CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 06806/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3628/2024 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n. 5888/2023depositata il 11/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Enna l’avviso di liquidazione emesso dalla locale Agenzia delle Entrate con il quale veniva recuperata l’imposta di registro per omessa registrazione della sentenza civile emessa dal Tribunale di Enna del 29 gennaio 2014,con cui venivano accertati diritti patrimoniali. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Enna rigettava il ricorso e confermava l’atto impugnato. 1.2. L’appello della contribuente veniva parzialmente accolto con sentenza n. 5888/2023, per quel che ancora interessa, così statuendo, che la sentenza civile del Tribunale di Enna non abbia operato alcun scioglimento della comunione ereditaria, avendo per tale attività disposto la prosecuzione del giudizio. La sentenza in questione non ha disposto alcuna divisione e per tale motivo non sussiste il presupposto per l’applicazione di una aliquota proporzionale. La sentenza va assoggettata ad imposta fissa, come previsto dall'art. 41, co. 2, T.U.R. – l'imposta liquidata non potrà in nessun caso essere inferiore alla misura fissa indicata nell'art. 11 della Tariffa medesima, parte I, attualmente pari ad euro 200,00 . 1.3.Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’Agenzia delle entrate svolgendo due motivi. 1.4. Parte contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 2, 20 e 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 8, lett.c) Tariffa prima allegata al predetto decreto; per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che la decisione del tribunale di Enna non avesse pronunciato lo scioglimento della comunione ereditaria, atteso che, al contrario, detta pronuncia, sebbene non definitiva, aveva dichiarato lo scioglimento del compendio ereditario ed era in quanto tale soggetta all’aliquota dell’imposta di registro pariall’1%. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1.Nei precedenti di questa Corte in tema di interpretazione delle sentenze vengono richiamate sia le regole di ermeneutica della sentenza ricondotta all’art. 12 preleggi, applicabile all’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali perché dotati di vis imperativa ed indisponibilità per le parti, sia i canoni degli artt. 1362 ss. c.c. (cfr., fra le altre, Cass. n. 13887/2023 Cass. n. 25826/2022; Cass. 15 novembre 2021, n. 34210; Cass. 13 settembre 2019, n. 22865; Cass. 18 luglio 2019, n. 19460, non massimata; Cass. 8 maggio 2019, n. 12086, non massimata; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24952; Cass. 20 novembre 2014, n. 24749; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4205; Cass., sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24664; Cass. 7 febbraio 2007, n. 2007). Ora, va premesso che l’accertamento del contenuto e della portata di una sentenza procede secondo i criteri ermeneutici che possono dirsi a contenuto diffuso, quali la lettera e l’intenzione delle parti, nonché l’interpretazione nel sistema e nel complesso dell’atto (cfr. artt. 12 preleggi e 1362, 1363 c.c.). Invero, il tema dell’interpretazione delle sentenze – sul quale manca una disposizione positiva, a differenza di quella della legge e del contratto – è stato già affrontato, rilevando come, mentre nell’interpretazione del dispositivo di un provvedimento giudiziale, il quale pone un comando idoneo al giudicato, sia senz’altro opportuno il richiamo alle regole dettate per l’interpretazione della legge con l’art. 12 preleggi, occorre, però, pur considerare che la sentenza costituisce un documento per il quale debbono dunque valere i canoni d’interpretazione riassunti agli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. 27 maggio 2016, n. 11032, non massimata). Ivi si ricorda come, noti i diversi approdi che, nell’interpretazione del testo “provvedimento giudiziario”, propugnano ora il ricorso ai criteri dell’interpretazione della legge di cui all’art. 12 preleggi (es. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17799; Cass., sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass. 25 marzo 2005, n. 6461), ora a quelli relativi agli atti negoziali di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (es. Cass. 18 febbraio 2005, n. 3352; 7 gennaio 2004, n. 47) –da un lato, per l’esigenza di affermare la natura precettiva del provvedimento giudiziale, in particolare del principio di diritto e del giudicato, che non compone contrapposti interessi delle parti protagoniste dell’atto da interpretare, ma fissa una regola o un comando; dall’altro lato, per la sostanziale differenza dalle leggi, in quanto il provvedimento giudiziale, sia pure di Cassazione e persino se a Sezioni Unite, ha non solo la funzione costituzionale di nomofilachia, ma anche il compito di decidere una lite concreta, non presentando dunque i caratteri di astrattezza e generalità al pari di un testo normativo – è pur vero che tali criteri finiscano per almeno in parte sovrapporti, laddove il principio cardine è quello dell’interpretazione letterale fatta palese dal senso complessivo delle parole, unito ai precetti dell’interpretazione complessiva ed unitaria del testo, per cui ogni parte si integra e prende luce dall’altra, di conservazione e d’interpretazione delle espressioni polisense nel modo più conveniente alla natura dell’atto. Questi criteri, invero, corrispondono a canoni di tipo logico razionale imprescindibili, qualunque ne sia l’oggetto giuridico. Mentre alcune regole dell’interpretazione negoziale sono certamente inadeguate a fungere da parametro d’interpretazione della sentenza (il comportamento successivo delle parti, la buona fede, l’interpretazione delle condizioni generali contro il predisponente). 2.2.Ciò induce a concludere, in definitiva, che l’interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con i precetti contenuti nell’art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e 1371 c.c., trovano la loro essenziale – ed a questo punto diretta - ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano. 2.3. Orbene, secondo il convincimento del giudice d’appello, la sentenza tassata non ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria; tuttavia, l’amministrazione non censura l’interpretazione della sentenza di tribunale, resa dal giudice di appello, limitandosi a dedurre la violazione delle norme in materia di imposta di registro ed aliquote applicabili, postulando quale oggetto della tassazione una sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, senza invocare la violazione delle regole di interpretazione della sentenza stessa. 2.4.Ed invero, l’Ufficio - lungi dallo specificare i modi o le forme dell'eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo della sentenza tassata - si limita a contrapporre una propria diversa valutazione a quella compiuta dalla sentenza impugnata, argomentando, senza neppure allegare o trascrivere il contenuto della sentenza tassata, unicamente il proprio dissenso dall'interpretazione fornita dal giudice d'appello, così risolvendo la censura propostaalla stregua di una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità, palesandosi in definitiva il motivo inammissibile. 2.5.La dichiarazione di inammissibilità del primo motivo, anche sotto il profilo del difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente prodotto o trascritto il contenuto della sentenza del Tribunale di Enna, vale a determinare l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., con cui si denuncia la violazione degli artt. 43 e 51 d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 8, lett.c) Tariffa prima allegata al predetto decreto, affermandosi la correttezza dell’imposta applicata calcolata sulla base di non meglio specificati atti notarili del 2006 e del 2009 e sulla base della dichiarazione delle parti del giudizio in risposta ai questionari inoltrati dall’Agenzia. 3. Segue in definitiva il rigetto del ricorso. 3.1.Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimato. 3.2.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.