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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14688/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18136/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce alricorso, con domicilio eletto in Roma, presso il suo studio via della [OSCURATO:PERSONA] n.201; –ricorrente – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calceal controricorso, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] –DISTRAZIONE in prime cure -Pagamento nei confronti dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002in appello.

C.C. 22 marzo2023 r.g.n. 18136/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -intimate- avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 3522 del 2021 pubblicat a il 1/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che

1. Il Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello ha accolto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 35172 del 2018, con riferimento al solo capo avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite tra le parti poiché inferiore ai minimi previsti dalla legge, e dopo aver rideterminato l’impo rto delle spese di lite, ha condannato le parti appellate in solido tra loro, al pagamento nei confronti dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002, stante l’ammissione dell’appellante al gratuito patrocinio per il giudizio di primo grado con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 12.07.2018, sebbene il giudice di prime cure le avesse poste in favore del difensore antistatario.

2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da un unico articolato motivo .

Ha resistito con controricorso il Comune di Civitavecchia.

Sebbene intimate, [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate - Riscossione non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. considerato che 1.Con l’unico motivo di ricorso , il ricorrente denuncia la “ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”; premette che il Giudice di pace aveva applicato il principio di soccombenza nei confronti delle parti opposte e in favore dell’opponente, con distrazione in favore del difensore antistatario, dopo aver C.C. 22 marzo2023 r.g.n. 18136/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi annullato gli estratti di ruolo opposti e i provvedimenti posti a fondamento di essi; osserva che il Tribunale ha ritenuto erroneamente di riformare la sentenza di prime cure, individuando il soggetto beneficiario delle spese di soccombenza nello Stato ai sensi dell’art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002, stante l’ammissione dell’appellante al gratuito patrocinio per il giudizio di primo grado con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 12.07.2018.

A parere del ricorrente la violazione dell’art. 112 c.p.c. rileverebbesotto due profili; un primo,in quanto il Tribunale in appello ha rilevato ex officio la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ammesso al gratuito patrocinio per il giudizio di primo grado, e un secondo,in quanto il giudice di appello haomesso di decidere sulla domanda svolta con cui si chiedeva la rideterminazione delle spese di lite del primo grado in misura conforme ai parametri tariffari “da distrarsi” in favore del difensore antistatario.

2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla parte resistente,che non è fondata. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che in sede di gravame il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte sia attivamente che passivamente solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista(in tale senso: Cass. Sez. 6 - 1, 09/03/2021 n. 6481; in senso conforme Cass. Sez. 3, 30/05/2017 n. 13516;Cass.

S ez. 3, 12/11/2008n. 27041; Cass. Sez. 1, 22/12/1981 n. 6761).

C.C. 22 marzo2023 r.g.n. 18136/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso in esame, la parte non si duole soltanto della mancatae non rinnovata pronuncia di distrazione in sé considerata ma del fatto che il giudice d’appello sia andato, d’ufficio, a verificare la propria ammissionein primo grado al gratuito patrocinio, e, una volta verificato che la parte era stataammessa, a modifica re la statuizione di primo grado sulle spese non solo nel quantum,come richiesto dal ricorrente, ma anche in ordine albeneficiario, nel senso che ha eliminato la distrazione ed ha statuito che le spese di primo grado sono liquidate in favore dello Stato;pertanto , alla luce di quanto soprarichiamato, la parte ricorrente ha interesse ad impugnare e il ricorso è ammissibile.

3. Il motivo di ricorso non è fondato alla luce delle seguenti considerazioni.

Il giudice d’appello non ha violato l’art. 112 c.p.c. allorquando ha correttamente rideterminato le somme liquidate per il giudizio di prime cure entroi parametri minimi e massimi tariffari previsti dalla legge, come richiesto dal ricorrente, rideterminazione che sfugge alle critiche nuovamente riproposte da parte ricorrente in questa sede.

Neppure ha violato la sopra richiamatanorma rispetto al rilievo d’ufficio dell’ammissione della parte al gratuito patrocinio, per la quale ha modificato la statuizione di primo grado sulle spese quanto albeneficiario, nel senso che ha eliminato la distrazione ed ha disposto la liquidazione delle spese di primo grado in favore dello Stato, stante l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 12.07.2018.

Ed invero, l'art. 133 del d.P.R. n.115 del 2002 prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, di conseguenza, al ricorrere delle condizioni previste dalla richiamata norma, il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna C.C. 22 marzo2023 r.g.n. 18136/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (così test.

Cass. Sez. 1, 24/01/2011 n. 1639; nello stesso senso, Cass. Sez. 6 - 1 , 5/02/2014, n. 2536 ).

Questa Corte, inoltre ha statuito che nel casola parte soccombente, non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, siacondannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, debba effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c.(di recente, Cass. Sez. 6 - 3, n. 15817 del 12/06/2019)

3. In conclusione, il ricorso va rigettato ; la peculiarità della vicenda giustifica che le spese del giudizio di legittimità vengano compensate tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio2020 n. 4315).

Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , spese integralmente compensate tra le parti .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18136/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce alricorso, con domicilio eletto in Roma, presso il suo studio via della [OSCURATO:PERSONA] n.201; –ricorrente – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calceal controricorso, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] –DISTRAZIONE in prime cure -Pagamento nei confronti dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002in appello. C.C. 22 marzo2023 r.g.n. 18136/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -intimate- avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 3522 del 2021 pubblicat a il 1/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che 1. Il Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello ha accolto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 35172 del 2018, con riferimento al solo capo avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite tra le parti poiché inferiore ai minimi previsti dalla legge, e dopo aver rideterminato l’impo rto delle spese di lite, ha condannato le parti appellate in solido tra loro, al pagamento nei confronti dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002, stante l’ammissione dell’appellante al gratuito patrocinio per il giudizio di primo grado con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 12.07.2018, sebbene il giudice di prime cure le avesse poste in favore del difensore antistatario. 2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da un unico articolato motivo . Ha resistito con controricorso il Comune di Civitavecchia. Sebbene intimate, [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate - Riscossione non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. considerato che 1.Con l’unico motivo di ricorso , il ricorrente denuncia la “ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”; premette che il Giudice di pace aveva applicato il principio di soccombenza nei confronti delle parti opposte e in favore dell’opponente, con distrazione in favore del difensore antistatario, dopo aver C.C. 22 marzo2023 r.g.n. 18136/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi annullato gli estratti di ruolo opposti e i provvedimenti posti a fondamento di essi; osserva che il Tribunale ha ritenuto erroneamente di riformare la sentenza di prime cure, individuando il soggetto beneficiario delle spese di soccombenza nello Stato ai sensi dell’art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002, stante l’ammissione dell’appellante al gratuito patrocinio per il giudizio di primo grado con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 12.07.2018. A parere del ricorrente la violazione dell’art. 112 c.p.c. rileverebbesotto due profili; un primo,in quanto il Tribunale in appello ha rilevato ex officio la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ammesso al gratuito patrocinio per il giudizio di primo grado, e un secondo,in quanto il giudice di appello haomesso di decidere sulla domanda svolta con cui si chiedeva la rideterminazione delle spese di lite del primo grado in misura conforme ai parametri tariffari “da distrarsi” in favore del difensore antistatario. 2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla parte resistente,che non è fondata. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che in sede di gravame il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte sia attivamente che passivamente solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista(in tale senso: Cass. Sez. 6 - 1, 09/03/2021 n. 6481; in senso conforme Cass. Sez. 3, 30/05/2017 n. 13516;Cass. S ez. 3, 12/11/2008n. 27041; Cass. Sez. 1, 22/12/1981 n. 6761). C.C. 22 marzo2023 r.g.n. 18136/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso in esame, la parte non si duole soltanto della mancatae non rinnovata pronuncia di distrazione in sé considerata ma del fatto che il giudice d’appello sia andato, d’ufficio, a verificare la propria ammissionein primo grado al gratuito patrocinio, e, una volta verificato che la parte era stataammessa, a modifica re la statuizione di primo grado sulle spese non solo nel quantum,come richiesto dal ricorrente, ma anche in ordine albeneficiario, nel senso che ha eliminato la distrazione ed ha statuito che le spese di primo grado sono liquidate in favore dello Stato;pertanto , alla luce di quanto soprarichiamato, la parte ricorrente ha interesse ad impugnare e il ricorso è ammissibile. 3. Il motivo di ricorso non è fondato alla luce delle seguenti considerazioni. Il giudice d’appello non ha violato l’art. 112 c.p.c. allorquando ha correttamente rideterminato le somme liquidate per il giudizio di prime cure entroi parametri minimi e massimi tariffari previsti dalla legge, come richiesto dal ricorrente, rideterminazione che sfugge alle critiche nuovamente riproposte da parte ricorrente in questa sede. Neppure ha violato la sopra richiamatanorma rispetto al rilievo d’ufficio dell’ammissione della parte al gratuito patrocinio, per la quale ha modificato la statuizione di primo grado sulle spese quanto albeneficiario, nel senso che ha eliminato la distrazione ed ha disposto la liquidazione delle spese di primo grado in favore dello Stato, stante l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 12.07.2018. Ed invero, l'art. 133 del d.P.R. n.115 del 2002 prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, di conseguenza, al ricorrere delle condizioni previste dalla richiamata norma, il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna C.C. 22 marzo2023 r.g.n. 18136/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (così test. Cass. Sez. 1, 24/01/2011 n. 1639; nello stesso senso, Cass. Sez. 6 - 1 , 5/02/2014, n. 2536 ). Questa Corte, inoltre ha statuito che nel casola parte soccombente, non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, siacondannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, debba effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c.(di recente, Cass. Sez. 6 - 3, n. 15817 del 12/06/2019) 3. In conclusione, il ricorso va rigettato ; la peculiarità della vicenda giustifica che le spese del giudizio di legittimità vengano compensate tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio2020 n. 4315). Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , spese integralmente compensate tra le parti . Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a nor