CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 22136/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 14807/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rapp.te di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in Roma, via Vigliena nr 2 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., P.R. presso il T RIBUNALE di VERONA; P.G. presso la CORTE d’APPPELLO di VENEZIA -intimati- avverso la sentenza nr. 981/2022 della Corte d'Appello di Venezia, depositata in data 6/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1. che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. impugna, per tre motivi, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ha rigettato il reclamo proposto dalla s . r . l . avverso la sentenza dichiara tiva del suo fallimento,pronunciata dal Tribunale di Verona su istanza del P.M.; 2. che le parti intimate non hanno svolto difese; 3. che col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l.fall., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte d’appello rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Verona a dichiarare il fallimento nonostante Alcor avesse sede legale in Napoli e presso detta sede fosse stata sequestrata tutta la sua documentazione amministrativa; 4. che sulla questione di competenza questa Corte è giudice del fatto; 5) che, al fine di procedere alla dovuta valutazione, appare necessario acquisire (eventualmente in via analogica, ove non ne sia possibile la trasmissione digitale) tutti i documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio di primo e secondo grado P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo , mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione dei predetti documenti, anche in copia analogica, alla Cancelleria del giudice del merito. Così deciso in Roma,nella ca