CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 settembre 2026
Cassazione n. 25841/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroAgenzia delle Entrate - Riscossione ed [OSCURATO:SOCIETA].-intimate-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. cronol. 12970/2025 del13/11/2025 RG n. 44740/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e diAgenzia delle entrate – Riscossione, dinanzi al Tribunale di Roma,opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. ad una cartella di pagamento relativaa somme da devolvere alla Cassa depositi e prestiti – Cassa delleNumero registro generale 26531/2025Numero sezionale 1843/2026Numero di raccolta generale 25841/2026Data pubblicazione 26/09/2026ammende (euro 3.000,00) e spese processuali (euro 60,00), sostenendoche la relativa notificazione non era stata preceduta da quella degli attipresupposti (avviso di liquidazione e invito al pagamento) e che ad essanon era allegato il provvedimento per cui era stato richiesto il pagamento,con conseguente configurabilità di un difetto di motivazione, nonchédenunciando la violazione dell’art. 97 del codice di rito.Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 13 marzo 2025, il giudice hasottoposto alle parti la questione, rilevabile d’ufficio, dell’incompetenza pervalore e ha assegnato i termini di cui all’art. 171-ter c.p.c., differendol’udienza al 6 novembre 2025.Disposta la sostituzione di detta udienza con lo scambio di note scritte exart. 127-ter c.p.c., il Tribunale, con ordinanza n. cronol. 12970/2025 del13.11.2025 – RG n. 44740/2024, ha dichiarato la propria incompetenzaper valore in favore del Giudice di pace di Roma ed ha compensato tra leparti le spese processuali.2. [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza avverso ilprovvedimento in questione sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. e Agenzia delle entrate – Riscossione non hannosvolto attività difensive in questa sede.persona del [OSCURATO:PERSONA] Mauro hapresentato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso, e laricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la notificazione del ricorsoall’Avvocatura dello Stato è avvenuta all’indirizzo PEC“[OSCURATO:EMAIL]”, deputato alle comunicazioniistituzionali, e non all’indirizzo PEC “[OSCURATO:EMAIL]”,destinato alle notificazioni di atti giudiziari, il che costituisce astrattamentecausa di nullità della notificazione (cfr.: Cass. n. 11154/2018).Numero registro generale 26531/2025Numero sezionale 1843/2026Numero di raccolta generale 25841/2026Data pubblicazione 26/09/2026Va, tuttavia, rilevato che le notificazioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Agenzia delle entrate – Riscossione sono avvenute anche ai rispettiviindirizzi PEC istituzionali, il che determina la sanatoria di tale nullità (cfr.:Cass., Sez. Un., n. 4845/2021), sicché non è necessario ordinare larinnovazione all’indirizzo corretto.2. Venendo all’esame delle ragioni di impugnazione, deve premettersiche il secondo motivo va trattato prioritariamente in ordine logico.Con esso, la ricorrente, considerato che l’incompetenza per valore non erastata eccepita dalle controparti, rimaste contumaci, lamenta che essa siastata rilevata d’ufficio dal Tribunale tardivamente, oltre il termine di cuiall’art. 38 c.p.c.Il motivo è infondato.Invero, l’incompetenza per valore è stata rilevata d'ufficio con il decretoemesso il 13 marzo 2025 ex art. 171-bis c.p.c. (cfr.: art. 38, terzocomma, c.p.c.), e dunque tempestivamente.Ne deriva che non sono applicabili nella fattispecie, in senso contrario, iprecedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente, peraltro anteriori allariforma di cui al d. lgs. n. 149/2022, che ha introdotto la disposizione dicui all’art. 171-bis c.p.c.3. Con il primo motivo, la ricorrente assume l’erroneità dell’ordinanzaimpugnata, sostenendo che, vertendosi in materia di opposizioneall’esecuzione e agli atti esecutivi proposta ex artt. 615 e 617 c.p.c.avverso una cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia, lacompetenza non potrebbe mai spettare al Giudice di pace, neanche inconsiderazione del valore della causa, dovendosi avere riguardo allacompetenza per materia del Tribunale. La ricorrente, inoltre, deduce che,avendo la stessa prospettato, tra l’altro, vizi formali della cartella,l’impugnativa è qualificabile anche come opposizione agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c. e dunque rientra nella competenza funzionale del Tribunale.Il motivo è fondato.Numero registro generale 26531/2025Numero sezionale 1843/2026Numero di raccolta generale 25841/2026Data pubblicazione 26/09/2026In primo luogo, deve osservarsi che il Tribunale, nel rilevare che la sommaoggetto della cartella era di entità tale da rientrare nell’ambito dellacompetenza per valore del Giudice di pace, non ha tenuto conto dellanatura della pretesa creditoria di cui alla cartella opposta e, dunque, delprofilo relativo alla competenza per materia.Dal tenore del ricorso e dalla documentazione ivi riprodotta emerge che ilcredito in questione è relativo a somme da devolvere alla Cassa depositi eprestiti – Cassa delle ammende (euro 3.000,00) e spese processuali (euro60,00), sicché si verte in tema di spese di giustizia, il cui recupero coattivoè disciplinato dagli artt. 205 e 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002.In materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella esattorialeemessa su richiesta di un'autorità giudiziaria per la restituzione di sommericevute a titolo di compensi per prestazioni di patrocinio a spese delloStato, è stato affermato che la competenza per materia è del tribunale,identificato secondo il foro erariale, e non del giudice di pace, in quanto ilgiudizio sul merito della pretesa posta in esecuzione rientra nellacompetenza per materia del tribunale (cfr.: Cass. n. 10395/2016).In un caso del tutto analogo a quello in trattazione nella presente sede, èstato, poi, affermato che il principio di cui innanzi, benché formulato conriferimento alla diversa fattispecie dei compensi per patrocinio a spesedello Stato e all'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, riposa su una ratiotale da poter essere estesa analogicamente anche al caso di specie, inmodo tale che, in materia di recupero di spese di giustizia, la cognizionedella pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo è attribuita, rationemateriae, al tribunale, dal che consegue che l’opposizione all’esecuzione,la quale investe l’an della pretesa e dunque involge la medesima materia,non può essere radicata dinanzi al giudice di pace. La presenza di uncriterio di competenza per materia, ancorché così accreditatoanalogicamente in via giurisprudenziale, esclude il criterio dellacompetenza per valore (cfr.: Cass. n. 9607/2026).Numero registro generale 26531/2025Numero sezionale 1843/2026Numero di raccolta generale 25841/2026Data pubblicazione 26/09/2026Non rileva nella specie la competenza del tribunale in materia di imposte etasse ai sensi dell’art. 9, secondo comma, c.p.c., visto che le spese digiustizia non hanno natura tributaria.In ogni caso, avuto riguardo alla presenza anche di un orientamentodifforme (cfr.: Cass. n. 18618/2026), deve osservarsi che, essendo statifatti valere con l’opposizione in questione anche vizi formali della cartellaimpugnata, come l’omessa notifica dell'invito al pagamento e la carenza dimotivazione, la relativa impugnativa va qualificata, in tale parte, comeopposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenzaspetta, ratione materiae, ancora una volta al Tribunale anziché al Giudicedi pace (cfr.: Cass. n. 3582/2022; Cass. n. 18618/2026); inoltre, qualoranei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solosoggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valoredel giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l'organogiudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia(cfr.: Cass. n. 16355/2010; Cass. n. 9988/2011; Cass. n. 17843/2014;Cass. n. 18618/2026).4. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto.In definitiva, va annullata l’ordinanza impugnata e dichiarata lacompetenza del Tribunale di Roma, che statuirà anche sulle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e dichiara lacompetenza del Tribunale di Roma, fissando per la riassunzione il terminedi tre mesi dalla data di comunicazione della presente ordinanza; ilTribunale di Roma statuirà anche sulle spese del giudizio di regolamento dicompetenza.Numero registro generale 26531/2025Numero sezionale 1843/2026Numero di raccolta generale 25841/2026Data pubblicazione 26/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 15 settembre 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa