CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 21598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 3317/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Piemonten. 1090/04/20 16, depositata il 22 .0 6.201 8. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Cuneo accoglieva i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA], spedizioniere doganale e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., indicato come rappresentante indiretto, avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento, emessoin data 12.09.2014 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per maggiori diritti doganali dovuti in Oggetto: Tributidoganali –contraddittorio –urgenza -insussistenza riferimento all’importazione di elementi di fissaggio in acciaio - dichiaratidi origine thailandese, ma in realtà risultati di origin e cinese –effettuata nel 2011 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. tramite la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rilevando che: -il termine dilatorio di sessanta giorni, che deve intercorrere, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, tra il rilascio del verbale di verifica e l’emanazionedell’atto di accertamento, previsto a pena di nullità di quest’ultimo , si applica anche in materia di diritti doganali, in relazione ai quali il termine di cui all’art. 11, comma 4- bis, del d.lgs. n. 374 del 1990è dimidiato; -poiché l’atto opposto era stato notificato senza l’osservanza di detto termine, lo stesso era privo di efficacia; - le risultanze dell’accertamento non erano in ogni caso contestabili all’appellato che aveva svolto solo il ruolo di spedizioniere e che, quindi, anche secondo le indicazioni della [OSCURATO:PERSONA] delle Dogane(nota n. 21138 del 12.02.2010), non poteva essere chiamato a rispondere perdichiarazioni doganali, “diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni ricevute con mandato, quando dalle stesse sia scaturita un’irregolarità riscontrabile solo con le prerogative possedute da un organo di polizia tributaria e giudiziaria”; - nella specie, la reale provenienza della merce importata era stata accertata solo all’esito delle indagini compiute dall’OLAF in Thailandia; - l ’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -[OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] - c on il primo motiv o , la ricorrente de nuncia la violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 11, comma 4-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990 e 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la CTR ha errato nel ritenere violato l’obbligo del contraddittorio endoprocedimental e, benchèil contribuente non avesse allegato ragioni tali da determinare un esito diverso delprocedimento e nell’avviso di rettifica impugnato fosserocomunque indicate le ragioni di urgenza, che consentivano di derogare al termine prescritto dall’art. 11, comma 4-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990, fra le quali vi era il pericolo di perdita del credito erariale, derivante dallo stato di liquidazione volontaria della [OSCURATO:SOCIETA]., e la comunicazione dell’esito delle indagini svolte dall’OLAF in Thailandia, avvenuta in prossimità della scadenza del termine di decadenza triennale dell’azione di recupero a posteriori; - con il secondo motivo, deduce la violazione e/ o falsa applicazione degli artt.201, par. 3, e 202 del Reg. CEE 2913 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabili al Mellano le risultanze dell’accertamento, non considera ndo che nelle operazioni doganali curate dagli spedizionieri doganal i in rappresentanza indiretta, il dichiarante è lo stesso spedizioniere che agiscein nome proprio e per conto dell’importatore, essendo direttamente responsabile dei maggiori diritti eventualmente dovuti, in solido con l’importatore; - con il terzo motivo, deduce la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 220 del Reg. CEE 2913 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR escluso la responsabilità del Mellano anche sotto il profilo della sua buona fede, avendo ritenuto cheil predetto non pote sse rendersi conto della reale origine della merce importata; -la prima censura è infondata; - secondo il consolidato principio di questa Corte, convalidato dagli arresti della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella materia doganale non si applica l'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, ma trova applicazione esclusivamente lo ius speciale di cui all'art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990 (Cass. 25 gennaio 2019, n. 2175; Cass. 23 maggio 2018, n. 12832; Cass. 2 luglio 2014, n. 15032); - in particolare, trova applicazione ratione temporis l'art. 11, comma 4-bisd.lgs. n. 374/1990 (introdotto dall'art. 92, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. dalla l. 24 marzo 2012, n. 27), secondo il quale: «nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato [..] o dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5»; - il Collegio intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale, “nel procedimento di revisione doganale di cui all'art. 11, comma 4-bis d.lgs. n. 374/1990 l'avviso di rettifica dell'accertamento non può essere emanato prima del decorso del termine di 30 giorni dalla notifica o dal rilascio all'operatore interessato della copia del verbale delle operazioni compiute; al mancato rispetto di detto termine minimo consegue l'invalidità dell'avviso, non trovando applicazione in materia la deroga contemplata dall'art. 12, comma 7, I. n. 2/2000 per i casi di particolare e motivata urgenza”(Cass. 29 ottobre 2020, n. 23858);- la CTR si è attenuta al suindicato principio, confermando l’annullamento dell’atto impugnato, in quanto emesso senza il rispetto del termine dilatorio previsto in materia doganale; - il rigetto della prima censura, con la quale la ricorrente ha inteso contestare la prima delle tre distinte rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità dei motiv i che investono l e ulterior i ratio nes , per difetto di interesse della ricorrente a sentir pronunciare sullo stesso, atteso che la sua eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all'accoglimento del ricorso (ex plurimis, Cass.11.05.2018, n. 11493; Cass. 24.05.2006, n. 12372); -in conclusione, il ricorso va rigettato; - nulla va disposto sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimat