Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 ottobre 2025

Cassazione n. 34885/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24268-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - I.T.L. -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 378/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 521/2020; [OSCURATO:PERSONA] ad ordinanza- ingiunzione Contratti di collaborazione a progetto per prestazioni call center out bound R.G.N.24268/2021 Cron.

Rep.

Ud.01/10/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze respingeva l’appello proposto dagli attuali ricorrenti per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Lucca n. 570/2020.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva in sintesi: a) che, con separati ricorsi, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano adito il Tribunale di Lucca, spiegando opposizione, rispettivamente, avverso l’ordinanza- ingiunzione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA], sede di Lucca, n. 391/2016 del 27-9-2017, notificata al Pagnini e alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ed avverso l’ordinanza-ingiunzione del medesimo Ispettorato n. 390/2016 del 27-9-2016, notificata al Niccoletti e alla suddetta società, con le quali era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 381.122,50, a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni accertate, con verbale unico di accertamento e notificazione del 3-4-2015, a seguito d’ispezione (iniziata il 9- 11-2012), con riguardo ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ed ai contratti di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c., stipulati nel periodi 1-1-2012/31- 7.2013; b) che gli opponenti avevano dedotto: - l’erronea “riqualificazione” in termini di rapporti di lavoro subordinato delle prestazioni rese in forza di contratti di collaborazione che rispondevano alle prescrizioni normative vigenti all’epoca della loro stipula; -che la modifica dell’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, ad opera della L. n. 92/2012, mirava espressamente ad escludere le attività di vendita tramite call center outbounddalla disciplina generale dei contratti a progetto, costituendo, a questo fine, il C.C.N.L. per i dipendenti delle telecomunicazioni contrattazione di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui al cit. art. 61; - che i rapporti non si erano in concreto estrinsecati con le caratteristiche della subordinazione; c) che, pertanto, essi chiedevano l’annullamento delle opposte ordinanze- ingiunzione;d) che, costituitosi l’Ispettorato suddetto, e all’esito dell’istruttoria, il Tribunale aveva respinto le opposizioni.

3. La Corte, nel giudicare infondate le doglianze dei tre appellanti, richiamava le ragioni espresse in una propria pronuncia (n. 743/2019) resa sul gravame proposto dalla società appellante avverso altra sentenza del Tribunale di Lucca, emessa con riguardo alle pretese contributive avanzate dall’INPS in relazione agli stessi rapporti di collaborazione (a progetto e occasionali) oggetto del medesimo verbale unico di accertamento e notificazione del 3.4.2015, ragioni cui il collegio d’appello intendeva dare seguito.

3.1. In particolare, considerato quanto giudicava incontroverso, sul piano giuridico rilevava che, nel periodo oggetto di accertamento (compreso tra gennaio 2012 ed agosto 2013) erano compresi contratti di conferimento di prestazioni d’opera occasionali e,soprattutto, di collaborazione a progetto, stipulati sia in epoca antecedente che in epoca successiva al 12.8.2012, allorquando, con l’art. 24-bis, comma 7 (come modificato dalla l. 7.8.2012, n. 134 di conversione) del d.l. 22.6.2012, n. 83, all’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 era stata apportata una modifica relativa alle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ‘out bound’ ; e richiamava le considerazioni svolte dalla stessa Corte nel proprio cennato precedente, condividendo in particolare la conclusione in essa espressa che i contratti a progetto analizzati in sede ispettiva, quanto al compenso previsto per i lavoratori, non rispecchiavano la condizione economica prevista dalla legge.

4. Inoltre, la Corte, sempre aderendo al proprio precedente specifico, concludeva che, come già ritenuto nella decisione gravata del Tribunale, tutti i contratti oggetto di contestazione, nel concreto atteggiarsi del rapporto, sia nel momento esecutivo della prestazione che in quello “genetico”, si erano tradotti in un vero e proprio assoggettamento del collaboratore all’iniziativa, all’organizzazione ed alla disciplina prestabilite dall’imprenditore, sì che erano da riqualificare in termini di subordinazione.

5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e successiva memoria.

7. L’Ispettorato intimato resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono ex “Art. 360, n° 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2094 e 2222 c.c.”, che la “Corte d’appello ha totalmente errato nel delibare la rilevanza giuridica della circostanza pacificamente emersa in causa, della libertà (dei collaboratori) di scegliere se assicurare o meno il proprio servizio, quantificandone anche la entità oraria , secondo l’espressione riassuntiva della stessa Corte territoriale”.

2. Con un secondo motivo deducono ex “art. 360, n° 3, c.p.c., in relazione all’art. 61, comma 1, della c.d. legge Biagi, come sostituito dall’art. 1, comma 27, della l. 28 giugno 2012, n° 92 (c.d. legge Fornero), e poi modificato dall’art. 24 bis, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n° 83, conv. con l. 7 agosto 2012, n° 134”, che “la Corte d’appello ha omesso di confrontare il progetto concretamente adottato dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] con lo specimen del legislatore individuato come sopra per verificarne la corrispondenza, e quindi se fosse fondata la relativa contestazione nel verbale di accertamento”.

3. Il primo motivo è inammissibile.

4. Nota anzitutto il Collegio che “l’espressione riassuntiva”, che i ricorrenti attribuiscono alla Corte di merito e intendono censurare, non esprime affatto una constatazione della stessa Corte che questa abbia giudicato irrilevante, secondo i ricorrenti erroneamente.

4.1. Più in particolare, la Corte, nel confermare la disamina del Tribunale, aveva anzitutto fatto riferimento alle “numerose, pressoché univoche dichiarazioni rese dai collaboratori in sede ispettiva, confermate in sede giudiziale dai testimoni escussi, …” (cfr. in extensopag. 10 dell’impugnata sentenza).

Aveva, però, tenuto conto che: “Adducono gli appellanti che siffatti dati”, ossia, quelli emergenti dalle suddette dichiarazioni, “non risultano dirimenti ai fini qualificatori, vieppiù considerato che tutti i collaboratori erano liberi di autodeterminare la fascia oraria in cui prestare la loro attività, e, ancora prima, senza incorrere in conseguenze di natura disciplinare, di determinarsi anche sulla stessa disponibilità rispetto alla prestazione lavorativa, senza alcuna etero- organizzazione ed etero-direzione della stessa.

L’autonomia dei collaboratori – invero totalmente assente nel momento esecutivo della prestazione –nella prospettazione degli appellanti andrebbe valorizzata con riguardo al momento in cui l’operatore sceglieva se prestare la propria attività lavorativa eper quanto tempo” (così tra la pag. 10 e la pag. 11 della sua sentenza).

4.2. Ebbene, la Corte, nel disattendere tale tesi, aveva anzitutto osservato che: come evidenziato nel precedente pronunciamento di questa Corte, con riguardo ai collaboratori dei cui rapporti si discute nel presente giudizio, nessuna autonomia sussistevacon riguardo alla durata della prestazione, “evincendosi dalle dichiarazioni univoche che la prestazione (era) richiesta dall’imprenditore nella durata di quattro ore consecutive, mentre era riservata loro la scelta delle fasce orarie in cui si articolava il lavoro quotidiano del call center” , richiamando le emergenze probatorie a sostegno (v. pag. 11 della sua sentenza).

4.3. Si legge a questo punto nell’impugnata sentenza che: Con riguardo, poi, “alla affermata libertà di scegliere se assicurare o meno il proprio servizio, quantificandone anche la entità oraria, è documentale che nel contratto l’azienda ponesse come condizione dell’efficienza del servizio quello della continuità della prestazione, a tal fine prevedendo un compenso orario da aggiungere al (minimo) compenso variabile determinato, secondo un criterio matematico composito, sulla base dei contatti telefonici eseguiti” , richiamando a riguardo parte del testo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, prodotto in copia nel fascicolo di primo grado dagli stessi opponenti/appellanti (cfr. tra la pag. 11 e la pag. 12).

4.4. E’ pertanto già evidente che quando si parla in sentenza di “libertà di scegliere se assicurare o meno il proprio servizio, quantificandone anche la entità oraria” è stata semplicemente riferita una tesi, già sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio sul fronte contributivo-previdenziale poi definito con la sentenza della medesima Corte, più volte richiamata in quella ora oggetto di ricorso; tesi che era stata, poi, riproposta nel giudizio di opposizione alle ordinanze- ingiunzione dagli appellanti con argomenti che la stessa Corte ha considerato in termini non certo “riassuntivi”.

Dunque, non è stato condiviso il suddetto assunto, per poi assumerne l’irrilevanza.

4.5. Infatti, all’opposto di quello che assumono gli attuali ricorrenti, dando tanto per pacifico, la Corte non ha assolutamente considerato pacifica detta “libertà” di scelta, bensì l’ha esclusa.

Invero, l’ulteriore seguito del ragionamento decisorio della Corte si snoda nel ritenere significativo che “la collaboratrice Pace ha riferito in sede ispettiva che in caso di mancata disponibilità, nella predisposizione settimanale dei turni, il collaboratore, pur non subendo a suo dire conseguenze sanzionatorie, avrebbe corso il rischio di non trovare poi la sua postazione libera, ciò che lascia dedurre che la mancata continuità di fatto si traduceva nella sostituzione da parte dell’organizzazione imprenditoriale del collaboratore con altro più disponibile”.

La Corte, inoltre, ha osservato che: L’affermata autonomia del collaboratore, come ulteriormente rimarcato nel soprarichiamato precedente pronunciamento, “appare allora anche in tale momento “genetico” del tutto astratta perché le modalità di commisurazione del compenso ed il pericolo di perdere la disponibilità della postazione di lavoro non potevano che indurre il collaboratore a limitare al massimo le assenze”; e quest’ultima valutazione la Corte ha ritenuto di poter avvalorare in base ad altri diffusi rilievi circa “la stessa organizzazione della società” (v. in extenso pagg. 12 - 13 della sentenza).

5. A fronte di queste argomentate valutazioni dei giudici di secondo grado, i ricorrenti, richiamando i precedenti di questa Corte sulla questione dei c.d. pony expresse, più di recente, sui c.d. riders, oppongono essenzialmente la circostanza, ritenuta dirimente nel senso di escludere la subordinazione, costituita dalla “possibilità di rifiuto della prestazione da parte del collaboratore”, che, a sua volta, escluderebbe “il presupposto stesso perché si possa esercitare il potere direttivo del datore di lavoro, che, com’è noto, caratterizza il lavoro subordinato, distinguendolo da quello autonomo”.

6. Rileva allora il Collegio che questa Corte si è già pronunciata sul ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza della stessa Corte d’appello di Firenze n. 743/2019, ossia, sulla sentenza che è pressoché integralmente richiamata adesivamente in quella attualmente impugnata, circa le medesime questioni poste in questo giudizio, ma in ordine al mancato pagamento dei contributi che l’INPS aveva addebitato alla stessa società.

Difatti, Cass., sez. lav., 5.12.2022, n. 35704, ha giudicato inammissibile anche il motivo di quel ricorso, analogo al primo ora in esame, in cui pure era denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c.

In particolare, è stato “ricordato che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito, di talché, mentre il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., è invece sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (così da ult.

Cass. nn. 33820 del 2021 e 22896 del 2022, entrambe sulla scorta di Cass. n. 379 del 1999)”.

Pertanto, in Cass. n. 35704/2022 si è considerato che, “nel caso di specie, ad onta del riferimento in rubrica alla presunta violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., risulta evidente dallo svolgimento della censura che la critica di parte ricorrente si appunta precisamente sul modo in cui i giudici territoriali hanno ponderato e valutato i vari aspetti di fatto delle collaborazioni in questione, ciò che tuttavia non è in questa sede ammissibile …”.

7. Ritiene allora il Collegio di dover pervenire alle medesime conclusioni in ordine alla censura ora in esame.

8. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, analogo a quello che era il primo motivo del ricorso per cassazione giudicato complessivamente inammissibile da Cass. n. 35704/2022 (vi era denunciata la violazione delle stesse disposizioni di legge indicate nella rubrica della censura ora in esame).

9. Gli stessi ricorrenti, infatti, deducono che “la disciplina applicabile è stata erroneamente determinata dalla Corte d’appello, nel senso che la deroga introdotta con la l. n° 134 del 2012 era in realtà applicabile al caso nostro, e, benché la questione rimanga irrilevante, nell’economia della decisione impugnata, perché la Corte non ne ha tratto alcuna conclusione, in rapporto alle ordinanze ingiunzione e alla loro impugnazione da parte nostra, questo punto, per scrupolo, costituirà il presente motivo di ricorso” (così a pag. 14 del ricorso in esame).

10. Dunque, sono gli stessi ricorrenti a riconoscere di non aver concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile interesse a riproporre la questione oggetto del secondo motivo, in relazione alle ordinanze-ingiunzioni opposte.

11. E tanto trova, peraltro, conferma nel testo dell’impugnata sentenza, nella quale la cennata questione è stata sì senz’altro vagliata (cfr. pagg. 6-9 della stessa), ma confermandosi alla fine quello che pure aveva già statuito la precedente sent. n. 743/2019 della stessa Corte d’appello, e, cioè, che: “Tutti i contratti a progetto presi in considerazione nel verbale ispettivo (tanto quelli anteriori al 12 agosto 2012, quanto quelli successivi) pur formalizzati quali contratti a progetto (…) non possono ritenersi avere rispecchiato nel concreto loro atteggiarsi rapporti di collaborazione autonoma”.

12. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24268-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - I.T.L. -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 378/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 521/2020; [OSCURATO:PERSONA] ad ordinanza- ingiunzione Contratti di collaborazione a progetto per prestazioni call center out bound R.G.N.24268/2021 Cron. Rep. Ud.01/10/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze respingeva l’appello proposto dagli attuali ricorrenti per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Lucca n. 570/2020. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva in sintesi: a) che, con separati ricorsi, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano adito il Tribunale di Lucca, spiegando opposizione, rispettivamente, avverso l’ordinanza- ingiunzione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA], sede di Lucca, n. 391/2016 del 27-9-2017, notificata al Pagnini e alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ed avverso l’ordinanza-ingiunzione del medesimo Ispettorato n. 390/2016 del 27-9-2016, notificata al Niccoletti e alla suddetta società, con le quali era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 381.122,50, a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni accertate, con verbale unico di accertamento e notificazione del 3-4-2015, a seguito d’ispezione (iniziata il 9- 11-2012), con riguardo ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ed ai contratti di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c., stipulati nel periodi 1-1-2012/31- 7.2013; b) che gli opponenti avevano dedotto: - l’erronea “riqualificazione” in termini di rapporti di lavoro subordinato delle prestazioni rese in forza di contratti di collaborazione che rispondevano alle prescrizioni normative vigenti all’epoca della loro stipula; -che la modifica dell’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, ad opera della L. n. 92/2012, mirava espressamente ad escludere le attività di vendita tramite call center outbounddalla disciplina generale dei contratti a progetto, costituendo, a questo fine, il C.C.N.L. per i dipendenti delle telecomunicazioni contrattazione di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui al cit. art. 61; - che i rapporti non si erano in concreto estrinsecati con le caratteristiche della subordinazione; c) che, pertanto, essi chiedevano l’annullamento delle opposte ordinanze- ingiunzione;d) che, costituitosi l’Ispettorato suddetto, e all’esito dell’istruttoria, il Tribunale aveva respinto le opposizioni. 3. La Corte, nel giudicare infondate le doglianze dei tre appellanti, richiamava le ragioni espresse in una propria pronuncia (n. 743/2019) resa sul gravame proposto dalla società appellante avverso altra sentenza del Tribunale di Lucca, emessa con riguardo alle pretese contributive avanzate dall’INPS in relazione agli stessi rapporti di collaborazione (a progetto e occasionali) oggetto del medesimo verbale unico di accertamento e notificazione del 3.4.2015, ragioni cui il collegio d’appello intendeva dare seguito. 3.1. In particolare, considerato quanto giudicava incontroverso, sul piano giuridico rilevava che, nel periodo oggetto di accertamento (compreso tra gennaio 2012 ed agosto 2013) erano compresi contratti di conferimento di prestazioni d’opera occasionali e,soprattutto, di collaborazione a progetto, stipulati sia in epoca antecedente che in epoca successiva al 12.8.2012, allorquando, con l’art. 24-bis, comma 7 (come modificato dalla l. 7.8.2012, n. 134 di conversione) del d.l. 22.6.2012, n. 83, all’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 era stata apportata una modifica relativa alle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ‘out bound’ ; e richiamava le considerazioni svolte dalla stessa Corte nel proprio cennato precedente, condividendo in particolare la conclusione in essa espressa che i contratti a progetto analizzati in sede ispettiva, quanto al compenso previsto per i lavoratori, non rispecchiavano la condizione economica prevista dalla legge. 4. Inoltre, la Corte, sempre aderendo al proprio precedente specifico, concludeva che, come già ritenuto nella decisione gravata del Tribunale, tutti i contratti oggetto di contestazione, nel concreto atteggiarsi del rapporto, sia nel momento esecutivo della prestazione che in quello “genetico”, si erano tradotti in un vero e proprio assoggettamento del collaboratore all’iniziativa, all’organizzazione ed alla disciplina prestabilite dall’imprenditore, sì che erano da riqualificare in termini di subordinazione. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e successiva memoria. 7. L’Ispettorato intimato resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono ex “Art. 360, n° 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2094 e 2222 c.c.”, che la “Corte d’appello ha totalmente errato nel delibare la rilevanza giuridica della circostanza pacificamente emersa in causa, della libertà (dei collaboratori) di scegliere se assicurare o meno il proprio servizio, quantificandone anche la entità oraria , secondo l’espressione riassuntiva della stessa Corte territoriale”. 2. Con un secondo motivo deducono ex “art. 360, n° 3, c.p.c., in relazione all’art. 61, comma 1, della c.d. legge Biagi, come sostituito dall’art. 1, comma 27, della l. 28 giugno 2012, n° 92 (c.d. legge Fornero), e poi modificato dall’art. 24 bis, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n° 83, conv. con l. 7 agosto 2012, n° 134”, che “la Corte d’appello ha omesso di confrontare il progetto concretamente adottato dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] con lo specimen del legislatore individuato come sopra per verificarne la corrispondenza, e quindi se fosse fondata la relativa contestazione nel verbale di accertamento”. 3. Il primo motivo è inammissibile. 4. Nota anzitutto il Collegio che “l’espressione riassuntiva”, che i ricorrenti attribuiscono alla Corte di merito e intendono censurare, non esprime affatto una constatazione della stessa Corte che questa abbia giudicato irrilevante, secondo i ricorrenti erroneamente. 4.1. Più in particolare, la Corte, nel confermare la disamina del Tribunale, aveva anzitutto fatto riferimento alle “numerose, pressoché univoche dichiarazioni rese dai collaboratori in sede ispettiva, confermate in sede giudiziale dai testimoni escussi, …” (cfr. in extensopag. 10 dell’impugnata sentenza). Aveva, però, tenuto conto che: “Adducono gli appellanti che siffatti dati”, ossia, quelli emergenti dalle suddette dichiarazioni, “non risultano dirimenti ai fini qualificatori, vieppiù considerato che tutti i collaboratori erano liberi di autodeterminare la fascia oraria in cui prestare la loro attività, e, ancora prima, senza incorrere in conseguenze di natura disciplinare, di determinarsi anche sulla stessa disponibilità rispetto alla prestazione lavorativa, senza alcuna etero- organizzazione ed etero-direzione della stessa. L’autonomia dei collaboratori – invero totalmente assente nel momento esecutivo della prestazione –nella prospettazione degli appellanti andrebbe valorizzata con riguardo al momento in cui l’operatore sceglieva se prestare la propria attività lavorativa eper quanto tempo” (così tra la pag. 10 e la pag. 11 della sua sentenza). 4.2. Ebbene, la Corte, nel disattendere tale tesi, aveva anzitutto osservato che: come evidenziato nel precedente pronunciamento di questa Corte, con riguardo ai collaboratori dei cui rapporti si discute nel presente giudizio, nessuna autonomia sussistevacon riguardo alla durata della prestazione, “evincendosi dalle dichiarazioni univoche che la prestazione (era) richiesta dall’imprenditore nella durata di quattro ore consecutive, mentre era riservata loro la scelta delle fasce orarie in cui si articolava il lavoro quotidiano del call center” , richiamando le emergenze probatorie a sostegno (v. pag. 11 della sua sentenza). 4.3. Si legge a questo punto nell’impugnata sentenza che: Con riguardo, poi, “alla affermata libertà di scegliere se assicurare o meno il proprio servizio, quantificandone anche la entità oraria, è documentale che nel contratto l’azienda ponesse come condizione dell’efficienza del servizio quello della continuità della prestazione, a tal fine prevedendo un compenso orario da aggiungere al (minimo) compenso variabile determinato, secondo un criterio matematico composito, sulla base dei contatti telefonici eseguiti” , richiamando a riguardo parte del testo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, prodotto in copia nel fascicolo di primo grado dagli stessi opponenti/appellanti (cfr. tra la pag. 11 e la pag. 12). 4.4. E’ pertanto già evidente che quando si parla in sentenza di “libertà di scegliere se assicurare o meno il proprio servizio, quantificandone anche la entità oraria” è stata semplicemente riferita una tesi, già sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio sul fronte contributivo-previdenziale poi definito con la sentenza della medesima Corte, più volte richiamata in quella ora oggetto di ricorso; tesi che era stata, poi, riproposta nel giudizio di opposizione alle ordinanze- ingiunzione dagli appellanti con argomenti che la stessa Corte ha considerato in termini non certo “riassuntivi”. Dunque, non è stato condiviso il suddetto assunto, per poi assumerne l’irrilevanza. 4.5. Infatti, all’opposto di quello che assumono gli attuali ricorrenti, dando tanto per pacifico, la Corte non ha assolutamente considerato pacifica detta “libertà” di scelta, bensì l’ha esclusa. Invero, l’ulteriore seguito del ragionamento decisorio della Corte si snoda nel ritenere significativo che “la collaboratrice Pace ha riferito in sede ispettiva che in caso di mancata disponibilità, nella predisposizione settimanale dei turni, il collaboratore, pur non subendo a suo dire conseguenze sanzionatorie, avrebbe corso il rischio di non trovare poi la sua postazione libera, ciò che lascia dedurre che la mancata continuità di fatto si traduceva nella sostituzione da parte dell’organizzazione imprenditoriale del collaboratore con altro più disponibile”. La Corte, inoltre, ha osservato che: L’affermata autonomia del collaboratore, come ulteriormente rimarcato nel soprarichiamato precedente pronunciamento, “appare allora anche in tale momento “genetico” del tutto astratta perché le modalità di commisurazione del compenso ed il pericolo di perdere la disponibilità della postazione di lavoro non potevano che indurre il collaboratore a limitare al massimo le assenze”; e quest’ultima valutazione la Corte ha ritenuto di poter avvalorare in base ad altri diffusi rilievi circa “la stessa organizzazione della società” (v. in extenso pagg. 12 - 13 della sentenza). 5. A fronte di queste argomentate valutazioni dei giudici di secondo grado, i ricorrenti, richiamando i precedenti di questa Corte sulla questione dei c.d. pony expresse, più di recente, sui c.d. riders, oppongono essenzialmente la circostanza, ritenuta dirimente nel senso di escludere la subordinazione, costituita dalla “possibilità di rifiuto della prestazione da parte del collaboratore”, che, a sua volta, escluderebbe “il presupposto stesso perché si possa esercitare il potere direttivo del datore di lavoro, che, com’è noto, caratterizza il lavoro subordinato, distinguendolo da quello autonomo”. 6. Rileva allora il Collegio che questa Corte si è già pronunciata sul ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza della stessa Corte d’appello di Firenze n. 743/2019, ossia, sulla sentenza che è pressoché integralmente richiamata adesivamente in quella attualmente impugnata, circa le medesime questioni poste in questo giudizio, ma in ordine al mancato pagamento dei contributi che l’INPS aveva addebitato alla stessa società. Difatti, Cass., sez. lav., 5.12.2022, n. 35704, ha giudicato inammissibile anche il motivo di quel ricorso, analogo al primo ora in esame, in cui pure era denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. In particolare, è stato “ricordato che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito, di talché, mentre il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., è invece sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (così da ult. Cass. nn. 33820 del 2021 e 22896 del 2022, entrambe sulla scorta di Cass. n. 379 del 1999)”. Pertanto, in Cass. n. 35704/2022 si è considerato che, “nel caso di specie, ad onta del riferimento in rubrica alla presunta violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., risulta evidente dallo svolgimento della censura che la critica di parte ricorrente si appunta precisamente sul modo in cui i giudici territoriali hanno ponderato e valutato i vari aspetti di fatto delle collaborazioni in questione, ciò che tuttavia non è in questa sede ammissibile …”. 7. Ritiene allora il Collegio di dover pervenire alle medesime conclusioni in ordine alla censura ora in esame. 8. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, analogo a quello che era il primo motivo del ricorso per cassazione giudicato complessivamente inammissibile da Cass. n. 35704/2022 (vi era denunciata la violazione delle stesse disposizioni di legge indicate nella rubrica della censura ora in esame). 9. Gli stessi ricorrenti, infatti, deducono che “la disciplina applicabile è stata erroneamente determinata dalla Corte d’appello, nel senso che la deroga introdotta con la l. n° 134 del 2012 era in realtà applicabile al caso nostro, e, benché la questione rimanga irrilevante, nell’economia della decisione impugnata, perché la Corte non ne ha tratto alcuna conclusione, in rapporto alle ordinanze ingiunzione e alla loro impugnazione da parte nostra, questo punto, per scrupolo, costituirà il presente motivo di ricorso” (così a pag. 14 del ricorso in esame). 10. Dunque, sono gli stessi ricorrenti a riconoscere di non aver concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile interesse a riproporre la questione oggetto del secondo motivo, in relazione alle ordinanze-ingiunzioni opposte. 11. E tanto trova, peraltro, conferma nel testo dell’impugnata sentenza, nella quale la cennata questione è stata sì senz’altro vagliata (cfr. pagg. 6-9 della stessa), ma confermandosi alla fine quello che pure aveva già statuito la precedente sent. n. 743/2019 della stessa Corte d’appello, e, cioè, che: “Tutti i contratti a progetto presi in considerazione nel verbale ispettivo (tanto quelli anteriori al 12 agosto 2012, quanto quelli successivi) pur formalizzati quali contratti a progetto (…) non possono ritenersi avere rispecchiato nel concreto loro atteggiarsi rapporti di collaborazione autonoma”. 12. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1