.2022, ai sensi dell’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. (per l’applicabilità di tale proroga anche alle notificazioni e, in particolare, a quelletelematiche, v. Cass. nn. 19758/2024; 740/2024; 8496/2023). 2. Con l’unico motivo di ricorso «[OSCURATO:PERSONA] S.c.» denuncia, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , «violazione o falsa applicazione degli artt. 38 e ss.d.lgs. n. 385 del 1993». La ricorrente ravvisa un errore di diritto nel decreto impugnato, per avere la Corte affermato che alla accertata violazione del limite di finanziabilità prescritto per il mutuo fondiario dalla Banca d’Italia in attuazione di quanto previs to dall’art. 38 T.U.B. consegue la nullità del contratto. 3. Il ricorso è fondato, perché la decisione impugnata non è conforme alsopravvenuto orientamento interpretativo fissato nella sentenza n. 33719/2022 delle Sezioni Unite di questa Corte. 3.1. La sentenza citata (relativamente vincolante per le singole sezioni, ai sensi dell’art. 3 74, comma 3, c.p.c.) ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione –qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito». 3.2.La validità del mutuo ipotecario fondiario eccedente il limite di finanziabilità rende irrilevantela tematica relativa alla conversione del contratto nullo, trattata nel ricorso «per mero scrupolo». 3.3. Ogni ulteriore aspetto riguardante l’accoglimento della domanda di ammissione al passivo è stato dichiarato dal Tribunale irrilevante « attraverso l’esame della ragione più liquida» e dovrà quindi essere esaminato in sede di rinvio. 4. In definitiva, accolto il ricorso, il decreto impugnato viene cassato con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, attenendosi al principio di diritto sancito nella citata sentenza delle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese