CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liabue -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC: -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 553/2024 depositatail 26/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11199/2024Numero sezionale 3102/2025Numero di raccolta generale 14468/2026Data pubblicazione 15/05/2026Alessandro [OSCURATO:PERSONA], partecipante al [OSCURATO:PERSONA] IIdi Seregno, convenne in giudizio avanti al Tribunale di Monza la societàRag. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., amministratrice del Condominio,lamentando che [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di consegnare copia dellecondizioni generali della polizza di assicurazione stipulata nell’interesse delCondominio e di rendersi disponibile a consentirne la visione presso il suoufficio o presso l’assicurazione; aveva omesso di comunicare in quali localisi trovavano tutti i registri previsti dall’art.1130 n.6 e 7 c.c. e il giorno el’intervallo orario di loro consultazione; aveva omesso di affiggere latarghetta identificativa delle generalità, dell’indirizzo e dei recapitidell’amministratore.Costituitosi ritualmente il contraddittorio, il Tribunale di Monza accertòil diritto dell’attore a ricevere copia delle condizioni generali del contrattodi assicurazione, dichiarando la cessazione della materia del contenderesulle altre domande e compensando le spese processuali.Proposta impugnazione principale dal Brenna e incidentale dalCondominio, la Corte d’Appello di Milano respinse l’appello principale eaccolse l’appello incidentale per le seguenti motivazioni: -l’appello è statoproposto contro la pronuncia di compensazione delle spese processuali,che il Tribunale ha fondato sulla parziale soccombenza virtuale dell’attoreappellante sulle domande proposte ex art.1129 co 2 e 5 c.c.; -quanto alladomanda fondata sulla pretesa violazione dell’art.1129 co 2 c.c.,l’appellante non ha effettivamente dimostrato la presunta violazionedell’obbligo di comunicazione del locale di ubicazione dei registri di cuiall’art.1130 n.6 e 7 c.c.; ne consegue che la denunciata inosservanza dellanorma richiamata risulta documentata solo con riferimento alla richiestadel 27.11.2017, di prendere visione dell’anagrafe condominiale; -quantoalla targhetta contenente i dati identificativi dell’amministratore, l’obbligodella sua corretta applicazione anche per una tutela indiretta deicondomini non vale ad inficiare il giudizio, espresso nell’impugnataNumero registro generale 11199/2024Numero sezionale 3102/2025Numero di raccolta generale 14468/2026Data pubblicazione 15/05/2026sentenza, sulla necessità della dimostrazione di un pregiudizio al singolocondomino o al Condominio derivante dall’omessa affissione, odell’inottemperanza da parte dell’amministratore di una delibera in talsenso; [OSCURATO:PERSONA] non ha invece dimostrato di avereinteresse a rilevare la questione; - è invece fondato l’appello incidentale,con il quale il Condominio ha insistito per la carenza di interesse ad agiredella controparte quanto alla mancata consegna della polizza assicurativa;l’amministratore ha riferito che le condizioni generali erano le stesse dicinque anni prima, già a mani dell’appellante; la circostanza è verosimile ecomunque il condomino non ha dimostrato di aver subito alcun danno acausa del presunto comportamento addebitato all’amministratore; -lasentenza di primo grado deve pertanto essere riformata quanto alladisposta compensazione delle spese che, per entrambi i gradi di giudizio,debbono essere imputate a [OSCURATO:PERSONA] a favore delCondominio.Ha proposto ricorso per cassazione il Brenna, affidandolo a tre motivi.Rag. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Si premette che sussiste evidentemente l’interesse del ricorrente aproporre il presente ricorso per cassazione, volto ad ottenere la riformadella sentenza impugnata in relazione alla pronuncia che lo condanna alpagamento delle spese processuali dei due gradi.Ciò premesso e passando all’esame delle censure, con la prima di esseil ricorrente lamenta la violazione degli art.91, 92 e 100 c.p.c. inriferimento all’art.1129 comma 5 c.c.Si assume che la Corte di merito avrebbe erroneamente esclusol’interesse del condomino a chiedere l’affissione della targhetta in assenzadell’allegazione di un concreto pregiudizio derivato dalla mancataaffissione; questa – si ribatte - risponde all’adempimento di un obbligo diNumero registro generale 11199/2024Numero sezionale 3102/2025Numero di raccolta generale 14468/2026Data pubblicazione 15/05/2026legge a tutela soprattutto dei terzi e, indirettamente, dei condomini, hacarattere necessariamente preventivo e precauzionale e non richiede unpregiudizio attuale a carico del condomino richiedente. Quindi, consideratoche la targhetta era stata affissa dopo la notificazione dell’atto introduttivodel giudizio di primo grado, la relativa domanda – sempre secondo ilricorrente - avrebbe dovuto essere dichiarata virtualmente fondata ai finidelle spese legali.2. con un secondo motivo il ricorrente si duole della violazione, daparte della Corte d’Appello di Milano, degli art.91, 92 c.p.c. in riferimentoall’art.1129 comma 2 c.c. e della violazione e falsa applicazione degliart.115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione del fatto, affermato decisivoper il giudizio, costituito dai verbali di assemblea per la nominadell’amministratore e per i successivi rinnovi della carica.Secondo il ricorrente, l’obbligo dell’amministratore di provvedere adindicare il luogo di tenuta dei registri e i periodi di loro consultazione ècosa diversa dalla richiesta di consultazione del registro anagrafico delCondominio. La messa a disposizione del registro anagrafico era stataritenuta dal Tribunale adempiuta dall’amministratore nell’ambitodell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - fissata a pochi giorni di distanza dallaformulazione della richiesta, il 27.11.2017 -, mentre la Corte di merito haaffermato che risulterebbe documentata la disponibilità alla consultazionedel registro. Dai verbali richiamati - per la nomina dell’amministratore eper i successivi rinnovi - emergerebbe, secondo il ricorrente, che, almomento di accettazione della carica, l’amministratore non aveva datoalcuna indicazione, non essendo a tal fine necessaria una richiesta daparte del Condominio trattandosi di un obbligo di legge. L’obbligo è statoadempiuto solo dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, nelcorso dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la verosimiglianza sullaeffettiva conoscenza da parte del ricorrente del luogo di conservazioneappare totalmente irrilevante.Numero registro generale 11199/2024Numero sezionale 3102/2025Numero di raccolta generale 14468/2026Data pubblicazione 15/05/2026I primi due motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente perchépresentano questioni analoghe, sono infondati.Sia per l’esposizione della targhetta con i dati identificativi, sia perl’indicazione del luogo di custodia e dei tempi di consultazione dei registricondominiali, il Tribunale di Monza aveva dichiarato cessata la materia delcontendere, con ciò escludendo l’esistenza dell’interesse ad agire in capoall’attore al momento della decisione; nella declaratoria di cessazione dellamateria del contendere il primo Giudice ha compreso tutte le domandediverse dalla mancata messa a disposizione delle condizioni generali dellapolizza assicurativa, quindi anche quella relativa alla consultazione delregistro anagrafico -rispetto alla quale la Corte di merito confermaimplicitamente, nella sostanza, l’assunto del Tribunale (più propriamenteconsistente in un rilievo di virtuale infondatezza nel merito della pretesaper essere stato il registro messo a disposizione in tempi congrui: cfr. ilricorso, a pag.4), precisando solo che l’unica richiesta documentata dalcondomino era quella relativa a detta consultazione-.Poiché la pronuncia di primo grado non è stata impugnata percontestare la correttezza della pronuncia di cessazione della materia delcontendere, detta pronuncia è divenuta definitiva e la verifica disussistenza dell’interesse ad agire, per la valutazione della soccombenzavirtuale ai fini della pronuncia sulle spese, è stata effettuata -e deveessere verificata- con riferimento all’epoca di introduzione del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] sottolinea, ancora in questa sede, che il suo interesse allepronunce originariamente richieste deriva non da una situazione di dannoeffettivamente subita per la mancata affissione della targhetta e per lamancata indicazione scritta di luogo di custodia e tempi di consultazionedei registri condominiali, ma dal fatto che i relativi adempimenti sonocorrelati ad obblighi normativamente imposti all’amministratore, che non liaveva adempiuti, provvedendo a regolarizzare la situazione solo dopo lanotificazione dell’atto introduttivo del giudizio.Numero registro generale 11199/2024Numero sezionale 3102/2025Numero di raccolta generale 14468/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ora, secondo l’orientamento interpretativo di questa Corte, l'interessead agire per essere concreto ed attuale, come prevede l’art.100 c.p.c.,richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche chela parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamenteapprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché ilprocesso non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effettifuturi pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questionid'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale allapronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed allaprospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modointende perseguire (così Cass. n.12733/2024; Cass. n.2057/2019; Cass.n.6749/2012; Cass. n.28405/2008 cfr. anche Cass. SU n.27187/2006 e,ancora di recente, Cass. n.9061/2025 in materia di interesse ad agirenelle domande di accertamento).Non è pertanto sufficiente l’esistenza di un obbligo dell’amministratoreper fondare l’interesse ad agire in giudizio del condomino per pretendernel’adempimento: è necessario a tal fine che vi sia un pregiudizio attuale econcreto del condomino, giustificante il ricorso all’autorità giudiziaria,correlabile all’obbligo inadempiuto e consistente nel diniegodell’amministratore, sollecitato all’adempimento, di provvedervi, ocomunque in una situazione specifica dell’attore, evidenziata e nonaltrimenti risolvibile se non attraverso l’introduzione di un giudizio.Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato e documentato -sicuramente non indica nel ricorso in che atto e in quale momento delprocesso lo avrebbe fatto, come richiede l’art. 366 c.p.c.-, di aver invitato,prima dell’introduzione del giudizio, l’amministratore a provvedere agliobblighi impostigli dall’art.1129 co 2 e 5, ottenendone un rifiuto (lasentenza a pag. 9, con accertamento in fatto qui non sindacabile, dà attodi una messa a disposizione del registro dell’anagrafe condominiale insede di assemblea del 13.12.2017).Numero registro generale 11199/2024Numero sezionale 3102/2025Numero di raccolta generale 14468/2026Data pubblicazione 15/05/2026Il rilievo di carenza di interesse ad agire ai fini della valutazione dellasoccombenza virtuale per l’imputazione delle spese processuali apparepertanto corretto.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli art.91, 92c.p.c. in riferimento all’art.1703 e s. c.c. -1129, 1130 c.c. e violazione efalsa applicazione art.115 e 116 c.p.c. anche in relazione all’art.2729 c.c.oltre che per omessa valutazione del fatto decisivo per il giudizio costituitidal contenuto del verbale di accesso e visione dei documenti del6.12.2016 e dalla richiesta di Brenna del 28.2.2017 .Il ricorrente si duole di come la Corte di merito ha valutato laquestione della mancata messa a disposizione delle condizioni generali delcontratto di assicurazione, perchè l’amministratore non si sarebbe potutolimitare a riferire che le condizioni generali erano identiche a quelle dicinque anni prima, già consegnate, e che non erano cambiate, ma avrebbedovuto metterle a disposizione del condomino richiedente. Del resto, lecondizioni generali di polizza non sarebbero state presenti tra i documentimessi a disposizione del ricorrente tre anni prima. Sul punto, il verbale divisione documenti del 6.12.2016 (redatto nell’ambito di un incontroconcordato per l’esame di documenti relativi ad altro contenzioso) nonriporta la presa visione ad opera del ricorrente, tra gli altri documenti,anche delle condizioni generali di polizza; esso avrebbe dovuto esserevalutato, comunque, assieme alla richiesta delle condizioni generali dipolizza, che è successiva perché è del 28.2.2017 e che neutralizza, diconseguenza, la valenza probatoria del verbale del 6.12.2016.Il motivo è infondato.La Corte di merito ha ritenuto inesistente, a differenza del Tribunale,l’interesse ad agire del Brenna valorizzando il fatto che, a fronte dellarichiesta delle condizioni generali di polizza rivoltagli nell’interesse delcondomino, l’amministratore si era limitato a comunicare che lecondizioni di polizza erano già a sue mani perché nonostante la polizzaNumero registro generale 11199/2024Numero sezionale 3102/2025Numero di raccolta generale 14468/2026Data pubblicazione 15/05/2026multi rischio fabbricati fosse stata nel frattempo rinnovata, ciò non avevacomportato alcuna variazione delle condizioni generali di contratto giàfornite ; la Corte aggiunge poi delle circostanze di fatto che, valutatenel loro complesso, depongono per una conoscenza effettiva dellecondizioni generali di polizza.Ora, con il primo rilievo la Corte assume sostanzialmente che non vi èstato un rifiuto di consegnare le condizioni di polizza da partedell’amministratore, che si era limitato a comunicare che dette condizionierano le stesse già messe a disposizione e non erano variate, per esserestata la polizza solo rinnovata (la polizza rinnovata era stataeffettivamente consegnata a seguito della richiesta in esame); con ilsecondo rilievo opera una valutazione di elementi istruttori ai qualieffettiva delle condizioni di polizza da parte del ricorrente.Quanto al primo profilo, la Corte d’Appello ha diversamente valutato,rispetto al ricorrente, la comunicazione dell’amministratore in ordine alfatto che le condizioni generali di polizza non erano mutate, nonriconoscendole la natura di rifiuto alla consegna di documentazione: ilricorrente non indica altri elementi istruttori -in tesi non considerati dallaCorte- dai quali emerga che, a fronte della reiterazione della richiesta,l’amministratore abbia esplicitamente negato la consegna delle condizionidi polizza -anche uguali a quelle già consegnate-, né evidenzia dove equando abbia messo in discussione, nelle fasi di merito, di avereffettivamente ricevuto/conosciuto le condizioni di polizza originarie -chel’amministratore aveva affermato non essere cambiate e di aver già messoa disposizione-.Le considerazioni ulteriori sulla effettiva conoscenza delle condizioni dipolizza da parte di [OSCURATO:PERSONA] sono fondate su una seriedi elementi indiziari, rispetto ai quali il ricorrente, oltre a prospettarne unalettura d’insieme diversa, lamenta una contraddizione riguardante laNumero registro generale 11199/2024Numero sezionale 3102/2025Numero di raccolta generale 14468/2026Data pubblicazione 15/05/2026valorizzazione di un suo accesso alla documentazione del Condominio, indata 6.12.2016 ed in relazione ad un diverso contenzioso, a fronte dellarichiesta di consegna delle condizioni di polizza del 28.2.2017, quindisuccessiva: si tratta però di una contraddizione apparente, perché la datadella richiesta non esclude che il 6.12.2016 la polizza con le relativecondizioni -originarie- non fosse già tra la documentazione del Condominioe la reiterazione successiva della richiesta non esclude la pregressaconoscenza delle condizioni di polizza originarie da parte del condomino.Non appaiono ipotizzabili, pertanto, nell’operato della Corte d’Appello,violazioni dell’art.115 c.p.c. -non essendo state poste a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli- (cfr. Cass. n.20867/2020, allaquale si sono conformate le pronunce successive); o violazioni dell’art.116c.p.c. -non essendo stato nemmeno allegato che il giudice, abbia valutatole prove non operando secondo il suo "prudente apprezzamento" odi valutazione- (cfr., ancora, Cass. n.20867/2020); o, infine, violazionidell’art.2729 c.c. nell’articolazione del ragionamento presuntivo, essendogli unici rilievi volti a contestare l’univocità degli elementi indiziari quellisopra esaminati (per il resto, le critiche del ricorrente colpiscono lavalenza meritale attribuita ai singoli indizi: cfr., al riguardo, Cass.n.9054/2022).Non si ravvisano nel ragionamento della Corte d’Appello nemmenoviolazioni delle norme sostanziali richiamate nell’intestazione del motivo,perchè non sono stati disattesi, da parte della Corte, i principi relativiall’attività dell’amministratore di condominio e agli obblighi a suo caricoma è stato escluso che, in concreto, il comportamento tenutodall’amministratore sia, alla luce di detti principi, censurabile nei terminiprospettati dal ricorrente: semplicemente la Corte d’Appello, nell’eserciziodelle prerogative meritali che le sono proprie, interpreta e valorizza gliNumero registro generale 11199/2024Numero sezionale 3102/2025Numero di raccolta generale 14468/2026Data pubblicazione 15/05/2026elementi istruttori acquisiti giungendo a conclusioni diverse rispetto aquelle auspicate da [OSCURATO:PERSONA].In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese processuali del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia