CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 04116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30814-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 732/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 28/09/2021; Ric. 2021 n. 30814 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente Autostrade per l’Italia ricorre avverso la sentenza n. 732/04/2021 resa dalla CTR per la Liguria che, previa riforma della sentenza della CTP di Savona, ha accolto l’appello promosso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ivi ritenendo legittimo l’avviso di intimazione emesso dall’amministrazione comunale relativamente al tributo TOSAP per le annualità 2013-2018. Segnatamente la CTR ha ritenuto assoggettati a TOSAP i viadotti autostradali in relazione all'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico per la realizzazione di cavalcavia appartenenti all’autostrada A10, a nulla rilevando la natura eventualmente demaniale del viadotto né ritenendo configurabile un’ipotesi di occupazione delle aree in parola da parte dello Stato. Il ricorso è affidato a due motivi svolti in via subordinata tra loro, cui replica l’amministrazione comunale con puntuale controricorso. In prossimità dell’adunanza, entrambe le parti hanno prodotto memoria a sostegno delle rispettive posizioni. CONSIDERATO Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle leggi n. 463/1955 (“Provvedimenti per la costruzioni di autostrade e strade”, in specie artt. 1-2) n. 729/1961 (“Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali”, in specie artt. 1-2-6-7-8-12) e n. 385/1986 (“modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961 n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali”); degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993; dell’art. 4-5-7 del regolamento TOSAP del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24/2006 e succ. modd.) in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. In sostanza afferma che le aree oggetto di occupazione non farebbero parte del demanio e/o del patrimonio dell’amministrazione comunale intimataper esservi stati sottratti in ragione della determinazione statale di “occuparli” al fine di realizzare un’opera Ric. 2021 n. 30814 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 3 - di interesse nazionale, con conseguente “sottrazione” del potere impositivo da parte del civico ente. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art 49, co. 1, lett. a) d.lgs. 507/1993, dell’art. 822 c.c., dell’art. 1 d.lgs. n. 461/1999 nonché dell’art. 56, co. 2, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 40 del regolamento Tosap del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Assume, in particolare, che la CTR avrebbe errato nell'affermare che soggetto tenuto al pagamento della tassa doveva ritenersi essere colui che ritrae un beneficio economico dall'occupazione poiché, in realtà, soggetto passivo è esclusivamente il titolare della concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune o l'occupante di fatto che, nel caso di specie, era lo Stato. Ancorché svolti in via tra loro gradata, i due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione oggettiva. In materia questa Corte ha affermato che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici, quali sono i viadotti, è soggetta a Tosap senza che possa configurarsi l’ipotesi di esenzione di cui all’art. 39 d.lgs. 507/1993 giacché l'occupazione medesima deve considerarsi propria dell'ente concessionario e va, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n.507 del 1993: la società concessionaria è infatti l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista. A nulla peraltro rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. (Cfr. Cass., V, n. 11886/2017; VI, n. 20974/2020). Quanto sopra in disparte i profili di inammissibilità dei due motivi per mancanza di autosufficienza del ricorso: la parte ricorrente non ha invero Ric. 2021 n. 30814 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 4 - riportato né le censure svolte nei gradi di merito, né la decisione della CTR oggetto di gravame, sì rendendo manifesta la natura del ricorso, promosso al fine di ottenere un riesame del merito della vertenza, come tale inammissibile in sede di legittimità. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso p