Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 01931/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5970/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria secondo grado della Liguria n. 663/2024,depositata il 20 settembre 2024.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorsolimitatamente al secondo motivo.

Uditil’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. – La controversia concerne l’importazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di elementi di fissaggio, dichiarati di origine e provenienza Taiwan.

In seguito ad indagini dell’OLAF, la Dogana procedeva alla revisione dell’accertamento delle dichiarazioni doganali suddette con applicazione del dazio antidumping pari all’85% ed irrogazione di sanzioni.

In particolare, in data 21/02/2017, l’Ufficio notificava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. due verbali di constatazione della violazione e liquidazione dei maggiori diritti accertati: prot. n. 6898/RU del 21/02/2017, relativamente alla dichiarazione doganale IM/4 n. 3776 K del 22/02/2012, e prot. n. 6924/RU del 21/02/2017, relativamente alla dichiarazione IM/4 n. 10161 K del 23/04/2014.Con riferimento alla dichiarazione IM/4 n. 3776 K del 22/02/2012, attesa l’imminente scadenza del termine previsto per la revisione dell’accertamento in presenza di fattispecie penalmente rilevante, l’Ufficio notificava, contestualmente al processo verbale, l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 6929/RU e l’afferente atto sanzionatorio prot. n. 2930/RU, entrambi del 21/02/2017.

La società veniva informata sulle ragioni del provvedimento d’urgenza.

Per ciò che concerne, invece, la dichiarazione IM/4 n. 10161 K del 23/04/2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rispetto del termine concesso per l’esercizio del diritto d’ascolto ai sensi dell’art. 12, comma 7 , legge 212/2000, le proprie osservazioni al processo verbale prot. n. 6924/RU, in relazione alla dichiarazione IM/4 n. 10161 K del 23/04/2014.Nelle memorie la società lamentava , in primo luogo, la nullità degli atti impositivi relativi alla IM/4 n. 3776 K del 22/02/2012 per prescrizione dei termini e violazione del diritto alla difesa endo- procedimentale, mentre per tutti gli atti impositivi affermava la nullità per difetto di prova e motivazione, l’inapplicabilità del dazio antidumping per difetto di legge e l’applicabilità dell’esimente ex art. 220 par. 2 lett. b) del [OSCURATO:PERSONA] (CDC) vigente ratione temporis.

In data 27/03/2017, l’Ufficio emetteva l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 11993/RU e il contestuale atto di irrogazione della sanzione prot. n. 11996/RU relativamente alla dichiarazione IM/4 n. 10161 K del 23/04/2014.

A fronte degli avvisi di rettifica e degli atti sanzionatori, la società proponeva ricorso innanzi al giudice tributario.

L’Ufficio si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni sia l’estinzione parziale del giudizio limitatamente all’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 6929/RU notificato il 21/02/2017 e all’avviso di irrogazione della sanzione tributaria ex art. 303,comma 3, lett. e) T.U.L.D., il cui annullamento in autotutela era già stato precedentemente comunicato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale della Spezia, con sentenza n. 98/2/2018, accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati.

L’Ufficio proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con sentenza n. 810/3/2019, rigettava l’appello.

L’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione e la società resisteva con controricorso e con ricorso incidentale per la compensazione delle spese di giudizio.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 19854/2023, accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane, dichiarando inammissibile il motivo di ricorso incidentale, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di giustizia di secondo grado in diversa composizione, rimarcando l’errore «nel valutare la valenza probatoria della relazione Olaf, attribuendole una connotazione meramente descrittiva, essendo tale affermazione, di per sé, priva di significato, riducendosi così la ratio della decisione ad una mera asserzione».

2. –La società ha riassunto la causa.

Resisteva con proprie controdeduzioni l’Agenzia delle dogane.

Con sentenza n. 663/2024, depositata il 20 settembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguriaha rigettato il ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 98-2-2018, ha confermato la legittimità dell'avviso prot. 11993 RU del 27/03/2017 e dell'atto di irrogazione sanzioni prot. 11996 RU del 27/03/2017.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, facendo leva sulla relazione dell’Olaf, che aveva incrociato i dati con le banche dati disponibili, ha accertato l’origine cinese della merce, specificando che « le ditte esportatrici coinvolte nelle operazioni di cui trattasi sono la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] con le quali la società importatrice ha intrattenutorapporti commerciali, come può essere riscontrato dalle fatture allegate alle dichiarazioni di importazione e prodotte in giudizio per i contenitori i risultati provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare per il container KKTU7889736, oggetto del presente giudizio, che èstato acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazione di importazione numero 10161K)».

3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.

L'Agenzia delle doganesi è costituita con controricorso.

La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo si deduce l’illegittimità ex art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione del Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009.

La società contribuente lamenta che l’Agenzia avrebbe illegittimamente esteso il dazio antidumping previsto dal Regolamento (CE) n.91/2009 del Consiglio del 26 gennaio 2009, riferito esclusivamente alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della [OSCURATO:PERSONA], alle importazioni di tali beni dichiarati originari di Taiwan senza chela Commissione europea abbia esteso con Regolamento di esecuzione alle importazioni di tali prodotti spediti e originari di Taiwan.

Il potere di estendere autonomamente la portata del dazio antidumping non rientrerebbe tra le competenze dell’Agenzia ma sarebbe di esclusiva spettanza della Commissione europea che deve verificare la sussistenza del dumping ed il pregiudizio per l’industria comunitaria.

Inoltre, si lamenta che l’art. 13 del Regolamento (CE) 1225/2009 (regolamento base del dazio antidumping) disciplina l’estensione del dazio antidumping per elusione (mero trasbordo di merce cinese come da risultanze OLAF) delle misure unionali istituite che sarebbe possibile solo dopo l’apertura di un’inchiesta e una decisione presa dal Consiglio UE, procedura questa che nel caso in esame non sarebbe avvenuta.

1.1. –Il motivo è infondato.

Il sistema unionale dei dazi antidumping prevede, da un lato, l'adozione di misure antidumping in estensione, rispetto ai paesi che producono prodotti simili a quelli soggetti a dazi antidumping disposti dalla UE e solo in questi casi va applicata una disciplina specifica, adottata con un regolamento comunitario, preceduto dall’apertura di un’istruttoria; dall’altro lato, tuttavia, permane la possibilità, come è avvenuto nella specie, che l'Amministrazione doganale provveda ad accertare, nell'ambito dei controlli comunitari e nazionali disposti, l'eventuale insussistenza del carattere di origine preferenziale dichiarato dall'importatore, al fine di fruire indebitamente del dazio preferenziale correlato al paese di origine dichiarato e di eludere l'applicazione del dazio antidumping che risulta dovuto, in ragione dell'effettiva origine dei prodotti importati, per come individuata sulla base delle indagini degli organi comunitari ispettivi, come l’OLAF.

Risulta, dunque, irrilevante che non sia stato adottato un regolamento specifico per l’estensione delle misure antidumping alla merce dichiarata di origine taiwanese, ma risultata poi di origine cinese, essendo applicabile direttamente, proprio in ragione della riscontrata origine cinese della merce, desumibile dalla attività ispettive compiute a livello comunitario, il Regolamento CE n. 91/2009 (ratione temporis vigente), in relazione al combinato disposto degli artt. 24 e 25 CDC(Cass. n. 24895/23 in senso analogo riferita a beni di origine indonesiana; in termini, anche Cass. n. 819/2024, in relazione a elementi di fissaggio -viti e bulloni - in ferro e acciaio inossidabili, dichiarate di origine e di provenienza dalla Malesia) Ciò che conta, per l'applicazione del dazio antidumping,è che i beni provengano dalla [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal luogo da cui transitano.

Milita in questa direzione anche la giurisprudenza unionale: si consideri, al riguardo, Corte giust. causa C-412/22, NT, relativa a un caso di trasbordo attraverso la Malaysia di merci provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, con riguardo a importazioni di elementi di fissaggio effettuate e, successivamente, dichiarate in dogana nei mesi di maggio e giugno del 2010, antecedenti, quindi, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/519, del 26 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, invocato in ricorso, afferma l’applicabilità del regolamento n. 91/2009, che istituisce i dazi antidumping di cui trattasi (punto 31).

Nel caso di specie, è risultato accertato, tramite l'attività investigativa svolta dal l'OLAF, che la merce avesse origine cinese , dimostrando con l'ausilio delle autorità taiwanesi che una serie di contenitori, con operazioni di mero trasbordo quindi non sufficienti a conferire alle merci l'origine taiwanese come disposto dall'Allegato 22 al Reg. delegato 2446/2015, venivano spediti verso l'Unione europea,dichiarando fraudolentemente un'origine diversa da quella cinese al fine di eludere il dazio antidumping altrimenti gravante su tali merci.

2. –Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità ex art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 119 e 120 CDU e per violazione del Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009.

La ricorrente lamenta che la buona fede sarebbe stata provata con la richiesta della Procura di [OSCURATO:PERSONA] di archiviazione dell’indagine penale che era stata aperta a carico del rappresentante legale della società e dell’archiviazione disposta dal GIP.

La società ritiene che la normativa sul dazio antidumping, a differenza della normativa sulla disapplicazione del dazio all’importazione ordinario, nonpreveda che l’importatore debba provare la sua buona fede e la diligenza ai fini della disapplicazione per difetto del presupposto di legge.

Prosegue la ricorrente specificando che il dazio antidumping può trovare applicazione solo alle condizioni indicate dal Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009.

2.1. –Il motivo è infondato.

Con riferimento al provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p., la sua adozione non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario.

A differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.(Cass. n. 16649/2020; Cass. n. 3423/2001), come correttamente chiarito nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea prevede che «L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse» (art. 13, par. 1).

Peraltro, il Regolamento (CE) n. 1225/2009 non esclude l'applicazione delle norme in materia di dazi doganali poiché il quinto paragrafo dell’art. 13 in tema di elusione («Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili») stabilisce espressamente che «Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali», tra cui le disposizioni riguardanti l'errore delle autorità competenti e il legittimo affidamento del debitore (art. 220Regolamento (CEE) N. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario, oggi art. 119 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, rifusione).

Contrariamente a quanto dedotto nel motivo di censura deve pertanto ritenersi che alla disciplina sul dazio antidumping siano applicabili le disposizioni sulla buona fede dell'importatore, così come previste dalle disposizioni doganali generali.

Come chiarito dalla Corte di giustizia, l’articolo 220, par. 2, lettera b), del codice doganale comunitario –le cui disposizioni sono state trasposte nell’art. 119 del codice doganale dell'Unione - ha l’obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell’insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali (Corte giust.16 marzo 2017, C 47/16, Valsts ieņēmumu dienests contro [OSCURATO:PERSONA], punto 20; 18 ottobre 2007, Agrover, C 173/06, punto 31, e del 10 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA], C 427/14, punto 43).

In proposito, da una giurisprudenza costante della Corte di Lussemburgo risulta che un importatore può utilmente invocare il legittimo affidamento in base a detta disposizione, e beneficiare così della deroga al recupero a posteriori ivi prevista, solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative.

Occorre, anzitutto, che i dazinon siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, quindi, che l’errore di cui trattasi sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (Corte giust. 18 ottobre 2007, Agrover, C 173/06, punto 35; 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] , C 409/10, punto 47).

Tali condizioni operano sostanzialmente una condivisione del rischio derivante da errori o da irregolarità che viziano una dichiarazione doganale in funzione del comportamento e della diligenza di ciascuno dei soggetti coinvolti, vale a dire le autorità competenti dello Stato di esportazione e dello Stato di importazione, l’esportatore nonché l’importatore.

Sulle regole di ripartizione dell’onere della prova in materia, spetta, in linea di principio, alle autorità doganali dello Stato di importazione che intendano procedere ad un recupero a posteriori di dazi doganali fornire la prova che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine inesatto è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore.

Tuttavia, qualora, in particolare, a seguito di una negligenza imputabile soltanto all’esportatore, le autorità doganali dello Stato di importazione si trovino nell’impossibilità di fornire detta prova, spetta, se del caso, all’importatore dimostrare che tale certificato è stato redatto sulla base di un’esatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore (Corte giust. 9 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA], C 293/04, punti 39 e 46; 8 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C 438/11, punto 41).

A tal fine, una relazione dell’OLAF, sempreché contenga elementi pertinenti e non una descrizione generale della situazione in questione, può essere presa in considerazione per stabilire se sono soddisfatte le condizioni alle quali un importatore possa invocare il legittimo affidamento, ai sensi dell’articolo 220, par. 2, lettera b), del codice doganale (Corte giust. 16 marzo 2017, C 47/16, Valsts ieņēmumu dienests contro [OSCURATO:PERSONA], punto 49 ss.).

Nel caso di specie, la pronuncia impugnata ha chiaramente motivato sulle ragioni che l'hanno portata ad escludere la sussistenza della buona fede in capo alla società importatrice , la quale si è limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di aver fatto legittimo affidamento sull’esistenza di certificati di origine, escludendo che fosse ravvisabile alcuna ipotesi di “forza maggiore” che abbia indotto l’importatore ad effettuare l’operazione di in argomento.

Nell'ambito del presente motivo di censura, parte ricorrente si è limitata ad escludere - erroneamente - che nella fattispecie la normativa sul dazio antidumping escluda un onere di prova della buona fede, ritenendo comunque questa provata sulla base della richiesta da parte della Procura della Spezia dell’archiviazione dell’indagine penale, fatto di per sé non decisivo come già evidenziato.

Riguardo alle indagini compiute dall’OLAF, in conformità alla giurisprudenza richiamata della Corte di giustizia, nella motivazione è stato dato rilievo al contenuto delle indagini svolte su impulso degli organi investigativi di Taiwan (“ l’OLAF, incrociando i dati con le banche dati disponibili, riscontrava incrociando i dati con le banche dati disponibili, riscontrava l’aggiramento dei dazi sulle dichiarazioni di origine relative ai container esaminati e comunicava i risultati alle diverse dogane comunitarie interessate, informandole sull'identità delle ditte esportatrici e sui numeri di matricola dei container utilizzati”), che eviden ziavano anomalie nelle esportazioni di beni soggetti a dazio antidumping, finendo così per escludere un valore meramente descrittivo del documento.

3. – Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità ex art. 360 , comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 11 settembre 2013, del Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, degli artt. 2700 e 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.

Parte ricorrente evidenzia chela nota dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla comunicazione interlocutoria dell’OLAF “[OSCURATO:PERSONA] 11/2025 OF 2015/0202 Evasione dei dazi antidumping sulle importazioni di fasteners (elementi di fissaggio) in acciaio cinesi provenienti da Taiwan” violerebbe la normativa che regola l’attività di indagine OLAF e il Regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30/11/2009.

In particolare, si evidenzia che dai documenti ai quali si riferisce il giudice di secondo grado in riassunzione non risulta alcuna indicazione che i beni acquistati dalla ricorrente fossero dalla [OSCURATO:PERSONA].

Proprio per questo motivo la Procura della Spezia e il GIP hanno dichiarato che non risulta provata l’origine cinese dei beni acquistati dalla ricorrente.

Ai fini della prova l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto allegare anche la documentazione (fattura del produttore cinese, bolletta d’importazione dalla [OSCURATO:PERSONA] in Taiwan da parte del fornitore taiwanese) che dimostra che i beni importati dalla ricorrente del Taiwan, precedentemente erano stati importati dalla [OSCURATO:PERSONA] in Taiwan.

Non sarebbe dunque sufficiente il semplice riferimento a quanto l’OLAF (la quale non è stata presente al presunto ma non provato atto dell’importazione dalla [OSCURATO:PERSONA] in Taiwan dei beni importati dalla ricorrente) riferisce – peraltro senza alcun riferimento ai beni importati dalla ricorrente dal Taiwan – nella sua comunicazione interlocutoria essere stato accertato dall’autorità doganale taiwanese.

Ai sensi dell’art. 2700 c.c. la comunicazione dell’Agenzia delle dogane , Centrale antifrode riferita alla comunicazione interlocutoria dell’OLAF, comunicazione interlocutoria dell’OLAF non prodotta in giudizio e la comunicazione dell’OLAF fanno piena prova, fino a querela di falso, solo della provenienza del documento dal rispettivo pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in suapresenza.

Della presunta (ma non provata) origine cinese dei beni importati dalla ricorrente, l’Agenzia delle dogane non avrebbe fornito la prova nonostante che su di essa gravasse l’onere della prova exart. 2697 c.c.

3.1. –Il motivo è infondato.

L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo deve ritenersi assolto anche attraverso la motivazione "per relationem" alle risultanze dell'indagine condotta dall'OLAF (Cass. n. 4639/2020; Cass. n. 8399/2013; Cass.n. 2749/2009).

Più recentemente si è affermato che l'avviso di accertamento in materia doganale che si fondi su verbali ispettivi OLAF, i quali, pur avendo carattere riservato» (art. 8 Regolamento CE n. 1073 del 1999), «ma possono essere utilizzati dall'Amministrazione nei procedimenti giudiziari per inosservanza della regolamentazione doganale, è legittimamente motivato ove risponda alle prescrizioni dell'art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990, ossia riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati "per relationem", anche se non allegati, non rientrando la produzione del rapporto finale OLAF tra i requisiti di validità della motivazione.

Tale principio vale a maggior ragione per i documenti, cui faccia rinvio il rapporto OLAF allegato all'avviso di accertamento» (Cass. n. 23686/2022; Cass. n. 10118/2017).

Si è quindi precisato che «la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa» (Cass. n. 4639/2020; Cass. n. 8399/2013).

Pertanto, l'avviso di accertamento può essere validamente motivato con richiamo alle risultanze investigative compiute dall’OLAF, come è accaduto nel caso di specie.

Peraltro, la mancata allegazione agli atti impugnati del rapporto dell’OLAF nella sua integralitànon è di per sé causa di illegittimità.

Invero, l'avviso di accertamento che si fondi su verbali ispettivi OLAF - i quali hanno carattere riservato (art. 8 Regolamento CE n. 1073 del 1999), ma possono essere utilizzati dall'Amministrazione nei procedimenti giudiziari per inosservanza della regolamentazione doganale - è legittimamente motivato ove, rispondendo alle prescrizioni dell'art. 11, comma 5 bis, d.lgs. n. 374 del 1990, riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto degli atti presupposti richiamati per relationem ancorché non allegati (Cass. n. 23985 del 2008), dovendosi ritenere la produzione del rapporto finale OLAF non inclusa tra i requisiti di validità della motivazione dell'atto impositivo (Cass. n. 10118 del 2017).

E proprio dal principio giurisprudenziale appena menzionato discende che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti richiamati nell'avviso per integrare la motivazione, ma non anche gli eventuali altri atti il cui contenuto sia (quantomeno nella parte rilevante) già riportato nell'avviso o che siano in esso meramente menzionati, ove la motivazione sia già sufficiente (e la loro menzione abbia, pertanto, mero valore "narrativo"): ne deriva che, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta per il contribuente dimostrare l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui quello impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'avviso impugnato, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. n. 26683 del 2009).

Prova che, nella specie, non è stata fornita.

Con riferimento al contenuto del rapporto, vi è da rilevare che in tema di dazi, le informative interlocutorie trasmesse dall'OLAF all'Autorità doganale, exartt. 11 e 12 del reg. n. 883 del 2013, sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari della relazione finale in quanto, costituendone i presupposti, hanno anch'esse natura ispettiva e sono soggette al medesimo regime accertativo; ne consegue che su di esse ben possono basarsi gli atti impositivi, per la cui emissione non è necessario attendere la relazione conclusiva (Cass. n. 28359/2019).

Nel caso di specie, la motivazione riporta una compiuta descrizione dell'attività di indagine e un esauriente apprezzamento dei fatti.

Sì è infatti accertato, con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che l'indagine OLAF, avvenuta in collaborazione con le autorità taiwanesi, ha riguardato l'attività fraudolenta posta in essere da operatori economici locali, dalle cui risultanze è emerso che alcuni contenitori, in arrivo dalla [OSCURATO:PERSONA] e meramente trasbordati a Taiwan, sono stati riesportati verso la UE con falsa dichiarazione attestante l'origine al fine di eludere le misure antidumping; tra tali contenitori risultano anche quelli oggetto di importazione da parte della ricorrente, da qui l'attività di recupero delle risorse proprie posta in essere dall'Ufficio a seguito della trasmissione delle informazioni da parte dell'OLAF agli Stati membri.

Invero, parte ricorrente, nell’insistere che l’Agenzia non avrebbe fornito la prova, mira, in realtà, a contestare l’apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito, censura non consentita in sede di legittimità.

In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).

Quanto alle osservazioni concernenti il diniego di accesso e la pretesa violazione dei propri diritti da parte dell'OLAF la censura è parimenti priva di fondamento.

Come chiarito da questa S.C. (Cass. n. 28359/19), l'art. 9, par. 4, Reg. n. 883/2013, invero, impone che «una volta terminata l'indagine e prima che siano redatte conclusioni che facciano riferimento nominativamente a una persona interessata, a tale persona è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano».

L'art. 12 (rubricato «Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri») fornisce peraltro una disciplina più articolata.

La norma dispone: «1.

Fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale.

2. Fatti salvi gli articoli 10 e 11, il direttore generale trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio nel corso di indagini interne su fatti che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale.

Conformemente all'articolo 4 e fatto salvo l'articolo 10, il direttore generale trasmette inoltre all'istituzione, organo o organismo interessati le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, comprese l'identità della persona interessata, una sintesi dei fatti accertati, la loro qualificazione giuridica preliminare e la valutazione dell'incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione.

Si applica l'articolo 9, paragrafo 4.

3. Le autorità competenti dello Stato membro interessato, fatto salvo il loro diritto nazionale, informano l'Ufficio in tempo utile, di propria iniziativa o su richiesta dell'Ufficio, delle misure adottate sulla base delle informazioni loro trasmesse ai sensi del presente articolo.

4. L'Ufficio può fornire elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, conformemente al diritto nazionale e allo statuto.» Come emerge chiaramente dal su riportato dettato normativo, in caso di trasmissione di informazioni nel corso delle indagini, l'art. 12 distingue tra le indagini interne e quelle esterne, imponendo solo per le prime (par. 2, che richiama esplicitamente, al secondo capoverso, l'art. 9, par. 4) il rispetto della procedura di contraddittorio anticipato, mentre per le seconde la norma si limita a prescrivere «fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale».

Il richiamo agli artt. 10 («Riservatezza e tutela dei dati») e 11 («Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini»), inoltre, non può avere il significato di estendere, di per sé, l'applicazione anche del citato art. 9, par. 4: l'identica locuzione con riguardo agli artt. 10 e 11 è infatti contenuta nel par. 2 (sulle indagini esterne), che, invece, richiama espressamente anche la suddetta ulteriore previsione.

L'art. 10, anzi, ribadisce la riservatezza dei dati acquisiti dall'OLAF, che, con riguardo alle indagini esterne, sono «protette dalle disposizioni pertinenti».

In conclusione, pertanto, la tutela è, dunque, massima per l'atto di chiusura delle indagini che, ove nelle conclusioni si faccia riferimento nominativo a una persona interessata, deve essere preceduto da un contraddittorio endoprocedimentale.

Analoga tutela è assicurata per le informazioni trasmesse nel corso delle indagini interne sempreché, anche in questo caso, vi sia riferimento nominativo ad una persona interessata.

Per le indagini esterne, invece, nulla di tutto ciò viene stabilito poiché la norma, oltre a richiamare gli obblighi di riservatezza, si limita a prescrivere che la trasmissione delle informazioni mira a consentire, «in tempo utile», l'adozione delle «misure adeguate al diritto nazionale».

Nel caso in esame si è di fronte a indagini esterne condotte dall’OLAF, su impulso degli organi investigativi di Taiwan, riguardo l'attività posta in essere da operatori economici localicon particolare riferimento a beni in arrivo dalla [OSCURATO:PERSONA], riesportati verso l’UE con dichiarazione attestante l'origine taiwanese al fine di eludere le misure antidumping.

L'attività di recupero è stata successivamente posta in essere dall'autorità doganale italiana a seguito della trasmissione delle informazioni da parte dell'OLAF agli Stati membri, rientrando tra i beni in contestazione anche quelli oggetto di importazione da parte della ricorrente.

4. –Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivoin favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 5.500,00 pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5970/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria secondo grado della Liguria n. 663/2024,depositata il 20 settembre 2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorsolimitatamente al secondo motivo. Uditil’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. – La controversia concerne l’importazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di elementi di fissaggio, dichiarati di origine e provenienza Taiwan. In seguito ad indagini dell’OLAF, la Dogana procedeva alla revisione dell’accertamento delle dichiarazioni doganali suddette con applicazione del dazio antidumping pari all’85% ed irrogazione di sanzioni. In particolare, in data 21/02/2017, l’Ufficio notificava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. due verbali di constatazione della violazione e liquidazione dei maggiori diritti accertati: prot. n. 6898/RU del 21/02/2017, relativamente alla dichiarazione doganale IM/4 n. 3776 K del 22/02/2012, e prot. n. 6924/RU del 21/02/2017, relativamente alla dichiarazione IM/4 n. 10161 K del 23/04/2014.Con riferimento alla dichiarazione IM/4 n. 3776 K del 22/02/2012, attesa l’imminente scadenza del termine previsto per la revisione dell’accertamento in presenza di fattispecie penalmente rilevante, l’Ufficio notificava, contestualmente al processo verbale, l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 6929/RU e l’afferente atto sanzionatorio prot. n. 2930/RU, entrambi del 21/02/2017. La società veniva informata sulle ragioni del provvedimento d’urgenza. Per ciò che concerne, invece, la dichiarazione IM/4 n. 10161 K del 23/04/2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rispetto del termine concesso per l’esercizio del diritto d’ascolto ai sensi dell’art. 12, comma 7 , legge 212/2000, le proprie osservazioni al processo verbale prot. n. 6924/RU, in relazione alla dichiarazione IM/4 n. 10161 K del 23/04/2014.Nelle memorie la società lamentava , in primo luogo, la nullità degli atti impositivi relativi alla IM/4 n. 3776 K del 22/02/2012 per prescrizione dei termini e violazione del diritto alla difesa endo- procedimentale, mentre per tutti gli atti impositivi affermava la nullità per difetto di prova e motivazione, l’inapplicabilità del dazio antidumping per difetto di legge e l’applicabilità dell’esimente ex art. 220 par. 2 lett. b) del [OSCURATO:PERSONA] (CDC) vigente ratione temporis. In data 27/03/2017, l’Ufficio emetteva l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 11993/RU e il contestuale atto di irrogazione della sanzione prot. n. 11996/RU relativamente alla dichiarazione IM/4 n. 10161 K del 23/04/2014. A fronte degli avvisi di rettifica e degli atti sanzionatori, la società proponeva ricorso innanzi al giudice tributario. L’Ufficio si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni sia l’estinzione parziale del giudizio limitatamente all’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 6929/RU notificato il 21/02/2017 e all’avviso di irrogazione della sanzione tributaria ex art. 303,comma 3, lett. e) T.U.L.D., il cui annullamento in autotutela era già stato precedentemente comunicato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale della Spezia, con sentenza n. 98/2/2018, accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati. L’Ufficio proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con sentenza n. 810/3/2019, rigettava l’appello. L’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione e la società resisteva con controricorso e con ricorso incidentale per la compensazione delle spese di giudizio. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 19854/2023, accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane, dichiarando inammissibile il motivo di ricorso incidentale, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di giustizia di secondo grado in diversa composizione, rimarcando l’errore «nel valutare la valenza probatoria della relazione Olaf, attribuendole una connotazione meramente descrittiva, essendo tale affermazione, di per sé, priva di significato, riducendosi così la ratio della decisione ad una mera asserzione». 2. –La società ha riassunto la causa. Resisteva con proprie controdeduzioni l’Agenzia delle dogane. Con sentenza n. 663/2024, depositata il 20 settembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguriaha rigettato il ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 98-2-2018, ha confermato la legittimità dell'avviso prot. 11993 RU del 27/03/2017 e dell'atto di irrogazione sanzioni prot. 11996 RU del 27/03/2017. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, facendo leva sulla relazione dell’Olaf, che aveva incrociato i dati con le banche dati disponibili, ha accertato l’origine cinese della merce, specificando che « le ditte esportatrici coinvolte nelle operazioni di cui trattasi sono la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] con le quali la società importatrice ha intrattenutorapporti commerciali, come può essere riscontrato dalle fatture allegate alle dichiarazioni di importazione e prodotte in giudizio per i contenitori i risultati provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare per il container KKTU7889736, oggetto del presente giudizio, che èstato acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazione di importazione numero 10161K)». 3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. L'Agenzia delle doganesi è costituita con controricorso. La contribuente ha depositato una memoria illustrativa. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo si deduce l’illegittimità ex art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione del Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009. La società contribuente lamenta che l’Agenzia avrebbe illegittimamente esteso il dazio antidumping previsto dal Regolamento (CE) n.91/2009 del Consiglio del 26 gennaio 2009, riferito esclusivamente alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della [OSCURATO:PERSONA], alle importazioni di tali beni dichiarati originari di Taiwan senza chela Commissione europea abbia esteso con Regolamento di esecuzione alle importazioni di tali prodotti spediti e originari di Taiwan. Il potere di estendere autonomamente la portata del dazio antidumping non rientrerebbe tra le competenze dell’Agenzia ma sarebbe di esclusiva spettanza della Commissione europea che deve verificare la sussistenza del dumping ed il pregiudizio per l’industria comunitaria. Inoltre, si lamenta che l’art. 13 del Regolamento (CE) 1225/2009 (regolamento base del dazio antidumping) disciplina l’estensione del dazio antidumping per elusione (mero trasbordo di merce cinese come da risultanze OLAF) delle misure unionali istituite che sarebbe possibile solo dopo l’apertura di un’inchiesta e una decisione presa dal Consiglio UE, procedura questa che nel caso in esame non sarebbe avvenuta. 1.1. –Il motivo è infondato. Il sistema unionale dei dazi antidumping prevede, da un lato, l'adozione di misure antidumping in estensione, rispetto ai paesi che producono prodotti simili a quelli soggetti a dazi antidumping disposti dalla UE e solo in questi casi va applicata una disciplina specifica, adottata con un regolamento comunitario, preceduto dall’apertura di un’istruttoria; dall’altro lato, tuttavia, permane la possibilità, come è avvenuto nella specie, che l'Amministrazione doganale provveda ad accertare, nell'ambito dei controlli comunitari e nazionali disposti, l'eventuale insussistenza del carattere di origine preferenziale dichiarato dall'importatore, al fine di fruire indebitamente del dazio preferenziale correlato al paese di origine dichiarato e di eludere l'applicazione del dazio antidumping che risulta dovuto, in ragione dell'effettiva origine dei prodotti importati, per come individuata sulla base delle indagini degli organi comunitari ispettivi, come l’OLAF. Risulta, dunque, irrilevante che non sia stato adottato un regolamento specifico per l’estensione delle misure antidumping alla merce dichiarata di origine taiwanese, ma risultata poi di origine cinese, essendo applicabile direttamente, proprio in ragione della riscontrata origine cinese della merce, desumibile dalla attività ispettive compiute a livello comunitario, il Regolamento CE n. 91/2009 (ratione temporis vigente), in relazione al combinato disposto degli artt. 24 e 25 CDC(Cass. n. 24895/23 in senso analogo riferita a beni di origine indonesiana; in termini, anche Cass. n. 819/2024, in relazione a elementi di fissaggio -viti e bulloni - in ferro e acciaio inossidabili, dichiarate di origine e di provenienza dalla Malesia) Ciò che conta, per l'applicazione del dazio antidumping,è che i beni provengano dalla [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal luogo da cui transitano. Milita in questa direzione anche la giurisprudenza unionale: si consideri, al riguardo, Corte giust. causa C-412/22, NT, relativa a un caso di trasbordo attraverso la Malaysia di merci provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, con riguardo a importazioni di elementi di fissaggio effettuate e, successivamente, dichiarate in dogana nei mesi di maggio e giugno del 2010, antecedenti, quindi, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/519, del 26 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, invocato in ricorso, afferma l’applicabilità del regolamento n. 91/2009, che istituisce i dazi antidumping di cui trattasi (punto 31). Nel caso di specie, è risultato accertato, tramite l'attività investigativa svolta dal l'OLAF, che la merce avesse origine cinese , dimostrando con l'ausilio delle autorità taiwanesi che una serie di contenitori, con operazioni di mero trasbordo quindi non sufficienti a conferire alle merci l'origine taiwanese come disposto dall'Allegato 22 al Reg. delegato 2446/2015, venivano spediti verso l'Unione europea,dichiarando fraudolentemente un'origine diversa da quella cinese al fine di eludere il dazio antidumping altrimenti gravante su tali merci. 2. –Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità ex art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 119 e 120 CDU e per violazione del Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009. La ricorrente lamenta che la buona fede sarebbe stata provata con la richiesta della Procura di [OSCURATO:PERSONA] di archiviazione dell’indagine penale che era stata aperta a carico del rappresentante legale della società e dell’archiviazione disposta dal GIP. La società ritiene che la normativa sul dazio antidumping, a differenza della normativa sulla disapplicazione del dazio all’importazione ordinario, nonpreveda che l’importatore debba provare la sua buona fede e la diligenza ai fini della disapplicazione per difetto del presupposto di legge. Prosegue la ricorrente specificando che il dazio antidumping può trovare applicazione solo alle condizioni indicate dal Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009. 2.1. –Il motivo è infondato. Con riferimento al provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p., la sua adozione non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario. A differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.(Cass. n. 16649/2020; Cass. n. 3423/2001), come correttamente chiarito nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea prevede che «L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse» (art. 13, par. 1). Peraltro, il Regolamento (CE) n. 1225/2009 non esclude l'applicazione delle norme in materia di dazi doganali poiché il quinto paragrafo dell’art. 13 in tema di elusione («Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili») stabilisce espressamente che «Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali», tra cui le disposizioni riguardanti l'errore delle autorità competenti e il legittimo affidamento del debitore (art. 220Regolamento (CEE) N. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario, oggi art. 119 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, rifusione). Contrariamente a quanto dedotto nel motivo di censura deve pertanto ritenersi che alla disciplina sul dazio antidumping siano applicabili le disposizioni sulla buona fede dell'importatore, così come previste dalle disposizioni doganali generali. Come chiarito dalla Corte di giustizia, l’articolo 220, par. 2, lettera b), del codice doganale comunitario –le cui disposizioni sono state trasposte nell’art. 119 del codice doganale dell'Unione - ha l’obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell’insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali (Corte giust.16 marzo 2017, C 47/16, Valsts ieņēmumu dienests contro [OSCURATO:PERSONA], punto 20; 18 ottobre 2007, Agrover, C 173/06, punto 31, e del 10 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA], C 427/14, punto 43). In proposito, da una giurisprudenza costante della Corte di Lussemburgo risulta che un importatore può utilmente invocare il legittimo affidamento in base a detta disposizione, e beneficiare così della deroga al recupero a posteriori ivi prevista, solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative. Occorre, anzitutto, che i dazinon siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, quindi, che l’errore di cui trattasi sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (Corte giust. 18 ottobre 2007, Agrover, C 173/06, punto 35; 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] , C 409/10, punto 47). Tali condizioni operano sostanzialmente una condivisione del rischio derivante da errori o da irregolarità che viziano una dichiarazione doganale in funzione del comportamento e della diligenza di ciascuno dei soggetti coinvolti, vale a dire le autorità competenti dello Stato di esportazione e dello Stato di importazione, l’esportatore nonché l’importatore. Sulle regole di ripartizione dell’onere della prova in materia, spetta, in linea di principio, alle autorità doganali dello Stato di importazione che intendano procedere ad un recupero a posteriori di dazi doganali fornire la prova che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine inesatto è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore. Tuttavia, qualora, in particolare, a seguito di una negligenza imputabile soltanto all’esportatore, le autorità doganali dello Stato di importazione si trovino nell’impossibilità di fornire detta prova, spetta, se del caso, all’importatore dimostrare che tale certificato è stato redatto sulla base di un’esatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore (Corte giust. 9 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA], C 293/04, punti 39 e 46; 8 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C 438/11, punto 41). A tal fine, una relazione dell’OLAF, sempreché contenga elementi pertinenti e non una descrizione generale della situazione in questione, può essere presa in considerazione per stabilire se sono soddisfatte le condizioni alle quali un importatore possa invocare il legittimo affidamento, ai sensi dell’articolo 220, par. 2, lettera b), del codice doganale (Corte giust. 16 marzo 2017, C 47/16, Valsts ieņēmumu dienests contro [OSCURATO:PERSONA], punto 49 ss.). Nel caso di specie, la pronuncia impugnata ha chiaramente motivato sulle ragioni che l'hanno portata ad escludere la sussistenza della buona fede in capo alla società importatrice , la quale si è limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di aver fatto legittimo affidamento sull’esistenza di certificati di origine, escludendo che fosse ravvisabile alcuna ipotesi di “forza maggiore” che abbia indotto l’importatore ad effettuare l’operazione di in argomento. Nell'ambito del presente motivo di censura, parte ricorrente si è limitata ad escludere - erroneamente - che nella fattispecie la normativa sul dazio antidumping escluda un onere di prova della buona fede, ritenendo comunque questa provata sulla base della richiesta da parte della Procura della Spezia dell’archiviazione dell’indagine penale, fatto di per sé non decisivo come già evidenziato. Riguardo alle indagini compiute dall’OLAF, in conformità alla giurisprudenza richiamata della Corte di giustizia, nella motivazione è stato dato rilievo al contenuto delle indagini svolte su impulso degli organi investigativi di Taiwan (“ l’OLAF, incrociando i dati con le banche dati disponibili, riscontrava incrociando i dati con le banche dati disponibili, riscontrava l’aggiramento dei dazi sulle dichiarazioni di origine relative ai container esaminati e comunicava i risultati alle diverse dogane comunitarie interessate, informandole sull'identità delle ditte esportatrici e sui numeri di matricola dei container utilizzati”), che eviden ziavano anomalie nelle esportazioni di beni soggetti a dazio antidumping, finendo così per escludere un valore meramente descrittivo del documento. 3. – Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità ex art. 360 , comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 11 settembre 2013, del Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, degli artt. 2700 e 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. Parte ricorrente evidenzia chela nota dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla comunicazione interlocutoria dell’OLAF “[OSCURATO:PERSONA] 11/2025 OF 2015/0202 Evasione dei dazi antidumping sulle importazioni di fasteners (elementi di fissaggio) in acciaio cinesi provenienti da Taiwan” violerebbe la normativa che regola l’attività di indagine OLAF e il Regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30/11/2009. In particolare, si evidenzia che dai documenti ai quali si riferisce il giudice di secondo grado in riassunzione non risulta alcuna indicazione che i beni acquistati dalla ricorrente fossero dalla [OSCURATO:PERSONA]. Proprio per questo motivo la Procura della Spezia e il GIP hanno dichiarato che non risulta provata l’origine cinese dei beni acquistati dalla ricorrente. Ai fini della prova l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto allegare anche la documentazione (fattura del produttore cinese, bolletta d’importazione dalla [OSCURATO:PERSONA] in Taiwan da parte del fornitore taiwanese) che dimostra che i beni importati dalla ricorrente del Taiwan, precedentemente erano stati importati dalla [OSCURATO:PERSONA] in Taiwan. Non sarebbe dunque sufficiente il semplice riferimento a quanto l’OLAF (la quale non è stata presente al presunto ma non provato atto dell’importazione dalla [OSCURATO:PERSONA] in Taiwan dei beni importati dalla ricorrente) riferisce – peraltro senza alcun riferimento ai beni importati dalla ricorrente dal Taiwan – nella sua comunicazione interlocutoria essere stato accertato dall’autorità doganale taiwanese. Ai sensi dell’art. 2700 c.c. la comunicazione dell’Agenzia delle dogane , Centrale antifrode riferita alla comunicazione interlocutoria dell’OLAF, comunicazione interlocutoria dell’OLAF non prodotta in giudizio e la comunicazione dell’OLAF fanno piena prova, fino a querela di falso, solo della provenienza del documento dal rispettivo pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in suapresenza. Della presunta (ma non provata) origine cinese dei beni importati dalla ricorrente, l’Agenzia delle dogane non avrebbe fornito la prova nonostante che su di essa gravasse l’onere della prova exart. 2697 c.c. 3.1. –Il motivo è infondato. L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo deve ritenersi assolto anche attraverso la motivazione "per relationem" alle risultanze dell'indagine condotta dall'OLAF (Cass. n. 4639/2020; Cass. n. 8399/2013; Cass.n. 2749/2009). Più recentemente si è affermato che l'avviso di accertamento in materia doganale che si fondi su verbali ispettivi OLAF, i quali, pur avendo carattere riservato» (art. 8 Regolamento CE n. 1073 del 1999), «ma possono essere utilizzati dall'Amministrazione nei procedimenti giudiziari per inosservanza della regolamentazione doganale, è legittimamente motivato ove risponda alle prescrizioni dell'art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990, ossia riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati "per relationem", anche se non allegati, non rientrando la produzione del rapporto finale OLAF tra i requisiti di validità della motivazione. Tale principio vale a maggior ragione per i documenti, cui faccia rinvio il rapporto OLAF allegato all'avviso di accertamento» (Cass. n. 23686/2022; Cass. n. 10118/2017). Si è quindi precisato che «la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa» (Cass. n. 4639/2020; Cass. n. 8399/2013). Pertanto, l'avviso di accertamento può essere validamente motivato con richiamo alle risultanze investigative compiute dall’OLAF, come è accaduto nel caso di specie. Peraltro, la mancata allegazione agli atti impugnati del rapporto dell’OLAF nella sua integralitànon è di per sé causa di illegittimità. Invero, l'avviso di accertamento che si fondi su verbali ispettivi OLAF - i quali hanno carattere riservato (art. 8 Regolamento CE n. 1073 del 1999), ma possono essere utilizzati dall'Amministrazione nei procedimenti giudiziari per inosservanza della regolamentazione doganale - è legittimamente motivato ove, rispondendo alle prescrizioni dell'art. 11, comma 5 bis, d.lgs. n. 374 del 1990, riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto degli atti presupposti richiamati per relationem ancorché non allegati (Cass. n. 23985 del 2008), dovendosi ritenere la produzione del rapporto finale OLAF non inclusa tra i requisiti di validità della motivazione dell'atto impositivo (Cass. n. 10118 del 2017). E proprio dal principio giurisprudenziale appena menzionato discende che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti richiamati nell'avviso per integrare la motivazione, ma non anche gli eventuali altri atti il cui contenuto sia (quantomeno nella parte rilevante) già riportato nell'avviso o che siano in esso meramente menzionati, ove la motivazione sia già sufficiente (e la loro menzione abbia, pertanto, mero valore "narrativo"): ne deriva che, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta per il contribuente dimostrare l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui quello impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'avviso impugnato, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. n. 26683 del 2009). Prova che, nella specie, non è stata fornita. Con riferimento al contenuto del rapporto, vi è da rilevare che in tema di dazi, le informative interlocutorie trasmesse dall'OLAF all'Autorità doganale, exartt. 11 e 12 del reg. n. 883 del 2013, sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari della relazione finale in quanto, costituendone i presupposti, hanno anch'esse natura ispettiva e sono soggette al medesimo regime accertativo; ne consegue che su di esse ben possono basarsi gli atti impositivi, per la cui emissione non è necessario attendere la relazione conclusiva (Cass. n. 28359/2019). Nel caso di specie, la motivazione riporta una compiuta descrizione dell'attività di indagine e un esauriente apprezzamento dei fatti. Sì è infatti accertato, con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che l'indagine OLAF, avvenuta in collaborazione con le autorità taiwanesi, ha riguardato l'attività fraudolenta posta in essere da operatori economici locali, dalle cui risultanze è emerso che alcuni contenitori, in arrivo dalla [OSCURATO:PERSONA] e meramente trasbordati a Taiwan, sono stati riesportati verso la UE con falsa dichiarazione attestante l'origine al fine di eludere le misure antidumping; tra tali contenitori risultano anche quelli oggetto di importazione da parte della ricorrente, da qui l'attività di recupero delle risorse proprie posta in essere dall'Ufficio a seguito della trasmissione delle informazioni da parte dell'OLAF agli Stati membri. Invero, parte ricorrente, nell’insistere che l’Agenzia non avrebbe fornito la prova, mira, in realtà, a contestare l’apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito, censura non consentita in sede di legittimità. In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024). Quanto alle osservazioni concernenti il diniego di accesso e la pretesa violazione dei propri diritti da parte dell'OLAF la censura è parimenti priva di fondamento. Come chiarito da questa S.C. (Cass. n. 28359/19), l'art. 9, par. 4, Reg. n. 883/2013, invero, impone che «una volta terminata l'indagine e prima che siano redatte conclusioni che facciano riferimento nominativamente a una persona interessata, a tale persona è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano». L'art. 12 (rubricato «Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri») fornisce peraltro una disciplina più articolata. La norma dispone: «1. Fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale. 2. Fatti salvi gli articoli 10 e 11, il direttore generale trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio nel corso di indagini interne su fatti che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale. Conformemente all'articolo 4 e fatto salvo l'articolo 10, il direttore generale trasmette inoltre all'istituzione, organo o organismo interessati le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, comprese l'identità della persona interessata, una sintesi dei fatti accertati, la loro qualificazione giuridica preliminare e la valutazione dell'incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione. Si applica l'articolo 9, paragrafo 4. 3. Le autorità competenti dello Stato membro interessato, fatto salvo il loro diritto nazionale, informano l'Ufficio in tempo utile, di propria iniziativa o su richiesta dell'Ufficio, delle misure adottate sulla base delle informazioni loro trasmesse ai sensi del presente articolo. 4. L'Ufficio può fornire elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, conformemente al diritto nazionale e allo statuto.» Come emerge chiaramente dal su riportato dettato normativo, in caso di trasmissione di informazioni nel corso delle indagini, l'art. 12 distingue tra le indagini interne e quelle esterne, imponendo solo per le prime (par. 2, che richiama esplicitamente, al secondo capoverso, l'art. 9, par. 4) il rispetto della procedura di contraddittorio anticipato, mentre per le seconde la norma si limita a prescrivere «fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale». Il richiamo agli artt. 10 («Riservatezza e tutela dei dati») e 11 («Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini»), inoltre, non può avere il significato di estendere, di per sé, l'applicazione anche del citato art. 9, par. 4: l'identica locuzione con riguardo agli artt. 10 e 11 è infatti contenuta nel par. 2 (sulle indagini esterne), che, invece, richiama espressamente anche la suddetta ulteriore previsione. L'art. 10, anzi, ribadisce la riservatezza dei dati acquisiti dall'OLAF, che, con riguardo alle indagini esterne, sono «protette dalle disposizioni pertinenti». In conclusione, pertanto, la tutela è, dunque, massima per l'atto di chiusura delle indagini che, ove nelle conclusioni si faccia riferimento nominativo a una persona interessata, deve essere preceduto da un contraddittorio endoprocedimentale. Analoga tutela è assicurata per le informazioni trasmesse nel corso delle indagini interne sempreché, anche in questo caso, vi sia riferimento nominativo ad una persona interessata. Per le indagini esterne, invece, nulla di tutto ciò viene stabilito poiché la norma, oltre a richiamare gli obblighi di riservatezza, si limita a prescrivere che la trasmissione delle informazioni mira a consentire, «in tempo utile», l'adozione delle «misure adeguate al diritto nazionale». Nel caso in esame si è di fronte a indagini esterne condotte dall’OLAF, su impulso degli organi investigativi di Taiwan, riguardo l'attività posta in essere da operatori economici localicon particolare riferimento a beni in arrivo dalla [OSCURATO:PERSONA], riesportati verso l’UE con dichiarazione attestante l'origine taiwanese al fine di eludere le misure antidumping. L'attività di recupero è stata successivamente posta in essere dall'autorità doganale italiana a seguito della trasmissione delle informazioni da parte dell'OLAF agli Stati membri, rientrando tra i beni in contestazione anche quelli oggetto di importazione da parte della ricorrente. 4. –Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivoin favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 5.500,00 pe
Sentenza Cassazione n. 01931/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris