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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 22136/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 14807/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rapp.te di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in Roma, via Vigliena nr 2 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., P.R. presso il T RIBUNALE di VERONA; P.G. presso la CORTE d’APPPELLO di VENEZIA -intimati- avverso la sentenza nr. 981/2022 della Corte d'Appello di Venezia, depositata in data 6/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO

1. che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. impugna, per tre motivi, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ha rigettato il reclamo proposto dalla s . r . l . avverso la sentenza dichiara tiva del suo fallimento,pronunciata dal Tribunale di Verona su istanza del P.M.;

2. che le parti intimate non hanno svolto difese;

3. che col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l.fall., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte d’appello rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Verona a dichiarare il fallimento nonostante Alcor avesse sede legale in Napoli e presso detta sede fosse stata sequestrata tutta la sua documentazione amministrativa;

4. che sulla questione di competenza questa Corte è giudice del fatto; 5) che, al fine di procedere alla dovuta valutazione, appare necessario acquisire (eventualmente in via analogica, ove non ne sia possibile la trasmissione digitale) tutti i documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio di primo e secondo grado P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo , mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione dei predetti documenti, anche in copia analogica, alla Cancelleria del giudice del merito.

Così deciso in Roma,nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 14807/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rapp.te di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in Roma, via Vigliena nr 2 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., P.R. presso il T RIBUNALE di VERONA; P.G. presso la CORTE d’APPPELLO di VENEZIA -intimati- avverso la sentenza nr. 981/2022 della Corte d'Appello di Venezia, depositata in data 6/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1. che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. impugna, per tre motivi, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ha rigettato il reclamo proposto dalla s . r . l . avverso la sentenza dichiara tiva del suo fallimento,pronunciata dal Tribunale di Verona su istanza del P.M.; 2. che le parti intimate non hanno svolto difese; 3. che col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l.fall., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte d’appello rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Verona a dichiarare il fallimento nonostante Alcor avesse sede legale in Napoli e presso detta sede fosse stata sequestrata tutta la sua documentazione amministrativa; 4. che sulla questione di competenza questa Corte è giudice del fatto; 5) che, al fine di procedere alla dovuta valutazione, appare necessario acquisire (eventualmente in via analogica, ove non ne sia possibile la trasmissione digitale) tutti i documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio di primo e secondo grado P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo , mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione dei predetti documenti, anche in copia analogica, alla Cancelleria del giudice del merito. Così deciso in Roma,nella ca
Sentenza Cassazione n. 22136/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris