CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 33146/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroAQUILA [OSCURATO:PERSONA]'-intimato-avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA in proc. n. 27/2024depositata il 14/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:Oscuramento disposto Numero registro generale 22604/2024Numero sezionale 3372/2025Numero di raccolta generale 33146/2025Data pubblicazione 18/12/20251.Il ricorso per cassazione è stato proposto da W.W.cittadino tunisino, avverso l’ordinanza del Giudice di Pace de L’Aquila cheaveva respinto la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dalPrefetto il 6 dicembre 2023.2. W.W aveva chiesto l’annullamento dell’espulsione assumendo che in data22 dicembre 2023 aveva contratto matrimonio con la sig.ra W.G.[...] , cittadina italiana, secondo rito civile, ed evidenziando che lapubblicazione di matrimonio era avvenuta in data precedente a quella dinotifica del decreto di espulsione.3.[OSCURATO:PERSONA] si era opposta, evidenziando la pericolosità sociale delricorrente per i numerosi e gravi precedenti penali, anche in materia distupefacenti, ritenendo l’espulsione un atto obbligatorio e vincolato aisensi del D.Lgs. 159/2011. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha confermato questaimpostazione, ritenendo prevalente l’interesse alla sicurezza pubblicarispetto al diritto alla vita familiare così esprimendosi ”Nel caso in parola,procedendo al delicato bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico edella sicurezza nazionale e il sacrificio del diritto individuale nel caso inparola, si ritiene sicuramente preminente il primo. Ciò, in ragione del fattoche i carichi pendenti a carico del ricorrente, come detto, sono assaigravi”.4.La cassazione del decreto impugnato è chiesta con ricorso notificato il29.10.2024 ed articolato in cinque motivi.5.L’amministrazione è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA]:6. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dinorme nazionali e sovranazionali (art. 5 TUI, art. 8 CEDU) in materia diespulsione, che tutelano il diritto alla vita privata e familiare.7.Con il secondo motivo si deduce la violazione del diritto all’unitàfamiliare, non adeguatamente considerato dal Giudice di pace.Oscuramento disposto Numero registro generale 22604/2024Numero sezionale 3372/2025Numero di raccolta generale 33146/2025Data pubblicazione 18/12/20258.Con il terzo motivo si deduce il contrasto con giurisprudenza dilegittimità e di merito, che impone un bilanciamento tra sicurezza pubblicae diritti fondamentali, senza automatismi.9.Con il quarto motivo si deduce il difetto di motivazione e erroneobilanciamento tra principi costituzionali e norme ordinarie: il giudice hadato prevalenza assoluta alla sicurezza senza valutare la concretasituazione familiare e sociale del ricorrente.10.Con il quinto motivo si censura l’errata applicazione di normegerarchicamente sovraordinate, ignorando che il diritto alla vita familiare ètutelato da fonti superiori (Costituzione, CEDU).11.I motivi di censura possono essere esaminati insieme e sono fondati.12.La Cassazione (SS.UU. n. 24413/2021) ha chiarito che il diritto alla vitaprivata e familiare rientra nel catalogo dei diritti fondamentali connessialla dignità della persona, tutelati dalla Costituzione e dall’art. 8 CEDU.Questi diritti non possono essere compressi mediante automatismi, masolo attraverso un bilanciamento concreto con esigenze di sicurezzanazionale o ordine pubblico.13.Rispetto a questa consolidata interpretazione il giudice di pace haritenuto l’espulsione un atto “obbligatorio e vincolato” sulla base deiprecedenti penali, senza valutare la situazione familiare già consolidata.14.Inoltre, come considerato in un caso analogo (cfr. Cass. 23017/2025),questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 7695/2023) che, intema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, deld.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto, neiconfronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimentofamiliare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata delsoggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine) si applica- con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nelnostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente ilOscuramento disposto Numero registro generale 22604/2024Numero sezionale 3372/2025Numero di raccolta generale 33146/2025Data pubblicazione 18/12/2025ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unitàfamiliare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimentoall'art. 8 CEDU (cfr., ex plurimis, pronuncia aprile 2009, Cherif e altri c.Italia) e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. (cfr.Cass. n. 781 del 2019, richiamata, in motivazione, anche dalla più recenteCass. n. 11955 del 2020).15.Deve, al riguardo, tenersi conto di un fondamentale passaggiomotivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Cortecostituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell'art. 5,comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso disoggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generalesecondo il quale nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisioneche colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitorialefinisce per ripercuotersi anche sull'altro ed il distacco dal nucleo familiareè troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica apresunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali,«senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazioneparticolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analogheconsiderazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, comeapplicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato aparametro interposto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.».16.Nel caso di specie tali principi risultano violati in quanto la scarnamotivazione a sostegno del rigetto dell’opposizione non risulta aver tenutoconto in concreto della vita privata del ricorrente, del fatto che lepubblicazioni del matrimonio fossero avvenute prima dell’emanazione delprovvedimento espulsivo, risolvendosi in una non motivata valutazione disoccombenza delle ragioni ostative all’espulsione allegate e provate dalricorrente.17.Pertanto, il Giudice di pace dovrà riesaminare il ricorso alla luce deiprincipi interpretativi sopra richiamati e svolgere un concreto ed attualeOscuramento disposto Numero registro generale 22604/2024Numero sezionale 3372/2025Numero di raccolta generale 33146/2025Data pubblicazione 18/12/2025bilanciamento dell’interesse alla sicurezza con il rispetto effettivo della vitaprivata del ricorrente.18.Il ricorso è dunque fondato e l’ordinanza impugnata va cassata, conrinvio al Giudice di pace de L’Aquila, in persona di diverso magistrato,anche per la regolamentazione delle spese. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassal’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace de L’Aquila, in persona didiverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi di W.W. e W.G. iviriportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/10/2025.La PresidenteLAURA TRICOMI