CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10611/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che li rappresenta e difende;-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiALBESANO CATERINA e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 1990/2020Numero sezionale 1978/2025Numero di raccolta generale 10611/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA, sezione usiData pubblicazione 21/04/2026civici, n. 5003/2019, depositata il 19/07/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del01/07/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generaleTommaso Basile, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.Sentito il difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.1. Con ricorso del 6 febbraio 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha convenutoinnanzi al Commissario per gli usi civici del Lazio il Comune didi accertare la nullità della compravendita intervenuta il 24novembre 2004 tra il Comune, quale venditore, e gli altri dueconvenuti, quali acquirenti, e avente ad oggetto un terreno sito inRoma, in quanto posto in essere in violazione dell’art. 9 della leggen. 1766/1927 e dell’art. 102 c.p.c., e conseguentemente dichiararesenza effetto il trasferimento di proprietà in capo agli acquirenti edichiarare la proprietà dei terreni in capo al Comune di Frascati.Con sentenza 2 ottobre 2017, n. 75, il Commissario per gli usi civicidichiarava il ricorso inammissibile, affermando che la questioneposta dal ricorso è coperta da giudicato, considerato ilprovvedimento n. 331/2006 con cui il medesimo Commissario, inrelazione ai terreni oggetto del processo, aveva dichiarato cessatala materia del contendere, attesa la conciliazione intervenuta tra leparti. I convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] promosso due distinti giudizi davanti al Commissario,aventi ad oggetto il riconoscimento della natura privata del terreno;in pendenza di tali giudizi, era stato promosso dal Commissario unesperimento di conciliazione ai sensi dell’art. 29 della legge n.1766/1927 al quale hanno aderito le parti, che hanno poisottoscritto, il 19 luglio 2004, una conciliazione omologata dal2 di 6Numero registro generale 1990/2020Numero sezionale 1978/2025Numero di raccolta generale 10611/2026Commissario il 22 settembre 2004 dalla quale risulta che “il terrenoData pubblicazione 21/04/2026fosse divenuto allodiale”; i [OSCURATO:PERSONA] hanno poi acquistato il terrenooggetto del contenzioso dal Comune di Frascati e, conprovvedimento del 5 aprile 2006, il Commissario ha dichiaratocessata la materia del contendere.2. La sentenza n. 75/2017 è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. LaCorte d’appello di Roma, sezione usi civici, con la sentenza n.5003/2019 ha rigettato l’impugnazione. La Corte d’appello haosservato come non sia contestato che originariamente il lottofosse gravato di uso civico e che per effetto della conciliazione illotto medesimo sia divenuto allodiale; la circostanza che allaconciliazione non abbia preso parte [OSCURATO:PERSONA], portatrice di unproprio interesse confliggente con l’uso civico, non rileva ad avvisodella Corte d’appello in ordine alla perdita della qualità demanialedel bene, anche se tale perdita è l’effetto di una conciliazione nonraggiunta nei confronti di tutti i controinteressati all’uso civico. Ilfatto poi che il primo processo sia stato chiuso con declaratoria dicessazione della materia del contendere non rileva – ha precisato laCorte d’appello – in quanto vanno considerati i presupposti anchedi carattere sostanziale che hanno determinato il provvedimento,ossia nel caso in esame la conciliazione che ha comportato il veniremeno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. LaCorte ha quindi concluso che [OSCURATO:PERSONA] fa valere dirittirelativamente a un bene ormai non più demaniale, chiedendo chene sia riaccertata la natura demaniale, così che la sua domandanon può che essere respinta.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resistono con distinti atti di controricorso da un lato il Comune dimancanza di interesse, e dall’altro lato [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA].3 di 6Numero registro generale 1990/2020Numero sezionale 1978/2025Numero di raccolta generale 10611/2026Memorie sono state depositate sia dalla ricorrente che dalData pubblicazione 21/04/2026controricorrente Comune di Frascati e dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prima della camera diconsiglio cui è stata inizialmente assegnata la causa e prima dellapubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamentecollegati.1) Il primo motivo contesta violazione dell’art. 9 della legge n.1766/1927, che ha convertito il regio decreto n. 751/1924: ladisposizione invocata legittima a proporre azione di accertamento eliquidazione degli usi civici gli occupanti delle terre, purché viabbiano apportato sostanziali e permanenti migliorie, la zonaoccupata non interrompa la continuità dei terreni e l’occupazioneduri almeno da dieci anni; nel caso in esame Antonella BattistaLaunaro e [OSCURATO:PERSONA] non erano in possesso dei predettirequisiti, in quanto non avevano apportato alcuna miglioria cheinvece era stata apportata dal padre e dalla madre della ricorrentee, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], erainsussistente anche il requisito dell’occupazione ultradecennale.2) Il secondo motivo contesta violazione dell’art. 102 c.p.c.: almomento dell’instaurazione del primo processo, i genitori dellaricorrente erano contraddittori necessari, in quanto occupanti iterreni gravati da usi civici per i quali veniva richiesta laliquidazione, come emergeva dalla documentazione in possesso delComune di Frascati, che aveva ricevuto le domande di concessionein sanatoria dei fabbricati costruiti abusivamente avanzate daigenitori della ricorrente.I motivi non possono essere accolti. [OSCURATO:PERSONA] per gli usi civicie la Corte d’appello di Roma hanno ritenuto inammissibile il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], volto a porre in essere la nullitàdell’atto di compravendita intervenuto tra i fratelli Antonella e4 di 6Numero registro generale 1990/2020Numero sezionale 1978/2025Numero di raccolta generale 10611/2026Giovanni [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Frascati, in quanto i terreni inData pubblicazione 21/04/2026oggetto devono ritenersi allodiali alla luce della conciliazioneraggiunta tra le parti e omologata dal Commissario, con cessazionedella materia del contendere in relazione alla domanda daimedesimi fratelli proposta di riconoscimento della natura privatadei terreni.La declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso di GloriaBattista è corretta, anche se va confermata sulla base di un diversoiter argomentativo. Prima ancora di interrogarsi sull’efficacia dellaconciliazione omologata dal Commissario per gli usi civici,conciliazione sulla cui base è stato concluso il contratto dicompravendita dei terreni, nei confronti di soggetti che sonorimasti estranei al processo nel quale è stata raggiunta laconciliazione, è necessario verificare l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] proposizione della domanda.[OSCURATO:PERSONA] contesta infatti la legittimazione dei fratelli aproporre la domanda di accertamento della natura privata deiterreni, in quanto i medesimi erano privi dei requisiti per proporrel’azione, non avendo occupato i terreni da almeno dieci anni e nonavendo apportato migliorie, che erano invece state apportate dalpadre e dalla madre della ricorrente. La ricorrente, però, a suavolta si trova nella medesima situazione vantata dai fratelli,essendo appunto l’occupazione e le migliorie, secondo la sua stessaallegazione, stati posti in essere da altri soggetti.La ricorrente, quindi, non è portatrice di un interesse allaproposizione della domanda, interesse necessario ai finidell’esercizio dell’azione ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e che sussistequando, senza il processo e l’esercizio della giurisdizione, chi agiscesoffrirebbe il pregiudizio di una propria situazione giuridica protettae al quale è subordinato pure l’esercizio dell’azione di nullitàprevista dall’art. 1421 c.c. La ricorrente fa valere una domandavolta in sostanza a porre nel nulla il processo intercorso tra i fratelli5 di 6Numero registro generale 1990/2020Numero sezionale 1978/2025Numero di raccolta generale 10611/2026e il Comune di Frascati, nel corso del quale è stata conclusa laData pubblicazione 21/04/2026conciliazione omologata dal Commissario, che ha portato allastipulazione della compravendita dei terreni di cui chiede diaccertare la nullità. Ella, però, non può essere ritenuta soggettopregiudicato dal processo che si è svolto tra altre parti, nonvantando un diritto che poteva essere inciso dal processo svoltositra i fratelli e il Comune di Frascati, con la conseguenza che eramancante del necessario interesse a proporre la domanda, nonpotendo l’azione essere fatta valere sotto la specie di un finegenerale di attuazione della legge (al riguardo si vedano, ex multis,Cass. n. 12733/2024, Cass. n. 27151/2009, Cass. n. 4372/2003 eCass. n. 338/2001).II. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 8.200, di cui euro200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, ein favore del controricorrente Comune di Frascati, che liquida ineuro 8.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%)e accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezioneseconda civile, in data 1° luglio 2025.L’Estensore La PresidenteChiara [OSCURATO:PERSONA] Falaschi6 di 6