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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 03669/2026

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17967 /2025 R.G. , cui è stato riunito il ricorso iscritto al n. 17918 R.G., entrambi relativial procedimento n. 11861/2024 R.G.,già definito tra le parti, e proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL], -ricorrente, già controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimato, già ricorrente- relativamente alla correzione di errore materiale dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 14384/2025 depositata il 29/05/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso ex art. 391 - bis c .p.c., il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 14384/2025 del 29/05/2025, resa nel procedimento iscritto al n.

R.G. 11861/2024,con cui l’allora ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. è stata condannata a pagare le spese processuali del giudizio di legittimità in proprio favore, nonostante lo stesso Fallimento (lì controricorrente) avesse debitamente rappresentato di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115/2002, giusta decretodel [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A corredo del ricorso sono stati allegati l’ordinanza da correggere, il decreto giudiziale di ammissione al patrocinio e l'originario controricorso.

2. — Il ricorso , iscritto al n.

R.G. 17967/2025, risulta notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai difensori dell’originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e il relativo decreto presidenziale del 24.9.2025 di fissazione dell’udienza in camera di consiglio è stato notificato alle parti a cura della cancelleria.

3. — Lo stesso Fallimento ricorrente risulta aver depositato in pari data un identico ricorso, già iscritto al n.

R.G. 17918/2025 , che va però riunito al primo,la cui notifica risulta correttamente effettuata. [OSCURATO:PERSONA]

4. —Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso iscritto al n.

R.G. 17918/2025 al ricorso in esame, in quanto di identico tenore.

5. – I l ricorso è ammissibile, poiché la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della contro parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto dal giudice , per erro re materiale , diretta mente in favore della parte, nonostante la sua ammissione al patrocinio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione, mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. (Cass. 15817/2019, 4216/2020, 31033/2019; cfr. Cass. 14688/2023).

6. –Il ricorso va altresì accolto.

6.1. — L 'art. 133 del d.P.R. 115 / 2002 (TUSG) prevede che «Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», sicché il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato afavore dello Stato, quale effetto di legge della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio (Cass. 1639 /2011, 2536 /2014, 15817/2019).

6.2. — S econdo l'orientamento consolidato di questa Corte ( ex multis, Cass. Sez.

U . , 16037 /2010 ), è da considerare errore materiale qualsiasi errore, anche non omissivo , che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, pur se a contenuto discrezionale , e, in tali casi , la relativa correzione a mezzo della procedura previstadall'art. 391-bis c .p.c. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr. Cass.29078/2018, 15817/2019).

6.3. —Nel caso in esame , il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risulta ritualmente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto d el giudice delegato ex art. 144TUSG, allegato al controricorso nel giudizio iscritto al n.

R.G. 11861/2024 e riprodotto in questa sede , ma ciò nonostante, per errore materiale, il pagamento non è stato disposto in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 TUSG.

7. –Nulla va statuito sulle spese processuali , poiché i l procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, stante la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass. Sez.

U . , n. 9438/2002 e n. 5061/2017; cfr. Cass. n. 27196/2018, n. 15817/2019,n. 26566/2023) .

P.Q.M La Corte, previa riunione, al presente ricorso,del ricorso iscritto al n.

R.G. 17918/2025, ordina che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 14384/2025, pubblicata il 29/05/2025, sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l’espressione «condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità», del seguente enunciato( in luogo di «in favore del controricorrente»): «in favore dello Stato, per l a parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002 » ; fermo restando il resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod.proc. ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17967 /2025 R.G. , cui è stato riunito il ricorso iscritto al n. 17918 R.G., entrambi relativial procedimento n. 11861/2024 R.G.,già definito tra le parti, e proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL], -ricorrente, già controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimato, già ricorrente- relativamente alla correzione di errore materiale dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 14384/2025 depositata il 29/05/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso ex art. 391 - bis c .p.c., il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 14384/2025 del 29/05/2025, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 11861/2024,con cui l’allora ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. è stata condannata a pagare le spese processuali del giudizio di legittimità in proprio favore, nonostante lo stesso Fallimento (lì controricorrente) avesse debitamente rappresentato di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115/2002, giusta decretodel [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A corredo del ricorso sono stati allegati l’ordinanza da correggere, il decreto giudiziale di ammissione al patrocinio e l'originario controricorso. 2. — Il ricorso , iscritto al n. R.G. 17967/2025, risulta notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai difensori dell’originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e il relativo decreto presidenziale del 24.9.2025 di fissazione dell’udienza in camera di consiglio è stato notificato alle parti a cura della cancelleria. 3. — Lo stesso Fallimento ricorrente risulta aver depositato in pari data un identico ricorso, già iscritto al n. R.G. 17918/2025 , che va però riunito al primo,la cui notifica risulta correttamente effettuata. [OSCURATO:PERSONA] 4. —Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso iscritto al n. R.G. 17918/2025 al ricorso in esame, in quanto di identico tenore. 5. – I l ricorso è ammissibile, poiché la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della contro parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto dal giudice , per erro re materiale , diretta mente in favore della parte, nonostante la sua ammissione al patrocinio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione, mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. (Cass. 15817/2019, 4216/2020, 31033/2019; cfr. Cass. 14688/2023). 6. –Il ricorso va altresì accolto. 6.1. — L 'art. 133 del d.P.R. 115 / 2002 (TUSG) prevede che «Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», sicché il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato afavore dello Stato, quale effetto di legge della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio (Cass. 1639 /2011, 2536 /2014, 15817/2019). 6.2. — S econdo l'orientamento consolidato di questa Corte ( ex multis, Cass. Sez. U . , 16037 /2010 ), è da considerare errore materiale qualsiasi errore, anche non omissivo , che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, pur se a contenuto discrezionale , e, in tali casi , la relativa correzione a mezzo della procedura previstadall'art. 391-bis c .p.c. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr. Cass.29078/2018, 15817/2019). 6.3. —Nel caso in esame , il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risulta ritualmente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto d el giudice delegato ex art. 144TUSG, allegato al controricorso nel giudizio iscritto al n. R.G. 11861/2024 e riprodotto in questa sede , ma ciò nonostante, per errore materiale, il pagamento non è stato disposto in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 TUSG. 7. –Nulla va statuito sulle spese processuali , poiché i l procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, stante la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass. Sez. U . , n. 9438/2002 e n. 5061/2017; cfr. Cass. n. 27196/2018, n. 15817/2019,n. 26566/2023) . P.Q.M La Corte, previa riunione, al presente ricorso,del ricorso iscritto al n. R.G. 17918/2025, ordina che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 14384/2025, pubblicata il 29/05/2025, sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l’espressione «condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità», del seguente enunciato( in luogo di «in favore del controricorrente»): «in favore dello Stato, per l a parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002 » ; fermo restando il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod.proc. ci
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