CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 28335 / 20 14 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 580/22/2014 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 15 aprile 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], iscritto a un fondo integrativo pensionistico fin da data anteriore al 29 aprile 1993, ne ottenne la liquidazione in forma di somma capitale al momento del proprio collocamento a riposo, avvenuto nel 2006. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto d’imposta, provvide al conteggio della tassazione separata sulla base della disciplina vigente all’epoca, onde consentire all’amministrazione finanziaria di riliquidare il valore dell’imposta in base all’aliquota media del quinquennio precedente; ma, nelle more della definitiva liquidazione, entrò in vigore il d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, il quale, all’art. 23, comma 5, prevedeva il venir meno del potere dell’Amministrazione di procedere alla riliquidazione in base a tale aliquota anche per le prestazioni in capitale erogate in epoca anteriore. L’Amministrazione inviò, pertanto, al contribuente una comunicazione di irregolarità, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con la quale, previa riliquidazione separata, intimava il pagamento dell’Irpef residua; fece seguito notifica di cartella di pagamento, vittoriosamente impugnata dallo Zanoli innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino. 2. L’Agenzia delle entrate propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che respinse il gravame. I giudici d’appello rilevarono, con richiamo ad una loro precedente statuizione, che l'art. 23 del d.lgs. n. 252 del 2 005 , nell’abrogare l'art. 20 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), aveva determinato il venir meno del potere dell’amministrazione finanziaria di procedere in qualunque modo alla riliquidazione della maggiore imposta dovuta per le erogazioni effettuate prima della sua entrata in vigore. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 23, commi 1, 5 e 7, del d.lgs. n. 252/2005, degli artt. 17, 19 e 20, comma 1, T.U.I.R. nel testo vigente ratione temporis e dell’art. 37, commi 40 e 41, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223. Ad avviso dell’Amministrazione, e contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, l’entrata in vigore della prima disposizione evocata non avrebbe comportato l’assoluto venir meno del potere di liquidazione, limitando il suo effetto abrogativo al solo criterio di liquidazione riferito all’aliquota media del quinquennio precedente. La ricorrente, pertanto, ribadisce la correttezza del proprio operato, avendo nella specie applicato l’aliquota relativa al reddito di riferimento, e tenendo distinti i montanti maturati prima e dopo il 31 dicembre 2006. 2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’Amministrazione sostiene che, anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, permarrebbe in capo a lei il potere di liquidare le imposte dovute e riscontrare la correttezza dell’aliquota applicata dal sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 19 T.U.I.R. 3. I due motivi, meritevoli di esame congiunto per la loro connessione, sono fondati. 3.1. Invero, risulta per dato incontestato che il contribuente era iscritto ad una forma pensionistica complementare, denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, che rientra nel novero dei cd. fondi integrativi del parastato, dei quali l’art. 64 della l. 17 maggio 1999, n. 144, ha disposto la soppressione a decorrere dal 1° ottobre 1999. Il contribuente, come si è detto, fu assunto anteriormente al 29 aprile 1993; e a tale riguardo, l’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005 dispone che «[p]er i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 […] ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data». 3.2. La fattispecie è dunque soggetta al regime tributario vigente in epoca anteriore al 31dicembre 2006. In tal senso, in un quadro interpretativo caratterizzato da alcune oscillazioni, anche giurisprudenziali, questa Corte ha fornito una chiara indicazione affermando che per i cd. “vecchi iscritti” a “vecchi fondi” — fra i quali rientra, come detto, l’odierno controricorrente — è senz’altro inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1° gennaio 2007 (v., fra le altre, Cass. n. 22665/2022). Questa soluzione, peraltro, si pone su un piano di continuità con l’indirizzo della stessa giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass., Sez. U., 22/06/2011, nn. 13642 e 13645 (in senso conforme, a proposito dei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multis Cass. 27/01/2002, n. 2371; Cass.11/02/2021, n. 3453; Cass. 02/04/2020 n. 7653) — occupandosi di materia limitrofaa quella in esame, vale a dire del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale — ha chiarito che «[i]n tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.». 3.3. Agli indicati principii non si è attenuta la sentenza impugnata che, pertanto, va cassata in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione. Non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria pretesa del contribuente. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’intimato e sono liquidate in dispositivo; la peculiarità della materia consiglia di procedere ad integrale compensazione delle spese dei gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Pone a carico di quest’ultimo le spese del presente giudizi