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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12733/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36717-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 15 6 7 / 20 19 de l la CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/09/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 18.7.2014 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Asti, invocandone la condanna ad arretrare un manufatto eretto in violazione delle distanze, ad eliminare le vedute e a cessare lo stillicidio illegalmente costituiti a carico del fondo dell’attore, nonché al risarcimento del danno.

Si costituivano i convenuti, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione in loro favore del diritto di mantenere l’edificio a distanza illegale e del diritto di servitù di veduta e scarico.

Con sentenza n. 932/2017, il Tribunale accertava la costituzione del diritto di servitù di veduta per usucapione, rigettando tutte le restanti domande.

Con la sentenza impugnata, n. 1567/2019, la Corte di Appello di Torino riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda di arretramento fino al rispetto di cinque metri dal confine e condannando gli odierni ricorrenti all’eliminazione della veduta, diretta ed obliqua; rigettava invece le restanti domande.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le part i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di inammissibilità dell’eccezione riconvenzionale di usucapione che era stata sollevata dagli odierni ricorrenti e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di pronunciarsi sull’eccezione con la quale la difesa del Bussi aveva contestato la tardività dell’eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata in prime cure dagli odierni ricorrenti.

Questi ultimi allegano di avere interesse ad impugnare la decisione sul punto, argomentando che l’eventuale reiezione dell’eccezione di tardività sollevata dal Bussi avrebbe influito sul governo delle spese del giudizio di merito.

La censura è inammissibile per evidente difetto di interesse.

La parte ricorrente, infatti, non ha alcuno specifico interesse ad impugnare la decisione della Corte di Appello nella parte in cui essa non avrebbe esaminato, e statuito, su una eccezione proposta dalla parte avversa.

Va ribadito, al riguardo, che “ L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 28405del 28/11/2008 ; Rv. 605612; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez. 6 - L , Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515).

Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez.

L , Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).

Nel caso di specie, è evidente che dall’eventuale statuizione sull’eccezione proposta dalla parte avversa gli odierni ricorrenti non avrebbero tratto alcun beneficio, né sostanziale, né processuale.

Né si può configurare alcun collegamento tra l’omissione di pronuncia contestata alla Corte di Appello ed il governo delle spese operato dalla predetta, posto che quest’ultima, pur a fronte della ravvisata“pressochè totale” soccombenza degli odierni ricorrenti (cfr. pag. 11 della sentenza), ha parzialmente compensato le spese del doppio grado, in ragione del 20% del totale.

La decisione adottata dalla Corte piemontese, quindi, è fondata sul criterio della prevalente soccombenza, ed è pienamente coerente con i principi enunciati da questa Corte, secondo cui il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 , Rv. 648466).

Peraltro, va anche ribadito che “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (Cass. Sez.6 - 2 , Sentenza n. 18503 del 02/09/2014 , Rv. 632108 ).

Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenzan. 30592 del 20/12/2017 , Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013 , Rv. 624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017 , Rv. 643477 ).

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano laviolazione dell’art.1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’usucapione dei diritti di mantenimento del fabbricato a distanza inferiore a quella legale e di servitù di veduta e di scarico, mal computando il dies a quo.

In particolare, ad avviso dei ricorrenti la Corte distrettuale avrebbe fatto riferimento alla data di ultimazione delle opere, mentre avrebbe dovuto operare il calcolo dal momento in cui era stata ultimata la sola struttura portante dell’edificio.

La censura è inammissibile perché non coglie laratio della decisione impugnata.

La Corte di Appello ha ritenuto che, pur se la struttura portante dell’edificio degli odierni ricorrenti esisteva “verosimilmente” sin dal 1.1.1994 (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) tale circostanza fosse irrilevante, posto che non era stata offerta la prova che, alla suddetta data del 1.1.1994, era possibile soltanto la realizzazione di opere interrate, e non anche di lavori inerenti la parte in elevazione del fabbricato (cfr. ancora pag. 9).

Nel ragionamento seguito dal giudice di merito, quindi, l’esistenza della struttura portante dello stabile, in sé, non è idonea a dimostrare che lo stesso avesse, alla data del 1.1.1994, la stessa conformazione finale; sarebbe stato onere degli odierni ricorrenti fornire la prova di tale corrispondenza, in difetto della quale il giudice di merito ha fatto riferimento, ai fini del calcolo del periodo utile per usucapire il diritto di servitù veduta e di scarico, al momento del completamento dell’edificio, ravvisando in esso l’unico momento certo in cui lo stabile non ha più subito varianti.

Sul punto, è ben vero che questa Corte ha affermato il principio, che merita di essere qui ribadito, secondo cui “ Al fine della determinazione del dies a quo per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 28784 del 29/12/2005 , Rv. 585911; conf.

Cass.7 Sez.2, Sentenza n. 934 del 20/01/2010 , Rv. 611004 e Cass. Sez. 2 , Sentenzan. 11052 del 27/05/2016 , Rv. 639938).

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte distrettuale ha affermato, con passaggio decisivo della motivazione, non adeguatamente attinto dalla parte ricorrente, che nel caso di specie mancava la prova della corrispondenza della struttura esistente nel 1991 a quella definitiva, e dunque proprio la dimostrazione dell’esistenza di quello “stato di fatto coincidente con l’esercizio del diritto di servitù”al quale fanno riferimento i precedenti appena richiamati di questa Corte.

Del resto, va anche considerato che la Corte distrettuale ha evidenziato che l’edificio degli odierni ricorrenti aveva subito una variante in corso d’opera, con la quale l’intercapedine interrata prospiciente la proprietà Bussi, prevista dal progetto originario, era stata sostituita da autorimesse e magazzini, poi accorpati all’edificio principale (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

In luogo di un manufatto interrato, come tale irrilevante ai fini del computo delle distanze, era quindi stata realizzata una struttura fuori terra, evidentemente modificativa della sagoma e della consistenza originaria dell’edificio progettato.

Gli odierni ricorrenti, dunque, erano onerati di dimostrare non soltanto l’esistenza della struttura portante del loro edificio alla data del 1.1.1994, ma anche la corrispondenza della stessa con la conformazione definitiva che lo stabile ha assunto alla data di ultimazione delle opere, collocata dalla Corte di Appello al 27.7.1994, ed a seguito della variante in corso d’opera valorizzata dal giudice di seconde cure (cfr. pag. 8 della sentenza).

La censura in esame non dimostra che tale prova fosse stata acquisita agli atti del giudizio di merito, ma si limita ad affermare l’erronea individuazione del dies a quo, senza dialogare, quindi, in modo adeguato con la ratio della decisione impugnata.

Dal che deriva la sua inammissibilità, dovendosi dare continuità, sul punto, al principio secondo cui“In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata” (Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 , Rv. 645361; conf.

Cass.Sez. 3 , Ordinanza n. 8247 del 27/03/ 2024 , non massimata).

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano laviolazione degli artt.817, 1117, 1158 e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che nel 1993 il fabbricato era già visibile nei suoi elementi strutturali, che il piano intercapedine era già esistente e che la difformità dell’interrato rispetto al progetto approvato, comunque, non ne alterava la struttura, che è sempre rimasta uguale a sé stessa.

La censura è inammissibile per le medesime considerazioni esposte in relazione al secondo motivo: la parte ricorrente, infatti, non indica da quale elemento di prova emergerebbe la dimostrazione che la consistenza del fabbricato sia rimasta inalterata nel tempo, né precisa il momento, e lo strumento processuale, con il quale il suddetto ipotetico elemento sarebbe stato acquisito agli atti del giudizio di merito.

In tal modo, la censura non dialoga con la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui mancava la prova della corrispondenza tra la consistenza finale dell’edificio, alla data di ultimazione delle opere (27.7.1994) e quella che la sua struttura portante presentava alla data del 1.1.1994.

Né viene superata, dalla censura in esame, la decisiva statuizione della Corte territoriale relativa alla modifica subita dall’edificio, con sostituzione di un volume interrato con un manufatto fuori terra, accorpato all’edificio originario.Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano laviolazione dell’art.100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che il Bussi non avrebbe avuto interesse ad agire, prima dell’ultimazione delle opere di realizzazione dell’edificio degli odierni ricorrenti, poiché fino a quel momento lo stesso avrebbe potuto essere ricondotto a conformità rispetto al progetto depositato in Comune.

La censura è infondata.

Come già evidenziato in occasione dello scrutinio del secondo e terzo motivo, la Corte di Appello ha dato atto che l’edificio degli odierni ricorrenti aveva subito una variante in corso d’opera, con la quale il piano interrato originariamente previsto dal progetto, che (in quanto tale) non avrebbe inciso ai fini del computo delle distanze legali, era stato sostituito da rimesse e magazzini incorporati nel fabbricato principale.

L’affermazione secondo cui, sino alla data di ultimazione dei lavori, il costruttore avrebbe potuto ricondurre l’opera al rispetto del progetto e delle distanze va letta in correlazione con la statuizione precedente.

Essa, dunque, non vale a escludere l’interesse del Bussi ad agire anche prima dell’ultimazione dell’edificio oggetto di contestazione, né costituisce la ratio della decisione assunta dalla Corte territoriale, ma rappresenta soltanto unobiter dictum che il giudice di merito ha utilizzato per rafforzare il decisivo argomento fattuale, concernente la variante sostanziale che l’edificio degli odierni ricorrenti aveva subito nel corso della sua edificazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.700,00di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36717-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 15 6 7 / 20 19 de l la CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/09/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 18.7.2014 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Asti, invocandone la condanna ad arretrare un manufatto eretto in violazione delle distanze, ad eliminare le vedute e a cessare lo stillicidio illegalmente costituiti a carico del fondo dell’attore, nonché al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione in loro favore del diritto di mantenere l’edificio a distanza illegale e del diritto di servitù di veduta e scarico. Con sentenza n. 932/2017, il Tribunale accertava la costituzione del diritto di servitù di veduta per usucapione, rigettando tutte le restanti domande. Con la sentenza impugnata, n. 1567/2019, la Corte di Appello di Torino riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda di arretramento fino al rispetto di cinque metri dal confine e condannando gli odierni ricorrenti all’eliminazione della veduta, diretta ed obliqua; rigettava invece le restanti domande. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le part i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di inammissibilità dell’eccezione riconvenzionale di usucapione che era stata sollevata dagli odierni ricorrenti e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di pronunciarsi sull’eccezione con la quale la difesa del Bussi aveva contestato la tardività dell’eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata in prime cure dagli odierni ricorrenti. Questi ultimi allegano di avere interesse ad impugnare la decisione sul punto, argomentando che l’eventuale reiezione dell’eccezione di tardività sollevata dal Bussi avrebbe influito sul governo delle spese del giudizio di merito. La censura è inammissibile per evidente difetto di interesse. La parte ricorrente, infatti, non ha alcuno specifico interesse ad impugnare la decisione della Corte di Appello nella parte in cui essa non avrebbe esaminato, e statuito, su una eccezione proposta dalla parte avversa. Va ribadito, al riguardo, che “ L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 28405del 28/11/2008 ; Rv. 605612; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez. 6 - L , Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L , Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L , Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498). Nel caso di specie, è evidente che dall’eventuale statuizione sull’eccezione proposta dalla parte avversa gli odierni ricorrenti non avrebbero tratto alcun beneficio, né sostanziale, né processuale. Né si può configurare alcun collegamento tra l’omissione di pronuncia contestata alla Corte di Appello ed il governo delle spese operato dalla predetta, posto che quest’ultima, pur a fronte della ravvisata“pressochè totale” soccombenza degli odierni ricorrenti (cfr. pag. 11 della sentenza), ha parzialmente compensato le spese del doppio grado, in ragione del 20% del totale. La decisione adottata dalla Corte piemontese, quindi, è fondata sul criterio della prevalente soccombenza, ed è pienamente coerente con i principi enunciati da questa Corte, secondo cui il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 , Rv. 648466). Peraltro, va anche ribadito che “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (Cass. Sez.6 - 2 , Sentenza n. 18503 del 02/09/2014 , Rv. 632108 ). Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenzan. 30592 del 20/12/2017 , Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013 , Rv. 624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017 , Rv. 643477 ). Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano laviolazione dell’art.1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’usucapione dei diritti di mantenimento del fabbricato a distanza inferiore a quella legale e di servitù di veduta e di scarico, mal computando il dies a quo. In particolare, ad avviso dei ricorrenti la Corte distrettuale avrebbe fatto riferimento alla data di ultimazione delle opere, mentre avrebbe dovuto operare il calcolo dal momento in cui era stata ultimata la sola struttura portante dell’edificio. La censura è inammissibile perché non coglie laratio della decisione impugnata. La Corte di Appello ha ritenuto che, pur se la struttura portante dell’edificio degli odierni ricorrenti esisteva “verosimilmente” sin dal 1.1.1994 (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) tale circostanza fosse irrilevante, posto che non era stata offerta la prova che, alla suddetta data del 1.1.1994, era possibile soltanto la realizzazione di opere interrate, e non anche di lavori inerenti la parte in elevazione del fabbricato (cfr. ancora pag. 9). Nel ragionamento seguito dal giudice di merito, quindi, l’esistenza della struttura portante dello stabile, in sé, non è idonea a dimostrare che lo stesso avesse, alla data del 1.1.1994, la stessa conformazione finale; sarebbe stato onere degli odierni ricorrenti fornire la prova di tale corrispondenza, in difetto della quale il giudice di merito ha fatto riferimento, ai fini del calcolo del periodo utile per usucapire il diritto di servitù veduta e di scarico, al momento del completamento dell’edificio, ravvisando in esso l’unico momento certo in cui lo stabile non ha più subito varianti. Sul punto, è ben vero che questa Corte ha affermato il principio, che merita di essere qui ribadito, secondo cui “ Al fine della determinazione del dies a quo per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 28784 del 29/12/2005 , Rv. 585911; conf. Cass.7 Sez.2, Sentenza n. 934 del 20/01/2010 , Rv. 611004 e Cass. Sez. 2 , Sentenzan. 11052 del 27/05/2016 , Rv. 639938). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte distrettuale ha affermato, con passaggio decisivo della motivazione, non adeguatamente attinto dalla parte ricorrente, che nel caso di specie mancava la prova della corrispondenza della struttura esistente nel 1991 a quella definitiva, e dunque proprio la dimostrazione dell’esistenza di quello “stato di fatto coincidente con l’esercizio del diritto di servitù”al quale fanno riferimento i precedenti appena richiamati di questa Corte. Del resto, va anche considerato che la Corte distrettuale ha evidenziato che l’edificio degli odierni ricorrenti aveva subito una variante in corso d’opera, con la quale l’intercapedine interrata prospiciente la proprietà Bussi, prevista dal progetto originario, era stata sostituita da autorimesse e magazzini, poi accorpati all’edificio principale (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). In luogo di un manufatto interrato, come tale irrilevante ai fini del computo delle distanze, era quindi stata realizzata una struttura fuori terra, evidentemente modificativa della sagoma e della consistenza originaria dell’edificio progettato. Gli odierni ricorrenti, dunque, erano onerati di dimostrare non soltanto l’esistenza della struttura portante del loro edificio alla data del 1.1.1994, ma anche la corrispondenza della stessa con la conformazione definitiva che lo stabile ha assunto alla data di ultimazione delle opere, collocata dalla Corte di Appello al 27.7.1994, ed a seguito della variante in corso d’opera valorizzata dal giudice di seconde cure (cfr. pag. 8 della sentenza). La censura in esame non dimostra che tale prova fosse stata acquisita agli atti del giudizio di merito, ma si limita ad affermare l’erronea individuazione del dies a quo, senza dialogare, quindi, in modo adeguato con la ratio della decisione impugnata. Dal che deriva la sua inammissibilità, dovendosi dare continuità, sul punto, al principio secondo cui“In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata” (Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 , Rv. 645361; conf. Cass.Sez. 3 , Ordinanza n. 8247 del 27/03/ 2024 , non massimata). Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano laviolazione degli artt.817, 1117, 1158 e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che nel 1993 il fabbricato era già visibile nei suoi elementi strutturali, che il piano intercapedine era già esistente e che la difformità dell’interrato rispetto al progetto approvato, comunque, non ne alterava la struttura, che è sempre rimasta uguale a sé stessa. La censura è inammissibile per le medesime considerazioni esposte in relazione al secondo motivo: la parte ricorrente, infatti, non indica da quale elemento di prova emergerebbe la dimostrazione che la consistenza del fabbricato sia rimasta inalterata nel tempo, né precisa il momento, e lo strumento processuale, con il quale il suddetto ipotetico elemento sarebbe stato acquisito agli atti del giudizio di merito. In tal modo, la censura non dialoga con la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui mancava la prova della corrispondenza tra la consistenza finale dell’edificio, alla data di ultimazione delle opere (27.7.1994) e quella che la sua struttura portante presentava alla data del 1.1.1994. Né viene superata, dalla censura in esame, la decisiva statuizione della Corte territoriale relativa alla modifica subita dall’edificio, con sostituzione di un volume interrato con un manufatto fuori terra, accorpato all’edificio originario.Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano laviolazione dell’art.100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che il Bussi non avrebbe avuto interesse ad agire, prima dell’ultimazione delle opere di realizzazione dell’edificio degli odierni ricorrenti, poiché fino a quel momento lo stesso avrebbe potuto essere ricondotto a conformità rispetto al progetto depositato in Comune. La censura è infondata. Come già evidenziato in occasione dello scrutinio del secondo e terzo motivo, la Corte di Appello ha dato atto che l’edificio degli odierni ricorrenti aveva subito una variante in corso d’opera, con la quale il piano interrato originariamente previsto dal progetto, che (in quanto tale) non avrebbe inciso ai fini del computo delle distanze legali, era stato sostituito da rimesse e magazzini incorporati nel fabbricato principale. L’affermazione secondo cui, sino alla data di ultimazione dei lavori, il costruttore avrebbe potuto ricondurre l’opera al rispetto del progetto e delle distanze va letta in correlazione con la statuizione precedente. Essa, dunque, non vale a escludere l’interesse del Bussi ad agire anche prima dell’ultimazione dell’edificio oggetto di contestazione, né costituisce la ratio della decisione assunta dalla Corte territoriale, ma rappresenta soltanto unobiter dictum che il giudice di merito ha utilizzato per rafforzare il decisivo argomento fattuale, concernente la variante sostanziale che l’edificio degli odierni ricorrenti aveva subito nel corso della sua edificazione. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.700,00di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impo