CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controS.[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore;- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia,Sezione staccata di Catania, n. 5645/06/2018, depositata in data17/12/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12maggio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18772/2019Numero sezionale 4923/2026Numero di raccolta generale 20165/2026Data pubblicazione 16/06/20261. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza dellaCTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, che su impugnazione da partedella [OSCURATO:SOCIETA]. del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rimborsodel 90 per cento delle imposte pagate in relazione al triennio 1990-1992,avendo sede in uno dei comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, haaccolto l’appello dichiarando il diritto della predetta società ad ottenere ilrimborso di quanto pagato per ILOR, IRPEF e ritenute alla fonte, conesclusione, quindi, dell’IVA.2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propose ricorso percassazione affidato a tre motivi cui non replica l’intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essere statorilevato dal giudice di appello che il ricorso del contribuente fosseinammissibile per l’omessa indicazione delle somme ripetibili e dellaconnessa prova del versamento di quanto chiesto a rimborso.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Invero, il mezzo di cassazione, incentrato sull'inammissibilità delricorso introduttivo per mancanza nell'istanza di rimborso del quantumrichiesto e per difetto di prova delle imposte versate, è inammissibile, siaperché nuovo, non risultando che la questione - non rilevabile d'ufficio - siastata posta nei gradi di merito, sia per difetto di specificità, non avendo laricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell'istanza, che neppureha allegato, così impedendo di effettuare il necessario vaglio di fondatezzadel motivo (cfr,, ex multis, Cass. n. 6729/2021; n. 28399/2021).2.3. Con riferimento alla censura relativa alla mancanza di prova delversamento delle imposte chieste a rimborso, è appena il caso di ricordareche, secondo questa Corte, «l'Amministrazione, che contesta il diritto delcontribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensidell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall'art.Numero registro generale 18772/2019Numero sezionale 4923/2026Numero di raccolta generale 20165/2026Data pubblicazione 16/06/202616-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017,è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivantidalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivipagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stessoe non può limitarsi ad opporre che l'onere della prova grava sul richiedente,rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devonoorientare i rapporti della stessa Amministrazione tributaria con icontribuenti» (Cass. n. 2196/2025).3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002,1, comma 665, della legge 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), VIDirettiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia delleComunità Europee con sentenza del 17/07/2008 in causa C–132–06,dell’ordinanza della Sesta Sezione della predetta Corte del 15/07/2015 incausa C–82/14, nonché degli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato difunzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della CommissioneEuropea del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, ed inoltre per violazione efalsa applicazione del Reg. CE n. 1407/2013 e n. 717/2014, anche inrelazione agli artt. 11 e 117 Cost.4. Il motivo è fondato e va accolto.4.1. È orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, intema di agevolazioni tributarie, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002,recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 1990 in Sicilia,non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa,costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, delTFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del14 agosto 2015, secondo cui gli aiuti individuali già concessi prima delladata di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione sonocompatibili con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art.107, par. 2, lett. b) del TFUE, sussiste un nesso chiaro e diretto tra i dannisubiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di StatoNumero registro generale 18772/2019Numero sezionale 4923/2026Numero di raccolta generale 20165/2026Data pubblicazione 16/06/2026concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai dannisubiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con ilregolamento de minimis applicabile (Cass. n. 644/2025)4.2. Tutto ciò presuppone necessariamente (ma non unicamente) che ilbeneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale almomento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto aidanni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importocompensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: p. 148 delladecisione della Commissione). Inoltre, per il rispetto del principio deminimis, non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singoloprocedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’UE (€200.000,00 nel triennio), dovendo invece la relativa prova riguardarel’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimissu un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 9 giugno2017, n. 14465; v. anche Cass. n. 195/2026). A tal proposito, è statoprecisato che il giudice del merito dovrà, di conseguenza, verificare inconcreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento deminimis applicabile (così in Cass. n. 644/2025 citata).4.3. Occorre, altresì, precisare che la prova delle suddette circostanze èa carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quantoaffermato da Cass. n. 22377/2017, l'applicazione dello ius superveniens,rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE(sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenzasulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza dellecommissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio,di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fattiche in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma checostituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica(cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998; Cass. n. 6482/2022). QuestaCorte al riguardo ha anche affermato che «In tema di rimborso di impostaprevisto dalla normativa per il [OSCURATO:PERSONA] 1990, in deroga alle disposizioniNumero registro generale 18772/2019Numero sezionale 4923/2026Numero di raccolta generale 20165/2026Data pubblicazione 16/06/2026processuali nazionali, il contribuente è ammesso a provare medianteautodichiarazione il rispetto della disciplina de minimis, con riguardo allimite degli aiuti di Stato, fino alla data di piena funzionalità del registrocentrale degli aiuti di Stato - di cui al §2 dell'art. 6 del RegolamentoUE/1407/13 e dell'art. 52 della l. n 234 del 2012 - individuata al 31 maggio2017, coincidente con l'entrata in vigore del regolamento sul funzionamentodel prefato registro con d.m. n. 115 del 2017» (Cass. n. 34530/2025).4.4. Orbene, nella specie la CTR, riconoscendo alla società contribuenteil rimborso integrale dell’ILOR e dell’IRAP versata nel suddetto triennio enegando il rimborso integrale dell’IVA, non si è attenuta ai suddetti principiavendo sicché la sentenza va cassata e rinviata ai giudici di appello pernuovo esame.5. Il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, comemodificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv, con modif., dallalegge n. 123 del 2017, incentrato sull’applicabilità alla fattispecie dello jussuperveniens di cui al citato art. 16-octies, resta assorbito dall’accoglimentodel precedente motivo di ricorso.6. In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbitoil terzo e rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata conriferimento al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia anche per la regolamentazione dellespese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato ilprimo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 12 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]