CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 34916/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.16642/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ACI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA DELL’EMILIA- ROMAGNA n. 1499/2021 depositata il 14/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il P.M. in persona del Sost. P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale ha concluso come in atti, insistendo nella richiesta di rinvio pregiudiziale in merito alla legittimità della relazione finale dell'Olaf ed ai fini dell'interpretazione della normativa sul dazio anti dumping. Sentita l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata risulta che alla società [OSCURATO:SOCIETA]. sono stati notificati avvisi di rettifica concernenti operazioni di importazione, effettuate nel corso dell’anno 2010, di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile destinati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per i quali era stata dichiarata un’origine filippina, con conseguente applicazione dell’aliquota daziaria pari a zero. Le importazioni erano state eseguite per il tramite della società estera CANO. A seguito di attività istruttoria condotta dall’OLAF, avviata nell’aprile 2011, nel 2013 è stata disposta la revoca dei certificati di origine preferenziale Form A rilasciati alla società esportatrice CANO, in quanto risultata responsabile della presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate all’ammissione di merci di provenienza estera nel porto franco filippino di [OSCURATO:PERSONA]. Gli accertamenti hanno evidenziato che si trattava di prodotti finiti di origine taiwanese, per i quali era stata presentata all’autorità doganale filippina documentazione artefatta, volta a far apparire le merci come semilavorati, successivamente riesportati verso l’Unione Europea come prodotti di origine filippina. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, che ha accolto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna ha successivamente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, respingendo quello incidentale proposto dalla contribuente. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi e illustrato con ampia memoria. L’Agenzia ha resistito mediante controricorso. Con requisitoria scritta il Sost. P.G. Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ilprimo motivo di ricorso, la ricorrente la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul fatto decisivo costituito dalla violazione dell’obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo prima dell’emissione degli avvisi di rettifica. Sostiene che l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha notificato gli atti senza valutare le osservazioni e richieste ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e senza consentire l’accesso alla relazione OLAF completa, impedendo una difesa effettiva. Invoca il principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali e dalla giurisprudenza (Corte di Giustizia, Sopropé, C-349/07; Cass., SS.UU., nn. 18184/2013, 24823/2015), secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale deve essere effettivo e sostanziale, pena la nullità dell’atto impositivo. Ilprimo motivo è infondato. La censura evidenzia due distinti profili: il preteso diniego di accesso alle informative OLAF e la lamentata mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale. Sul primo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo diffuso che la mancata allegazione delle informative o il diniego di accesso non determina invalidità dell’avviso, poiché la produzione di tali atti attiene agli oneri probatori in giudizio e non ai requisiti di validità della motivazione (Cass. n. 28359/2019). La Corte ha altresì precisato che le informative OLAF, anche se interlocutorie, sono atti ispettivi dotati di rilevanza probatoria e possono essere utilizzate dall’[OSCURATO:PERSONA] per fondare la pretesa, senza che sia necessario attendere la relazione finale. L’art. 12 del Reg. n. 883/2013 consente infatti la trasmissione alle autorità nazionali delle informazioni raccolte nel corso delle indagini esterne “in tempo utile” per l’adozione delle misure conformi al diritto interno; tali informative, pur prive di efficacia vincolante, partecipano della stessa natura ispettiva della relazione conclusiva. Ne consegue che l’avviso di rettifica può essere legittimamente emesso sulla base delle informative, purché l’Ufficio ne valuti autonomamente il contenuto, come avvenuto nel caso in esame (Cass. n. 28359/2019 cit.). Quanto al secondo profilo, la Corte ha escluso che la trasmissione delle informative OLAF imponga l’attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale. [OSCURATO:PERSONA]. n. 883/2013 prevede tale garanzia solo per l’atto di chiusura delle indagini, quando le conclusioni contengano riferimenti nominativi a persone interessate (art. 9, par. 4), mentre per le indagini esterne la norma si limita a prescrivere la comunicazione delle informazioni alle autorità nazionali, senza coinvolgimento diretto del soggetto interessato. Il contraddittorio si colloca, dunque, nella fase nazionale, secondo le regole interne (Cass. n. 28359/2019 cit.). In questo quadro, la mancata instaurazione di un contraddittorio con riferimento alle informative OLAF non integra vizio del procedimento, essendo sufficiente il rispetto delle garanzie previste dall’art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 374/1990, che impone il termine dilatorio di trenta giorni tra la consegna del verbale e la notifica dell’avviso. Tale termine, nel caso di specie, risulta osservato, assicurando al contribuente la possibilità di presentare osservazioni e richieste. In sintesi, la giurisprudenza ha affermato che: (i) le informative OLAF sono utilizzabili come prova e non richiedono la preventiva redazione della relazione finale; (ii) non hanno efficacia vincolante, spettando all’[OSCURATO:PERSONA] la valutazione autonoma; (iii) il contraddittorio endoprocedimentale è imposto solo per la relazione finale OLAF con riferimento nominativo; (iv) la mancata allegazione delle informative non invalida l’avviso, trattandosi di questione probatoria (Cass. n. 28359/2019 cit.). Nel caso in esame, l’[OSCURATO:PERSONA] doganale ha agito sulla scorta di informative OLAF trasmesse nel corso di indagini esterne, il che implica il richiamo della consolidata giurisprudenza secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale è richiesto solo per la relazione finale OLAF e solo ove consti uno specifico riferimento nominativo (Cass. n. 8399/2013; Cass. n. 14036/2012; Cass. n. 4997/2009). Le comunicazioni interlocutorie, prive di contenuto dispositivamente vincolante, non impongono, per converso, l’attivazione del contraddittorio, trattandosi di atti istruttori che non incidono direttamente sulla posizione giuridica del contribuente. Sotto questo profilo, non è quindi configurabile alcuna nullità degli atti impositivi per mancata instaurazione del contraddittorio. D’altronde, le informative OLAF, anche se interlocutorie, costituiscono atti ispettivi dotati di rilevanza probatoria e sono soggette, come tali, al libero apprezzamento del giudice, che ne valuta la portata nell’ambito del complesso istruttorio. Esse non posseggono, invero, efficacia limitativa delle prerogative dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale conserva autonomia nel decidere se e come procedere nell’esercizio di queste ultime, sicché non è neppure necessario attendere, da parte sua, la relazione finale per l’emissione dell’avviso (Cass. n. 28359/2019 cit.). Ciò posto, va evidenziato che, secondo il sedimentato principio di questa Corte, nella materia doganale non si applica l'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, ma trova applicazione esclusivamente lo ius speciale di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 374 del 1990 (Cass. n. 2175/2019; Cass. n. 12832/2018; Cass. n. 15032/2014). In particolare, nel caso in esame trova applicazione ratione temporis l'art. 11, comma 4-bis D.Lgs. n. 374/1990 (introdotto dall'art. 92, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), secondo il quale: « nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato [...] o dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5». [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’orientamento nomofilattico secondo cui «nel procedimento di revisione doganale di cui all'art. 11, comma 4-bis d.lgs. n. 374/1990 l'avviso di rettifica dell'accertamento non può essere emanato prima del decorso del termine di 30 giorni dalla notifica o dal rilascio all'operatore interessato della copia del verbale delle operazioni compiute; al mancato rispetto di detto termine minimo consegue l'invalidità dell'avviso, non trovando applicazione in materia la deroga contemplata dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 per i casi di particolare e motivata urgenza» (Cass. n. 23858/2020; Cass. n. 21598/2023). Opera dunque il richiamato jus speciale, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio dell’atto impositivo. In tale cornice, rileva che: (a) il termine dilatorio di trenta giorni è stato rispettato; (b) la società ha effettivamente interloquito, avendo presentato osservazioni; (c) la questione dell’allegazione degli atti presupposti attiene alla fase probatoria in giudizio e non costituisce requisito di validità della motivazione (Cass. n. 28359/2019 cit.); (d) l’[OSCURATO:PERSONA] non era gravata dall’obbligo di esplicitare nell’avviso le ragioni per le quali le osservazioni in parola erano state disattese. A quest’ultimo riguardo, giova evidenziare che in tema di imposte sui redditi e con riferimento all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, ma con rationes senz’altro mutuabili nel contesto ora in esame, questa Corte ha condivisibilmente affermato che «è valido l'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro lato, l'[OSCURATO:PERSONA] ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo» (Cass. n. 12343/2024; Cass. n. 8378/2017). Nella specie, in base alle stesse allegazioni in fatto del ricorso, la consegna del pvc n. 32591 al [OSCURATO:SOCIETA] reca la data del 18 ottobre 2013; il susseguente avviso di accertamento in rettifica veniva notificato il 19 dicembre 2013, quindi è marcatamente posteriore di oltre 30 giorni rispetto alla consegna del primo. In base agli elementi di fatto riportati alla nota 1 di pag. 2 del ricorso, il termine di 30 giorni dalla consegna del verbale è stato in definitiva pienamente rispettato. L’azione dell’[OSCURATO:PERSONA] si è svolta in ossequio al quadro normativo applicabile ratione temporis, e non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa né alcuna violazione dei principi del giusto procedimento. Giova soggiungere che il termine dilatorio di trenta giorni previsto dall’art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374/1990, applicabile ratione temporis, assicura – secondo la valutazione ex ante del legislatore – un contraddittorio anticipato, funzionale alla tutela del diritto di difesa, senza che occorra la prova di resistenza. Tale principio, già affermato per l’analoga disciplina dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 (Cass. n. 701/2019), opera anche in materia doganale, dove il mancato rispetto del termine comporta la nullità dell’avviso, mentre il suo rispetto garantisce la regolarità del procedimento. In conclusione, alla luce dei principi affermati da questa giurisprudenza e sopra ampiamente richiamati, la doglianza sul contraddittorio endoprocedimentale e sul diniego di accesso alle informative OLAF non incide sulla validità degli avvisi, essendo garantito il contraddittorio nazionale ex art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. 374/1990 e sufficiente, ai fini della legittimità dell’atto, la valutazione delle osservazioni, senza obbligo di esplicitazione. Ne discende il rigetto del motivo. Con ilsecondo motivo, è denunciata la violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per avere la CTR ritenuto utilizzabili, ai fini probatori, le comunicazioni interlocutorie trasmesse dall’OLAF all’autorità doganale, indipendentemente dalla relazione conclusiva, in contrasto con i principi di buona amministrazione e di tutela del diritto di difesa. Il secondo motivoè infondato. Le comunicazioni interlocutorie dell’OLAF costituiscono atti ispettivi dotati di rilevanza probatoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Reg. n. 883/2013/UE. La Corte di Cassazione ha chiarito che anche le informative in parola possono fondare legittimamente l’azione dell’[OSCURATO:PERSONA] doganale, qualora valutate autonomamente (Cass. 5892/2013; Cass. 28359/2019 cit.). Come precisato dalla giurisprudenza nomofilattica, le informative interlocutorie condividono la natura ispettiva degli atti OLAF e sono soggette alle stesse regole di valutazione delle relazioni amministrative nazionali, costituendo elementi di prova che il giudice apprezza del tutto liberamente (Cass. 28359/2019 cit.). Tali atti, pur non costituendo la relazione finale, sono comunque riconducibili all’attività investigativa di un organismo dell’Unione Europea dotato di competenza funzionale in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e come tali assumono valore probatorio ove congruamente motivati. È decisivo sottolineare che spetta all’autorità doganale nazionale valutare autonomamente il contenuto e la portata di tali informazioni e stabilire il seguito da darvi, senza alcun automatismo (Cass. 28359/2019 cit., punto 3.3). La medesima Corte di Cassazione ha ribadito che non è necessaria la produzione del rapporto finale OLAF, purché l’avviso riporti i tratti essenziali degli atti presupposti (Cass. 23686/2022). È stato, inoltre, escluso che la mancata allegazione delle informative OLAF o il diniego di accesso ad esse comporti invalidità dell’avviso, poiché la loro produzione rientra tra gli oneri probatori in giudizio e non tra i requisiti di validità della motivazione (Cass. 28359/2019 cit., punto 3.6). Ne consegue che l’utilizzo delle comunicazioni interlocutorie non viola né il principio di buona amministrazione né il diritto di difesa, essendo il contribuente posto in condizione di contestare gli elementi fondanti l’avviso in sede contenziosa. Ciò detto, con memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente ha evidenziato che gli avvisi di accertamento si fondano sulla relazione finale e sulla raccomandazione dell’OLAF, atti che sarebbero stati formati in violazione dei principi di contraddittorio e delle regole procedimentali del Regolamento n. 883/2013, non avendo l’OLAF verificato l’adempimento degli obblighi di controllo gravanti sull’autorità doganale filippina. Ha sottolineato che la relazione è stata resa disponibile solo nel 2016, a processo di primo grado concluso, con conseguente lesione del diritto di difesa, e ha chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE sulla validità di tali atti. Quest’ultima richiesta non può essere accolta, poiché il rinvio pregiudiziale concerne l’interpretazione o la validità di norme dell’Unione e non la legittimità di atti istruttori, che, privi di effetti vincolanti diretti, restano valutabili dal giudice nazionale – lo si è diffusamente evidenziato prima – nell’ambito del sindacato sulla decisione impugnata, come chiarito dalla giurisprudenza unionale (v. Trib. UE, ord. 21 giugno 2017, T-289/16). In altri termini, il rinvio presuppone un dubbio interpretativo su una norma comunitaria, sicché non rileva il profilo applicativo di fatto, che resta affidato al giudice nazionale, laddove – come nella specie – non involga un’interpretazione generale ed astratta (Cass. n. 15041/2017; Cass. n. 6862/2014). Con ilterzo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., l’omessa valutazione del fatto decisivo secondo cui l’autorità doganale filippina era, o avrebbe dovuto essere, consapevole dell’assenza dei presupposti per il riconoscimento del regime preferenziale, ai sensi dell’art. 220, comma 2, lett. b) del [OSCURATO:PERSONA] (CDC), con conseguente violazione della medesima disposizione. Nel perimetro della terza censura si formula, altresì, richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 1, lett. a), TFUE in merito all’interpretazione dell’art. 220 CDC. Il terzo motivoè fondato e va accolto. La giurisprudenza unionale e nazionale (v. Corte di Giustizia UE, C-427/14; Cass. nn. 6131/2019, 33314/2019, 4059/2019) è costante nell’affermare che l’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC presuppone la ricorrenza cumulativa di tre condizioni: i) che il mancato recupero dei dazi sia dipeso da un errore attivo delle autorità doganali; ii) che tale errore non fosse ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede; iii) che quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni doganali. È decisivo rilevare che la sentenza impugnata non svolge alcuna indagine specifica e coordinata su tali condizioni. Il giudice di merito si arresta ad una formula assertiva – « l’importatore ha usato i certificati falsificati, senza attivare alcuno dei necessari controlli…» –che si risolve in un mero richiamo alla falsità documentale. In tal modo, il giudice regionale abdica allo scrutinio cumulativo imposto dalla norma. Diversamente da altri casi vagliati da questa Corte, nei quali la CTR aveva sviluppato una motivazione ampia e puntuale (v. Cass. n. 28359/2019 cit.), la pronuncia qui impugnata si limita alla formula stereotipata sopra ripresa, senza alcuna analisi delle condizioni richieste dall’art. 220 CDC. La situazione che si profila è, dunque, analoga a quella censurata da questa Corte in altre occasioni, allorché è stata qualificata come “apparente” la motivazione ridotta al solo rilievo della falsità documentale (v. Cass. n. 24791/2023, che ha chiarito che il mero rilievo della falsità non basta a escludere la buona fede e che occorre lo scrutinio cumulativo delle tre condizioni ex art. 220 CDC; v. anche Cass. n. 6263/2023, punti 4.4 e 4.5). La trama argomentativa della sentenza impugnata si riduce ad un giudizio apodittico, privo di ogni verifica circa: la condotta delle autorità filippine e la sua eventuale qualificazione come errore attivo; la possibilità per l’importatore di rilevare l’irregolarità, avuto riguardo alla sua esperienza professionale e alla diligenza esigibile; l’osservanza delle prescrizioni doganali. Questi accertamenti attengono al merito e postulano un’analisi fattuale e giuridica che la CTR non ha compiuto. Proprio perché la pronuncia non dà conto di tali passaggi, il giudizio in punto di deficit probatorio delle condizioni utili ad integrare l’esimente invocata si palesa sprovvisto di base logico-giuridica. Ne deriva che la sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata al giudice di merito, affinché svolga gli indispensabili e trascurati riscontri conformandosi ai criteri tracciati dalla giurisprudenza nomofilattica. Quest’ultima, anche in pronunce recenti, ha chiarito che lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore non ha valenza in re ipsa, ma rileva se riconducibile a situazioni tipizzate dalla normativa unionale, tra le quali va annoverato l’errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore nonostante la sua esperienza e diligenza. In buona sostanza, il legittimo affidamento è protetto solo quando sono state le autorità doganali ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia dell’importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, deve aver agito con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., verificando la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale mediante un esigibile controllo sull’esattezza delle informazioni rese dall’esportatore (Cass. n. 4059/2019). Per assumere rilievo scriminante, l’errore deve essere imputabile, dunque, ad un comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell’operatore (Cass. n. 6571/2025). Questa regola conferma che la falsità del certificato non esaurisce il tema della buona fede: occorre verificare se e come l’autorità di esportazione abbia concorso, con un proprio comportamento attivo, a generare l’affidamento; occorre appurare se quell’errore fosse ragionevolmente non riconoscibile da un operatore diligente. La CTR, arrestando l’analisi alla mera falsità anzidetta, trascura il fulcro dell’accertamento imposto, consolidato nei richiamati precedenti (Cass. n. 28359/2019, Cass. n. 6263/2023, Cass. n. 24791/2023, cit.). La verifica della diligenza professionale, a sua volta, non può ridursi al generico richiamo alla qualifica di «operatore esperto»: occorre stabilire, in concreto, quali elementi documentali e prassi operative fossero conoscibili ed esigibili nel periodo delle importazioni, e quali controlli concreti l’operatore abbia effettivamente svolto o trascurato. Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata non sviluppa alcun itinerario motivazionale. Alla luce di quanto precede, il terzo motivo va accolto: la CTR si è limitata a valorizzare la falsità dei certificati senza procedere allo scrutinio cumulativo richiesto dall’art. 220, par. 2, lett. b), CDC. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, la quale dovrà accertare, con puntuale motivazione: (i) l’eventuale sussistenza di un errore attivo delle autorità dello Stato di esportazione; (ii) la non riconoscibilità dell’errore da parte del debitore in buona fede, avuto riguardo alla sua esperienza e alla diligenza professionale esigibile nel periodo delle operazioni; (iii) l’osservanza di tutte le prescrizioni doganali. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale invocato dalla ricorrente nel corpo del terzo motivo di censura. La Corte di Giustizia si è già chiaramente espressa, puntualizzando che il legittimo affidamento del debitore merita tutela solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali riposava detto affidamento. Così, solo gli errori imputabili a un comportamento attivo delle autorità competenti danno diritto a che i dazi doganali non vengano recuperati a posteriori (Corte di Giustizia, 10 dicembre 2015, Veloserviss, C-427/14, punti 43-44). Poiché l’esimente comunitaria presuppone la genuinità delle certificazioni poste a fondamento della richiesta di esenzione, incombe all’importatore dimostrare l’esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall’art. 220 CDC, mentre all’autorità doganale incombe esclusivamente l’onere di allegare e dimostrare l’irregolarità delle certificazioni presentate (Corte di Giustizia, 18 ottobre 2007, Agrover; 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]; 26 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-407/16; Cass.n. 7702/2013). La responsabilità del debitore dell’obbligazione doganale si incardina su una situazione giuridica chiaramente definita, cosicché qualunque operatore economico ha la possibilità di conoscere i rischi inerenti al mercato. La buona fede dell’importatore non lo esime, peraltro, dalla sua responsabilità per l’adempimento dell’obbligazione doganale, essendo questi il dichiarante della merce importata (Corte di Giustizia, 11 dicembre 1980, causa 827/79, Acampora, punto 8). Se così non fosse, infatti, l’importatore sarebbe indotto a non verificare più l’esattezza dell’informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell’esportatore, né la buona fede di quest’ultimo, con conseguente rischio di abusi. Alla luce della giurisprudenza unionale, appare evidente che, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste l’obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui – vertendosi in ipotesi di “acte clair” –la corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso, che ricorre nella specie, –configurante un “acte éclairé” – nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, od in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri (CGUE, 6 ottobre 2021, causa C-561/19; Cass. n. 36776/2022). Con ilquarto motivo, è dedotta, in punto di applicazione del dazio antidumping, la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per erronea applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio, del Regolamento (UE) n. 2/2012, del Regolamento (CE) n. 1225/2009 e del Regolamento (UE) n. 502/2012 della Commissione, in relazione alle medesime circostanze dedotte nel motivo precedente. Con ilquinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, per avere la CTR omesso di valutare le prove ritualmente offerte dalla parte, in violazione del principio di ricerca della verità materiale. Ilquarto motivo e il quinto motivo restano assorbiti. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo di ricorso, respinti i primi due motivi e assorbiti il quarto e il quinto motivo di ricorso. La sentenza d’appello dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’[OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Rigetta il primo e il secondo