Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06482/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11341/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 1791/15/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il 20/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate confermando la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società avente sede in uno dei comuni colpiti dal sisma del 1990, aveva annullato l'«atto di diniego dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania», che l'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società contribuente sul rilievo che la richiesta di definizione aveva riguardato tributi per i quali non era prevista la sospensione e che comunque la società contribuente non aveva versato l'importo dovuto.

2. La CTR, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 16556 del 2017 ed altre alla stessa conformi, ha affermato che la società contribuente aveva «ampiamente documentato la titolarità dei requisiti per la fruizione della [...] sospensione» dei termini di adempimento degli obblighi tributari di cui al di. n. 245 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2002 e alla legge n. 289 del 2002, e che tale sospensione si applicasse anche alle rate di condono non pagate, potendo la stessa beneficiare anche del «dimezzamento delle debenze maturate» per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un unico motivo l'Agenzia delle entrate, cui non replica la società intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 2697 cod. civ., della VI Direttiva n. 77/388/CEE (in specie, articoli 2 e 22), come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in causa C-132-06, dell'ordinanza della Sesta Sezione della predetta Corte del 15/07/2015 in causa C-82/14, nonché degli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea e della Decisione della Commissione Europea del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, ed inoltre per violazione e falsa applicazione del Reg.

CE n. 1407/2013 e n. 717/2014, anche in relazione agli artt. 11 e 117 Cost.

2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di cui appresso si dirà.

3. Premesso che la richiedente il rimborso è società commerciale, deve osservarsi che lo svolgimento di un'attività di impresa costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, limite all'applicabilità del beneficio in esame.

Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990», è espressamente escluso per «quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea», atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l'incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge n. 289 del 2002 con il sistema comune dell'IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale.

4. Orbene, anche con riferimento al beneficio di cui all'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, la Commissione UE, con la Decisione C(2015) 5549 final del 14708/2015, (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UE, che l'ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante - Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), ha stabilito, in via generale, che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno», salvo che si tratti di «aiuto individuale» che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 [ora 87 e 88] del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3).

5. Ha precisato al riguardo la Commissione UE che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea [con] il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)» (p. 134 della "decisione").

6. Pertanto, una volta accertato lo svolgimento da parte della contribuente di un'attività economica, assoggettata ad imposizione sul valore aggiunto e sulle attività produttive, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), "tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1 TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza" (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.).

In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (§ 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra- compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (§ 148 dec. cit.); inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de mininnis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465).

7. Al riguardo occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 citata, l'applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.).

8. Conclusivamente, la sentenza impugnata, che, occorre precisare, in punto di cumulabilità dei benefici richiesti dalla società contribuente non è stata fatto oggetto di specifica impugnazione, va cassata con riferimento al motivo dedotto e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente cui è demandato il compito di procedere a nuovo esame in conformità ai citati principi di diritto, osservando la decisione della Commissione UE del 14/08/2015, le indicazioni della Corte di giustizia del 15/07/2015 ed i consolidati principi affermati da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 4291 del 2018).

9. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11341/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 1791/15/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il 20/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate confermando la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società avente sede in uno dei comuni colpiti dal sisma del 1990, aveva annullato l'«atto di diniego dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania», che l'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società contribuente sul rilievo che la richiesta di definizione aveva riguardato tributi per i quali non era prevista la sospensione e che comunque la società contribuente non aveva versato l'importo dovuto. 2. La CTR, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 16556 del 2017 ed altre alla stessa conformi, ha affermato che la società contribuente aveva «ampiamente documentato la titolarità dei requisiti per la fruizione della [...] sospensione» dei termini di adempimento degli obblighi tributari di cui al di. n. 245 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2002 e alla legge n. 289 del 2002, e che tale sospensione si applicasse anche alle rate di condono non pagate, potendo la stessa beneficiare anche del «dimezzamento delle debenze maturate» per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un unico motivo l'Agenzia delle entrate, cui non replica la società intimata. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 2697 cod. civ., della VI Direttiva n. 77/388/CEE (in specie, articoli 2 e 22), come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in causa C-132-06, dell'ordinanza della Sesta Sezione della predetta Corte del 15/07/2015 in causa C-82/14, nonché degli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea e della Decisione della Commissione Europea del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, ed inoltre per violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 1407/2013 e n. 717/2014, anche in relazione agli artt. 11 e 117 Cost. 2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di cui appresso si dirà. 3. Premesso che la richiedente il rimborso è società commerciale, deve osservarsi che lo svolgimento di un'attività di impresa costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, limite all'applicabilità del beneficio in esame. Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990», è espressamente escluso per «quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea», atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l'incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge n. 289 del 2002 con il sistema comune dell'IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale. 4. Orbene, anche con riferimento al beneficio di cui all'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, la Commissione UE, con la Decisione C(2015) 5549 final del 14708/2015, (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UE, che l'ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante - Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), ha stabilito, in via generale, che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno», salvo che si tratti di «aiuto individuale» che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 [ora 87 e 88] del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3). 5. Ha precisato al riguardo la Commissione UE che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea [con] il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)» (p. 134 della "decisione"). 6. Pertanto, una volta accertato lo svolgimento da parte della contribuente di un'attività economica, assoggettata ad imposizione sul valore aggiunto e sulle attività produttive, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), "tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1 TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza" (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (§ 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra- compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (§ 148 dec. cit.); inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de mininnis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465). 7. Al riguardo occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 citata, l'applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.). 8. Conclusivamente, la sentenza impugnata, che, occorre precisare, in punto di cumulabilità dei benefici richiesti dalla società contribuente non è stata fatto oggetto di specifica impugnazione, va cassata con riferimento al motivo dedotto e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente cui è demandato il compito di procedere a nuovo esame in conformità ai citati principi di diritto, osservando la decisione della Commissione UE del 14/08/2015, le indicazioni della Corte di giustizia del 15/07/2015 ed i consolidati principi affermati da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 4291 del 2018). 9. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa
Sentenza Cassazione n. 06482/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris