CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12718/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 111/2021 depositata il12/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa. Con ordinanza n. 15347 depositata il 6 giugno 2019 questa Corte accoglieva il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], cassando con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 9 agosto 2016, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. per l'annullamento di un avviso di rettifica dell'accertamento emesso per infedele dichiarazione in ordine alla provenienza della merce importata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il tramite della predetta CAD, quale dichiarante doganale, nonché del relativo atto di irrogazione delle sanzioni. Con l'atto impositivo impugnato l'Ufficio ha contestato la provenienza da Taiwan della merce importata (cavi di acciaio) dalla contribuente, di cui era stata dichiarata l'origine dalle Filippine, e recuperato il dazio antidumpingnon versato. Gli atti oggetto di causa furono emessi in relazione alle importazioni di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, di cui era stata dichiarata l'origine filippina (con aliquota daziaria pari a 0%), effettuate nel corso degli anni 2010 2011 e 2012 dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. tramite le società estere TAPU e CANU. Gli atti in questione sono stati notificati a [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua qualità di rappresentante doganale indiretta. Il giudizio di rinvio è stato ritualmente riassunto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria, che ha accolto l’appello erariale, confermando l’atto impositivo. La sentenza emessa in esito al processo di rinvio è ora impugnata da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso per cassazione incentrato su cinque motivi di censura. Resiste l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c., per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, avendo la Commissione regionale omesso di esaminare il fatto decisivo rappresentato dal fatto che l’autorità doganale filippina era informata o avrebbe dovuto ragionevolmente essere informata che le merci non avevano diritto al regime preferenziale (art. 220, comma 2, b), CDC). Con il secondo motivo di ricorso si contesta l’illegittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c. per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in merito all’asserito difetto di buona fede dell’importatore INOX Mare. Con il terzo motivo si censura l’illegittimità ex art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità del procedimento e violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché ex art. 360 n. 5 c.p.c. avendo il giudice di secondo grado omesso di esprimersi sull’illegittimità degli avvisi di accertamento per illegittimità dei sottostanti atti dell’OLAF nonché ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa il fatto decisivo dell’illegittimità degli atti dell’OLAF che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con il quarto motivo si contesta l’illegittimità ex art. 360 n. 4 c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c. per nullità del procedimento avendo il giudice di secondo grado omesso di esprimersi sulla richiesta di annullamento degli atti impositivi doganali per violazione della normativa regolante il dazio antidumping nonché ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa il fatto decisivo che il dazio anti dumping non può essere applicato se non è espressamente e specificamente previsto dal Legislatore UE all’atto dell’importazione. Con il quinto motivo si censura l’illegittimità ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio del 7 marzo 2013, del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2/2012 del 4 gennaio 2012, Reg (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, Regolamento (UE) n. 502/2012 della Commissione del 13 giugno 2012. Va accolto in quanto fondato, nei limiti appresso esplicitati, il primo motivo di ricorso. Gli altri motivi restano assorbiti. Secondo quanto evincibile dalla esposizione contenuta in ricorso gli esportatori filippini, TAPU e CANO, avevano sede presso il [OSCURATO:PERSONA] (SBF), zona franca istituita sulla base della Sezione 12 dell’Atto della Repubblica n. 7227 (legge filippina del 1992) allo scopo di essere gestita come speciale zona doganale, sottoposta a controllo sia dell’Autorità doganale filippina (BOC) sia della [OSCURATO:PERSONA] (SBMA); secondo questa normativa, «persone, bagaglio, veicoli e merce che entra o lascia nel [OSCURATO:PERSONA] sono assoggettati alla verifica da parte degli ufficiali della dogana come condizione per poter entrare o lasciare la SBF»; «gli ufficiali della dogana possono sequestrare ogni articolo trovato non in regola con la normative doganale durante la verifica doganale nell’entrata o uscita dalla SBF»; le procedure di entrata delle navi nel porto prevedono uno «specifico monitoraggio a bordo (..) e l’ispezione delle merci da parte di un team di cui fa parte anche un “[OSCURATO:PERSONA]” del “BOC”» e, dunque, dell’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA]; i due fornitori filippini non esercitavano alcuna attività di produzione nella [OSCURATO:PERSONA] ma svolgevano attività di servizi e di import-export e importavano da Taiwan, all’interno della [OSCURATO:PERSONA], così severamente controllata, beni finiti destinati, quindi, all’esportazione previo rilascio da parte della stessa autorità doganale della [OSCURATO:PERSONA], che doveva aver registrato le importazioni da Taiwan, dei certificati di origine FORM A. Ad avviso della ricorrente, alla stregua di questo complessivo quadro, costituito anche da specifici elementi fattuali, si sarebbe dovuto concludere che l’autorità doganale filippina, presso la [OSCURATO:PERSONA], disponeva di elementi sufficienti per rilevare l’inganno perpetrato per diversi anni (dal 2010 al 2012) mentre erano assenti elementi che facevano dubitare della falsità di quei certificati, dovendo ritenersi l’affidamento incolpevole dell’importatore visti i numerosi acquisti effettuati nel corso degli anni dal Gruppo, leader mondiale del settore, di cui facevano parte le due società e la provenienza da zona doganale sottoposta ad una così severa disciplina. L’accertamento di queste circostanze, conclude la ricorrente, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della esimente di cui all’art. 220 par. 2 lett. b) del Regolamento del Consiglio (CE) 2913/92 ([OSCURATO:PERSONA] – brevemente anche “CDC”). La giurisprudenza di questa Corte, anche sulla base della giurisprudenza unionale, ha affermato che “In tema di tributi doganali, l'applicazione del regime di esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarità formale e sostanziale della documentazione relativa all'origine e/o alla provenienza della merce, intendendosi per "origine" il luogo dove la merce è stata realizzata e per "provenienza" il luogo dal quale essa giunge o dove è stata oggetto di lavorazione o trasformazione (a tal fine non essendo sufficienti le operazioni di spolveratura, lavaggio, verniciatura, selezione, riduzione a pezzi, ecc.); pertanto, considerato che un certificato di origine "ignota" va considerato come "inesatto", le Autorità doganali, qualora constatino la falsità dei certificati di origine e provenienza, devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi doganali, salve le deroghe nei seguenti casi tipizzati che devono concorrere cumulativamente: riscossione dovuta ad errore delle autorità competenti (sia di quella alla quale spetta procedere al recupero sia di quella di rilascio del certificato preferenziale di esportazione); errore tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, provocato da un comportamento "attivo" delle autorità che rilasciarono il certificato, non rientrandovi l'errore indotto da dichiarazioni inesatte rese dall'esportatore, salvo che le autorità di quel paese fossero informate o dovessero sapere dell'inoperatività dell'esenzione; osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente per la dichiarazione in dogana” (Cass. n. 4997 del 2009; Cass. n. 23000del 2020; Cass. n. 33314 del 2019; Cass.n. 17501 del 2019; Cass. n. 4059 del 2019; Cass. n. 4022 del 2012; Cass. n. 13483 del 2012). La deroga al recupero a posteriori è appunto quella prevista dall'art. 220, comma 2, lett. b), CDC, ammessa nel concorso delle suddette tre condizioni sopra indicate che la norma contemporaneamente richiede (Corte di Giustizia, 14 maggio 1996, cause C-153/94 e C-204/94, [OSCURATO:PERSONA] e altri; 3 marzo 2005, causa C-499/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e Commonfood18 ottobre 2007, causa C - 173/06, Agrover; 15 dicembre 2011, C409/10, [OSCURATO:PERSONA]; 16 marzo 2017, causa C47/16, Veloserviss). L'ordinanza n. 15347 del 2019 di questa Corte aveva cassato la precedente sentenza della CTR segnalando, in particolare, i seguenti principi ai quali il Giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi: a) debbono ricorrere tutte e tre le condizioni di cui all'art. 220, comma 2, lett. b, CDC; b) la semplice falsità della dichiarazione d'origine legittima l'azione di recupero dei dazi; c) non costituisce, di per sé, errore attivo il rilascio di una certificazione falsa e ciò, in ispecie, se sia stata determinata da una falsa rappresentazione in fatto dell'esportatore; d) per ritenere, in questo caso, l'errore imputabile all'autorità emittente occorre provare che essa sapeva o doveva sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale; e) occorre provare, inoltre, che un simile errore non poteva ragionevolmente essere conosciuto dal debitore in buona fede; f) l'onere della prova di tutti gli indicati elementi incombe sull'operatore; g) gli operatori economici, in relazione alla loro esperienza professionale e al grado di diligenza che necessariamente l'accompagna, devono munirsi di tutti gli elementi attestanti la corretta applicazione del regimepreferenziale, ivi compresa l'origine delle merci; h) gli obblighi di diligenza, e i relativi oneri, non si spingono, normalmente, fino a richiedere la verifica sistematica di tutte le circostanze del rilascio del certificato e del ruolo dell'esportatore; i) ove, peraltro, sussistano circostanze che inducano a dubitare dell'esattezza di un certificato d'origine, è richiesta la massima diligenza possibile, che, parimenti, va provata dall'operatore. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, però, si è limitato a riportare che l’Autorità doganale delle Filippine (BOC), nel revocare i certificati rilasciati a TAPU e CANO con nota del 19/07/2013, “affermava che i due fornitori della società appellata avevano presentato, ai fini del rilascio dei certificati Form A, documentazione falsificata per dimostrare che le merci provenienti da Taiwan erano prodotti semilavorati”, concludendo così: “Ne deriva che, mancando il requisito della buona fede del debitore era legittima la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione operata dall'Agenzia nel caso in esame”. L’accertamento della CTR, quindi ha escluso la buona fede solo perché erano stati presentati documenti falsi al fine di ottenere le certificazioni, omettendo l’esame degli elementi dedotti dalla ricorrente, in astratto riconducibili alle condizioni che configurano, pur in presenza di falsità documentali, l’esimente ex art. 220 cit., riconosciuta invece dalla gravata sentenza della CTP. Gli altri motivi restano assorbiti. Conclusivamente, accolto il primo motivo di ricorso nei limiti in motivazione, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata. Per l’effetto, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con riferim