CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2021
Cassazione n. 03582/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente C .e) ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10299-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 35, presso lo studio eitj dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]°, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G.982/2020 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DO1 1. [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Tribunale di Tivoli avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento di euro 4.251,29, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada. 2. Con ordinanza 29 marzo 2021 il Tribunale di Tivoli declinò la propria competenza, in favore di quella del Giudice di pace di Roma. A fondamento di tale provvedimento il Tribunale ritenne che le opposizioni avverso le cartelle di pagamento emesse per la riscossione di sanzioni amministrative scaturente da violazioni del codice della strada devono essere proposte ratione materiae innanzi al Giudice di pace, e ratione loci dinanzi al giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'articolo 7 d.lgs. 150/11, e dunque - nel caso di specie - Roma. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], fondato su un solo motivo. Il pubblico ministero ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce che l'opposizione da lui proposta si fondava sul presupposto che la cartella esattoriale gli era stata notificata in modo irregolare (per l'esattezza, con messaggio proveniente da un indirizzo PEC "non inserito nei pubblici elenchi"); che di conseguenza essa andava qualificata come opposizione Ric. 2021 n. 10299 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.; che competente a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi è, ratione materiae, il Tribunale; e ratione loci il giudice del luogo ove è stato eletto domicilio nell'atto di precetto o, in mancanza, quello del luogo di residenza del trasgressore, e quindi Tivoli. 2. Il ricorso è fondato. L'odierno ricorrente nell'atto di opposizione aveva prospettato unicamente vizi formali della cartella esattoriale. La competenza a conoscere dell'opposizione da lui proposta andava perciò individuata in base ai criteri ordinari dettati dalla legge in materia di opposizioni all'esecuzione, e dunque: a) ratione materzae, la competenza spettava al Tribunale e non al Giudice di pace, vertendosi in tema di opposizione agli atti esecutivi (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 6667 del 20.3.2007); b) ratione loci, la competenza spettava al giudice del luogo dove era stata notificata la cartella, ex artt. 27 e 480, comma terzo, c.p.c. (Sez. 2, Ordinanza n. 8704 del 15/04/2011, Rv. 617740 - 01). Va, conseguentemente, dichiarata la competenza del Tribunale di Tivoli. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. -) dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli; -) condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente regolamento di competenza, che si liquidano nella somma di euro 2.200, di cui 200 per Ric. 2021 n. 10299 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -3- spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 3 novembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) O A.1n1n•