Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23723/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

igliena nr. 2, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Massella ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura in calce al ricorso- ricorrenti -controdi VERONA, Procuratore Generale della Repubblica presso la CORTEd’APPPELLO di VENEZIA-intimati-avverso la sentenza nr. 981/2022 della Corte d'Appello di Venezia, depositatain data 6/5/2022;Numero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha rigettato ilreclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia con laquale, su istanza del P.M., era stato dichiarato il suo fallimento.2.

La Corte territoriale ha rigettato il reclamo, statuendo, in estrema sintesi,che: (i) la competenza territoriale ex art. 9 l. fall. spettava al Tribunale diVerona e non già a quello Napoli, sede legale della società, ove quest’ultimanon aveva mai operato; (ii) sussisteva l’insolvenza; (iii) la condanna allespese era pronunciata verso il legale rappresentante ex art. 94 c.p.c.,ricorrendone i presupposti.2.1 Più precisamente e per quanto qui ancora di interesse, la Corte lagunareha osservato che: (a) nel caso di specie erano molteplici gli elementi fattualiche portavano univocamente alla conclusione che la sede effettiva dellasocietà fosse collocata nella provincia di Verona, posto che dalle indagini dellaGuardia di Finanza (i cui esiti erano stati poi trasfusi nel processo verbale dicontestazione del 23 settembre 2021) si evinceva che [OSCURATO:SOCIETA]. non avevamai effettivamente operato a Napoli; (b) la società fallita era infatti collegataad altre due società, egualmente attive in Veneto e Croazia, amministrate epartecipate dai due Sperandio, che avevano acquistato prodotti elettrici inesenzione di imposta, con consegna diretta del materiale al cliente finale edomesso versamento dell’Iva; (c) la società operava, dunque, in Veneto da cuipartivano – tramite vettore, avente sede nella provincia di Verona – le merci,fittiziamente destinate a società croate di cui erano amministratori gli stessiSperandio; (d) nell’ambito delle attività di indagine svolta dalla Guardia digiugno 2019 all’aprile 2021 di un ufficio sito in Verona; - in tale sede era statarinvenuta documentazione riconducibili alle società di diritto croato; -[OSCURATO:PERSONA] (socio al 50% di Alcor) disponeva di un magazzino aRonco d’Adige presso il quale era stato rinvenuto materiale elettrico; - i conticorrenti delle due società italiane erano stati “accesi” presso sportelli bancariNumero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026del basso veronese; - la sede legale di Napoli corrispondeva allo studio di uncommercialista mero depositario delle scritture contabili.2.2 La Corte di appello ha inoltre aggiunto che la condanna alla refusionedelle spese processuali dovesse essere pronunciata, ai sensi dell’art. 94c.p.c., nei confronti del legale rappresentante ricorrente, [OSCURATO:PERSONA],posto che quest’ultimo aveva agito senza la normale prudenza, adducendomotivi privi di reale consistenza.3.

La sentenza, pubblicata il 6.5.2022, è stata impugnata da MAURIZIOSPERANDIO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di ALCORs.r.l., con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimato, non ha svolto difese.3.

Con ordinanza interlocutoria n. 22136/2024, la Prima Sezione civile diquesta Corte ha rinviato a nuovo ruolo per l’acquisizione dei documenti dellafase di merito.La Procura generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., LA violazione e falsa applicazione “dell’art. 9 Leggeper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con particolareriferimento al mancato sequestro di qualsivoglia oggetti e/o materialiappartenenti alla società Alcor a seguito dell’accertamento della Guardia diterritoriale”.1.1 Il motivo è infondato.Sul punto, giova ricordare che, in tema di individuazione del tribunalecompetente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.fall., lapresunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede effettiva con la sedelegale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centrodirezionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattereNumero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di unaconcreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersiche detta sede sia solo un mero recapito (così espressamente Cass. Sez. 1,14/06/2019 n. 16116, ove, questa Corte ha considerato decisiva l'ubicazionedella sede legale presso lo studio di un commercialista e la circostanza chegli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell'impresa erano assuntialtrove; cfr. anche: Cass. n. 22136/2024; Cass. n. 27230/2022).Ed è proprio la fattispecie esaminata nell’arresto da ultimo citato che risultasovrapponibile all’ipotesi qui ora in esame.Orbene, si legge nella relazione ex art. 33 l. fall. (acquisita ulteriormente dopol’ordinanza interlocutoria n. 22136/2024, sopra ricordata in premessa), che:“ALCOR, come già precisato, ha trasferito nel corso del mese di ottobre 2018la propria sede legale da [OSCURATO:PERSONA] (VR) a Napoli, in viale AntonioGramsci n. 21, coincidente con l’indirizzo dello studio professionale delcommercialista dott. [OSCURATO:PERSONA]; Nell’ambito dell’attività d’indaginesvolta dalla Guardia di Finanza di Legnago è inoltre emerso: che [OSCURATO:PERSONA] dal giugno 2019 all’aprile 2021 di un ufficio sito in Cerea (VR) e lestesse fatture delle utenze ricevute dalla società [OSCURATO:SOCIETA] riportano infattura l’indirizzo della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] in Cerea (VR), via Borghetto n.15; che l’attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] venivagestita presso un ufficio sito in Casaleone (Verona), ove in sede diperquisizione, disposta nell’ambito del procedimento penale 9890/2020, èstata rinvenuta documentazione riconducibile alle società croate e alle falliteAlcor Srl e [OSCURATO:PERSONA].Dagli esiti dell’attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza dellaCompagnia di Legnago, trasfusi nell’informativa prot. n. 220864/2021 del10.06.2021, si delinea una “frode carosello” che si presume sia stataperpetrata attraverso l’emissione e l’annotazione di fatture afferenti adoperazioni economiche soggettivamente inesistenti finalizzata all’evasionedell’I.V.A., che coinvolgerebbe l’amministratore di diritto SPERANDIOMaurizio, l’amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], nonché gliamministratori della fallita [OSCURATO:PERSONA] - anch’essa dichiaratafallita dal Tribunale di Verona.

Gli amministratori avrebbero utilizzato unNumero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026“meccanismo fraudolento” realizzato tramite l’interposizione fittizia di societànazionali e croate riconducibili ai medesimi amministratori e sfruttando ilsistema delle vendite intracomunitarie, avrebbero generato una serie dicessioni “non imponibili”, simulando documentalmente il trasferimento dellamerce rispettivamente dal fornitore nazionale ad un soggetto comunitario eda quest’ultimo alla fallita (cartiera), la quale emetteva le fatture di venditanei confronti dei clienti con I.V.A., nella piena consapevolezza che l’Ivaincassata non sarebbe stata versata all’erario.

I fornitori italiani TrivenetaCavi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. vendevano alle società esteresenza assoggettamento di Iva (operazione intracomunitaria);b) Le società croate, principalmente, la società [OSCURATO:PERSONA] annotavanole fatture di acquisto emesse dai fornitori italiani ed emettevano fatture divendita non imponibili, ovvero senza assoggettamento di IVA alla fallita;c) La società fallita annotava gli acquisti intracomunitari (neutralità fiscale) evendeva con IVA ai clienti italiani E.B. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A di Roma,[OSCURATO:PERSONA] con sede a Pescantina (VR) ed [OSCURATO:PERSONA] con sede aNoventa Vicentina (VI) e incassava il corrispettivo della merce Iva inclusa esistematicamente non assolveva”.I fatti per come sopra descritti risultano chiari e la Corte di cassazione, qualegiudice del “fatto processuale”, non può che confermare gli apprezzamentisvolti “in fatto” ed “in diritto” (quest’ultimi corretti giuridicamente, stante lacorrispondenza degli stessi ai principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità) da parte della Corte lagunare.Da quanto emerge dalla lettura della documentazione versata in atti nelle fasidi merito ed ulteriormente acquisita con l’ordinanza interlocutoria qui sopracitata, la merce partiva dai fornitori italiani e raggiungeva le società clientidella fallita [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],senza uscire dal territorio nazionale.Occorre ribadire, anche a completamento dei principi giurisprudenziali sopraricordati, che la competenza territoriale ex art. 9 l. fall. è segnata dallosvolgimento dell’attività non formale, ma “effettiva della società”, cioè quella,nel caso di specie, di impronta fraudolenta descritta nella relazione ex art. 33l. fall. e negli accertamenti fiscali svolti dalla Guardia di Finanza.Numero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026Detto altrimenti, la “localizzazione” della “sede principale” ed “effettiva”dell’impresa, ai sensi dell’art. 9, primo comma, l. fall., deve riguardare nonsolo la sede “gestionale”, come sopra ricordato nelle espressionigiurisprudenziali da ultimo menzionate, ma anche l’individuazione“geografica” dell’attività gestionale effettivamente svolta, anche se la stessapotrebbe integrare, oltre che l’attività commerciale di impresa, anche ulterioriprofili di illiceità amministrativa e penale, come sembrerebbe emergere, nelcaso di specie, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza.Orbene, in questa prospettiva non vale dove fosse la documentazione formaledella società, ma rileva invece ove è stata reperita la documentazioneriguardante le cd. frodi carosello, come correttamente affermato dai giudicidel gravame (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).Occorre pertanto concludere - conformemente alle condivisibili osservazionisvolte anche dalla Procura Generale nella sua requisitoria scritta - nel sensoche correttamente la Corte territoriale si è attenuta ai principi regolatori dellacompetenza ex art. 9, primo comma, l. fall., per come raffinati dallagiurisprudenza di legittimità prima menzionata, valorizzando i criteriindicatori della “fittizietà” del trasferimento della sede presso la città di Napoli.La corte territoriale ha infatti evidenziato la fittizietà del trasferimento inNapoli, per come tratta dal reale luogo degli affari e degli scambi, nonchédalla sede degli istituti di credito ove erano aperti i conti corrente intestatialla società e, infine, dal fatto che la sede in Napoli corrispondeva allo studiodi un commercialista.Il primo motivo di ricorso va dunque disatteso.2.

Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 15, comma 9, l. fall., sul dedottoprofilo che non risultava provato il superamento del limite di € 30.000 per laprocedibilità della domanda di fallimento.2.1 Il motivo è all’evidenza inammissibile perché non emerge dalla lettura delprovvedimento impugnato alcun profilo di censura, in punto di violazionedell’art. 15, u.c., l. fall., nei motivi di reclamo avanzati innanzi alla Corte diappello.

Né la parte reclamante ha - con deduzione autosufficiente - allegatoove la questione sarebbe stata dedotta in sede di impugnazione.Numero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026Sul punto, giova ricordare che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa difallimento ex art. 18 legge fall. (nella formulazione vigente "rationetemporis", conseguente alla modifica introdotta con il d.lgs. 12 settembre2007, n. 169) deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di dirittosu cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni, ancorché non siarichiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 cod. proc.civ.

Ne consegue che tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivopoiché l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questionitempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamoavverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 legge fall., che non richiedeparticolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena naturadevolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "resiudicanda", senza che l'ambito della sua cognizione sia limitato allavalutazione della fondatezza delle ragioni fatte valere dalla parte reclamante.(Cass. Sez. 1, 05/06/2014, n. 12706).3.

Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 94 cod. proc.civ., non sussistendo - secondo i ricorrenti - i gravi motivi indicati dalla normaviolata per la condanna dell’amministratore alla refusione delle speseprocessuali.3.1 Integralmente condivisibili sul punto qui da ultimo in discussione leosservazioni svolte dal P.G.Il motivo deve considerarsi inammissibile tanto rispetto alla società, percarenza di interesse, quanto rispetto all’amministratore.Invero, la condanna del legale rappresentante, prevista dall'art. 94 c.p.c.,non è conseguenza automatica della mera soccombenza ma postula laricorrenza di "gravi motivi", che devono essere enunciati in modo specificodal giudice.Nel caso di specie i motivi sono stati specificamente enunciati dal giudice dimerito e per il resto ogni valutazione inerisce al merito.Sul punto, giova infatti ricordare che l'art. 94 c.p.c. prevedendo la condannaalle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con laparte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto,Numero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anchese in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condannapostula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dalgiudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilitàprocessuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 6,20/05/2020, n. 9203).Detto altrimenti, il ricorrente pretenderebbe un nuovo scrutinio della quaestiofacti, come tale inibito al giudice di legittimità.4.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio legittimità, stante lamancata difesa del fallimento intimato.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, in data 8 luglio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliena nr. 2, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Massella ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura in calce al ricorso- ricorrenti -controdi VERONA, Procuratore Generale della Repubblica presso la CORTEd’APPPELLO di VENEZIA-intimati-avverso la sentenza nr. 981/2022 della Corte d'Appello di Venezia, depositatain data 6/5/2022;Numero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha rigettato ilreclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia con laquale, su istanza del P.M., era stato dichiarato il suo fallimento.2. La Corte territoriale ha rigettato il reclamo, statuendo, in estrema sintesi,che: (i) la competenza territoriale ex art. 9 l. fall. spettava al Tribunale diVerona e non già a quello Napoli, sede legale della società, ove quest’ultimanon aveva mai operato; (ii) sussisteva l’insolvenza; (iii) la condanna allespese era pronunciata verso il legale rappresentante ex art. 94 c.p.c.,ricorrendone i presupposti.2.1 Più precisamente e per quanto qui ancora di interesse, la Corte lagunareha osservato che: (a) nel caso di specie erano molteplici gli elementi fattualiche portavano univocamente alla conclusione che la sede effettiva dellasocietà fosse collocata nella provincia di Verona, posto che dalle indagini dellaGuardia di Finanza (i cui esiti erano stati poi trasfusi nel processo verbale dicontestazione del 23 settembre 2021) si evinceva che [OSCURATO:SOCIETA]. non avevamai effettivamente operato a Napoli; (b) la società fallita era infatti collegataad altre due società, egualmente attive in Veneto e Croazia, amministrate epartecipate dai due Sperandio, che avevano acquistato prodotti elettrici inesenzione di imposta, con consegna diretta del materiale al cliente finale edomesso versamento dell’Iva; (c) la società operava, dunque, in Veneto da cuipartivano – tramite vettore, avente sede nella provincia di Verona – le merci,fittiziamente destinate a società croate di cui erano amministratori gli stessiSperandio; (d) nell’ambito delle attività di indagine svolta dalla Guardia digiugno 2019 all’aprile 2021 di un ufficio sito in Verona; - in tale sede era statarinvenuta documentazione riconducibili alle società di diritto croato; -[OSCURATO:PERSONA] (socio al 50% di Alcor) disponeva di un magazzino aRonco d’Adige presso il quale era stato rinvenuto materiale elettrico; - i conticorrenti delle due società italiane erano stati “accesi” presso sportelli bancariNumero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026del basso veronese; - la sede legale di Napoli corrispondeva allo studio di uncommercialista mero depositario delle scritture contabili.2.2 La Corte di appello ha inoltre aggiunto che la condanna alla refusionedelle spese processuali dovesse essere pronunciata, ai sensi dell’art. 94c.p.c., nei confronti del legale rappresentante ricorrente, [OSCURATO:PERSONA],posto che quest’ultimo aveva agito senza la normale prudenza, adducendomotivi privi di reale consistenza.3. La sentenza, pubblicata il 6.5.2022, è stata impugnata da MAURIZIOSPERANDIO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di ALCORs.r.l., con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimato, non ha svolto difese.3. Con ordinanza interlocutoria n. 22136/2024, la Prima Sezione civile diquesta Corte ha rinviato a nuovo ruolo per l’acquisizione dei documenti dellafase di merito.La Procura generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., LA violazione e falsa applicazione “dell’art. 9 Leggeper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con particolareriferimento al mancato sequestro di qualsivoglia oggetti e/o materialiappartenenti alla società Alcor a seguito dell’accertamento della Guardia diterritoriale”.1.1 Il motivo è infondato.Sul punto, giova ricordare che, in tema di individuazione del tribunalecompetente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.fall., lapresunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede effettiva con la sedelegale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centrodirezionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattereNumero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di unaconcreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersiche detta sede sia solo un mero recapito (così espressamente Cass. Sez. 1,14/06/2019 n. 16116, ove, questa Corte ha considerato decisiva l'ubicazionedella sede legale presso lo studio di un commercialista e la circostanza chegli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell'impresa erano assuntialtrove; cfr. anche: Cass. n. 22136/2024; Cass. n. 27230/2022).Ed è proprio la fattispecie esaminata nell’arresto da ultimo citato che risultasovrapponibile all’ipotesi qui ora in esame.Orbene, si legge nella relazione ex art. 33 l. fall. (acquisita ulteriormente dopol’ordinanza interlocutoria n. 22136/2024, sopra ricordata in premessa), che:“ALCOR, come già precisato, ha trasferito nel corso del mese di ottobre 2018la propria sede legale da [OSCURATO:PERSONA] (VR) a Napoli, in viale AntonioGramsci n. 21, coincidente con l’indirizzo dello studio professionale delcommercialista dott. [OSCURATO:PERSONA]; Nell’ambito dell’attività d’indaginesvolta dalla Guardia di Finanza di Legnago è inoltre emerso: che [OSCURATO:PERSONA] dal giugno 2019 all’aprile 2021 di un ufficio sito in Cerea (VR) e lestesse fatture delle utenze ricevute dalla società [OSCURATO:SOCIETA] riportano infattura l’indirizzo della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] in Cerea (VR), via Borghetto n.15; che l’attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] venivagestita presso un ufficio sito in Casaleone (Verona), ove in sede diperquisizione, disposta nell’ambito del procedimento penale 9890/2020, èstata rinvenuta documentazione riconducibile alle società croate e alle falliteAlcor Srl e [OSCURATO:PERSONA].Dagli esiti dell’attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza dellaCompagnia di Legnago, trasfusi nell’informativa prot. n. 220864/2021 del10.06.2021, si delinea una “frode carosello” che si presume sia stataperpetrata attraverso l’emissione e l’annotazione di fatture afferenti adoperazioni economiche soggettivamente inesistenti finalizzata all’evasionedell’I.V.A., che coinvolgerebbe l’amministratore di diritto SPERANDIOMaurizio, l’amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], nonché gliamministratori della fallita [OSCURATO:PERSONA] - anch’essa dichiaratafallita dal Tribunale di Verona. Gli amministratori avrebbero utilizzato unNumero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026“meccanismo fraudolento” realizzato tramite l’interposizione fittizia di societànazionali e croate riconducibili ai medesimi amministratori e sfruttando ilsistema delle vendite intracomunitarie, avrebbero generato una serie dicessioni “non imponibili”, simulando documentalmente il trasferimento dellamerce rispettivamente dal fornitore nazionale ad un soggetto comunitario eda quest’ultimo alla fallita (cartiera), la quale emetteva le fatture di venditanei confronti dei clienti con I.V.A., nella piena consapevolezza che l’Ivaincassata non sarebbe stata versata all’erario. I fornitori italiani TrivenetaCavi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. vendevano alle società esteresenza assoggettamento di Iva (operazione intracomunitaria);b) Le società croate, principalmente, la società [OSCURATO:PERSONA] annotavanole fatture di acquisto emesse dai fornitori italiani ed emettevano fatture divendita non imponibili, ovvero senza assoggettamento di IVA alla fallita;c) La società fallita annotava gli acquisti intracomunitari (neutralità fiscale) evendeva con IVA ai clienti italiani E.B. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A di Roma,[OSCURATO:PERSONA] con sede a Pescantina (VR) ed [OSCURATO:PERSONA] con sede aNoventa Vicentina (VI) e incassava il corrispettivo della merce Iva inclusa esistematicamente non assolveva”.I fatti per come sopra descritti risultano chiari e la Corte di cassazione, qualegiudice del “fatto processuale”, non può che confermare gli apprezzamentisvolti “in fatto” ed “in diritto” (quest’ultimi corretti giuridicamente, stante lacorrispondenza degli stessi ai principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità) da parte della Corte lagunare.Da quanto emerge dalla lettura della documentazione versata in atti nelle fasidi merito ed ulteriormente acquisita con l’ordinanza interlocutoria qui sopracitata, la merce partiva dai fornitori italiani e raggiungeva le società clientidella fallita [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],senza uscire dal territorio nazionale.Occorre ribadire, anche a completamento dei principi giurisprudenziali sopraricordati, che la competenza territoriale ex art. 9 l. fall. è segnata dallosvolgimento dell’attività non formale, ma “effettiva della società”, cioè quella,nel caso di specie, di impronta fraudolenta descritta nella relazione ex art. 33l. fall. e negli accertamenti fiscali svolti dalla Guardia di Finanza.Numero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026Detto altrimenti, la “localizzazione” della “sede principale” ed “effettiva”dell’impresa, ai sensi dell’art. 9, primo comma, l. fall., deve riguardare nonsolo la sede “gestionale”, come sopra ricordato nelle espressionigiurisprudenziali da ultimo menzionate, ma anche l’individuazione“geografica” dell’attività gestionale effettivamente svolta, anche se la stessapotrebbe integrare, oltre che l’attività commerciale di impresa, anche ulterioriprofili di illiceità amministrativa e penale, come sembrerebbe emergere, nelcaso di specie, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza.Orbene, in questa prospettiva non vale dove fosse la documentazione formaledella società, ma rileva invece ove è stata reperita la documentazioneriguardante le cd. frodi carosello, come correttamente affermato dai giudicidel gravame (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).Occorre pertanto concludere - conformemente alle condivisibili osservazionisvolte anche dalla Procura Generale nella sua requisitoria scritta - nel sensoche correttamente la Corte territoriale si è attenuta ai principi regolatori dellacompetenza ex art. 9, primo comma, l. fall., per come raffinati dallagiurisprudenza di legittimità prima menzionata, valorizzando i criteriindicatori della “fittizietà” del trasferimento della sede presso la città di Napoli.La corte territoriale ha infatti evidenziato la fittizietà del trasferimento inNapoli, per come tratta dal reale luogo degli affari e degli scambi, nonchédalla sede degli istituti di credito ove erano aperti i conti corrente intestatialla società e, infine, dal fatto che la sede in Napoli corrispondeva allo studiodi un commercialista.Il primo motivo di ricorso va dunque disatteso.2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 15, comma 9, l. fall., sul dedottoprofilo che non risultava provato il superamento del limite di € 30.000 per laprocedibilità della domanda di fallimento.2.1 Il motivo è all’evidenza inammissibile perché non emerge dalla lettura delprovvedimento impugnato alcun profilo di censura, in punto di violazionedell’art. 15, u.c., l. fall., nei motivi di reclamo avanzati innanzi alla Corte diappello. Né la parte reclamante ha - con deduzione autosufficiente - allegatoove la questione sarebbe stata dedotta in sede di impugnazione.Numero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026Sul punto, giova ricordare che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa difallimento ex art. 18 legge fall. (nella formulazione vigente "rationetemporis", conseguente alla modifica introdotta con il d.lgs. 12 settembre2007, n. 169) deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di dirittosu cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni, ancorché non siarichiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 cod. proc.civ. Ne consegue che tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivopoiché l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questionitempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamoavverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 legge fall., che non richiedeparticolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena naturadevolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "resiudicanda", senza che l'ambito della sua cognizione sia limitato allavalutazione della fondatezza delle ragioni fatte valere dalla parte reclamante.(Cass. Sez. 1, 05/06/2014, n. 12706).3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 94 cod. proc.civ., non sussistendo - secondo i ricorrenti - i gravi motivi indicati dalla normaviolata per la condanna dell’amministratore alla refusione delle speseprocessuali.3.1 Integralmente condivisibili sul punto qui da ultimo in discussione leosservazioni svolte dal P.G.Il motivo deve considerarsi inammissibile tanto rispetto alla società, percarenza di interesse, quanto rispetto all’amministratore.Invero, la condanna del legale rappresentante, prevista dall'art. 94 c.p.c.,non è conseguenza automatica della mera soccombenza ma postula laricorrenza di "gravi motivi", che devono essere enunciati in modo specificodal giudice.Nel caso di specie i motivi sono stati specificamente enunciati dal giudice dimerito e per il resto ogni valutazione inerisce al merito.Sul punto, giova infatti ricordare che l'art. 94 c.p.c. prevedendo la condannaalle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con laparte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto,Numero registro generale 14807/2022Numero sezionale 3060/2026Numero di raccolta generale 23723/2026Data pubblicazione 21/07/2026pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anchese in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condannapostula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dalgiudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilitàprocessuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 6,20/05/2020, n. 9203).Detto altrimenti, il ricorrente pretenderebbe un nuovo scrutinio della quaestiofacti, come tale inibito al giudice di legittimità.4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio legittimità, stante lamancata difesa del fallimento intimato.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, in data 8 luglio 2026Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23723/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris