CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 27230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 3732-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 18/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. GIOVANNI BAynsTA NARDECCHIA che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza e di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice. RILEVATO che il Tribunale di Roma, con decreto del 18 gennaio 2022, dichiarava la propria incompetenza, in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a decidere sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a., depositato in data 30 agosto 2021, per la dichiarazione del proprio stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 195, comma 1, legge fall., sul presupposto che la società avesse trasferito la sede sociale da [OSCURATO:PERSONA] 'N'etere a Roma nell'ultimo anno; che la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA], sorta dalla scissione di [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Roma dall'I 1 novembre 2019, in via Nazionale n. 89) ha proposto ricorso per regolamento di competenza con cui ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma; che il Procuratore Generale ha concluso per raccoglimento del ricorso. CONSIDERATO che l'orientamento di questa Suprema Corte è nel senso che la competenza territoriale in materia fallimentare spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede Ric. 2022 n. 03732 sez. M1 - ud. 09-06-2022 -2- legale, restando ininfluente, rispetto alla competenza territoriale, il trasferimento della sede sociale intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass.22389 del 2021, 3945 del 2019, 18200 del 2018); che la qui condivisa n t e rp retaz ione dell'art. 9, comma 2 legge fall. è () nel senso che è irrilevante l'accertamento dell'effettività della sede legale dell'impresa che abbia trasferito la propria sede nell'anno anteriore all'istanza di fallimento, permanendo la competenza del giudice del luogo in cui l'impresa aveva la sede e da cui si è trasferita, rimanendo la competenza radicata presso il tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede (cfr. Cass. 2336 e 2337 del 2020; che tali principi si applicano anche ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa, stante il pressoché identico tenore letterale della disposizione di cui all'art. 195, comma 1, legge fall.; che la peculiarità della fattispecie in esame è costituita dal fatto che, nell'anno anteriore all'apertura del procedimento, si sono verificati diversi trasferimenti di sede della [OSCURATO:PERSONA]: in data 2 gennaio 2021, da via Nazionale 89 a largo Toniolo 6 a Roma; in data 20 gennaio 2021, da Roma a [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:SOCIETA]; in data 22 aprile 2021, da [OSCURATO:PERSONA] a Roma, via Nazionale 89; che si deve stabilire come applicare, in tal caso, il principio della irrilevanza dei trasferimenti infrannuali, se cioè si debba radicare la competenza del tribunale nel cui circondario era stabilita la sede prima dell'ultimo trasferimento (cioè a [OSCURATO:PERSONA]), ovvero Ric. 2022 n. 03732 sez. Ml - ud. 09-06-2022 -3- rilevi l'ubicazione della sede in epoca anteriore al primo dei vari trasferimenti infrannuali (a Roma); che tale questione si deve risolvere in quest'ultimo senso, alla luce della ratio normativa di evitare che il trasferimento di sede abbia avuto luogo al fine di ritardare l'instaurazione del procedimento o di determinarne l'inca azione presso un ufficio giudiziario diverso da quello precostituito per legge; che, come rilevato dal Procuratore Generale, tale ratio può essere soddisfatta "soltanto con la sterilizzazione di tutti gli spostamenti di sede infrannuali, non potendosi altrimenti evitare il rischio che con più spostamenti il debitore adotti una tecnica di forum shopping al fine di incardinare la competenza nella penultima sede della sequenza ove ritenga di aumentare le probabilità di ottenere in quel tribunale un provvedimento a sé più favorevole"; che, di conseguenza, l'ultimo trasferimento effettuato da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] a Roma, pur se deliberato nell'anno anteriore, non può considerarsi idoneo a giustificare il radicamento della competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], trovando applicazione il principio secondo cui, in caso di plurimi trasferimenti di sede infrannuali, la competenza resta radicata presso il giudice del luogo in cui si trovava la sede originaria in epoca anteriore al primo di tali trasferimenti di sede, senza che debba procedersi all'accertamento in ordine alla coincidenza della nuova sede legale con quella effettiva dell'impresa; che, essendo la sede legale di [OSCURATO:PERSONA] a Roma, prima e dopo il trasferimento (per pochi mesi) a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale competente a dichiarare la insolvenza è il Tribunale di Roma. P.Q.M. Ric. 2022 n. 03732 sez. M1 - ucl. 09-06-2022 -4- Dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Roma, 9 giugno 2022 I PresidFn