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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07695/2023

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[OSCURATO:PERSONA] .

Dott. [OSCURATO:PERSONA].ssaMarina [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].ssaMaura [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron.

R.G.N. 26836/2021 Dott.[OSCURATO:PERSONA] - rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 26836 /20 21 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso , dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, alla via Aviglianan. 38. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]. - intimat o - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.Con decreto del Prefetto della Provincia di Torino del 4 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, fu espulso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, perché privo del permesso di soggiorno.

1.1. L’impugnazione da lui promossa contro il suddetto decreto, nel corso della quale aveva allegato e documentato di aver già effettuato, il 25 ottobre 2019, ancor prima, dunque, di ricevere detto provvedimento, le pubblicazioni in vista del matrimonio che avrebbe contratto con [OSCURATO:PERSONA], cittadina italiana, con cui già stabilmente conviveva, fu respintadal Giudice di Pace di Torino, con ordinanza emessa il 3 luglio 2020, ma depositata solo il successivo 13 settembre 2021.

1.2. Per quanto qui di residuo interesse, quel giudice osservò, tra l’altro, non risultare «alcuna violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c), del T.U. n. 286/98, infatti lo straniero, al momento del rintraccio, non era nella condizione di inespellibilità di cui alla norma citata […].

Non risulta, inoltre, che la cittadina italiana sig.ra [OSCURATO:PERSONA] abbia contratto matrimonio con il ricorrente.

Il semplice matrimonio, inoltre, non modifica in modo automatico, la condizione dello straniero irregolare, ma affinché questi possa regolarmente soggiornare sul t.n. ovvero rientrare nelle categorie di cui all'art 19, dovrà fare richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare, a cui fanno seguito gli accertamenti circa la convivenza dei coniugi».

2. Avverso tale ordinanza l’Okoduwa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Non ha svolto difese in questa sede il Prefetto di Torino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che puòaccogliersi la richiesta di rimessione in termini che i l difensore del ricorrente ha depositato, contestualmente all’avvenuta (nuova) iscrizione a ruolo dell’odierno ricorso, il 4 novembre 2021.

1.1. Egli, infatti, ha documentato (cfr. i messaggi di posta elettronica certificata allegati alla suddetta istanza) che una prima iscrizione a ruolo del medesimo ricorso, tempestivamente effettuata, telematicamente, il 28 ottobre 2021 (entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., tenuto conto della notificazione del ricorso al Prefetto di Torino eseguita l’8 ottobre 2021), non aveva avuto buon esito per cause a lui non imputabili. 2.Tanto premesso, l’unico formulato motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione di legge in relazione all’art. 19, commi 1.1. e 2, lett. c], del T.I.

Immigrazione».

Si assume, in sintesi, che l’odierno ricorrente, al momento della notifica del decreto di espulsione, viveva stabilmente con la signora [OSCURATO:PERSONA], cittadina italiana, ed aveva provveduto, prima della notifica di detto decreto, a richiedere le pubblicazioni per il matrimonio (poi effettuate in data 25 ottobre 2019).

L’ordinanza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che, nel procedere ad espulsione, devono essere valutati i legami familiari e che, peraltro, l’Okoduwa, nelle more della decisione del ricorso, non solo aveva effettivamente contratto matrimonio con la Evbuonmwan, ma la stessa Questura di Torino, a seguito dei controlli sulla convivenza, aveva concesso al medesimo il permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

3. Giova premettere che l’Okoduwa ha offerto adeguata dimostrazione, riproducendo, nel suo odierno ricorso il contenuto, in parte qua , dell’impugnazione proposta innanzi al Giudice di Pace di Torino, di aver allegato e documentato il fatto di trovarsi in una situazione di effettiva inespellibilità in quanto, ancor prima di ricevere il provvedimento di espulsione, aveva già ottenuto il nulla osta per il matrimonio, aveva già richiesto le pubblicazioni ed aveva stabilito la data di celebrazione delle nozze con [OSCURATO:PERSONA], cittadina Italiana, con cui, peraltro, già conviveva stabilmente.

3.1. In questa sede, poi, lo stesso ha prodotto anche la certificazione, datata 1 ottobre 2021, attestante l’avvenuta celebrazione, il 27 novembre 2019, in [OSCURATO:PERSONA] (TO), di tale matrimonio.

Documento, quest’ultimo, tuttavia, sicuramente non prodotto innanzi al Giudice di Pace perché formato successivamente sia alla data (3 luglio 2020) della deliberazione della decisione di quest’ultimo oggi impugnata, sia alla data (13 settembre 2021) di pubblicazione della stessa.3.2.

Fermo quanto precede, rileva il Collegio che l'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, - che prevede il divieto di espulsione per gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana - è stato interpretato da questa Corte nel senso che la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all’appena menzionata disposizione, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell'obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall'art. 13 del citato d.lgs., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 17657 del 2021; Cass. n. 11955 del 2020; Cass. n. 8889 del 2019).

3.3. Nella vicenda in esame, la circostanza fattuale dell’avvenuta celebrazione del matrimonio tra l’Okoduwa e la cittadina italiana [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stata concretamente sottoposta all’attenzione del giudice a quo, innanzi al quale,come si è già riferito, il primo aveva allegato e documentato di aver già ottenuto il nulla osta per il matrimonio predetto, di aver già richiesto le pubblicazioni e di aver stabilito la data di celebrazione delle nozze.

3.4. Tanto, però, non impedisce di ritenere comunque erronea la riportata motivazione adottata, sul punto, dal Giudice di Pace torinese alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

3.4.1. Questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine) si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU (cfr., ex plurimis, pronuncia aprile 2009, Cherif e altri c.

Italia) e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. (cfr. Cass. n. 781 del 2019, richiamata, in motivazione, anche dalla più recente Cass. n. 11955 del 2020).

3.4.2. Tale principio, di ampio respiro in ragione della tutela universalmente riconosciuta ai legami familiari, impone al giudice di merito - al fine di riconoscere o negare l'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998 -di dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di dette relazioni (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc.) oltre che delle difficoltà, conseguenti all'espulsione, dalle quali possa derivare la definitiva compromissione della relazione affettiva: e vale solo la pena di rilevare che la distanza fra il Paese di origine del ricorrente (Nigeria) e quello di residenza italiana di colei che sarebbe poi divenutasua moglie avrebbe ragionevolmente avuto significative ricadute sulla possibilità di mantenere in vita il loro rapporto.

3.4.3. La concreta valorizzazione di tali elementi è stata ritenuta da questa Corte preminente rispetto ad altri (quali la durata del soggiorno e l'integrazione sociale nel territorio nazionale dello straniero) considerati invero "suppletivi" (cfr. la già richiamata Cass. n. 781 del 2019): ciò impone al giudice di merito una motivazione aderente alle emergenze istruttorie ed al di sopra della sufficienza costituzionale sia sotto il profilo logico che contenutistico e, cioè, ispirata alla piena adesione ai principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela dei legami familiari comunque creatisi nel tempo e che l'ordinamento, anche sovranazionale, mostra di voler tutelare.

3.4.4. Deve, al riguardo, tenersi conto di un fondamentale passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull'altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismiprocedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari.

Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.».

3.5. Nel caso in esame, tali principi risultano violati in quanto le già riportate argomentazioni a supporto del rigetto dell'opposizione sul punto contengono affermazioni che mostrano di non tenere affatto conto delle significative circostanze positive ivi allegate dall’Okoduwa, pur dovendosi escludere la valutazione dei documenti introdotti per la priva volta nel giudizio di legittimità (cfr. il già citato certificato di matrimonio) e, quindi, inammissibili per violazione dell'art. 372 cod. proc. civ..

4. In conclusione, l’odierno ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa al Giudice di pace di Torino, in persona di un diverso giudicante, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], previa rimessione in termini dell’avvenuta sua iscrizione a ruolo.

Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Torino, in persona di diverso giudicante, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] . Dott. [OSCURATO:PERSONA].ssaMarina [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].ssaMaura [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 26836/2021 Dott.[OSCURATO:PERSONA] - rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 26836 /20 21 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso , dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, alla via Aviglianan. 38. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]. - intimat o - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.Con decreto del Prefetto della Provincia di Torino del 4 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, fu espulso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, perché privo del permesso di soggiorno. 1.1. L’impugnazione da lui promossa contro il suddetto decreto, nel corso della quale aveva allegato e documentato di aver già effettuato, il 25 ottobre 2019, ancor prima, dunque, di ricevere detto provvedimento, le pubblicazioni in vista del matrimonio che avrebbe contratto con [OSCURATO:PERSONA], cittadina italiana, con cui già stabilmente conviveva, fu respintadal Giudice di Pace di Torino, con ordinanza emessa il 3 luglio 2020, ma depositata solo il successivo 13 settembre 2021. 1.2. Per quanto qui di residuo interesse, quel giudice osservò, tra l’altro, non risultare «alcuna violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c), del T.U. n. 286/98, infatti lo straniero, al momento del rintraccio, non era nella condizione di inespellibilità di cui alla norma citata […]. Non risulta, inoltre, che la cittadina italiana sig.ra [OSCURATO:PERSONA] abbia contratto matrimonio con il ricorrente. Il semplice matrimonio, inoltre, non modifica in modo automatico, la condizione dello straniero irregolare, ma affinché questi possa regolarmente soggiornare sul t.n. ovvero rientrare nelle categorie di cui all'art 19, dovrà fare richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare, a cui fanno seguito gli accertamenti circa la convivenza dei coniugi». 2. Avverso tale ordinanza l’Okoduwa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Non ha svolto difese in questa sede il Prefetto di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che puòaccogliersi la richiesta di rimessione in termini che i l difensore del ricorrente ha depositato, contestualmente all’avvenuta (nuova) iscrizione a ruolo dell’odierno ricorso, il 4 novembre 2021. 1.1. Egli, infatti, ha documentato (cfr. i messaggi di posta elettronica certificata allegati alla suddetta istanza) che una prima iscrizione a ruolo del medesimo ricorso, tempestivamente effettuata, telematicamente, il 28 ottobre 2021 (entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., tenuto conto della notificazione del ricorso al Prefetto di Torino eseguita l’8 ottobre 2021), non aveva avuto buon esito per cause a lui non imputabili. 2.Tanto premesso, l’unico formulato motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione di legge in relazione all’art. 19, commi 1.1. e 2, lett. c], del T.I. Immigrazione». Si assume, in sintesi, che l’odierno ricorrente, al momento della notifica del decreto di espulsione, viveva stabilmente con la signora [OSCURATO:PERSONA], cittadina italiana, ed aveva provveduto, prima della notifica di detto decreto, a richiedere le pubblicazioni per il matrimonio (poi effettuate in data 25 ottobre 2019). L’ordinanza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che, nel procedere ad espulsione, devono essere valutati i legami familiari e che, peraltro, l’Okoduwa, nelle more della decisione del ricorso, non solo aveva effettivamente contratto matrimonio con la Evbuonmwan, ma la stessa Questura di Torino, a seguito dei controlli sulla convivenza, aveva concesso al medesimo il permesso di soggiorno per motivi di famiglia. 3. Giova premettere che l’Okoduwa ha offerto adeguata dimostrazione, riproducendo, nel suo odierno ricorso il contenuto, in parte qua , dell’impugnazione proposta innanzi al Giudice di Pace di Torino, di aver allegato e documentato il fatto di trovarsi in una situazione di effettiva inespellibilità in quanto, ancor prima di ricevere il provvedimento di espulsione, aveva già ottenuto il nulla osta per il matrimonio, aveva già richiesto le pubblicazioni ed aveva stabilito la data di celebrazione delle nozze con [OSCURATO:PERSONA], cittadina Italiana, con cui, peraltro, già conviveva stabilmente. 3.1. In questa sede, poi, lo stesso ha prodotto anche la certificazione, datata 1 ottobre 2021, attestante l’avvenuta celebrazione, il 27 novembre 2019, in [OSCURATO:PERSONA] (TO), di tale matrimonio. Documento, quest’ultimo, tuttavia, sicuramente non prodotto innanzi al Giudice di Pace perché formato successivamente sia alla data (3 luglio 2020) della deliberazione della decisione di quest’ultimo oggi impugnata, sia alla data (13 settembre 2021) di pubblicazione della stessa.3.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che l'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, - che prevede il divieto di espulsione per gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana - è stato interpretato da questa Corte nel senso che la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all’appena menzionata disposizione, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell'obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall'art. 13 del citato d.lgs., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 17657 del 2021; Cass. n. 11955 del 2020; Cass. n. 8889 del 2019). 3.3. Nella vicenda in esame, la circostanza fattuale dell’avvenuta celebrazione del matrimonio tra l’Okoduwa e la cittadina italiana [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stata concretamente sottoposta all’attenzione del giudice a quo, innanzi al quale,come si è già riferito, il primo aveva allegato e documentato di aver già ottenuto il nulla osta per il matrimonio predetto, di aver già richiesto le pubblicazioni e di aver stabilito la data di celebrazione delle nozze. 3.4. Tanto, però, non impedisce di ritenere comunque erronea la riportata motivazione adottata, sul punto, dal Giudice di Pace torinese alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 3.4.1. Questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine) si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU (cfr., ex plurimis, pronuncia aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. (cfr. Cass. n. 781 del 2019, richiamata, in motivazione, anche dalla più recente Cass. n. 11955 del 2020). 3.4.2. Tale principio, di ampio respiro in ragione della tutela universalmente riconosciuta ai legami familiari, impone al giudice di merito - al fine di riconoscere o negare l'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998 -di dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di dette relazioni (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc.) oltre che delle difficoltà, conseguenti all'espulsione, dalle quali possa derivare la definitiva compromissione della relazione affettiva: e vale solo la pena di rilevare che la distanza fra il Paese di origine del ricorrente (Nigeria) e quello di residenza italiana di colei che sarebbe poi divenutasua moglie avrebbe ragionevolmente avuto significative ricadute sulla possibilità di mantenere in vita il loro rapporto. 3.4.3. La concreta valorizzazione di tali elementi è stata ritenuta da questa Corte preminente rispetto ad altri (quali la durata del soggiorno e l'integrazione sociale nel territorio nazionale dello straniero) considerati invero "suppletivi" (cfr. la già richiamata Cass. n. 781 del 2019): ciò impone al giudice di merito una motivazione aderente alle emergenze istruttorie ed al di sopra della sufficienza costituzionale sia sotto il profilo logico che contenutistico e, cioè, ispirata alla piena adesione ai principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela dei legami familiari comunque creatisi nel tempo e che l'ordinamento, anche sovranazionale, mostra di voler tutelare. 3.4.4. Deve, al riguardo, tenersi conto di un fondamentale passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull'altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismiprocedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.». 3.5. Nel caso in esame, tali principi risultano violati in quanto le già riportate argomentazioni a supporto del rigetto dell'opposizione sul punto contengono affermazioni che mostrano di non tenere affatto conto delle significative circostanze positive ivi allegate dall’Okoduwa, pur dovendosi escludere la valutazione dei documenti introdotti per la priva volta nel giudizio di legittimità (cfr. il già citato certificato di matrimonio) e, quindi, inammissibili per violazione dell'art. 372 cod. proc. civ.. 4. In conclusione, l’odierno ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa al Giudice di pace di Torino, in persona di un diverso giudicante, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], previa rimessione in termini dell’avvenuta sua iscrizione a ruolo. Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Torino, in persona di diverso giudicante, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle
Decreto Cassazione n. 07695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris