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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07758/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14060/2022 R.G. proposto daAgenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di Difesa e Valorizzazione delle [OSCURATO:PERSONA],dell’Ambiente e del Territorio rurale della Provincia di Brindisi(Co.Di.Va.Bri), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 352/2022,depositata in data 28 marzo 2022.Numero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di difesa e di valorizzazione delle produzioni agricoledella provincia di Brindisi (d’ora innanzi anche solo Co.Di.Va.Bri)convenne in giudizio la ETR [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] assumendo che la società convenuta si fosse resainadempiente rispetto agli obblighi assunti con tre convenzioni «per lariscossione», tutte di eguale contenuto e stipulate rispettivamente indate 29/08/2000, 18/07/2002 e 03/09/2004, in forza delle quali erastata affidata alla [OSCURATO:SOCIETA]., poi ETR [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,oggi entrambe Agenzia delle entrate – Riscossione (d’ora in poi ancheAdER), la riscossione coattiva dei contributi dovuti annualmente alconsorzio dai propri consorziati.

Ne chiese, pertanto, la condanna alrisarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi mediante consulenzatecnica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.[OSCURATO:SOCIETA]., poi fusa per incorporazione nella Equitalia SudS.p.a., si costituì eccependo – per quanto ancora interessa – il difettodi giurisdizione del giudice ordinario, per essere la materia dicompetenza esclusiva della Corte dei conti, ovvero del giudiceamministrativo o di quello tributario; l’improponibilità e\oimprocedibilità della domanda in forza del ricorrere dell’ipotesi disanatoria di cui all’art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del30 dicembre 2004 e del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 12,d.l. n. 203 del 2005 e dell’art. 39, comma 6, d.l. n. 159 del 2007;l’infondatezza, comunque, nel merito della domanda.2.

Istruita la causa anche a mezzo c.t.u., con sentenza n. 1260 del2018 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda condannòAdER al pagamento, in favore del Co.Di.Va.Bri., dell’importocomplessivo di euro 500.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione.3.

Con sentenza n. 352/2022, resa pubblica il 28 marzo 2022, laNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello principale di AdER nonchéquello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], confermando interamente la decisionedi primo grado.3.1.

In punto di giurisdizione (questione riproposta da AdER con ilprimo motivo di gravame) ha rilevato che:─ il Co.Di.Va.Bri. è associazione di diritto privato che perseguescopi ed interessi propri e dei suoi associati;─ dovendo annualmente incassare i contributi associativi cui sonotenuti i propri iscritti negli anni 2000/2004, ha affidato alla convenutal’attività di riscossione in regime di appalto di servizi, regolando lereciproche obbligazioni sulla scorta di convenzioni liberamenteconcordate, stipulate in data 29.8.2000 (valida fino al 30.5.2002), indata 18.7.2002 (valida fino al 31.5.2004) ed in data 3.9.2004 (validafino al 2.9.2005);─ in base a tali contratti, il Concessionario era tenuto a formare iruoli di riscossione e gli avvisi di pagamento, notificare tali avvisi aicontribuenti, procedere all’aggiornamento contabile dei ruoli esecutiviper i debiti non soddisfatti e, quindi, procedere alla notifica dei ruoli aisoci morosi ed alla eventuale riscossione coattiva, relazionando alConsorzio creditore circa le attività intraprese e riversandogli le sommeriscosse, previa anticipazione di un acconto, secondo le modalitàstabilite dalle convenzioni;─ si è, dunque, trattato di un rapporto negoziale di tipo privatistico,instaurato tra soggetti privati, e non tra enti di natura pubblicistica, néavente ad oggetto un’attività con finalità di pubblica utilità.3.2.

Nel merito ha poi rilevato che:─ non sussiste l’eccepita violazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112del 1999, che consentono l’avvio della c.d.

“procedura di inesigibilità”solo all’indomani della scadenza dei termini per l’invio dellacomunicazione di inesigibilità, trattandosi di norme che mirano adisciplinare esclusivamente l’attività di riscossione dei tributi per contoNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026della pubblica amministrazione e che sono pertanto inapplicabili airapporti di natura privatistica, non potendo la sanzione ivi previstaincidere su soggetti terzi (rispetto alla p.a.) e su crediti sottratti allapotestà dello Stato; né sarebbe ragionevole la previsione di unasanzione da versarsi in favore dello Stato (e non del privato creditore),e riferita, non all’obbligazione assunta con i privati e rimastainadempiuta, bensì al numero di abitanti residenti negli ambititerritoriali affidati in concessione;─ risulta accertato che le somme non riscosse nel periodo2000/2004, non più recuperabili, ammontano ad euro 3.971.549,81, afronte di crediti affidati per la riscossione per un importo di complessivieuro 6.378.890,25; il danno risarcibile non può però coincidere sic etsimpliciter con le somme non riscosse, discendendo il mancatoversamento delle quote sociali e/o previdenziali da parte dei soci nonsolo dall’inefficiente servizio svolto dall’ente di riscossione, madall’inadempimento degli stessi soggetti tenuti al loro versamento; népuò ritenersi che, se le convenzioni fossero state esattamenteadempiute, ciò avrebbe consentito il recupero – anche, eventualmente,forzoso – di tutte le somme dovute al consorzio; dunque,correttamente il primo giudice ha liquidato tale danno in via equitativa,considerandolo un danno da perdita di chance.4.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione haproposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.Vi ha resistito il Co.Di.Va.Bri. con controricorso, proponendo con lostesso atto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.AdER ha depositato controricorso per resistere al ricorsoincidentale.4.

All’esito dell’adunanza camerale del 17 ottobre 2024, in vistadella quale entrambe le parti avevano depositato memorie, questaCorte, con ordinanza interlocutoria n. 28487 del 05/11/2024 hadisposto il rinvio a nuovo ruolo sul rilievo che, «impregiudicata ogniNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026valutazione sulle altre questioni, tra esse compresa anche quella digiurisdizione posta a fondamento del primo motivo del ricorsoprincipale, il secondo motivo di ricorso intercetta la questione rimessaalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria dellaPrima Sezione n. 24043 del 06/09/2024 (n. 7137/2021 R.G.)», la cuidecisione ha quindi ritenuto necessario attendere.5.

Intervenuta tale decisione (Cass. Sez.

U. Sentenza n. 31908 del07/12/2025) è stata fissata per la trattazione del ricorso l’odiernaadunanza camerale, del che è stato dato rituale avviso alle parti.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Entrambe le parti hanno depositato nuove memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, conriferimento all'art. 360, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., «difettodi giurisdizione del Giudice adito».Sostiene che la giurisdizione sulla causa è della Corte dei conti eche la Corte di appello ha errato a ritenere che essa spetti alla autoritàgiudiziaria ordinaria, contestando in particolare sia la ritenuta naturadi soggetto di diritto privato attribuita al [OSCURATO:PERSONA], sia la qualificazionedel rapporto in termini di rapporto negoziale di tipo privatistico.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in subordine, conriferimento all'art. 360, primo comma, num. 2, cod. proc. civ.,«violazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e delle normeche tempo per tempo hanno disposto il rinvio del termine per lapresentazione delle comunicazioni di inesigibilità».Censura la sentenza per non avere dichiarato che al rapporto diriscossione si dovesse applicare la disciplina del d.lgs. n. 112 del 1999,ed in particolare gli artt. 19 e 20 e loro successive modificazioni edintegrazioni, e per non avere conseguentemente ritenuto che l’azionedel [OSCURATO:PERSONA] fosse improcedibile e infondata per essere la riscossionein corso e ancora pendenti i termini per la comunicazione di inesigibilitàNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026dei crediti non riscossi.Rileva che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l’art. 19del d.lgs. n. 112 del 1999 si riferisce alla riscossione non dei soli tributi,ma di tutte le entrate degli enti che siano abilitati a riscuotere a mezzoruolo dall’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (imposte, sanzioni, contributiprevidenziali ecc..) e rimarca che è anzi l’art. 19, comma 5, l. n. 364del 1970 a stabilire espressamente che alla riscossione dei contributidovuti dai soci dei consorzi «si provvede applicando le disposizioni cheregolano l'esazione delle imposte dirette».3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in ulteriore subordine,con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,«violazione delle norme che regolano l’efficacia vincolante dei contrattie la loro interpretazione», per non avere la Corte d’appello consideratoche le convenzioni intercorse tra le parti operano comunque un rinviorecettizio alla disciplina del d.lgs. n. 112/1999 e, quindi, anche alleprevisioni in tema di comunicazioni di inesigibilità, così violando ledisposizioni del codice civile sull’efficacia e la interpretazione deicontratti.4.

Con il quarto motivo essa infine denuncia, con riferimento all'art.360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame di un fattodecisivo discusso tra le parti».Lamenta che l’assunto espresso in sentenza circa la “nonrecuperabilità” di tutto il non riscosso non è basato su alcun tipo diaccertamento, né da parte del Collegio, né da parte del c.t.u., nonrisultando in particolare da nessuna parte se e in che misura i contributiche si dicono “non riscossi” siano anche “non recuperabili”, perintervenuta prescrizione, decadenza, carenza di azioni, ecc.5.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Co.Di.Va.Bri.denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod.proc. civ., «omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.», peravere la Corte d’appello «omesso di pronunciarsi sulla eccezione diNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026inammissibilità dell'appello per insanabile difetto di ius postulandi deldifensore incaricato in violazione del disposto di cui all'art. 1 del D.L.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni nella legge1.12.2016, n. 225».6.

Il primo motivo del ricorso principale ripropone la questione digiurisdizione e va dunque scrutinato per primo per il suo rilievopregiudiziale.Si tratta della medesima questione già sollevata da AdER con l’attod’appello e disattesa dalla Corte pugliese sul rilievo della naturaprivatistica del consorzio e del rapporto discendente dalle convenzionidallo stesso concluso con gli agenti della riscossione.6.1.

Occorre rilevare in premessa che il suo scrutinio è consentitoanche a questa sezione semplice in virtù della norma di cui all'art. 374,primo comma, c.p.c.; previsione che, è bene ricordare, secondo quantostabilito da Cass. Sez.

U. n. 1599 del 19/01/2022, deve essereinterpretata «nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delledecisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i ricorsi chepongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezionisemplici quando sulla regola finale di riparto della giurisdizione “si sonogià pronunciate le sezioni unite”, nonché quando sussistono ragioni diinammissibilità inerenti alle modalità di formulazione del motivo (adesempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difettodi specificità, di interesse, ecc.) e all'esistenza di un giudicato sullagiurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendoquestione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione delgiudicato».Nella specie, si deve preliminarmente osservare, ancorchénessuna dele parti abbia svolto rilievi sul punto, che sussistono lecondizioni perché questa Sezione Semplice possa ─ a norma del primocomma dell’art. 374 c.p.c. ─ pronunciare sulla questione posta,dichiarandone l’infondatezza.Numero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/20266.2.

Le Sezioni Unite si sono infatti già pronunciate, con sentenzan. 16125 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], su questione di giurisdizione sovrapponibilea quella in esame, sollevata nell’ambito di giudizio per accertamentodel debito del terzo pignorato promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (inseguito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quindi Agenzia delle Entrate -Riscossione) nei confronti di SO.GE.T. (terzo pignorato) e del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Taranto (CODITA),debitore esecutato.

Anche in quella sede si trattava, invero, di stabilirela giurisdizione spettante in ordine a controversia relativa al diritto delconcessionario al rimborso/discarico delle quote inesigibili (artt. 74 ss.d.P.R. n. 43 del 1988 e successivamente artt. 19 e 20 d. lgs. n. 112 del1999), sostenendosi dalla SO.GE.T., ricorrente ex art. 360 n. 1 cod.proc. civ., che la materia fosse devoluta alla giurisdizione contabile.In tale occasione il massimo consesso di questa S.C. (premessoche le questioni di giurisdizione sono ammissibili nell'ambito delgiudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dall'art. 548cod. proc. civ., nella formulazione, applicabile alla fattispecie rationetemporis, antecedente la sostituzione della disposizione operatadall’art. 1, comma 20, legge n. 228 del 2012) ha osservato che:─ la possibilità da parte dei consorzi di difesa della produzioneagricola di avvalersi delle disposizioni che regolano l’esazione delleimposte dirette era già prevista dall’art. 10 legge n. 185 del 1992 (insede di modifica dell’art. 19 legge n. 364 del 1970), e poi dall’art. 127,comma 6, l. n. 388 del 2000, disposizioni abrogate dal d. lgs. n. 102del 2004 (art. 16);─ come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, incontroversie in cui era parte proprio il [OSCURATO:PERSONA] di Difesa delleProduzioni Intensive della Provincia di Taranto, si tratta di un diritto chela legge attribuisce ai consorzi di difesa (Cass. 17 dicembre 2009, n.26597; 13 gennaio 2010, n. 443), diritto che può essere esercitatoeventualmente, ma non necessariamente (proprio perché costituenteNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026un diritto), mediante ruolo, come si evince dall’uso della congiunzione«anche» nella disposizione;─ sia l’abrogato art. 10, comma 1, legge n. 185 del 1992, che l’art.11 d. lgs. n. 102 del 2004, conferiscono al consorzio di difesa(«organismo collettivo di difesa», secondo la disposizione più recente)la personalità giuridica di diritto privato;─ la natura privatistica del consorzio di difesa è determinante perla sottrazione del presente giudizio alla giurisdizione della Corte deiconti; sul punto è data continuità alla recente Cass. Sez.

U. 5 giugno2023, n. 15658, la quale ha statuito che la controversia relativa allariscossione dei crediti del consorzio irriguo di Chivasso, la cuicontroparte era proprio l’Agenzia delle entrate – Riscossione, èdevoluta alla giurisdizione ordinaria in ragione della natura privatisticadell'ente;─ afferma in particolare Cass. Sez.

U. n. 15658 del 2023 quantosegue: «il compito che il [OSCURATO:PERSONA] ha affidato all'ADER - cioè, appunto,l'esazione dei canoni irrigui - esclude che possa configurarsi a caricodell'Agenzia, contrariamente a quanto essa sostiene, la qualifica diagente contabile e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti.Come queste Sezioni Unite hanno stabilito con una giurisprudenzaormai consolidata, infatti, la società concessionaria del servizio diriscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di unaconcessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato odi enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compresotra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agentecontabile, e ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbiaad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale ditali rapporti, dà luogo ad un giudizio di conto (in questo senso v., trale altre, le sentenze 16 novembre 2016, n. 23302, 18 giugno 2018, n.16014, e l'ordinanza 12 gennaio 2022, n. 760).

Ma deve trattarsi,appunto, del servizio di riscossione delle imposte o, comunque, dellaNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026riscossione di denaro pubblico, dal momento che è proprio il"maneggio" di quest'ultimo a costituire il presupposto della sussistenzadella giurisdizione contabile.

Il che nel caso specifico non si verifica,poiché mancano tanto la natura pubblica dell'ente che ha affidato ilservizio quanto la natura pubblica del denaro di cui si contesta lamancata riscossione»;─ alla stregua di tale motivazione, che il Collegio fa propria,l'esercizio del diritto di riscossione dei contributi consortili medianteruolo, in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione deicontributi non erariali, non fa ricadere, per ciò solo, la controversia,avente ad oggetto la riscossione dei contributi, in un rapporto contabilesuscettibile di rientrare nella giurisdizione della Corte dei conti;─ nel senso dell’irrilevanza, ai fini della giurisdizione contabile,della riscossione dei contributi mediante ruolo è anche la citata Cass.Sez.

U. n. 15658 del 2023, dove si legge che «la natura del consorzioirriguo e dei contributi della cui esazione si discute non muta perl'apposita previsione, contenuta nella convenzione stipulata tra le parti,secondo cui l'Agenzia è autorizzata a servirsi, per la riscossionecoattiva, delle norme che disciplinano l'esecuzione a mezzo ruolo (art.8 della convenzione).

D'altra parte, è lo stesso art. 71, secondocomma, del R.D. n. 215 del 1933, a stabilire, a proposito dei consorzidi miglioramento fondiario, l'applicabilità, tra gli altri, dell'art. 21, u.c.,del medesimo R.D., il quale prevede che alla riscossione dei contributi"si provvede con le norme che regolano l'esazione delle impostedirette"»;─ si comprendono alla luce della natura giuridica di ente di dirittoprivato del consorzio di difesa le conseguenze diverse cui si pervienenel caso dei consorzi di bonifica, i quali, per i loro fini istituzionali,«hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate» (art.59 del r.d. n. 215 del 1933), mediante riscossione soggetta alle norme«che regolano l'esazione delle imposte dirette» (art. 21 r.d. cit.); iNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026consorzi di bonifica hanno natura di persone giuridiche pubbliche ed icontributi che gli appartenenti sono tenuti a versare in favore deiconsorzi di bonifica hanno natura tributaria, con attribuzione allagiurisdizione tributaria della cognizione per le relative controversie(Cass. Sez.

U. 23 maggio 2005, n. 10703; 5 febbraio 2013, n. 2598; 3maggio 2016, n. 8770);─ va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: «èdell’obbligo del terzo relativo all’espropriazione presso terzi,disciplinato dagli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. secondo le disposizioniantecedenti l’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, avente adoggetto il rapporto obbligatorio fra il consorzio di difesa delle produzioniintensive (ora “organismo collettivo di difesa”) ed il soggetto deputatoalla riscossione dei contributi consortili mediante ruolo».6.3.

Ebbene, non può dubitarsi della pertinenza di tale principionel caso qui in esame, allo stesso modo connotato dalla naturaprivatistica dell’ente dei cui crediti si tratta (anch’esso «organismocollettivo di difesa», secondo la definizione di cui all’art. 11 d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 102) e dalla natura parimenti privatistica dei contributidella cui esazione si discute.6.4.

Nessuno degli argomenti svolti nella memoria da ultimodepositata da AdER può condurre ad una diversa valutazione sul punto.Tanto deve dirsi, anzitutto, di quello che intende valorizzare il(preteso) maneggio di denaro pubblico da parte dell’agente dellariscossione e la commistione tra contributi pubblici e privati affluiti alfondo di cui alla legge n. 364 del 1970.In via dirimente va al riguardo rilevato che la stessa AdERcircoscrive l’oggetto della presente controversia ai soli contributiconsortili di natura privata, espressamente riconoscendo che nonvengono qui in rilievo, neppure indirettamente, i flussi di provvistapubblica (statale, locale o europea) destinati al fondo mutualistico diNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026garanzia, ma esclusivamente i crediti nascenti dal rapporto dicontribuzione interna tra [OSCURATO:PERSONA] e consorziati e dal correlatorapporto contrattuale con l’agente della riscossione.Tale delimitazione oggettiva, non controversa ma anzi affermatadalla stessa ricorrente principale, esclude in radice che possanoassumere rilevanza, ai fini del riparto di giurisdizione, i profilipubblicistici connessi alla destinazione e al controllo delle risorsepubbliche affluenti al fondo, i quali restano estranei alla res litigiosa,che attiene invece soltanto all’inadempimento del mandato diriscossione di crediti privati e alle conseguenti pretese risarcitorie delConsorzio.La fattispecie così circoscritta si pone, per struttura e natura deirapporti coinvolti ([OSCURATO:PERSONA] di difesa, ente di diritto privato, e soggettoincaricato della riscossione dei contributi consortili mediante ruolo), nelsolco del principio di diritto già affermato da Cass. Sez.

U. 11 giugno2024, n. 16125, secondo cui spetta alla giurisdizione del giudiceordinario il giudizio avente ad oggetto il rapporto obbligatorio tral’organismo collettivo di difesa e il soggetto deputato alla riscossionedei contributi consortili mediante ruolo, ancorché la riscossione siaeffettuata avvalendosi delle norme sull’esazione mediante ruolo e sianoconferiti poteri coattivi tipici della riscossione pubblica.Come s’è detto, in detta pronuncia le Sezioni Unite hanno chiaritoche la natura privatistica del consorzio di difesa e la natura privata deicontributi consortili — rispetto ai quali il ricorso al meccanismo del ruolocostituisce mera modalità tecnica di recupero — impediscono diqualificare l’agente della riscossione come agente contabile di denaropubblico e, quindi, di radicare la giurisdizione contabile, essendoproprio il maneggio di denaro pubblico il presupposto indefettibile dellagiurisdizione della Corte dei conti.6.5.

Nemmeno può incidere sulla pertinenza del precedente al casoin esame la circostanza, valorizzata da AdER, che la sentenza n. 16125Numero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026del 2024 sia intervenuta nell’ambito di un giudizio di accertamentodell’obbligo del terzo, insorto nel contesto di una procedura esecutivapresso terzi promossa da AdER nei confronti del medesimo tipo diconsorzio.Come puntualmente al riguardo osservato dalle Sezioni Unite, ilgiudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nella disciplina rationetemporis applicabile, sfocia in una sentenza che, per la parte in cuiaccerta il rapporto obbligatorio fra debitore esecutato e terzo pignorato,è idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale ed implica,dunque, un accertamento pieno sulla natura del rapporto e sullagiurisdizione, non meramente strumentale alla fase esecutiva.Rimane dunque confermato che la regola di riparto enunciata inquella sede – fondata sulla natura privatistica dell’organismo collettivodi difesa, sulla natura privata dei contributi consortili e sull’irrilevanza,ai fini della giurisdizione contabile, dell’uso del ruolo per la riscossione– ha portata generale e si attaglia anche alla presente controversia,che verte parimenti sul rapporto obbligatorio tra consorzio di difesa esoggetto incaricato della riscossione dei soli contributi consortili privati.La deduzione di AdER, secondo cui la presenza di sovvenzionipubbliche affluenti al fondo comune separato del [OSCURATO:PERSONA] varrebbe a“pubblicizzare” l’intero rapporto di servizio con l’agente dellariscossione, è incompatibile con il perimetro oggettivo della domanda– come dallo stesso agente delineato – e non può prevalere sul criterioselettivo adottato dalle Sezioni Unite, che àncora il discrimine dellagiurisdizione al duplice requisito della natura pubblica del soggettoaffidante e della natura pubblica delle somme oggetto del maneggio.Poiché, nel presente giudizio, ad essere in contestazione sonoesclusivamente crediti da contributi consortili privati, gestiti da un entedi diritto privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, dovendosiescludere ogni spazio applicativo della giurisdizione contabile.Il primo motivo, dunque, deve dirsi infondato.Numero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/20267.

Il secondo motivo di ricorso lo è parimenti, a tale valutazioneunivocamente conducendo le considerazioni svolte da Cass. Sez.

U.07/12/2025, n. 31908, l’attesa della cui pronuncia, come s’è detto, hadeterminato il precedente differimento della trattazione del presentericorso.Il motivo, giova rammentare, muove dall’implicito assunto che ladisciplina di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, come viavia modificata e integrata, individui una condizione di procedibilità ocomunque un prius logico‑giuridico rispetto all’ordinaria azione diresponsabilità contrattuale proposta dall’ente creditore nei confrontidell’agente della riscossione per inadempimento degli obblighi dimandato, donde l’improcedibilità o l’infondatezza, allo stato, delladomanda risarcitoria avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto la riscossionesarebbe ancora “in corso” e sarebbero tuttora pendenti i termini per lapresentazione delle comunicazioni di inesigibilità.Ebbene tale (implicita) premessa, proprio alla luce dei principiaffermati da Cass. Sez.

U. n. 31908 del 2025, non può esserecondivisa, sebbene per ragioni diverse da quelle esposte in sentenza(non ravvisandosi invero dalla normativa richiamata ragioni testuali odi sistema che ne escludano l’applicazione nel caso in cui al sistemadella riscossione mediante ruoli accedano, per convenzione o per legge,enti di natura privata), occorrendo al riguardo solo correggere lamotivazione si sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.Tale pronuncia è intervenuta in una fattispecie nella qualeparimenti l’ente creditore aveva agito in via ordinaria nei confrontidell’agente della riscossione per mala gestio del mandato, invocando,tra l’altro, l’incidenza delle successive modifiche legislative in tema didiscarico per inesigibilità e di proroga dei relativi termini.In quella sede le Sezioni Unite hanno chiarito (v. in particolare par.5.4.2, pagg. 27 – 33) che la disciplina del discarico per inesigibilità —come risultante dagli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999 e dallaNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026legislazione sopravvenuta (in particolare le leggi n. 228/2012 e n.190/2014) — configura un autonomo procedimentoamministrativo‑contabile, funzionale alla definizione dei rapporti internitra agente della riscossione ed ente impositore ai fini del discarico diquote iscritte a ruolo, ma non preclude né condiziona, in via generale,la proponibilità di un’ordinaria azione di cognizione piena diretta adaccertare l’inadempimento del mandatario e a ottenerne il risarcimentodel danno secondo le regole del diritto comune.Le Sezioni Unite hanno in particolare affermato che l’introduzionee la successiva evoluzione del meccanismo legale di discarico nondeterminano una “sospensione” o una paralisi indefinita della tutelagiurisdizionale dell’ente creditore, né trasformano il previo esperimentodella procedura di cui all’art. 20 d.lgs. n. 112 del 1999 in condizione diprocedibilità dell’azione contrattuale, dovendosi escludere che illegislatore abbia inteso degradare a mera eventualità, affidata alladiscrezionalità dell’agente, l’accesso dell’ente alla giurisdizioneordinaria a fronte di inadempienze già consumate del mandatario.L’intervento normativo, letto in coerenza con l’art. 6 CEDU e con iprincipi del giusto processo, non può essere interpretato nel senso diimporre all’ente creditore di attendere sine die la conclusione di unasequenza di proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità,con il rischio di vedere definitivamente compromesso il proprio creditoe vanificata la responsabilità per mala gestio dell’agente.Tali rilievi possono certamente trovare applicazione anche nellapresente controversia, risultando anzi dirimenti.[OSCURATO:PERSONA] ha agito non per contestare il diritto al discarico in sé,né per sollecitare l’attivazione della procedura di inesigibilità, ma perfar accertare l’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’agentenell’esecuzione del mandato di riscossione dei contributi consortiliaffidati con le convenzioni del 2000‑2004 e per ottenere il ristoro deldanno, qualificato dai giudici di merito come perdita di chance,Numero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026derivante dall’omessa o gravemente tardiva attività di recupero.La Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, hascrutinato nel merito, sulla base della c.t.u. contabile e delle risultanzeistruttorie, la condotta dell’agente e la sussistenza siadell’inadempimento che del pregiudizio subito dal [OSCURATO:PERSONA],procedendo a una liquidazione equitativa del danno, in conformità aicriteri propri della responsabilità contrattuale del mandatario ex artt.1218 e 1710 c.c.

Tale impostazione è pienamente coerente con ilquadro delineato dalle Sezioni Unite, poiché separa nettamente il pianodell’azione di responsabilità per mala gestio — che si fondasull’accertamento di condotte negligenti già consumate e di un dannoper inesigibilità disciplinata dal d.lgs. n. 112 del 1999.Ne consegue che il richiamo operato da AdER agli artt. 19 e 20d.lgs. 112/1999, alle norme di proroga dei termini per le comunicazionidi inesigibilità e alla pretesa “pendenza” dell’attività di riscossione nonè pertinente rispetto al perimetro dell’azione esercitata e non puòfungere da causa di improcedibilità, né da ragione assorbente di rigettodella domanda del [OSCURATO:PERSONA].

L’ordinaria azione di risarcimento perinadempimento di mandato – come affermato dalle Sezioni Unite –resta esperibile e va decisa nel merito secondo i presupposti e i criteripropri della responsabilità contrattuale, senza che la disciplina specialedel discarico per inesigibilità possa essere invocata per escludere odifferire sine die l’esame delle allegazioni di mala gestio formulatedall’ente creditore.In tale prospettiva, correttamente la Corte territoriale ha ritenutodi non doversi arrestare di fronte alla prospettata applicabilità degliartt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999 e delle successive proroghe,scrutinando invece la domanda risarcitoria nel merito e confermandola responsabilità dell’agente.8.

Per analoghe ragioni va rigettato anche il terzo motivo diNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026ricorso, investendo esso l’intrinseca validità della motivazione espostain sentenza, la quale però, per le diverse ragioni sopra esposte, rimanecomunque corretta in iure.9.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.9.1.

Anzitutto per la preclusione che deriva — ai sensi dell’art.348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [applicabile ratione temporis neltesto sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] —dall’avere la Corte d'appello deciso in modo conforme alla sentenza diprimo grado (c.d. doppia conforme), non avendo la ricorrente assoltol'onere in tal caso su di essa gravante di indicare le ragioni di fatto delladecisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelleposte a fondamento della decisione di appello (v.

Cass. 28/02/2023, n.5947; 15/03/2022, n. 8320; 06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n.26774).9.2.

Esso si risolve peraltro nella sollecitazione di una nuovavalutazione del materiale probatorio, estranea al paradigma del viziomotivazionale come rigorosamente delineato da Cass., Sez.

Un., 7aprile 2014, nn. 8053 e 8054.In particolare, il ricorrente non individua né indica specificamenteil “fatto storico”, decisivo e controverso, che sarebbe stato oggetto diomesso esame da parte del giudice di merito, limitandosi a richiamarein modo generico “la perizia integrativa del c.t.u.” e “ladocumentazione in atti”, senza isolare un preciso accadimento o datofattuale, autonomamente apprezzabile, che, ove considerato, avrebbedeterminato con certezza un esito diverso della controversiaQuel che si deduce è piuttosto, in sostanza, una insufficienzamotivazionale, non più censurabile in cassazione10.

Rimane assorbito l’esame dell’unico motivo di ricorsoincidentale, in quanto espressamente e comunque sostanzialmentecondizionato all’accoglimento, in qualche misura, del ricorso principale.Numero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/202611.

Avuto, tuttavia, riguardo alla particolarità delle questionitrattate ed alle ragioni della decisione, essenzialmente rappresentatedai principi affermati dalla citata pronuncia delle Sezioni Uniteintervenuta nel corso del giudizio, si ravvisano i presupposti perl’integrale compensazione delle spese.12.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115 del 2002,va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale.Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14060/2022 R.G. proposto daAgenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di Difesa e Valorizzazione delle [OSCURATO:PERSONA],dell’Ambiente e del Territorio rurale della Provincia di Brindisi(Co.Di.Va.Bri), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 352/2022,depositata in data 28 marzo 2022.Numero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di difesa e di valorizzazione delle produzioni agricoledella provincia di Brindisi (d’ora innanzi anche solo Co.Di.Va.Bri)convenne in giudizio la ETR [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] assumendo che la società convenuta si fosse resainadempiente rispetto agli obblighi assunti con tre convenzioni «per lariscossione», tutte di eguale contenuto e stipulate rispettivamente indate 29/08/2000, 18/07/2002 e 03/09/2004, in forza delle quali erastata affidata alla [OSCURATO:SOCIETA]., poi ETR [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,oggi entrambe Agenzia delle entrate – Riscossione (d’ora in poi ancheAdER), la riscossione coattiva dei contributi dovuti annualmente alconsorzio dai propri consorziati. Ne chiese, pertanto, la condanna alrisarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi mediante consulenzatecnica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.[OSCURATO:SOCIETA]., poi fusa per incorporazione nella Equitalia SudS.p.a., si costituì eccependo – per quanto ancora interessa – il difettodi giurisdizione del giudice ordinario, per essere la materia dicompetenza esclusiva della Corte dei conti, ovvero del giudiceamministrativo o di quello tributario; l’improponibilità e\oimprocedibilità della domanda in forza del ricorrere dell’ipotesi disanatoria di cui all’art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del30 dicembre 2004 e del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 12,d.l. n. 203 del 2005 e dell’art. 39, comma 6, d.l. n. 159 del 2007;l’infondatezza, comunque, nel merito della domanda.2. Istruita la causa anche a mezzo c.t.u., con sentenza n. 1260 del2018 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda condannòAdER al pagamento, in favore del Co.Di.Va.Bri., dell’importocomplessivo di euro 500.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione.3. Con sentenza n. 352/2022, resa pubblica il 28 marzo 2022, laNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello principale di AdER nonchéquello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], confermando interamente la decisionedi primo grado.3.1. In punto di giurisdizione (questione riproposta da AdER con ilprimo motivo di gravame) ha rilevato che:─ il Co.Di.Va.Bri. è associazione di diritto privato che perseguescopi ed interessi propri e dei suoi associati;─ dovendo annualmente incassare i contributi associativi cui sonotenuti i propri iscritti negli anni 2000/2004, ha affidato alla convenutal’attività di riscossione in regime di appalto di servizi, regolando lereciproche obbligazioni sulla scorta di convenzioni liberamenteconcordate, stipulate in data 29.8.2000 (valida fino al 30.5.2002), indata 18.7.2002 (valida fino al 31.5.2004) ed in data 3.9.2004 (validafino al 2.9.2005);─ in base a tali contratti, il Concessionario era tenuto a formare iruoli di riscossione e gli avvisi di pagamento, notificare tali avvisi aicontribuenti, procedere all’aggiornamento contabile dei ruoli esecutiviper i debiti non soddisfatti e, quindi, procedere alla notifica dei ruoli aisoci morosi ed alla eventuale riscossione coattiva, relazionando alConsorzio creditore circa le attività intraprese e riversandogli le sommeriscosse, previa anticipazione di un acconto, secondo le modalitàstabilite dalle convenzioni;─ si è, dunque, trattato di un rapporto negoziale di tipo privatistico,instaurato tra soggetti privati, e non tra enti di natura pubblicistica, néavente ad oggetto un’attività con finalità di pubblica utilità.3.2. Nel merito ha poi rilevato che:─ non sussiste l’eccepita violazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112del 1999, che consentono l’avvio della c.d. “procedura di inesigibilità”solo all’indomani della scadenza dei termini per l’invio dellacomunicazione di inesigibilità, trattandosi di norme che mirano adisciplinare esclusivamente l’attività di riscossione dei tributi per contoNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026della pubblica amministrazione e che sono pertanto inapplicabili airapporti di natura privatistica, non potendo la sanzione ivi previstaincidere su soggetti terzi (rispetto alla p.a.) e su crediti sottratti allapotestà dello Stato; né sarebbe ragionevole la previsione di unasanzione da versarsi in favore dello Stato (e non del privato creditore),e riferita, non all’obbligazione assunta con i privati e rimastainadempiuta, bensì al numero di abitanti residenti negli ambititerritoriali affidati in concessione;─ risulta accertato che le somme non riscosse nel periodo2000/2004, non più recuperabili, ammontano ad euro 3.971.549,81, afronte di crediti affidati per la riscossione per un importo di complessivieuro 6.378.890,25; il danno risarcibile non può però coincidere sic etsimpliciter con le somme non riscosse, discendendo il mancatoversamento delle quote sociali e/o previdenziali da parte dei soci nonsolo dall’inefficiente servizio svolto dall’ente di riscossione, madall’inadempimento degli stessi soggetti tenuti al loro versamento; népuò ritenersi che, se le convenzioni fossero state esattamenteadempiute, ciò avrebbe consentito il recupero – anche, eventualmente,forzoso – di tutte le somme dovute al consorzio; dunque,correttamente il primo giudice ha liquidato tale danno in via equitativa,considerandolo un danno da perdita di chance.4. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione haproposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.Vi ha resistito il Co.Di.Va.Bri. con controricorso, proponendo con lostesso atto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.AdER ha depositato controricorso per resistere al ricorsoincidentale.4. All’esito dell’adunanza camerale del 17 ottobre 2024, in vistadella quale entrambe le parti avevano depositato memorie, questaCorte, con ordinanza interlocutoria n. 28487 del 05/11/2024 hadisposto il rinvio a nuovo ruolo sul rilievo che, «impregiudicata ogniNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026valutazione sulle altre questioni, tra esse compresa anche quella digiurisdizione posta a fondamento del primo motivo del ricorsoprincipale, il secondo motivo di ricorso intercetta la questione rimessaalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria dellaPrima Sezione n. 24043 del 06/09/2024 (n. 7137/2021 R.G.)», la cuidecisione ha quindi ritenuto necessario attendere.5. Intervenuta tale decisione (Cass. Sez. U. Sentenza n. 31908 del07/12/2025) è stata fissata per la trattazione del ricorso l’odiernaadunanza camerale, del che è stato dato rituale avviso alle parti.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Entrambe le parti hanno depositato nuove memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, conriferimento all'art. 360, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., «difettodi giurisdizione del Giudice adito».Sostiene che la giurisdizione sulla causa è della Corte dei conti eche la Corte di appello ha errato a ritenere che essa spetti alla autoritàgiudiziaria ordinaria, contestando in particolare sia la ritenuta naturadi soggetto di diritto privato attribuita al [OSCURATO:PERSONA], sia la qualificazionedel rapporto in termini di rapporto negoziale di tipo privatistico.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in subordine, conriferimento all'art. 360, primo comma, num. 2, cod. proc. civ.,«violazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e delle normeche tempo per tempo hanno disposto il rinvio del termine per lapresentazione delle comunicazioni di inesigibilità».Censura la sentenza per non avere dichiarato che al rapporto diriscossione si dovesse applicare la disciplina del d.lgs. n. 112 del 1999,ed in particolare gli artt. 19 e 20 e loro successive modificazioni edintegrazioni, e per non avere conseguentemente ritenuto che l’azionedel [OSCURATO:PERSONA] fosse improcedibile e infondata per essere la riscossionein corso e ancora pendenti i termini per la comunicazione di inesigibilitàNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026dei crediti non riscossi.Rileva che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l’art. 19del d.lgs. n. 112 del 1999 si riferisce alla riscossione non dei soli tributi,ma di tutte le entrate degli enti che siano abilitati a riscuotere a mezzoruolo dall’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (imposte, sanzioni, contributiprevidenziali ecc..) e rimarca che è anzi l’art. 19, comma 5, l. n. 364del 1970 a stabilire espressamente che alla riscossione dei contributidovuti dai soci dei consorzi «si provvede applicando le disposizioni cheregolano l'esazione delle imposte dirette».3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in ulteriore subordine,con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,«violazione delle norme che regolano l’efficacia vincolante dei contrattie la loro interpretazione», per non avere la Corte d’appello consideratoche le convenzioni intercorse tra le parti operano comunque un rinviorecettizio alla disciplina del d.lgs. n. 112/1999 e, quindi, anche alleprevisioni in tema di comunicazioni di inesigibilità, così violando ledisposizioni del codice civile sull’efficacia e la interpretazione deicontratti.4. Con il quarto motivo essa infine denuncia, con riferimento all'art.360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame di un fattodecisivo discusso tra le parti».Lamenta che l’assunto espresso in sentenza circa la “nonrecuperabilità” di tutto il non riscosso non è basato su alcun tipo diaccertamento, né da parte del Collegio, né da parte del c.t.u., nonrisultando in particolare da nessuna parte se e in che misura i contributiche si dicono “non riscossi” siano anche “non recuperabili”, perintervenuta prescrizione, decadenza, carenza di azioni, ecc.5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Co.Di.Va.Bri.denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod.proc. civ., «omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.», peravere la Corte d’appello «omesso di pronunciarsi sulla eccezione diNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026inammissibilità dell'appello per insanabile difetto di ius postulandi deldifensore incaricato in violazione del disposto di cui all'art. 1 del D.L.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni nella legge1.12.2016, n. 225».6. Il primo motivo del ricorso principale ripropone la questione digiurisdizione e va dunque scrutinato per primo per il suo rilievopregiudiziale.Si tratta della medesima questione già sollevata da AdER con l’attod’appello e disattesa dalla Corte pugliese sul rilievo della naturaprivatistica del consorzio e del rapporto discendente dalle convenzionidallo stesso concluso con gli agenti della riscossione.6.1. Occorre rilevare in premessa che il suo scrutinio è consentitoanche a questa sezione semplice in virtù della norma di cui all'art. 374,primo comma, c.p.c.; previsione che, è bene ricordare, secondo quantostabilito da Cass. Sez. U. n. 1599 del 19/01/2022, deve essereinterpretata «nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delledecisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i ricorsi chepongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezionisemplici quando sulla regola finale di riparto della giurisdizione “si sonogià pronunciate le sezioni unite”, nonché quando sussistono ragioni diinammissibilità inerenti alle modalità di formulazione del motivo (adesempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difettodi specificità, di interesse, ecc.) e all'esistenza di un giudicato sullagiurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendoquestione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione delgiudicato».Nella specie, si deve preliminarmente osservare, ancorchénessuna dele parti abbia svolto rilievi sul punto, che sussistono lecondizioni perché questa Sezione Semplice possa ─ a norma del primocomma dell’art. 374 c.p.c. ─ pronunciare sulla questione posta,dichiarandone l’infondatezza.Numero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/20266.2. Le Sezioni Unite si sono infatti già pronunciate, con sentenzan. 16125 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], su questione di giurisdizione sovrapponibilea quella in esame, sollevata nell’ambito di giudizio per accertamentodel debito del terzo pignorato promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (inseguito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quindi Agenzia delle Entrate -Riscossione) nei confronti di SO.GE.T. (terzo pignorato) e del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Taranto (CODITA),debitore esecutato. Anche in quella sede si trattava, invero, di stabilirela giurisdizione spettante in ordine a controversia relativa al diritto delconcessionario al rimborso/discarico delle quote inesigibili (artt. 74 ss.d.P.R. n. 43 del 1988 e successivamente artt. 19 e 20 d. lgs. n. 112 del1999), sostenendosi dalla SO.GE.T., ricorrente ex art. 360 n. 1 cod.proc. civ., che la materia fosse devoluta alla giurisdizione contabile.In tale occasione il massimo consesso di questa S.C. (premessoche le questioni di giurisdizione sono ammissibili nell'ambito delgiudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dall'art. 548cod. proc. civ., nella formulazione, applicabile alla fattispecie rationetemporis, antecedente la sostituzione della disposizione operatadall’art. 1, comma 20, legge n. 228 del 2012) ha osservato che:─ la possibilità da parte dei consorzi di difesa della produzioneagricola di avvalersi delle disposizioni che regolano l’esazione delleimposte dirette era già prevista dall’art. 10 legge n. 185 del 1992 (insede di modifica dell’art. 19 legge n. 364 del 1970), e poi dall’art. 127,comma 6, l. n. 388 del 2000, disposizioni abrogate dal d. lgs. n. 102del 2004 (art. 16);─ come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, incontroversie in cui era parte proprio il [OSCURATO:PERSONA] di Difesa delleProduzioni Intensive della Provincia di Taranto, si tratta di un diritto chela legge attribuisce ai consorzi di difesa (Cass. 17 dicembre 2009, n.26597; 13 gennaio 2010, n. 443), diritto che può essere esercitatoeventualmente, ma non necessariamente (proprio perché costituenteNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026un diritto), mediante ruolo, come si evince dall’uso della congiunzione«anche» nella disposizione;─ sia l’abrogato art. 10, comma 1, legge n. 185 del 1992, che l’art.11 d. lgs. n. 102 del 2004, conferiscono al consorzio di difesa(«organismo collettivo di difesa», secondo la disposizione più recente)la personalità giuridica di diritto privato;─ la natura privatistica del consorzio di difesa è determinante perla sottrazione del presente giudizio alla giurisdizione della Corte deiconti; sul punto è data continuità alla recente Cass. Sez. U. 5 giugno2023, n. 15658, la quale ha statuito che la controversia relativa allariscossione dei crediti del consorzio irriguo di Chivasso, la cuicontroparte era proprio l’Agenzia delle entrate – Riscossione, èdevoluta alla giurisdizione ordinaria in ragione della natura privatisticadell'ente;─ afferma in particolare Cass. Sez. U. n. 15658 del 2023 quantosegue: «il compito che il [OSCURATO:PERSONA] ha affidato all'ADER - cioè, appunto,l'esazione dei canoni irrigui - esclude che possa configurarsi a caricodell'Agenzia, contrariamente a quanto essa sostiene, la qualifica diagente contabile e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti.Come queste Sezioni Unite hanno stabilito con una giurisprudenzaormai consolidata, infatti, la società concessionaria del servizio diriscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di unaconcessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato odi enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compresotra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agentecontabile, e ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbiaad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale ditali rapporti, dà luogo ad un giudizio di conto (in questo senso v., trale altre, le sentenze 16 novembre 2016, n. 23302, 18 giugno 2018, n.16014, e l'ordinanza 12 gennaio 2022, n. 760). Ma deve trattarsi,appunto, del servizio di riscossione delle imposte o, comunque, dellaNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026riscossione di denaro pubblico, dal momento che è proprio il"maneggio" di quest'ultimo a costituire il presupposto della sussistenzadella giurisdizione contabile. Il che nel caso specifico non si verifica,poiché mancano tanto la natura pubblica dell'ente che ha affidato ilservizio quanto la natura pubblica del denaro di cui si contesta lamancata riscossione»;─ alla stregua di tale motivazione, che il Collegio fa propria,l'esercizio del diritto di riscossione dei contributi consortili medianteruolo, in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione deicontributi non erariali, non fa ricadere, per ciò solo, la controversia,avente ad oggetto la riscossione dei contributi, in un rapporto contabilesuscettibile di rientrare nella giurisdizione della Corte dei conti;─ nel senso dell’irrilevanza, ai fini della giurisdizione contabile,della riscossione dei contributi mediante ruolo è anche la citata Cass.Sez. U. n. 15658 del 2023, dove si legge che «la natura del consorzioirriguo e dei contributi della cui esazione si discute non muta perl'apposita previsione, contenuta nella convenzione stipulata tra le parti,secondo cui l'Agenzia è autorizzata a servirsi, per la riscossionecoattiva, delle norme che disciplinano l'esecuzione a mezzo ruolo (art.8 della convenzione). D'altra parte, è lo stesso art. 71, secondocomma, del R.D. n. 215 del 1933, a stabilire, a proposito dei consorzidi miglioramento fondiario, l'applicabilità, tra gli altri, dell'art. 21, u.c.,del medesimo R.D., il quale prevede che alla riscossione dei contributi"si provvede con le norme che regolano l'esazione delle impostedirette"»;─ si comprendono alla luce della natura giuridica di ente di dirittoprivato del consorzio di difesa le conseguenze diverse cui si pervienenel caso dei consorzi di bonifica, i quali, per i loro fini istituzionali,«hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate» (art.59 del r.d. n. 215 del 1933), mediante riscossione soggetta alle norme«che regolano l'esazione delle imposte dirette» (art. 21 r.d. cit.); iNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026consorzi di bonifica hanno natura di persone giuridiche pubbliche ed icontributi che gli appartenenti sono tenuti a versare in favore deiconsorzi di bonifica hanno natura tributaria, con attribuzione allagiurisdizione tributaria della cognizione per le relative controversie(Cass. Sez. U. 23 maggio 2005, n. 10703; 5 febbraio 2013, n. 2598; 3maggio 2016, n. 8770);─ va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: «èdell’obbligo del terzo relativo all’espropriazione presso terzi,disciplinato dagli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. secondo le disposizioniantecedenti l’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, avente adoggetto il rapporto obbligatorio fra il consorzio di difesa delle produzioniintensive (ora “organismo collettivo di difesa”) ed il soggetto deputatoalla riscossione dei contributi consortili mediante ruolo».6.3. Ebbene, non può dubitarsi della pertinenza di tale principionel caso qui in esame, allo stesso modo connotato dalla naturaprivatistica dell’ente dei cui crediti si tratta (anch’esso «organismocollettivo di difesa», secondo la definizione di cui all’art. 11 d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 102) e dalla natura parimenti privatistica dei contributidella cui esazione si discute.6.4. Nessuno degli argomenti svolti nella memoria da ultimodepositata da AdER può condurre ad una diversa valutazione sul punto.Tanto deve dirsi, anzitutto, di quello che intende valorizzare il(preteso) maneggio di denaro pubblico da parte dell’agente dellariscossione e la commistione tra contributi pubblici e privati affluiti alfondo di cui alla legge n. 364 del 1970.In via dirimente va al riguardo rilevato che la stessa AdERcircoscrive l’oggetto della presente controversia ai soli contributiconsortili di natura privata, espressamente riconoscendo che nonvengono qui in rilievo, neppure indirettamente, i flussi di provvistapubblica (statale, locale o europea) destinati al fondo mutualistico diNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026garanzia, ma esclusivamente i crediti nascenti dal rapporto dicontribuzione interna tra [OSCURATO:PERSONA] e consorziati e dal correlatorapporto contrattuale con l’agente della riscossione.Tale delimitazione oggettiva, non controversa ma anzi affermatadalla stessa ricorrente principale, esclude in radice che possanoassumere rilevanza, ai fini del riparto di giurisdizione, i profilipubblicistici connessi alla destinazione e al controllo delle risorsepubbliche affluenti al fondo, i quali restano estranei alla res litigiosa,che attiene invece soltanto all’inadempimento del mandato diriscossione di crediti privati e alle conseguenti pretese risarcitorie delConsorzio.La fattispecie così circoscritta si pone, per struttura e natura deirapporti coinvolti ([OSCURATO:PERSONA] di difesa, ente di diritto privato, e soggettoincaricato della riscossione dei contributi consortili mediante ruolo), nelsolco del principio di diritto già affermato da Cass. Sez. U. 11 giugno2024, n. 16125, secondo cui spetta alla giurisdizione del giudiceordinario il giudizio avente ad oggetto il rapporto obbligatorio tral’organismo collettivo di difesa e il soggetto deputato alla riscossionedei contributi consortili mediante ruolo, ancorché la riscossione siaeffettuata avvalendosi delle norme sull’esazione mediante ruolo e sianoconferiti poteri coattivi tipici della riscossione pubblica.Come s’è detto, in detta pronuncia le Sezioni Unite hanno chiaritoche la natura privatistica del consorzio di difesa e la natura privata deicontributi consortili — rispetto ai quali il ricorso al meccanismo del ruolocostituisce mera modalità tecnica di recupero — impediscono diqualificare l’agente della riscossione come agente contabile di denaropubblico e, quindi, di radicare la giurisdizione contabile, essendoproprio il maneggio di denaro pubblico il presupposto indefettibile dellagiurisdizione della Corte dei conti.6.5. Nemmeno può incidere sulla pertinenza del precedente al casoin esame la circostanza, valorizzata da AdER, che la sentenza n. 16125Numero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026del 2024 sia intervenuta nell’ambito di un giudizio di accertamentodell’obbligo del terzo, insorto nel contesto di una procedura esecutivapresso terzi promossa da AdER nei confronti del medesimo tipo diconsorzio.Come puntualmente al riguardo osservato dalle Sezioni Unite, ilgiudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nella disciplina rationetemporis applicabile, sfocia in una sentenza che, per la parte in cuiaccerta il rapporto obbligatorio fra debitore esecutato e terzo pignorato,è idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale ed implica,dunque, un accertamento pieno sulla natura del rapporto e sullagiurisdizione, non meramente strumentale alla fase esecutiva.Rimane dunque confermato che la regola di riparto enunciata inquella sede – fondata sulla natura privatistica dell’organismo collettivodi difesa, sulla natura privata dei contributi consortili e sull’irrilevanza,ai fini della giurisdizione contabile, dell’uso del ruolo per la riscossione– ha portata generale e si attaglia anche alla presente controversia,che verte parimenti sul rapporto obbligatorio tra consorzio di difesa esoggetto incaricato della riscossione dei soli contributi consortili privati.La deduzione di AdER, secondo cui la presenza di sovvenzionipubbliche affluenti al fondo comune separato del [OSCURATO:PERSONA] varrebbe a“pubblicizzare” l’intero rapporto di servizio con l’agente dellariscossione, è incompatibile con il perimetro oggettivo della domanda– come dallo stesso agente delineato – e non può prevalere sul criterioselettivo adottato dalle Sezioni Unite, che àncora il discrimine dellagiurisdizione al duplice requisito della natura pubblica del soggettoaffidante e della natura pubblica delle somme oggetto del maneggio.Poiché, nel presente giudizio, ad essere in contestazione sonoesclusivamente crediti da contributi consortili privati, gestiti da un entedi diritto privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, dovendosiescludere ogni spazio applicativo della giurisdizione contabile.Il primo motivo, dunque, deve dirsi infondato.Numero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/20267. Il secondo motivo di ricorso lo è parimenti, a tale valutazioneunivocamente conducendo le considerazioni svolte da Cass. Sez. U.07/12/2025, n. 31908, l’attesa della cui pronuncia, come s’è detto, hadeterminato il precedente differimento della trattazione del presentericorso.Il motivo, giova rammentare, muove dall’implicito assunto che ladisciplina di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, come viavia modificata e integrata, individui una condizione di procedibilità ocomunque un prius logico‑giuridico rispetto all’ordinaria azione diresponsabilità contrattuale proposta dall’ente creditore nei confrontidell’agente della riscossione per inadempimento degli obblighi dimandato, donde l’improcedibilità o l’infondatezza, allo stato, delladomanda risarcitoria avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto la riscossionesarebbe ancora “in corso” e sarebbero tuttora pendenti i termini per lapresentazione delle comunicazioni di inesigibilità.Ebbene tale (implicita) premessa, proprio alla luce dei principiaffermati da Cass. Sez. U. n. 31908 del 2025, non può esserecondivisa, sebbene per ragioni diverse da quelle esposte in sentenza(non ravvisandosi invero dalla normativa richiamata ragioni testuali odi sistema che ne escludano l’applicazione nel caso in cui al sistemadella riscossione mediante ruoli accedano, per convenzione o per legge,enti di natura privata), occorrendo al riguardo solo correggere lamotivazione si sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.Tale pronuncia è intervenuta in una fattispecie nella qualeparimenti l’ente creditore aveva agito in via ordinaria nei confrontidell’agente della riscossione per mala gestio del mandato, invocando,tra l’altro, l’incidenza delle successive modifiche legislative in tema didiscarico per inesigibilità e di proroga dei relativi termini.In quella sede le Sezioni Unite hanno chiarito (v. in particolare par.5.4.2, pagg. 27 – 33) che la disciplina del discarico per inesigibilità —come risultante dagli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999 e dallaNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026legislazione sopravvenuta (in particolare le leggi n. 228/2012 e n.190/2014) — configura un autonomo procedimentoamministrativo‑contabile, funzionale alla definizione dei rapporti internitra agente della riscossione ed ente impositore ai fini del discarico diquote iscritte a ruolo, ma non preclude né condiziona, in via generale,la proponibilità di un’ordinaria azione di cognizione piena diretta adaccertare l’inadempimento del mandatario e a ottenerne il risarcimentodel danno secondo le regole del diritto comune.Le Sezioni Unite hanno in particolare affermato che l’introduzionee la successiva evoluzione del meccanismo legale di discarico nondeterminano una “sospensione” o una paralisi indefinita della tutelagiurisdizionale dell’ente creditore, né trasformano il previo esperimentodella procedura di cui all’art. 20 d.lgs. n. 112 del 1999 in condizione diprocedibilità dell’azione contrattuale, dovendosi escludere che illegislatore abbia inteso degradare a mera eventualità, affidata alladiscrezionalità dell’agente, l’accesso dell’ente alla giurisdizioneordinaria a fronte di inadempienze già consumate del mandatario.L’intervento normativo, letto in coerenza con l’art. 6 CEDU e con iprincipi del giusto processo, non può essere interpretato nel senso diimporre all’ente creditore di attendere sine die la conclusione di unasequenza di proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità,con il rischio di vedere definitivamente compromesso il proprio creditoe vanificata la responsabilità per mala gestio dell’agente.Tali rilievi possono certamente trovare applicazione anche nellapresente controversia, risultando anzi dirimenti.[OSCURATO:PERSONA] ha agito non per contestare il diritto al discarico in sé,né per sollecitare l’attivazione della procedura di inesigibilità, ma perfar accertare l’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’agentenell’esecuzione del mandato di riscossione dei contributi consortiliaffidati con le convenzioni del 2000‑2004 e per ottenere il ristoro deldanno, qualificato dai giudici di merito come perdita di chance,Numero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026derivante dall’omessa o gravemente tardiva attività di recupero.La Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, hascrutinato nel merito, sulla base della c.t.u. contabile e delle risultanzeistruttorie, la condotta dell’agente e la sussistenza siadell’inadempimento che del pregiudizio subito dal [OSCURATO:PERSONA],procedendo a una liquidazione equitativa del danno, in conformità aicriteri propri della responsabilità contrattuale del mandatario ex artt.1218 e 1710 c.c. Tale impostazione è pienamente coerente con ilquadro delineato dalle Sezioni Unite, poiché separa nettamente il pianodell’azione di responsabilità per mala gestio — che si fondasull’accertamento di condotte negligenti già consumate e di un dannoper inesigibilità disciplinata dal d.lgs. n. 112 del 1999.Ne consegue che il richiamo operato da AdER agli artt. 19 e 20d.lgs. 112/1999, alle norme di proroga dei termini per le comunicazionidi inesigibilità e alla pretesa “pendenza” dell’attività di riscossione nonè pertinente rispetto al perimetro dell’azione esercitata e non puòfungere da causa di improcedibilità, né da ragione assorbente di rigettodella domanda del [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinaria azione di risarcimento perinadempimento di mandato – come affermato dalle Sezioni Unite –resta esperibile e va decisa nel merito secondo i presupposti e i criteripropri della responsabilità contrattuale, senza che la disciplina specialedel discarico per inesigibilità possa essere invocata per escludere odifferire sine die l’esame delle allegazioni di mala gestio formulatedall’ente creditore.In tale prospettiva, correttamente la Corte territoriale ha ritenutodi non doversi arrestare di fronte alla prospettata applicabilità degliartt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999 e delle successive proroghe,scrutinando invece la domanda risarcitoria nel merito e confermandola responsabilità dell’agente.8. Per analoghe ragioni va rigettato anche il terzo motivo diNumero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/2026ricorso, investendo esso l’intrinseca validità della motivazione espostain sentenza, la quale però, per le diverse ragioni sopra esposte, rimanecomunque corretta in iure.9. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.9.1. Anzitutto per la preclusione che deriva — ai sensi dell’art.348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [applicabile ratione temporis neltesto sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] —dall’avere la Corte d'appello deciso in modo conforme alla sentenza diprimo grado (c.d. doppia conforme), non avendo la ricorrente assoltol'onere in tal caso su di essa gravante di indicare le ragioni di fatto delladecisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelleposte a fondamento della decisione di appello (v. Cass. 28/02/2023, n.5947; 15/03/2022, n. 8320; 06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n.26774).9.2. Esso si risolve peraltro nella sollecitazione di una nuovavalutazione del materiale probatorio, estranea al paradigma del viziomotivazionale come rigorosamente delineato da Cass., Sez. Un., 7aprile 2014, nn. 8053 e 8054.In particolare, il ricorrente non individua né indica specificamenteil “fatto storico”, decisivo e controverso, che sarebbe stato oggetto diomesso esame da parte del giudice di merito, limitandosi a richiamarein modo generico “la perizia integrativa del c.t.u.” e “ladocumentazione in atti”, senza isolare un preciso accadimento o datofattuale, autonomamente apprezzabile, che, ove considerato, avrebbedeterminato con certezza un esito diverso della controversiaQuel che si deduce è piuttosto, in sostanza, una insufficienzamotivazionale, non più censurabile in cassazione10. Rimane assorbito l’esame dell’unico motivo di ricorsoincidentale, in quanto espressamente e comunque sostanzialmentecondizionato all’accoglimento, in qualche misura, del ricorso principale.Numero registro generale 14060/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 7758/2026Data pubblicazione 31/03/202611. Avuto, tuttavia, riguardo alla particolarità delle questionitrattate ed alle ragioni della decisione, essenzialmente rappresentatedai principi affermati dalla citata pronuncia delle Sezioni Uniteintervenuta nel corso del giudizio, si ravvisano i presupposti perl’integrale compensazione delle spese.12. Ai sensi dell’art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115 del 2002,va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale.Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca
Sentenza Cassazione n. 07758/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris