CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 35704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20957-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.20957/2020 Cron. Rep. Ud.26/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 743/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/02/2020 R.G.N. 69/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata 24.2.2020, la Corte d'appello di Firenze ha confermato, con motivazione parzialmente differente, la pronuncia di primo grado che, previa riqualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato delle collaborazioni coordinate c.d. a progetto e delle collaborazioni coordinate e continuative che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva stipulato con i lavoratori impiegati in attività di call centeroutbound, aveva rigettato l’opposizione proposta dall’azienda avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS le aveva addebitato somme per mancato pagamento dei contributi; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;che l’INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, per come sostituito dall’art. 1, comma 27, l. n. 92/2012, e poi modificato dall’art. 24-bis, comma 7, d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), per avere la Corte ritenuto, diversamente dal primo giudice, che la possibilità di ricorrere alla stipula di collaborazioni coordinate ex art. 61, d.lgs. n. 276/2003, cit., pur in assenza di progetto specifico, valesse soltanto a far data dall’entrata in vigore del d.l. n. 83/2012, vale a dire dal 12.8.2012, risultando necessario per la validità di quelli stipulati in data anteriore un progetto dotato di specificità; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le collaborazioni in questione si fossero svolte con le modalità e le caratteristiche del lavoro subordinato; che il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse, atteso che la stessa parte ricorrente dà atto che dall’avere la Corte in parte qua corretto la motivazione del primo giudice non le è derivato pregiudizio alcuno, avendo i giudici territoriali accertato che i progetti redatti per i lavoratori assunti in epoca anteriore al 12.8.2012 erano comunque specifici (cfr. pag. 6 del ricorso per cassazione in rel. a pag. 6 della sentenza impugnata); che, con riguardo al secondo motivo, va ricordato che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito, di talché, mentre il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., è invece sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (così da ult. Cass. nn. 33820 del 2021 e 22896 del 2022, entrambe sulla scorta di Cass. S.U. n. 379 del 1999);che, nel caso di specie, ad onta del riferimento in rubrica alla presunta violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., risulta evidente dallo svolgimento della censura che la critica di parte ricorrente si appunta precisamente sul modo in cui i giudici territoriali hanno ponderato e valutato i vari aspetti di fatto delle collaborazioni in questione, ciò che tuttavia non è in questa sede ammissibile in ragione del divieto di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c., avendo la sentenza impugnata integralmente confermato, al riguardo, la pronuncia del primo giudice (cfr. pag. 9-11 della sentenza impugnata); che il ricorso, pertanto, va conclusivamente dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.200,00, di cui € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovu