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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 14384/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11861/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO diTRIBUNALE TREVISO al n. 32/2024 depositat o il 12/04/2024. n. 11861/2024 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., unitamente al suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha nno proposto domanda di rivendica e restituzione ne llo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. relativa a diversi beni mobili inventariati dal curatore all’interno della sede della società dichiarata fallita , nonché domanda di ammissione al passivo.

Come risulta dal decreto impugnato (per quanto qui rileva) , l a società rivendicante ha dedotto che i beni inventariati erano stati acquistati sia da terzi, sia dalla società poi dichiarata fallita in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento; i beni, inoltre, si trovavano in locali di proprietà della ricorrente ed erano stati utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa della ricorrente .

La società rivendicante ha, poi, spiegato domanda subordinata di ammissione al passivo per € 35.000,00 a titolo di restituzione del corrispettivo versato alla fallita per l’acquisto di alcuni dei beni mobili da questa acquistati .

Le domande sono state rigettate dal giudice delegato per mancata individuazione dei beni rivendicati e per assenza di prova della proprietà degli stessi. 2.Il Tribunale di Treviso – per quanto qui rileva - ha rigettato la domanda di rivendica di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. ritenendo non fornita la prova dei beni rivendicati a termini dell’art. 621 cod. proc. civ.

Ha ritenuto il Tribunale che i beni in oggetto fossero ricompresi in un ramo di azienda acquistato dalla fallita in data 30 giugno 2010 e siti nei locali dell’impresa, condotti in comodato e successivamente in locazione dalla società fallita dal 1° giugno 2012.

Ha, poi, ritenuto non provat a né la proprietà dei beni inventariati con atto avente data certa anteriore al fallimento, né il n. 11861/2024 R.G. titolo in base al quale i beni rivendicati fossero stati affidat i al fallito,ritenendo irrilevante la cessazione dell’attività di impresa. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a S.r.l.s. affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dal l’intervenuta risoluzione, prima della sentenza dichiarativa di fallimento , del contratto di locazione stipulato tra la ricorrente e la società fallita relativo all’immobile sito in Roncade (TV) ove veniva esercitata l’attività di impresa.

Osserva parte ricorrente che il contratto di locazione in cui la società fallita svolgeva la propria attività era stato risolto nel maggio 2018, quattro anni prima della dichiarazione di fallimento.

La decisività di detta circostanza di fatto deriverebbe dalla considerazione che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere, in questo caso, l’immobile come non più nella disponibilità della fallita e, sostanzialmente, dismesso. 2.Con il secondo motivo si deduce, in via gradata rispetto al primo motivo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 87 l. fall. e art. 513 cod. proc. civ. nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto il medesimo immobile sito a Roncade (TV) luogo riferibile alla società fallita nonostante la stessa non avesse, al momento del fallimento, titolo per poterne godere o disporre.

Deduce il ricorrente che la risoluzione del contratto di locazione di cui al superiore motivo farebbe venir meno la relazione tra il debitore e il suddetto immobile, di proprietà del ricorrente, al punto da precludere al curatore del fallimento l’inventariazione dei beni mobili oggetto di rivendica. n. 11861/2024 R.G. 3.Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Come indicato nel decreto impugnato, la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, per cui le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt.619 e s. cod. proc. civ.

Ne consegue che il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto realea termini dell'art. 621 cod. proc. civ. (norma richiamata nell’art. 103 l. fall.) , con esclusione della prova con testimoni e per presunzioni.

Unico temperamento è la possibilità di utilizzare per la prova della proprietà e dell’affidamento al debitore dei beni i testimoni o le presunzioni ma nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (Cass., n. 16158/2007 ; Cass., n. 27092 /2011; Cass., n. 23215/2012; Cass., n. 20191/2017). 4.Nella sostanza, il peculiare regime dettato dall’art. 621 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 103 l. fall. , dà luogo a una presunzione legale relativa di appartenenza al debitore dei beni mobili pignorati, rinvenuti nell’abitazione o nell’azienda a lui riferibili, che opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, per cui contro chi ne gode , secondo il descritto criterio dell’apparenza, il terzo deve dare la «doppia prova» con atto scritto avente data certa anteriore al fallimento: e ciò sia del proprio n. 11861/2024 R.G. diritto reale, sia della qualità dell’affidamento del bene al debitore esecutato ( Cass., n. 12958/2024 ; Cass., n. 34451/2023; Cass., n. 5035/2022).

Ove, pertanto, l’inventariazione dei beni da parte del curatore (che equivale alla individuazione nel pignoramento) avvenga nei locali dell’impresa, il rigoroso regime probatorio di cui all’art. 621 cod. proc. civ. si incentra unicamente sulla proprietà dei beni da parte del terzo rivendicante e sull’affidamento al fallito con scrittura avente data certa (salva la citata deroga sulla prova per testi e per presunzioni). 5.Nella specie, è accertato che l’inventario è stato eseguito presso la sede legale dell’impresa, per cui risulta irrilevante che l’inventario sia stato eseguito in luoghi relativamente ai qual i si è dedotto che la società fallita avesseperso la disponibilità giuridica. 6.Con il terzo motivo si deduce, in via ulteriormente gradata rispetto ai primi due motivi, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 87 l. fall. e art. 521-bis cod. proc. civ. nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto corretta l’apprensione al fallimento dell’autocarro Mod. [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], bene mobile registrato, rinvenuto nel piazzale adiacente il medesimo immobile.

Osserva il ricorrente che il curatore non ha proceduto a verificare presso il PRA se l’autocarro fosse di proprietà della società fallitae non ha tenuto conto che il bene mobile registrato si trovasse in un luogo accessibile a tutti. 7.Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha dedotto l’esistenza di un titolo di proprietà sul bene mobile registrato in oggetto, limitandosi a formulare censure circa l’erronea inventariazione del bene da parte del curatore.

D’altro canto, la prova dell'intestazione in favore del rivendicante presso il P.R.A. di un veicolo, ove asseritamente trasferito a quest'ultimo, non è sufficiente per l'accoglimento della domanda di rivendica, derivando dall'iscrizione nel pubblico registro una presunzione n. 11861/2024 R.G. semplice quanto all'effetto traslativo del negozio, come tale cedevole rispetto alla preclusione di cui all’art. 621 cod. proc. civ. (Cass., n. 13884/2015; Cass., n. 26327/2019). 8.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 l. fall. e comunque degli artt. 621 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ. per non aver ritenuto provata la proprietà in capo alla ricorrente di alcuni dei beni oggetto di rivendica, quali i beni di cui ai documenti da 04 a 13 quater allegati all’atto di opposizione allo stato passivo e per avere ritenuto inidonee le prove addotte.

Osserva che i beni in oggetto sono costituiti da bancone frigo con celle frigorifere acquistati dall’IVG di Treviso (docc. 04-05) e da beni acquistati da terzi (docc. 06-13 quater), relativamente ai quali il giudice del merito ha ritenuto inidonee le prove presuntive (costituite dalla proprietà dell’immobile in capo al rivendicante, l’esercizio dell’attività di pasticceria del terzo rivendicante nel luogo di inventariazione e la cessazione dell’attività da parte della fallita da circa quattro anni e la cessazione del titolo di godimento dell’immobile ove erano stati rinvenuti i beni inventariati), nonché per non avere ammesso la prova testimoniale .

Si duole, nuovamente, dell’erronea valutazione delle prove in relazione all’autocarro di cui al superiore motivo e ai beni acquistati dalla società fallita, relativamente ai quali è stata spiegata domanda subordinata di ammissione allo stato passivo. 9.Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di revisione della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità, limitandosi il ricorrente a dedurre in sostanza una cattiva valutazione delle prove da parte del giudice del merito , ciò al di là dell’inammissibilità della censura di mancata ammissione della prova orale, i cui capitoli non sono stati oggetto di trascrizione. n. 11861/2024 R.G.

10. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. , la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nel senso che il decreto impugnato non ha esplicitato le ragioni per le quali non ha ritenuto di accogliere la domanda di rivendica con riguardo ad alcuni beni inventariati, indicati con i numeri 31, 32, 34, 49, 50 e 51(pag. 19 ric.).

11. Il motivo è infondato.

Il giudice del merito, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti ed è sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n. 25509/2014; Cass., n. 24542/2009), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020).

Il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del rivendicante ha investito tutti i beni oggetto della domanda, senza che fosse necessario al giudice del merito indicare bene mobile per bene mobile e, per essi, gli elementi di prova specificamente esaminati.

12. Il ricorso va , pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, n. 11861/2024 R.G. da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, il 27/05/2025.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Compostada: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Correzione errore materiale Ud.15/01/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17967 /2025 R.G. , cui è stato riunito il ricorso iscritto al n. 17918 R.G., entrambi relativial procedimento n. 11861/2024 R.G.,già definito tra le parti, e proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL], -ricorrente, già controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimato, già ricorrente- relativamente alla correzione di errore materiale dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 14384/2025 depositata il 29/05/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso ex art. 391 - bis c .p.c., il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 14384/2025 del 29/05/2025, resa nel procedimento iscritto al n.

R.G. 11861/2024,con cui l’allora ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. è stata condannata a pagare le spese processuali del giudizio di legittimità in proprio favore, nonostante lo stesso Fallimento (lì controricorrente) avesse debitamente rappresentato di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115/2002, giusta decretodel [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A corredo del ricorso sono stati allegati l’ordinanza da correggere, il decreto giudiziale di ammissione al patrocinio e l'originario controricorso.

2. — Il ricorso , iscritto al n.

R.G. 17967/2025, risulta notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai difensori dell’originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e il relativo decreto presidenziale del 24.9.2025 di fissazione dell’udienza in camera di consiglio è stato notificato alle parti a cura della cancelleria.

3. — Lo stesso Fallimento ricorrente risulta aver depositato in pari data un identico ricorso, già iscritto al n.

R.G. 17918/2025 , che va però riunito al primo,la cui notifica risulta correttamente effettuata. [OSCURATO:PERSONA]

4. —Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso iscritto al n.

R.G. 17918/2025 al ricorso in esame, in quanto di identico tenore.

5. – I l ricorso è ammissibile, poiché la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della contro parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto dal giudice , per erro re materiale , diretta mente in favore della parte, nonostante la sua ammissione al patrocinio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione, mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. (Cass. 15817/2019, 4216/2020, 31033/2019; cfr. Cass. 14688/2023).

6. –Il ricorso va altresì accolto.

6.1. — L 'art. 133 del d.P.R. 115 / 2002 (TUSG) prevede che «Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», sicché il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato afavore dello Stato, quale effetto di legge della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio (Cass. 1639 /2011, 2536 /2014, 15817/2019).

6.2. — S econdo l'orientamento consolidato di questa Corte ( ex multis, Cass. Sez.

U . , 16037 /2010 ), è da considerare errore materiale qualsiasi errore, anche non omissivo , che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, pur se a contenuto discrezionale , e, in tali casi , la relativa correzione a mezzo della procedura previstadall'art. 391-bis c .p.c. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr. Cass.29078/2018, 15817/2019).

6.3. —Nel caso in esame , il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risulta ritualmente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto d el giudice delegato ex art. 144TUSG, allegato al controricorso nel giudizio iscritto al n.

R.G. 11861/2024 e riprodotto in questa sede , ma ciò nonostante, per errore materiale, il pagamento non è stato disposto in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 TUSG.

7. –Nulla va statuito sulle spese processuali , poiché i l procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, stante la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass. Sez.

U . , n. 9438/2002 e n. 5061/2017; cfr. Cass. n. 27196/2018, n. 15817/2019,n. 26566/2023) .

P.Q.M.

La Corte, previa riunione, al presente ricorso,del ricorso iscritto al n.

R.G. 17918/2025, ordina che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 14384/2025, pubblicata il 29/05/2025, sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l’espressione «condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità», del seguente enunciato( in luogo di «in favore del controricorrente»): «in favore dello Stato, per l a parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002 » ; fermo restando il resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11861/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO diTRIBUNALE TREVISO al n. 32/2024 depositat o il 12/04/2024. n. 11861/2024 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., unitamente al suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha nno proposto domanda di rivendica e restituzione ne llo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. relativa a diversi beni mobili inventariati dal curatore all’interno della sede della società dichiarata fallita , nonché domanda di ammissione al passivo. Come risulta dal decreto impugnato (per quanto qui rileva) , l a società rivendicante ha dedotto che i beni inventariati erano stati acquistati sia da terzi, sia dalla società poi dichiarata fallita in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento; i beni, inoltre, si trovavano in locali di proprietà della ricorrente ed erano stati utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa della ricorrente . La società rivendicante ha, poi, spiegato domanda subordinata di ammissione al passivo per € 35.000,00 a titolo di restituzione del corrispettivo versato alla fallita per l’acquisto di alcuni dei beni mobili da questa acquistati . Le domande sono state rigettate dal giudice delegato per mancata individuazione dei beni rivendicati e per assenza di prova della proprietà degli stessi. 2.Il Tribunale di Treviso – per quanto qui rileva - ha rigettato la domanda di rivendica di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. ritenendo non fornita la prova dei beni rivendicati a termini dell’art. 621 cod. proc. civ. Ha ritenuto il Tribunale che i beni in oggetto fossero ricompresi in un ramo di azienda acquistato dalla fallita in data 30 giugno 2010 e siti nei locali dell’impresa, condotti in comodato e successivamente in locazione dalla società fallita dal 1° giugno 2012. Ha, poi, ritenuto non provat a né la proprietà dei beni inventariati con atto avente data certa anteriore al fallimento, né il n. 11861/2024 R.G. titolo in base al quale i beni rivendicati fossero stati affidat i al fallito,ritenendo irrilevante la cessazione dell’attività di impresa. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a S.r.l.s. affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dal l’intervenuta risoluzione, prima della sentenza dichiarativa di fallimento , del contratto di locazione stipulato tra la ricorrente e la società fallita relativo all’immobile sito in Roncade (TV) ove veniva esercitata l’attività di impresa. Osserva parte ricorrente che il contratto di locazione in cui la società fallita svolgeva la propria attività era stato risolto nel maggio 2018, quattro anni prima della dichiarazione di fallimento. La decisività di detta circostanza di fatto deriverebbe dalla considerazione che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere, in questo caso, l’immobile come non più nella disponibilità della fallita e, sostanzialmente, dismesso. 2.Con il secondo motivo si deduce, in via gradata rispetto al primo motivo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 87 l. fall. e art. 513 cod. proc. civ. nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto il medesimo immobile sito a Roncade (TV) luogo riferibile alla società fallita nonostante la stessa non avesse, al momento del fallimento, titolo per poterne godere o disporre. Deduce il ricorrente che la risoluzione del contratto di locazione di cui al superiore motivo farebbe venir meno la relazione tra il debitore e il suddetto immobile, di proprietà del ricorrente, al punto da precludere al curatore del fallimento l’inventariazione dei beni mobili oggetto di rivendica. n. 11861/2024 R.G. 3.Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Come indicato nel decreto impugnato, la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, per cui le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt.619 e s. cod. proc. civ. Ne consegue che il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto realea termini dell'art. 621 cod. proc. civ. (norma richiamata nell’art. 103 l. fall.) , con esclusione della prova con testimoni e per presunzioni. Unico temperamento è la possibilità di utilizzare per la prova della proprietà e dell’affidamento al debitore dei beni i testimoni o le presunzioni ma nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (Cass., n. 16158/2007 ; Cass., n. 27092 /2011; Cass., n. 23215/2012; Cass., n. 20191/2017). 4.Nella sostanza, il peculiare regime dettato dall’art. 621 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 103 l. fall. , dà luogo a una presunzione legale relativa di appartenenza al debitore dei beni mobili pignorati, rinvenuti nell’abitazione o nell’azienda a lui riferibili, che opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, per cui contro chi ne gode , secondo il descritto criterio dell’apparenza, il terzo deve dare la «doppia prova» con atto scritto avente data certa anteriore al fallimento: e ciò sia del proprio n. 11861/2024 R.G. diritto reale, sia della qualità dell’affidamento del bene al debitore esecutato ( Cass., n. 12958/2024 ; Cass., n. 34451/2023; Cass., n. 5035/2022). Ove, pertanto, l’inventariazione dei beni da parte del curatore (che equivale alla individuazione nel pignoramento) avvenga nei locali dell’impresa, il rigoroso regime probatorio di cui all’art. 621 cod. proc. civ. si incentra unicamente sulla proprietà dei beni da parte del terzo rivendicante e sull’affidamento al fallito con scrittura avente data certa (salva la citata deroga sulla prova per testi e per presunzioni). 5.Nella specie, è accertato che l’inventario è stato eseguito presso la sede legale dell’impresa, per cui risulta irrilevante che l’inventario sia stato eseguito in luoghi relativamente ai qual i si è dedotto che la società fallita avesseperso la disponibilità giuridica. 6.Con il terzo motivo si deduce, in via ulteriormente gradata rispetto ai primi due motivi, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 87 l. fall. e art. 521-bis cod. proc. civ. nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto corretta l’apprensione al fallimento dell’autocarro Mod. [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], bene mobile registrato, rinvenuto nel piazzale adiacente il medesimo immobile. Osserva il ricorrente che il curatore non ha proceduto a verificare presso il PRA se l’autocarro fosse di proprietà della società fallitae non ha tenuto conto che il bene mobile registrato si trovasse in un luogo accessibile a tutti. 7.Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha dedotto l’esistenza di un titolo di proprietà sul bene mobile registrato in oggetto, limitandosi a formulare censure circa l’erronea inventariazione del bene da parte del curatore. D’altro canto, la prova dell'intestazione in favore del rivendicante presso il P.R.A. di un veicolo, ove asseritamente trasferito a quest'ultimo, non è sufficiente per l'accoglimento della domanda di rivendica, derivando dall'iscrizione nel pubblico registro una presunzione n. 11861/2024 R.G. semplice quanto all'effetto traslativo del negozio, come tale cedevole rispetto alla preclusione di cui all’art. 621 cod. proc. civ. (Cass., n. 13884/2015; Cass., n. 26327/2019). 8.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 l. fall. e comunque degli artt. 621 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ. per non aver ritenuto provata la proprietà in capo alla ricorrente di alcuni dei beni oggetto di rivendica, quali i beni di cui ai documenti da 04 a 13 quater allegati all’atto di opposizione allo stato passivo e per avere ritenuto inidonee le prove addotte. Osserva che i beni in oggetto sono costituiti da bancone frigo con celle frigorifere acquistati dall’IVG di Treviso (docc. 04-05) e da beni acquistati da terzi (docc. 06-13 quater), relativamente ai quali il giudice del merito ha ritenuto inidonee le prove presuntive (costituite dalla proprietà dell’immobile in capo al rivendicante, l’esercizio dell’attività di pasticceria del terzo rivendicante nel luogo di inventariazione e la cessazione dell’attività da parte della fallita da circa quattro anni e la cessazione del titolo di godimento dell’immobile ove erano stati rinvenuti i beni inventariati), nonché per non avere ammesso la prova testimoniale . Si duole, nuovamente, dell’erronea valutazione delle prove in relazione all’autocarro di cui al superiore motivo e ai beni acquistati dalla società fallita, relativamente ai quali è stata spiegata domanda subordinata di ammissione allo stato passivo. 9.Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di revisione della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità, limitandosi il ricorrente a dedurre in sostanza una cattiva valutazione delle prove da parte del giudice del merito , ciò al di là dell’inammissibilità della censura di mancata ammissione della prova orale, i cui capitoli non sono stati oggetto di trascrizione. n. 11861/2024 R.G. 10. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. , la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nel senso che il decreto impugnato non ha esplicitato le ragioni per le quali non ha ritenuto di accogliere la domanda di rivendica con riguardo ad alcuni beni inventariati, indicati con i numeri 31, 32, 34, 49, 50 e 51(pag. 19 ric.). 11. Il motivo è infondato. Il giudice del merito, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti ed è sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n. 25509/2014; Cass., n. 24542/2009), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020). Il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del rivendicante ha investito tutti i beni oggetto della domanda, senza che fosse necessario al giudice del merito indicare bene mobile per bene mobile e, per essi, gli elementi di prova specificamente esaminati. 12. Il ricorso va , pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, n. 11861/2024 R.G. da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 27/05/2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Compostada: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Correzione errore materiale Ud.15/01/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17967 /2025 R.G. , cui è stato riunito il ricorso iscritto al n. 17918 R.G., entrambi relativial procedimento n. 11861/2024 R.G.,già definito tra le parti, e proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL], -ricorrente, già controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimato, già ricorrente- relativamente alla correzione di errore materiale dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 14384/2025 depositata il 29/05/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso ex art. 391 - bis c .p.c., il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 14384/2025 del 29/05/2025, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 11861/2024,con cui l’allora ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. è stata condannata a pagare le spese processuali del giudizio di legittimità in proprio favore, nonostante lo stesso Fallimento (lì controricorrente) avesse debitamente rappresentato di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115/2002, giusta decretodel [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A corredo del ricorso sono stati allegati l’ordinanza da correggere, il decreto giudiziale di ammissione al patrocinio e l'originario controricorso. 2. — Il ricorso , iscritto al n. R.G. 17967/2025, risulta notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai difensori dell’originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e il relativo decreto presidenziale del 24.9.2025 di fissazione dell’udienza in camera di consiglio è stato notificato alle parti a cura della cancelleria. 3. — Lo stesso Fallimento ricorrente risulta aver depositato in pari data un identico ricorso, già iscritto al n. R.G. 17918/2025 , che va però riunito al primo,la cui notifica risulta correttamente effettuata. [OSCURATO:PERSONA] 4. —Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso iscritto al n. R.G. 17918/2025 al ricorso in esame, in quanto di identico tenore. 5. – I l ricorso è ammissibile, poiché la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della contro parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto dal giudice , per erro re materiale , diretta mente in favore della parte, nonostante la sua ammissione al patrocinio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione, mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. (Cass. 15817/2019, 4216/2020, 31033/2019; cfr. Cass. 14688/2023). 6. –Il ricorso va altresì accolto. 6.1. — L 'art. 133 del d.P.R. 115 / 2002 (TUSG) prevede che «Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», sicché il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato afavore dello Stato, quale effetto di legge della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio (Cass. 1639 /2011, 2536 /2014, 15817/2019). 6.2. — S econdo l'orientamento consolidato di questa Corte ( ex multis, Cass. Sez. U . , 16037 /2010 ), è da considerare errore materiale qualsiasi errore, anche non omissivo , che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, pur se a contenuto discrezionale , e, in tali casi , la relativa correzione a mezzo della procedura previstadall'art. 391-bis c .p.c. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr. Cass.29078/2018, 15817/2019). 6.3. —Nel caso in esame , il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risulta ritualmente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto d el giudice delegato ex art. 144TUSG, allegato al controricorso nel giudizio iscritto al n. R.G. 11861/2024 e riprodotto in questa sede , ma ciò nonostante, per errore materiale, il pagamento non è stato disposto in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 TUSG. 7. –Nulla va statuito sulle spese processuali , poiché i l procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, stante la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass. Sez. U . , n. 9438/2002 e n. 5061/2017; cfr. Cass. n. 27196/2018, n. 15817/2019,n. 26566/2023) . P.Q.M. La Corte, previa riunione, al presente ricorso,del ricorso iscritto al n. R.G. 17918/2025, ordina che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 14384/2025, pubblicata il 29/05/2025, sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l’espressione «condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità», del seguente enunciato( in luogo di «in favore del controricorrente»): «in favore dello Stato, per l a parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002 » ; fermo restando il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta
Decreto Cassazione n. 14384/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris