CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18634/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 14/01/1975avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Patti, che ha concluso chiedendol’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Patti eappellata dagli imputati, la Corte di appello di Messina ha limitato la condotta illecita ai fatticontestati tra il 20 ottobre 2017 e il 6 settembre 2018 e, applicate a [OSCURATO:PERSONA] lecircostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in un anno e sei mesi di reclusione e inotto mesi di reclusione, la pena inflitta, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e aLiborio [OSCURATO:PERSONA], eliminando altresì la subordinazione della sospensione condizionaledella pena agli obblighi di bonifica, nel resto confermando la decisione appellata, che avevaaffermato la penale responsabilità degli imputati per il delitto di cui agli artt. 110, 452-quaterdecies, comma 1, cod. pen.In particolare, agli imputati si contesta, in concorso tra loro, al fine di conseguire uningiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi ed attivitàcontinuative, di aver ricevuto e gestito, su un’area di cui erano comproprietari, sita incontrada [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Mistretta e censita al catasto alle particelle 2, 3, 4, 5 e 6del foglio di mappa 92, ingenti quantitativi di rifiuti, ovvero, di materiali di risulta (terre e rocceda scavo) provenienti dai lavori di ammodernamento e sistemazione della SS 117,svolgendo tale attività abusivamente:1) in ragione della mancata effettuazione della valutazione di incidenza ambientale,trattandosi di un intervento incidente su una zona parzialmente ricompresa in un sitod’interesse comunitario (S.I.C.) e comunque parzialmente idoneo ad avere incidenza suquest’ultimo;2) per aver omesso di predisporre verifiche adeguate allo scopo di evitare che nel sitovenissero conferiti anche residui cementizi e bituminosi frammisti alle terre e rocce da scavo;3) per aver consentito di proseguire i conferimenti anche quando il titolo abilitativorilasciato ai fini idrogeologici non era più valido e l’attività nel sito (autorizzata dal ServizioIspettorato [OSCURATO:PERSONA] delle Foreste di Messina con nota datata 4 maggio 2015 prot. n.0048477, con validità di ventiquattro mesi prorogabili su richiesta motivata per un massimodi ulteriori dodici mesi, in relazione a lavori di risanamento del suolo agricolo, tramite bonificadella superficie e la riprofilatura del piano di campagna) sarebbe stata consentita solo al finedi completarne la sistemazione (in particolare, con nota del Servizio IspettoratoRipartimentale delle Foreste di Messina prot. n. 126232 del 20 ottobre 2017 era statocomunicato alla ditta [OSCURATO:PERSONA] che non era possibile rilasciare l’autorizzazione diproroga al completamento dei lavori, determinando, con validità di due mesi dalla notifica, diprocedere a lavori di livellamento delle terrazze ed impartendo una serie di prescrizioni alriguardo);4) per aver conferito a comunque consentito il conferimento sul predetto sito di unquantitativo di materiale di risulta quantificato nella misura complessiva di 668.991,350 mc.e, pertanto, superiore al quantitativo massimo da intendersi autorizzato con la nota del dalServizio [OSCURATO:PERSONA] delle Foreste datata 4 maggio 2015 e recante prot. n.0048477, pari a 600.000 mc.2. Avverso l’indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], peril ministero del comune difensore di fiducia, con il medesimo atto hanno proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.2.1. Con un primo, complesso, motivo, si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 452-quaterdecies cod. pen., d. m. n.161 del 2012, 256 d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione all’art. 42, comma 4, cod. pen.Espone il difensore che la motivazione sarebbe manifestamente illogica, laddoveafferma l’illegalità della condotta a partire dal 20 ottobre 2017, data della nota prot. 126232dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Foreste (I.R.F.) di Messina, con cui si comunicava alladitta [OSCURATO:PERSONA] che non era possibile rilasciare l’autorizzazione di proroga alcompletamento dei lavori. Dopo aver ripercorso la tappe della complessa vicendaamministrativa, rappresenta il difensore che la Corte di merito non ha esaminatol’argomentazione secondo cui, ai sensi dell’art. 11 delle “Nuove direttive unificate per ilrilascio dell’autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologica in armonia con il pianod’assetto idrogeologico (P.A.I.)”, approvante con D.A. n. 569 del 17 aprile 2012, al comma 2prevede che “per le opere pubbliche il nulla osta si rinnova automaticamente a partire dallaconsegna dei lavori ed ha validità fino alla fine dei medesimi”, sicché, ad avviso deldifensore, il titolo abilitativo rilasciato ai fini del vincolo idrogeologico non era scaduto.Aggiunge il difensore che i giudici di merito hanno ignorato, inoltre, la nota del 26 febbraio2024, prot. n. 20658, rilasciata dall’I.R.F. di Messina, che legittimava l’attività posta in esseredopo l’invio dell’indicata nota dello stesso ufficio prot. n. 126232.Sostiene, ancora, il difensore che l’autorizzazione dell’I.R.F. di Messina n. 0048477 del4 maggio 2015 non solo non era scaduta, ma costituiva un atto propedeutico al soloprovvedimento autorizzativo, ossia l’autorizzazione edilizia n. 032/15 del 6 giugno 2015 incorso di validità; per contro, la Corte di appello, per un verso, ha valorizzato la deposizionedella teste Commendatore, che non era tra i funzionati dell’I.R.F. che hanno partecipato alprocedimento, né risulta tra i firmatari del verbale di verifica tecnica del 9 ottobre 2017, e, peraltro verso, ha ignorato la circostanza che il geom. Provenzale, con comunicazione del 29settembre 2017, aveva attestato il reale quantitativo del materiale conferito nel sito, ossia415.157,30 mc., laddove la Corte di appello ha valorizzato gli accertamenti compiutimediante drone, effettuati da soggetti esterni all’amministrazione senza che siano stati resinoti i dati basilari del rilievo.Ad avviso del difensore, inoltre, la disposizione di cui all’art. 15, comma 3, d.m. 10agosto 2012, n. 161 (“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocceda scavo”) sarebbe stata interpretata in maniera erronea, in quanto dall’analisi del decretonon emerge alcuna disposizione che faccia discendere conseguenze dal conferimento ineccesso di terre e rocce da scavo allorché il nulla osta relativo al vincolo idrogeologico risultiscaduto.Sostiene, ancora, il difensore, che difetterebbero gli elementi costitutivi del reato, conriferimento, in particolare, sia al requisito dell’organizzazione, posto che il [OSCURATO:PERSONA] MariaPorracciolo si è limitato a far scaricare sul proprio fondo le terre e le rocce da scavoprovenienti dai lavori di ammodernamento di una strada, come emerge dalla deposizione delteste Oieni, riportata, per stralcio, alle p. 12-14 del ricorso, sia del dolo specifico, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era convinto di svolgere una attività lecita, supportata da tutte lenecessarie autorizzazioni.Sotto un diverso profilo, il difensore contesta la corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] posta in essere dal fratello, essendo manifestamente illogica l’affermazionesecondo cui con il comodato, stipulato nel 2005, [OSCURATO:PERSONA] avesse incaricato ilfratello della gestione del progetto di miglioramento del fondo e del contratto per ilrecepimento dei rifiuti. Rappresenta il difensore che, ai fini di una responsabilità a titolo diconcorso, non rileva né la semplice conoscenza di un fatto delittuoso, né l’interesse per lafaccenda, anche considerando il tenore delle telefonate intercettate tra i due fratelli, chedi concorso “morale”, prova che non può essere automaticamente desunta dalla qualità dicomproprietario del fondo.Ancora, il difensore censura la motivazione, laddove ha escluso la qualificazione delfatto ai sensi dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, posto che l’eventuale sussistenza del dolonon è di ostacolo alla invocata riqualificazione.Il difensore, infine, deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in quanto sullascorta del materiale probatorio, non poteva ritenersi raggiunta la prova della penaleresponsabilità degli imputati oltre ogni ragionevole dubbio.2.2. Con un secondo motivo, si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione art. 62-bis cod. pen., la cui applicazione è stata negata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] con una motivazione manifestamente illogica, senzaconsiderare, oltre lo stato di incensuratezza, il fatto che gli aveva operato nello svolgimentodel progetto in forza di titoli regolari.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con cui chiede il rigetto deiricorsi; il difensore degli imputati ha depositato memoria di replica che, nel riprendere leargomentazioni del ricorso, insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso promosso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile,mentre sono fondate le censure dirette a contestare l’affermazione della penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nei termini di seguito chiariti.2. Per una migliore comprensione della vicenda, appare utile ricapitolare la scansionetemporale dei fatti per cui è processo, come ricostruita dalle sentenze emesse dai giudici dimerito e non oggetto di contestazione.2.1. In data 1 luglio 2005, veniva stipulato un contratto tra [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale il terreno sito inMistretta, [OSCURATO:PERSONA], censito al f. 92, particelle nn. 2, 3, 4, 5 e 6, veniva concesso incomodato d’uso gratuito al solo [OSCURATO:PERSONA];2.2. in data 25 luglio 2011, previo parere favorevole espresso dal Dipartimentocomproprietario e comodatario del fondo dinanzi indicato, con riferimento alla particella n. 2,l’autorizzazione ai fini idrogeologici per l’esecuzione di lavori di miglioramento agricolo,avente validità per ventiquattro mesi, prorogata, per consentire il completamento dei lavori disistemazione fondiaria, per ulteriori dodici mesi con provvedimento prot. n. 109861 del 20agosto 2013 e, successivamente, per altri dodici mesi con provvedimento prot. n. 112837 del12 settembre 2014;2.3. in data 17 febbraio 2015, il [OSCURATO:PERSONA] di Mistretta riceveva unarichiesta prot. 17754 di variante in corso d’opera dei lavori di risanamento del suolo agricolotramite la bonifica della superficie e la riprofilazione del piano di campagna, fondo agricolosito in Mistretta nella contrada [OSCURATO:PERSONA]; l’I.R.F. di Messina, con nota prot. 36593 dell’1 aprile2015, chiedeva di produrre il “Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto inconformità al D.M. 10/8/2012 n. 161 (…) completo del visto dell’Autorità competente (…). Inparticolare, il Piano dovrà inequivocabilmente indicare i siti di provenienza del materiale diriporto già depositato e/o da depositare, per consentire all’Autorità forestale la pienavalutazione idrogeologica dei luoghi interessati, nonché apprezzare eventuali profili diversida quello dichiarato”;2.3. in data 4 maggio 2015, l’I.R.F. di Messina rilasciava una nuova autorizzazione,avente validità per ventiquattro mesi, avente ad oggetto l’estensione dei lavori dirisanamento del suolo agricolo anche alle particelle nn. 3, 4, 5 e 6, con le seguentiprecisazioni e prescrizioni: “le opere da realizzare non costituiscono variante in corsod’opera dell’intervento già autorizzato con il protocollo n. 8274/2008 e successive proroghen.10986/2013 e n. 112837/2014, bensì un intervento ex novo”, e “le terre e rocce da scavoda riutilizzare per rendere l’opera finita sono state quantificate in mc. 600.000 e provengonodagli scavi di ammodernamento della SS 117, nella tratta Mistretta-Nicosia”; si chiedevanuovamente di produrre al [OSCURATO:PERSONA] forestale di Mistretta, fra l’altro, il Piano di utilizzodelle terre e rocce di scavo ai sensi del D.M. n. 161 del 2012, con l’avvertimento che taledocumentazione “costituisce presupposto per prevenire ogni eventuale violazione alla normadi settore vigente sul piano amministrativo e penale”;2.4. in data 7 ottobre 2017, a fronte della richiesta di proroga avanzata da VincenzoMaria [OSCURATO:PERSONA] in data 20 giugno 2017, veniva effettuato un sopralluogo sul fondo inesame, all’esito del quale l’I.R.F. di Messina, con determina n. 126232 del 20 ottobre 2017,comunicava che, “tenuto conto che l’area interessata dall’intervento posto in essere haraggiunto la copertura totale di mc. 600.000 non è possibile rilasciare l’autorizzazione diproroga al completamento dei lavori”, prescrivendo di procedere esclusivamente allivellamento e alla sistemazione dei terrazzamenti già esistenti, con inibizione ad eseguireulteriori conferimenti;2.5. nonostante il menzionato diniego, i lavori erano proseguiti per larga parte del 2018,come riferito dal teste Portello, all’epoca in servizio presso il commissariato di Sant’AgataMilitello, e come confermato dai servizi di o.c.p. anche mediante l’utilizzo di una telecameraindirizzata sul fondo, sul quale veniva rilevata la presenza di materiale da scavo, di residui diplastica, cementizi e bituminosi (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).3. Ciò posto, si osserva che la sentenza impugnata ha ridotto l’accusa, ritenendo nonprovati i fatti di cui ai nn. 1 e 2 del capo di imputazione, circoscrivendola, quindi, ai fatti di cuiai nn. 3 e 4, commessi fra il 20 ottobre 2017, quando fu adottata la nota prot. 126232dell’I.R.F. di Messina, e il 6 settembre 2018, data della comunicazione di fine lavori.4. Proprio per il ridimensionamento, anche dal punto di vista temporale, dell’accusa,vengono in rilevo, ratione temporis, le sole disposizioni del d.P.R. 13 giugno 2017 n. 120,recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce dascavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.L’art. 4, comma 1, così recita: “in attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfareaffinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri digrandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, sianoqualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esseapplicabili”.Il successivo comma 2 stabilisce che “ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183,comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavoper essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti: a) sono generatedurante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopoprimario non è la produzione di tale materiale; b) il loro utilizzo è conforme alle disposizionidel piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'operadiversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramentifondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) sono idonee ad essereutilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale praticaindustriale; d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo IIo dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico dicui alla lettera b)”.Come risulta dalle disposizioni ora indicate, il fulcro della relativa disciplina è il piano diutilizzo: se l’impiego di terre e rocce da scavo non è conforme alle disposizioni del piano diutilizzo, queste non possono essere qualificate come sottoprodotti e devono quindiintendersi come rifiuto, per effetto del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, d.P.R. n.120 del 2017, 184-bis, comma 1, e 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006.5. Orbene, le censure dirette a contestare la qualificazione di “rifiuto” delle rocce e delleterre da scavo sono inammissibili perché generiche e, comunque, manifestamenteinfondate.Come correttamente osservato dalla Corte di appello, tale qualificazione deriva dallaaccertata violazione del piano di utilizzo, scaturita dalla mancata proroga che VincenzoMaria [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto per le attività del fondo, le quali, nondimeno, eranoproseguite con la immissione di nuove terre e di nuovo materiale derivante dallarealizzazione autostradale sino a larga parte del 2018.In altri termini, è proprio da tale momento – ossia dal 7 ottobre 2017, data delladetermina n. 126232 emessa dall’I.R.F. di Messina - che le rocce e le terre da scavo hannoassunto la qualifica di “rifiuto”, e non più di sottoprodotto, non risultando soddisfatto ilrequisito dell’utilizzazione del materiale in conformità al piano di utilizzo per la realizzazionedel miglioramento fondiario.A fronte di tale motivazione, il richiamo alla nota del 26 febbraio 2024, prot. n. 20658,rilasciata dall’I.R.F. di Messina, che, a dire del difensore, legittimava l’attività – peraltro, sinoti, dopo sette anni -, appare del tutto generico, perché non spiega in che modo tale attivitàpotesse essere ritenuta legittima, a fronte, si ripete, dell’accertata violazione del piano diutilizzo, ciò che integra la “abusiva” gestione dei rifiuti.Deve infatti, ribadirsi, che la condotta abusiva, idonea ad integrare il delitto di cui all'art.452-quaterdecies cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritteautorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunquenon commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere inviolazione di leggi statali o regionali — ancorché non strettamente pertinenti al settoreambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016,Simonelli, Rv. 268060; Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269491; v. anche Sez. 3,n. 44449 del 15/10/2013, Rv. 258326, secondo cui la mancanza delle autorizzazioni noncostituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che può sussistere anchequando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata).6. Alla violazione del piano di utilizzo, come rilevato dalla Corte di merito, si uniscel’accertato superamento del materiale apportato rispetto al limite di 600.000 mc.; dal verbaledi verifica tecnica del 9 ottobre 2017, infatti, emerge che il totale apportato nel sito era pari amc. 668.991,305, come risulta confermato dalla stessa nota IRF prot. 20658 del 26/2/2024,più volte invocata dai ricorrenti -, volume che certamente si è incrementato nel tempo postoche i lavori cessarono solo nel settembre 2018 e, che, pertanto, merita l’appellativo di“ingente quantitativo”, come richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame.Al cospetto di tale motivazione, la difesa sollecita una diversa lettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri digiudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti: attività entrambe precluse nelgiudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l'esperienza conoscitivadel giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificarel'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare ilsuo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.7. La Corte di merito ha poi ribadito gli ulteriori elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi,della fattispecie in esame con una motivazione priva di profili di illogicità manifesta econforme agli insegnamenti di questa Corte.7.1. Quanto alla sussistenza della condotta di gestione, la Corte di appello haevidenziato che l’operazione realizzata da [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un notevoleimpatto ambientale, coinvolgente quantitativi imponenti di rifiuti – una volta venuta meno laqualifica di “sottoprodotto” delle terre e rocce da scavo – che non ha richiesto l’adozione dimezzi sofisticati, spingendosi verso forme di interramento incontrollato di rifiuti.A tal proposito, deve ribadirsi che il delitto in esame si perfeziona attraverso larealizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati alconseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur ancherudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestireingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao,Rv. 268920 - 01), come, appunto, accertato nel caso in esame.7.2. In relazione all’elemento soggettivo, la Corte di merito ha ritenuto accertato sia ildolo generico, desunto dalla consapevolezza del percorso elusivo –o più correttamente,abusivo -, intrapreso da [OSCURATO:PERSONA], come si desume dal tenore delleconversazioni telefoniche, sia del dolo specifico, costituito dal “fine di conseguire un ingiustoprofitto”, sulla base del vantaggio economico concretamente conseguito dal [OSCURATO:PERSONA] MariaPorracciolo, il quale ha continuato a sfruttare un vastissimo terreno per le terre da scavoprovenienti dai lavori del tratto autostradale, anche quando tale attività era divenuta“abusiva” perché realizzata in violazione delle prescrizioni imposte.7.3. Anche in tal caso, il motivo deduce censure di fatto, che esulano del sindacato dilegittimità.8. E’ fondata la doglianza relativa all’affermazione della responsabilità concorsuale diLiborio [OSCURATO:PERSONA].8.1. Si rammenta che, come affermato dalle Sezioni Unite Mannino (n. 33748, del12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231671), il contributo atipico del concorrente, di naturamateriale o morale, in tanto rileva a norma dell’art. 110 c.p. in quanto “abbia avuto una realeefficienza causale, sia stato condizione ‘necessaria’ - secondo un modello unitario eindifferenziato, ispirato allo schema della condicio sine qua non proprio delle fattispecie aforma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminosocollettivo e per la produzione dell’evento lesivo del bene giuridico protetto”.Le Sezioni Unite hanno precisato che il modello condizionalistico non ammettescorciatoie probatorie nel caso in cui il contributo dell’extraneus sia “morale”, mettendo inguardia dalla tentazione di convertire meccanicamente contributi materiali che risultinosforniti di evidenze in contributi morali, e di sostituire il criterio causale con quellodell’idoneità: “neppure sembra consentito accedere ad un’impostazione di tipo meramente‘soggettivistico’ che, operando una sorta di conversione concettuale (e talora disovvertimento dell’imputazione fattuale contestata), autorizzi il surrettizio e indiretto impiegodella causalità psichica c.d. da ‘rafforzamento’ dell’organizzazione criminale, per dissimularein realtà l’assenza di prova dell’effettiva incidenza causale del contributo materiale per larealizzazione del reato”; in particolare, osservano le Sezioni Unite, “pretese difficoltà diricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possonomai legittimare – come queste Sezioni Unite hanno già in altra occasione affermato (sent. 10luglio 2002, Franzese) - un’attenuazione del rigore nell’accertamento del nesso di causalità euna nozione ‘debole’ della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell’’aumento delrischio’, finirebbe per comportare un’abnorme espansione della responsabilità penale”.Queste conclusioni sono state ribadite e precisate dalle Sezioni Unite Andreotti (n.45276 del 30/10/2003, Rv. 226101 – 01), le quali hanno affermato il principio secondo cui, intema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale delconcorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche dellacondotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione allasua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altroconcorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacoloalla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla provadell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e diprecisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con lecondotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenzaprobatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.8.2. Sulla scorta di tale autorevole insegnamento, predicato dalla giurisprudenzasuccessiva senza soluzione di continuità (ex multis, cfr. Sez. 6, n. 1869 del 01/07/2025, dep.2026, Bellini, Rv. 289272 – 01; Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 –01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310 – 01; Sez. 1, n. 4060del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239196 - 01), ritiene il Collegio che la motivazionenon abbia fatto buon governo dei principi appena indicati.La Corte di merito, invero, ha ribadito la responsabilità, a titolo di concorso, di LiborioPorracciolo, su elementi del tutto inconferenti, quali il legame di parentela con il fratelloVincenzo [OSCURATO:PERSONA], dominus di tutta la vicenda, l’essere il comproprietario del fondo– il quale, peraltro, molto tempo prima dei fatti per cui è processo, ossia il 1 luglio 2005, erastato oggetto di contratto di comodato d’uso gratuito in favore del solo [OSCURATO:PERSONA] MariaPorracciolo – e il ricoprire la carica di Sindaco del Comune di Mistretta. Anche gli ulteriori elementi indicati dalla Corte di merito, ossia la “reazione tutt’altro chesorpresa avuta nel corso della conversazione telefonica captata con il fratello che glirappresentava le sue preoccupazioni su possibili imminenti controlli da parte delle FF.OO.”,nonché il “suo coinvolgimento diretto consistito nell’accordo di redigere e inviareall’ispettorato una comunicazione nella quale il fratello avrebbe comunicato di avere iniziatoa dare seguito alle prescrizione dell’I.R.F. tramite sistemazione del sito da trasmettere soloqualora fosse stato necessario” (p. 8 e 9 della sentenza impugnata) -, appaiono, a tuttoconcedere, come ritenuto dalla Corte di appello, “circostanze sintomatiche di una pienaconsapevolezza dello stato delle cose”, ma non sono affatto dimostrative di un contributocausale, anche “morale” nel senso dianzi indicato, nella realizzazione del reato.9. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di LiborioPorracciolo con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina,che, libera nel merito, dovrò uniformarsi ai principi dinanzi indicati.10. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.10.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in temadi attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826;Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).Si è precisato, inoltre, che, la concessione delle attenuanti generiche deve esserefondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di specialebenevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta nonspecifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possanoconvincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniegodell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementipositivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep.09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).L'applicazione delle circostanze in esame, infatti, non costituisce un diritto conseguenteall'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementidi segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione dellestesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).10.2. Orbene, nel caso in esame la Corte di appello non ha rinvenuto elementivalorizzabili per una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen.; al cospetto di talemotivazione, il motivo appare generico perché non indica alcuna circostanza che, ovevalutata, avrebbe potuto portare al riconoscimento delle attenuanti in esame, tali nonessendo né lo stato di incensuratezza, per espresso dettato normativo, né l’asseritaconvinzione di avere operato in forza di titoli ritenuti regolari, ciò che è smentito dalleargomentazioni poste a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità delricorrente.11. Essendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile e, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzionepecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso diPorracciolo [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]