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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 13887/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1266/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 43, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale legale rapp.te della [OSCURATO:PERSONA] E DESIGN,elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2283/2020d epositata il 10/09/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 6 settembre 2018, n. 1635, accolse la domanda di accertamento della non interferenza dei disegni realizzati dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] e dei prodotti “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporanti i medesimi disegni, proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; respinse, invece, sia la domanda proposta dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] di Architettura e Design, volta all’accertamento della nullità del modello nazionale (n. 86266) di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e le domande di risarcimento del danno dai medesimi proposte, sia le domande riconvenzionali di usurpazione del modello e risarcimento del danno, avanzate dalla convenuta.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 10 settembre 2020, n. 2283, in esito alle impugnazioni principale della società ed incidentale degli originari attori, ha nuovamente dichiarato in dispositivo che i disegni realizzati dall’architetto ed i prodotti “[OSCURATO:PERSONA]”, incorporanti i medesimi, non interferiscono con il modello nazionale n. 86266 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].

Nella motivazione, la corte territoriale ha ritenuto, per quanto ora rileva, che: a) non sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione da parte del primo giudice, in quanto, sin dall’atto di citazione, la pretesa attorea riguardava anche i disegni elaborati ed incorporati nel tavolo “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:SOCIETA]., per i quali sussisteva l’interesse ad agire degli attori, a tutela della propria immagine professionale; né può dirsi che tale domanda sia stata introdotta solo con la produzione di documenti relativi in una con la memoria istruttoria, formando invero essa sin dall’inizio oggetto della causa; b)la sentenza del Tribunale di Milano del 18 maggio 2012, n. 5794, passata in giudicato, la quale inibì a [OSCURATO:SOCIETA]. la produzione e il commercio del tavolo “[OSCURATO:PERSONA]”, realizzato da [OSCURATO:SOCIETA]. su disegni del Bartoli, non costituisce giudicato ex art. 2909 c.c. con riguardo al diritto degli attori, a quel giudizio rimasti estranei; c) il dispositivo della sentenza di primo grado del presente giudizio ha dichiarato anche la non interferenza dei prodotti “[OSCURATO:PERSONA]” con il modello in titolarità della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ma non così la motivazione del Tribunale, che non vi fa riferimento: pertanto, la Corte d’appello, ritenuta l’omessa pronuncia, ha proceduto essa stessa ad accertare anche tale profilo, sulla base delle conclusioni della c.t.u. espletata in primo grado, dichiarandolo nel proprio dispositivo, pronunciato «in parziale riforma della sentenza appellata».

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memoria.

Resistono con controricorsogli intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità del procedimento, per la violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., dal momento che difettava, in capo agli attori, l’interesse ad agire, in ragione del precedente giudicato reso dalla sentenza del Tribunale di Milano del 18 maggio 2012, n. 5794, la quale eliminò ogni situazione di incertezza al riguardo, né recando comunque essa pregiudizio al diritto del Bartoli di sfruttamento dei propri disegni ed avverso la quale gli interessati avrebbero dovuto, semmai, proporre l’opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre l’introduzione di tale thema decidendum nella presente causa avrebbe richiesto l’instaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

Il motivo è inammissibile, attesa la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha affermato che il giudicato, di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 5794/2012, tra l’odierna ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. non fa stato nei confronti dell’architetto Bartoli e dello studio associato, in quanto ad esso rimasti estranei.

Proprio sull’assunto secondo cui quella decisione non pregiudicava i diritti degli attori del presente giudizio è stata, quindi, fondata la statuizione al riguardo della Corte territoriale, presupposto che il motivo non censura.

2. – Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dal momento che la domanda di accertamento della non interferenza del modello con riguardo ai disegni elaborati ed incorporati nel tavolo “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:SOCIETA]. non era stata proposta nell’atto di citazione, il quale è stato erroneamente interpretato dalla Corte d’appello di Venezia, con motivazione illogica ed inesistente, avendo, inoltre, questa omesso di esaminare tutti i documenti prodotti in giudizio dagli attori.

Il motivo è inammissibile.

I principî enunciati da questa Corte in tema di interpretazione della domanda giudiziale chiariscono che: 1) essa spetta al giudice del merito, il quale nell’esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione della domanda deve seguire i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., applicabili a tutti gli atti privati; egli, pertanto, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, in particolare nelle sole conclusioni dell’atto introduttivo, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, perché, appunto, il giudice del merito avrà riguardo allo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria; 2) resta il limite della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per il divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta; 3) il rela tivo giudizio, pertanto, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti, dunque per violazione o degli artt. 1362 ss. c.c., o dell’art. 112 c.p.c., oppure per il vizio radicale della motivazione assente in quanto inferiore al “minimo costituzionale”.

Tali regole emergono da numerose pronunce, rese dalla S.C. in materia (e plurimis: Cass. 9 maggio 2022, n. 14669; Cass. 21 maggio 2019, n. 13602, la quale ha avuto occasione di precisare che restano esclusi i criteri ermeneutici della “comune intenzione delle parti”; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., sez. un., 13 febbraio 2007, n. 3041; Cass. 21 febbraio 2006, n. 3702; Cass. 13 dicembre 2005, n. 27428; Cass. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass. 5 febbraio 2004, n. 2148; Cass., sez. un., 10 luglio 2003, n. 10840; Cass., sez. un., 21 febbraio 2000 n. 27; Cass. 24 settembre 1999, n. 10493).

Nella specie, il ragionamento svolto e la statuizione operata dalla corte territoriale ha reputato la domanda avanzata nell’atto di citazione e ricompresa nel thema decidendum , proprio fondandosi sul complessivo contenuto dell’atto introduttivo, come vieneriportato nello stesso ricorso: a fronte di quell’ampia motivazione, certamente idonea a soddisfare il relativo obbligo del giudice, la ricorrente né prospetta la violazione di uno specifico criterio di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 c.c., né compie una fondata denunzia di violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, al contrario motivatamente esclusa dalla Corte territoriale proprio in forza dell’applicazione dei principî di diritto, sopra ricordati.

3. – Con il terzo motivo, si deduc e la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo essa ritenuto ammissibile un appello incidentale privo di interesse ad impugnare, sull’erroneo presupposto di un’omessa pronuncia del Tribunale circa la non interferenza con i prodotti “[OSCURATO:PERSONA]”: al contrario, secondo la ricorrente, il dispositivo della pronuncia di primo grado già conteneva tale statuizione, che dunque non poteva reputarsi omessa, con conseguente difetto d’interesse ad impugnare sul punto da parte degli originari attori.

3.1. – La Corte d’appello, riscontrata l’assenza di riferimenti a tale profilo nella motivazione contenuta nella sentenza del primo giudice, ha concluso per un difetto di pronuncia ex art.112 c.p.c. al riguardo, reputando, quindi, fondato l’appello principale sul punto e necessario pronunciare ex novo su tale domanda, che ha poi accolto, sia dedicandovi apposita motivazione, sia ripetendo l’accoglimento nel dispositivo.

Alla base di tale modus procedendista l’interpretazione della sentenza di primo grado, che la Corte d’appello ha svolto, giungendo alla menzionata conclusione della insussistenza di una pronuncia sul punto.

3.2. – Nei precedenti di questa Corte in tema di interpretazione delle sentenze vengono richiamate sia le regole di ermeneutica della sentenza ricondotta all’art. 12 preleggi, applicabile all’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali perché dotati di vis imperativa ed indisponibilità per le parti, sia i canoni degli artt. 1362 ss. c.c. (cfr., fra le altre,cfr.

Cass. 15 novembre 2021, n. 34210; Cass. 13 settembre 2019, n. 22865; Cass. 18 luglio 2019, n. 19460, non massimata; Cass. 8 maggio 2019, n. 12086, non massimata; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24952; Cass. 20 novembre 2014, n. 24749; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4205; Cass., sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24664; Cass. 7 febbraio 2007, n. 2007).

Ora, va premesso che l’accertamento del contenuto e della portata di una sentenza procede secondo i criteri ermeneutici che possono dirsi a contenuto diffuso, quali la lettera e l’intenzione delle parti, nonché l’interpretazione nel sistema e nel complesso dell’atto (cfr. artt. 12 preleggi e 1362, 1363 c.c.).

Invero, il tema dell’interpretazione delle sentenze – sul quale manca una disposizione positiva, a differenza di quella della legge e del contratto – è stato già affrontato, rilevando come, mentre nell’interpretazione del dispositivo di un provvedimento giudiziale, il quale pone un comando idoneo al giudicato, sia senz’altro opportuno il richiamo alle regole dettate per l’interpretazione della legge con l’art. 12 preleggi, occorre, però, pur considerare che la sentenza costituisce un documento per il quale debbono dunque valere i canoni d’interpretazione riassunti agli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. 27 maggio 2016, n. 11032, non massimata).

Ivi si ricorda come, noti i diversi approdi che, nell’interpretazione del testo “provvedimento giudiziario”, propugnano ora il ricorso ai criteri dell’interpretazione della legge di cui all’art. 12 preleggi (es.

Cass., sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass. 25 marzo 2005, n. 6461), ora a quelli relativi agli atti negoziali di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (es.

Cass.18 febbraio 2005, n. 3352; 7 gennaio 2004, n. 47) –da un lato, per l’esigenza di affermare la natura precettiva del provvedimento giudiziale, in particolare del principio di diritto e del giudicato, che non compone contrapposti interessi delle parti protagoniste dell’atto da interpretare, ma fissa una regola o un comando; dall’altro lato, per la sostanziale differenza dalle leggi, in quanto il provvedimento giudiziale, sia pure di Cassazione e persino se a Sezioni unite, ha non solo la funzione costituzionale di nomofilachia, ma anche il compito di decidere una lite concreta, non presentando dunque i caratteri di astrattezza e generalità al pari di un testo normativo – è pur vero che tali criteri finiscano per assomigliarsi parecchio, laddove il principio cardine è quello dell’interpretazione letterale fatta palese dal senso complessivo delle parole, unito ai precetti dell’interpretazione complessiva ed unitaria del testo, per cui ogni parte si integra e prende luce dall’altra, di conservazione e d’interpretazione delle espressioni polisense nel modo più conveniente alla natura dell’atto.

Questi criteri, invero, corrispondono a canoni di tipo logico- razionale imprescindibili, qualunque ne sia l’oggetto giuridico.

Mentre alcune regole dell’interpretazione negoziale sono certamente inadeguate a fungere da parametro d’interpretazione della sentenza (il comportamento successivo delle parti, la buona fede, l’interpretazione delle condizioni generali contro il predisponente).

Ciò induce a concludere, in definitiva, che l’interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con i precetti contenuti nell’art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e 1371 c.c., trovano la loro essenziale –ed a questo punto diretta ispirazione – nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano.

3.3. – La ricorrente non censura l’interpretazione della sentenza di tribunale, resa dal giudice di appello.

A fronte di un dispositivo del Tribunale che, come riferisce la sentenza della Corte territoriale, aveva accolto la domanda e di una motivazione che non vi operava cenno, avrebbe invero potuto, in astratto, anche ritenersi la statuizione stessa implicitamente argomentata con la rimanente motivazione resa, e, dunque, esistente e non omessa: tuttavia, non è stato questo il convincimento del giudice di appello, che ha ravvisato una omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nel pervenire al proprio convincimento svalutando il dispositivo e valorizzando, invece il mancato argomentare su tale capo da parte della sentenza di primo grado.

Tale conclusione la Corte territoriale motiva adeguatamente, senza che la ricorrente vi opponga apposita censura, limitandosi a dedurre un vizio processuale, senza invocare la violazione delle regole di interpretazione della sentenza stessa.

Ed invero, la ricorrente motivo si limita a contrapporre una propria diversa valutazione a quella compiuta dalla sentenza impugnata ed a criticare il convincimento da essa raggiunto, cui ne contrappone uno diverso circa la ricostruzione della portata della prima decisione, palesandosi in definitiva il motivo inammissibile.

4. –Con il quarto motivo, si deduce l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consistente nel giudicato o nella prova atipica da trarsi dalla precedente sentenza del Tribunale di Milano 18 maggio 2012, n. 5794: infatti, la corte territoriale, esclusa la forza di giudicato per il Bartoli terzo, neppure sulla stessa ha ritenuto di fondare il proprio convincimento circa la sussistenza della interferenza con il modello della ricorrente, quale prova atipica ai sensi dell’art.2729 c.c.

Il motivo è inammissibile.

La corte territoriale ha ampiamente argomentato che la sentenza del Tribunale di Milano del 18 maggio 2012, n. 5794 non costituisce giudicato esterno nel presente giudizio; mentre il motivo, laddove invoca gli elementi indiziari che la corte territoriale avrebbe dovuto desumere dalla menzionata decisione, intende censurare un apprezzamento di fatto che, nella valutazione complessiva delle prove, ha compiuto il giudice delmerito nell’esercizio dei suoi poteri esclusivi al riguardo.

5. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1266/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 43, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale legale rapp.te della [OSCURATO:PERSONA] E DESIGN,elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2283/2020d epositata il 10/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 6 settembre 2018, n. 1635, accolse la domanda di accertamento della non interferenza dei disegni realizzati dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] e dei prodotti “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporanti i medesimi disegni, proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; respinse, invece, sia la domanda proposta dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] di Architettura e Design, volta all’accertamento della nullità del modello nazionale (n. 86266) di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e le domande di risarcimento del danno dai medesimi proposte, sia le domande riconvenzionali di usurpazione del modello e risarcimento del danno, avanzate dalla convenuta. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 10 settembre 2020, n. 2283, in esito alle impugnazioni principale della società ed incidentale degli originari attori, ha nuovamente dichiarato in dispositivo che i disegni realizzati dall’architetto ed i prodotti “[OSCURATO:PERSONA]”, incorporanti i medesimi, non interferiscono con il modello nazionale n. 86266 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. Nella motivazione, la corte territoriale ha ritenuto, per quanto ora rileva, che: a) non sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione da parte del primo giudice, in quanto, sin dall’atto di citazione, la pretesa attorea riguardava anche i disegni elaborati ed incorporati nel tavolo “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:SOCIETA]., per i quali sussisteva l’interesse ad agire degli attori, a tutela della propria immagine professionale; né può dirsi che tale domanda sia stata introdotta solo con la produzione di documenti relativi in una con la memoria istruttoria, formando invero essa sin dall’inizio oggetto della causa; b)la sentenza del Tribunale di Milano del 18 maggio 2012, n. 5794, passata in giudicato, la quale inibì a [OSCURATO:SOCIETA]. la produzione e il commercio del tavolo “[OSCURATO:PERSONA]”, realizzato da [OSCURATO:SOCIETA]. su disegni del Bartoli, non costituisce giudicato ex art. 2909 c.c. con riguardo al diritto degli attori, a quel giudizio rimasti estranei; c) il dispositivo della sentenza di primo grado del presente giudizio ha dichiarato anche la non interferenza dei prodotti “[OSCURATO:PERSONA]” con il modello in titolarità della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ma non così la motivazione del Tribunale, che non vi fa riferimento: pertanto, la Corte d’appello, ritenuta l’omessa pronuncia, ha proceduto essa stessa ad accertare anche tale profilo, sulla base delle conclusioni della c.t.u. espletata in primo grado, dichiarandolo nel proprio dispositivo, pronunciato «in parziale riforma della sentenza appellata». Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memoria. Resistono con controricorsogli intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità del procedimento, per la violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., dal momento che difettava, in capo agli attori, l’interesse ad agire, in ragione del precedente giudicato reso dalla sentenza del Tribunale di Milano del 18 maggio 2012, n. 5794, la quale eliminò ogni situazione di incertezza al riguardo, né recando comunque essa pregiudizio al diritto del Bartoli di sfruttamento dei propri disegni ed avverso la quale gli interessati avrebbero dovuto, semmai, proporre l’opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre l’introduzione di tale thema decidendum nella presente causa avrebbe richiesto l’instaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è inammissibile, attesa la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha affermato che il giudicato, di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 5794/2012, tra l’odierna ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. non fa stato nei confronti dell’architetto Bartoli e dello studio associato, in quanto ad esso rimasti estranei. Proprio sull’assunto secondo cui quella decisione non pregiudicava i diritti degli attori del presente giudizio è stata, quindi, fondata la statuizione al riguardo della Corte territoriale, presupposto che il motivo non censura. 2. – Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dal momento che la domanda di accertamento della non interferenza del modello con riguardo ai disegni elaborati ed incorporati nel tavolo “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:SOCIETA]. non era stata proposta nell’atto di citazione, il quale è stato erroneamente interpretato dalla Corte d’appello di Venezia, con motivazione illogica ed inesistente, avendo, inoltre, questa omesso di esaminare tutti i documenti prodotti in giudizio dagli attori. Il motivo è inammissibile. I principî enunciati da questa Corte in tema di interpretazione della domanda giudiziale chiariscono che: 1) essa spetta al giudice del merito, il quale nell’esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione della domanda deve seguire i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., applicabili a tutti gli atti privati; egli, pertanto, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, in particolare nelle sole conclusioni dell’atto introduttivo, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, perché, appunto, il giudice del merito avrà riguardo allo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria; 2) resta il limite della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per il divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta; 3) il rela tivo giudizio, pertanto, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti, dunque per violazione o degli artt. 1362 ss. c.c., o dell’art. 112 c.p.c., oppure per il vizio radicale della motivazione assente in quanto inferiore al “minimo costituzionale”. Tali regole emergono da numerose pronunce, rese dalla S.C. in materia (e plurimis: Cass. 9 maggio 2022, n. 14669; Cass. 21 maggio 2019, n. 13602, la quale ha avuto occasione di precisare che restano esclusi i criteri ermeneutici della “comune intenzione delle parti”; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., sez. un., 13 febbraio 2007, n. 3041; Cass. 21 febbraio 2006, n. 3702; Cass. 13 dicembre 2005, n. 27428; Cass. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass. 5 febbraio 2004, n. 2148; Cass., sez. un., 10 luglio 2003, n. 10840; Cass., sez. un., 21 febbraio 2000 n. 27; Cass. 24 settembre 1999, n. 10493). Nella specie, il ragionamento svolto e la statuizione operata dalla corte territoriale ha reputato la domanda avanzata nell’atto di citazione e ricompresa nel thema decidendum , proprio fondandosi sul complessivo contenuto dell’atto introduttivo, come vieneriportato nello stesso ricorso: a fronte di quell’ampia motivazione, certamente idonea a soddisfare il relativo obbligo del giudice, la ricorrente né prospetta la violazione di uno specifico criterio di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 c.c., né compie una fondata denunzia di violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, al contrario motivatamente esclusa dalla Corte territoriale proprio in forza dell’applicazione dei principî di diritto, sopra ricordati. 3. – Con il terzo motivo, si deduc e la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo essa ritenuto ammissibile un appello incidentale privo di interesse ad impugnare, sull’erroneo presupposto di un’omessa pronuncia del Tribunale circa la non interferenza con i prodotti “[OSCURATO:PERSONA]”: al contrario, secondo la ricorrente, il dispositivo della pronuncia di primo grado già conteneva tale statuizione, che dunque non poteva reputarsi omessa, con conseguente difetto d’interesse ad impugnare sul punto da parte degli originari attori. 3.1. – La Corte d’appello, riscontrata l’assenza di riferimenti a tale profilo nella motivazione contenuta nella sentenza del primo giudice, ha concluso per un difetto di pronuncia ex art.112 c.p.c. al riguardo, reputando, quindi, fondato l’appello principale sul punto e necessario pronunciare ex novo su tale domanda, che ha poi accolto, sia dedicandovi apposita motivazione, sia ripetendo l’accoglimento nel dispositivo. Alla base di tale modus procedendista l’interpretazione della sentenza di primo grado, che la Corte d’appello ha svolto, giungendo alla menzionata conclusione della insussistenza di una pronuncia sul punto. 3.2. – Nei precedenti di questa Corte in tema di interpretazione delle sentenze vengono richiamate sia le regole di ermeneutica della sentenza ricondotta all’art. 12 preleggi, applicabile all’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali perché dotati di vis imperativa ed indisponibilità per le parti, sia i canoni degli artt. 1362 ss. c.c. (cfr., fra le altre,cfr. Cass. 15 novembre 2021, n. 34210; Cass. 13 settembre 2019, n. 22865; Cass. 18 luglio 2019, n. 19460, non massimata; Cass. 8 maggio 2019, n. 12086, non massimata; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24952; Cass. 20 novembre 2014, n. 24749; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4205; Cass., sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24664; Cass. 7 febbraio 2007, n. 2007). Ora, va premesso che l’accertamento del contenuto e della portata di una sentenza procede secondo i criteri ermeneutici che possono dirsi a contenuto diffuso, quali la lettera e l’intenzione delle parti, nonché l’interpretazione nel sistema e nel complesso dell’atto (cfr. artt. 12 preleggi e 1362, 1363 c.c.). Invero, il tema dell’interpretazione delle sentenze – sul quale manca una disposizione positiva, a differenza di quella della legge e del contratto – è stato già affrontato, rilevando come, mentre nell’interpretazione del dispositivo di un provvedimento giudiziale, il quale pone un comando idoneo al giudicato, sia senz’altro opportuno il richiamo alle regole dettate per l’interpretazione della legge con l’art. 12 preleggi, occorre, però, pur considerare che la sentenza costituisce un documento per il quale debbono dunque valere i canoni d’interpretazione riassunti agli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. 27 maggio 2016, n. 11032, non massimata). Ivi si ricorda come, noti i diversi approdi che, nell’interpretazione del testo “provvedimento giudiziario”, propugnano ora il ricorso ai criteri dell’interpretazione della legge di cui all’art. 12 preleggi (es. Cass., sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass. 25 marzo 2005, n. 6461), ora a quelli relativi agli atti negoziali di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (es. Cass.18 febbraio 2005, n. 3352; 7 gennaio 2004, n. 47) –da un lato, per l’esigenza di affermare la natura precettiva del provvedimento giudiziale, in particolare del principio di diritto e del giudicato, che non compone contrapposti interessi delle parti protagoniste dell’atto da interpretare, ma fissa una regola o un comando; dall’altro lato, per la sostanziale differenza dalle leggi, in quanto il provvedimento giudiziale, sia pure di Cassazione e persino se a Sezioni unite, ha non solo la funzione costituzionale di nomofilachia, ma anche il compito di decidere una lite concreta, non presentando dunque i caratteri di astrattezza e generalità al pari di un testo normativo – è pur vero che tali criteri finiscano per assomigliarsi parecchio, laddove il principio cardine è quello dell’interpretazione letterale fatta palese dal senso complessivo delle parole, unito ai precetti dell’interpretazione complessiva ed unitaria del testo, per cui ogni parte si integra e prende luce dall’altra, di conservazione e d’interpretazione delle espressioni polisense nel modo più conveniente alla natura dell’atto. Questi criteri, invero, corrispondono a canoni di tipo logico- razionale imprescindibili, qualunque ne sia l’oggetto giuridico. Mentre alcune regole dell’interpretazione negoziale sono certamente inadeguate a fungere da parametro d’interpretazione della sentenza (il comportamento successivo delle parti, la buona fede, l’interpretazione delle condizioni generali contro il predisponente). Ciò induce a concludere, in definitiva, che l’interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con i precetti contenuti nell’art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e 1371 c.c., trovano la loro essenziale –ed a questo punto diretta ispirazione – nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano. 3.3. – La ricorrente non censura l’interpretazione della sentenza di tribunale, resa dal giudice di appello. A fronte di un dispositivo del Tribunale che, come riferisce la sentenza della Corte territoriale, aveva accolto la domanda e di una motivazione che non vi operava cenno, avrebbe invero potuto, in astratto, anche ritenersi la statuizione stessa implicitamente argomentata con la rimanente motivazione resa, e, dunque, esistente e non omessa: tuttavia, non è stato questo il convincimento del giudice di appello, che ha ravvisato una omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nel pervenire al proprio convincimento svalutando il dispositivo e valorizzando, invece il mancato argomentare su tale capo da parte della sentenza di primo grado. Tale conclusione la Corte territoriale motiva adeguatamente, senza che la ricorrente vi opponga apposita censura, limitandosi a dedurre un vizio processuale, senza invocare la violazione delle regole di interpretazione della sentenza stessa. Ed invero, la ricorrente motivo si limita a contrapporre una propria diversa valutazione a quella compiuta dalla sentenza impugnata ed a criticare il convincimento da essa raggiunto, cui ne contrappone uno diverso circa la ricostruzione della portata della prima decisione, palesandosi in definitiva il motivo inammissibile. 4. –Con il quarto motivo, si deduce l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consistente nel giudicato o nella prova atipica da trarsi dalla precedente sentenza del Tribunale di Milano 18 maggio 2012, n. 5794: infatti, la corte territoriale, esclusa la forza di giudicato per il Bartoli terzo, neppure sulla stessa ha ritenuto di fondare il proprio convincimento circa la sussistenza della interferenza con il modello della ricorrente, quale prova atipica ai sensi dell’art.2729 c.c. Il motivo è inammissibile. La corte territoriale ha ampiamente argomentato che la sentenza del Tribunale di Milano del 18 maggio 2012, n. 5794 non costituisce giudicato esterno nel presente giudizio; mentre il motivo, laddove invoca gli elementi indiziari che la corte territoriale avrebbe dovuto desumere dalla menzionata decisione, intende censurare un apprezzamento di fatto che, nella valutazione complessiva delle prove, ha compiuto il giudice delmerito nell’esercizio dei suoi poteri esclusivi al riguardo. 5. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%
Sentenza Cassazione n. 13887/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris