CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25205/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CAD) Italia [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 452/2/14, depositata il 4 aprile 2014. Oggetto: tributi doganali -dazi antidumping Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 4/4/12 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (CAD) Italia [OSCURATO:SOCIETA] contro 8 avvisi di rettifica per dazi doganali antidumping. La CTR osservava in particolare che non poteva trovare applicazione nel caso di specie l'art. 12, legge 212/2000, trattandosi di accertamenti c.d. "a tavolino" sulla base di informative dell'OLAF; che tali informative ben basavano le pretese creditorie erariali e che CAD era responsabile solidale dell'importatore ([OSCURATO:PERSONA]), non risultando applicabile l'art. 220, CDC. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione CAD deducendo nove motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24, legge n. 4/1929, 12, comma 7, legge 212/2000, poiché la CTR ha affermato la non applicabilità di quest'ultima disposizione legislativa, in particolare in relazione al termine dilatorio nella medesima previsto e quindi implicitamente della prima disposizione legislativa, ritenendo non necessaria la redazione del PVC in caso di mancato accesso presso il contribuente verificato. La censura è infondata. Va infatti ribadito che: -«In materia doganale, il principio fondamentale dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa, di cui il diritto al contraddittorio preventivo è parte integrante, non costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni rispondenti ad obiettivi di interesse generale unionale, quale quello di procedere al recupero tempestivo delle entrate proprie, sicché deve escludersi la violazione di tale principio nel caso in cui l'autorità doganale operi la rettifica di un accertamento omettendo la preventiva audizione dell'interessato, qualora la normativa interna - in particolare l'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 374 del 1990 (nel testo previgente alla novella del 2012) - consenta al contribuente di proporre ricorso in via amministrativa contro l'atto impositivo e, pur senza prevedere la sospensione automatica dello stesso, rinvii all'art. 244 del Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992, il quale, al comma 2, indica le condizioni e, al successivo comma 3, pone i limiti per la concessione della menzionata sospensione (v. Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, causa C-276/16)» (Sez. 5- , Ordi nanza n. 12095 del 08/05/2019, Rv. 653853 -01); -«Agli avvisi di rettifica in materia doganale precedenti all'entrata in vigore del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., in l. n. 27 del 2012, non si applica l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, perché, in tale ambito, opera lo "ius speciale" di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, nel testo vigente "ratione temporis", preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento anticipato rispetto alla formazione dell'attodefinitivo, che può essere impugnato in sede giurisdizionale, non sussistendo violazione né dei principi unionali né degli artt. 3 e 24 Cost., perché il procedimento previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 tutela il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo e, dunque, il suo diritto di difesa endoprocedimentale» (Sez. 5- , Ordinanza n. 2175 del 25/01/2019, Rv. 652368 -01). Orbene, pacifico che gli atti impositivi de quibus sono stati emessi prima della novella normativa dell’art. 12, legge 212/2000, introdotta dal dl 1/2012, ed altresì incontestato che gli stessi non siano stati preceduti da un accesso presso la società contribuente, essendo basati su informative OLAF, risulta dunque evidente la piena conformità a detti arresti giurisprudenziali di quanto affermato sul punto decisionale in esame dalla sentenza impugnata. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione degli artt. 7, legge 212/2000, 11, comma 5 bis, d.lgs.374/1990, poiché la CTR non ha accolto la sua eccezione di invalidità degli atti impositivi impugnati per vizio motivazionale. La censura è infondata. Va infatti ribadito che «L’avviso di accertamento in materia doganale, che si fondi su verbali ispettiviOLAF, i quali, pur riservati, possono essere utilizzati dall’Amministrazione nei procedimenti per inosservanza della regolamentazione doganale, è legittimamente motivato ove risponda alle prescrizioni dell’art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990, ossia riporti nei tratti essenziali, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati “per relationem”, anche se non allegati, non rientrando la produzione del rapporto finale OLAF tra i requisiti di validità della motivazione. Tale principio vale a maggior ragione per i documenti, cui faccia rinvio il rapporto OLAF allegato all’avviso di accertamento» (Sez. 5, Sentenza n. 10118 del 21/04/2017, Rv. 644042 -01). Tale principio di diritto corrisponde esattamente alla fattispecie concreta e pertanto anche sotto tale profilo la sentenza impugnata appare giuridicamente corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Cortee di certo non contrasta con quella unionale. Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto in violazione degli artt. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs 546/1992, 118, disp. att., cod. proc. civ., 61, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha dato risposta in ordine all'eccezione di violazione dell’art. 2697,cod. civ. La censura è infondata. Costante e consolidata è la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01). Non solo la motivazione della sentenza impugnata non corrisponde ai paradigmi invalidanti di cui al citato arresto giurisprudenziale, ma, soprattutto, non può riferirsi un vizio motivazionale ad una questione, qual è quella dell'applicabilità di una disposizione legislativa, di diritto e non di fatto. Con il quarto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697, cod. civ., poiché la CTR ha erroneamente attribuito ad essa l'onere di provare che il fatto oggetto della contestazione agenziale era ascrivibile all'esclusiva responsabilità dell'importatore. La censura è infondata. Va ribadito che «In tema di tributidoganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria» (Sez. 5, Sentenza n. 10118 del 21/04/2017, Rv. 644042 -02) e che «In tema di dazi, le informative interlocutorie trasmesse dall'OLAF all'Autorità doganale, ex artt. 11 e 12 del reg. n. 883 del 2013, sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari della relazione finale in quanto, costituendone i presupposti, hanno anch'esse natura ispettiva e sono soggette al medesimo regime accertativo; ne consegue che su di esse ben possono basarsi gli atti impositivi, per la cui emissione non è necessario attendere la relazione conclusiva» (Sez. 5- , Ordinanza n. 28359 del 05/11/2019, Rv. 655728 -01). Nessun dubbio vi può quindi essere circa il fatto che le informative OLAF de quibus onerino CAD del la prova contraria, ancorchè si tratti di accertamenti non definitivi. Pertanto anche in ordine a tale questione la sentenza impugnata si pone in sintonia con la giurisprudenza di legittimità. Con il quinto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole dell'omesso esame di fatti decisivi controversi, poiché la CTR non ha valorizzato le sue allegazioni difensive circa il fatto che l'esportatore coreano fosse effettivamente un produttore di acciaio. La censura è infondata. IlCollegio intende dare seguito ai seguenti principi di diritto: -«La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) -«Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 -01); -«La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico -giuridico posto a base della decisione» (Cass., n. 19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 - 01). Sulla base di tali arresti giurisprudenziali, risulta evidente il non corretto impiego del parametro di critica vincolata evocato dalla ricorrente, che sostanzialmente richiede a questa Corte una "revisione" del giudizio di merito, con particolare riguardo alla valutazione delle prove difensive dedotte dalla ricorrente stessa. Peraltro sul punto la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, sicuramente si pone al di sopra del "minimo costituzionale". Con il sesto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto in violazione degli artt. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs 546/1992, 118, disp. att., cod. proc. civ., 61, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto la sua responsabilità solidale con l'importatore. Con il settimo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 76, 201, 202, CDC, poiché la CTR ha affermato detta responsabilità. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate. Quanto alla prima, va ribadito che «La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto» (Cass., Sez. U, n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269 -01). Peraltro nessuna "correzione" deve effettuarsi della motivazione della sentenza impugnata, risultando appunto esatta la soluzione giuridica data alla questione in esame dal giudice tributario di appello. Va infatti ribadito che «Lo spedizioniere che sia anche rappresentante indiretto dell'importatore risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, atteso che il combinato disposto degli artt. 201, comma 3, e 4, n. 18), del Regolamento n. 2913/92/CEE prevede specificamente la responsabilità sia di chi, come lo spedizioniere rappresentante indiretto, fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, sia dell'importatore, per conto del quale la dichiarazione è fatta» (Sez. 5- , Ordinanza n. 17496 del 28/06/2019, Rv. 654694 -01). Ed è indubbio che la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio rientri pienamente nell'applicazione di tale arresto giurisprudenziale, non essendo controverso che CAD sia intervenuto nelle importazioni de quibus come rappresent ante indiretto dell'importatore. Peraltro le due pronunce di questa Corte citate nella memoria difensiva della ricorrente non sono pertinenti al caso di specie, riferendosi l'una alla rappresentanza diretta dell'importatore (Cass., 12289/2020), l'altra alle sanzioni correlate al recupero daziario a posteriori (Cass., 16625/2020). Con l'ottavo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-la ricorrente si duole della violazione dell’art. 220, secondo paragrafo, lett. b), CDC, poiché la CTR ha escluso la sussistenza dell'esimente dell'errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore. La censura è infondata. Questa Corte ha affermato, condivisibilmente, che «In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913 del 1992 a fini dell'esenzione della contabilizzazione "a posteriori", non ha valenza "in re ipsa", ma solo in quanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile al comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stesso operatore» (Sez. 5- , Sentenza n. 33314 del 17/12/2019, Rv. 656392 -01) e che « In tema di dazi "antidumping", ai fini dell'integrazione delle condizioni di cui all'art. 220, par. 2, lett. b), del cd. Codice doganale comunitario, l'errore delle autorità doganali non è integrato dalla mera ricezione di dichiarazioni inesatte, in quanto l'Amministrazione non è tenuta a verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo delle autorità competenti, in quanto la comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze dei comportamenti scorretti dei fornitori ed il legittimo affidamento è protetto solo quando sono state tali autorità ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia dell'importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, ha agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata, che aveva ritenuto sussistente l'errore delle autorità doganali, indotto dalle erronee dichiarazioni rese dallo spedizioniere, in assenza di un comportamento attivo delle medesime autorità, idoneo ad ingenerare il legittimo affidamento dell'importatore)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 4059 del 12/02/2019, Rv. 652783 - 01) . Nel caso di specie non emerge che vi sia stato un "comportamento attivo" delle Autorità doganali coreane idoneo ad indurre in errore incolpevole l'importatore italiano ovvero il suo rappresentante in dogana CAD. Con il nono motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha pronunciato sulla sua richiesta di applicazione dell’art. 239, CDC. La censura è infondata. Ancorchè il vizio di attività denunciato sussista in astratto, tuttavia si deve dare seguito al, consolidato, arresto giurisprudenziale secondo il quale «Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto»( Cass. n. 2313 del 01/02/2010; ex pluribus conf. Cass. n. 16171 del 28/06/2017 ; Cass. n. 9693 del 19/04/2018). Quindi, anche a voler prescindere dal rilievo della controricorrente agenzia fiscale che non risulta nemmeno proposta l'istanza di sgravio prevista dall'evocata disposizione del CDC applicabile ratione temporis, in ogni caso va ribadito che la domanda di sgravio dei diritti doganali, previstadall'art. 239 del regolamento Cee n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario), ove nonsia fondata sulla deduzione del verificarsi di uno dei casi previsti dagli artt. 900-903 del regolamento Cee n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (casi rispetto ai quali le posizioni dell'istante integrano diritti soggettivi tutelabili dinanzi al giudice ordinario od al giudice tributario, nel vigore, rispettivamente, dell'originario testo dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, o di quello sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), ma sia rivolta a far valere una situazione particolare giustificativa dello sgravio medesimo ai sensi degli artt. 905-909 di detto regolamento Cee n. 2454/93, esula dalla cognizione dell'autorità giudiziaria, investendo scelte e determinazioni di carattere politico(v. Sez. U, Sentenza n. 15381 del 04/11/2002, Rv. 558190 - 01 ; conf, da ultimo Cass. 4641/2020, 25280/2019 e - tra le stesse parti, pur in causa diversa, 13308/2013). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di