CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 03633/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ivrea - Valle d’Aosta - [OSCURATO:SOCIETA]. ”, con sede in Torino, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Rosignano, con studio in Torino, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inRoma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: cesarepiozzodirosignano @pec.ordineavvocati - torino.it; [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Padova, in persona dell’amministratore unico pro tempore , in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP per il Comune di Moncalieri(TO), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Treviso, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e [OSCURATO:PERSONA] comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE Comune di Moncalieri (TO), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte il 4 ottobre 2022, n. 922/2/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’“[OSCURATO:PERSONA] - Ivrea - Valle d’Aosta - [OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di concessionaria dello Stato per la costruzione e la gestione dell’autostrada A/5 (nel tratto [OSCURATO:PERSONA]Quincinetto), dell’autostrada A/4-A/5 Ivrea-Santhià e del sistema autostradale tangenziale di Torino, con la diramazione per Pinerolo,in forza di convenzione stipulata con l’“[OSCURATO:SOCIETA].” il 7 novembre 2007 ed approvata con la legge 6 giugno 2008, n. 101, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonteil 4 ottobre 2022, n. 922/2/2022, che, in controversia su impugnazione del l’avviso di accertamento n. 1/2014, per la TOSAP relativa all’anno 2014, da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione della TOSAP per il Comune di Moncalieri (TO), notificato a mezzo pec il 15 maggio 2019, per l’ammontare complessiv o di € 38.278,12, in relazione all’occupazione di aree per complessivi mq 1.250, in corrispondenza di un viadotto autostradale, soprastante il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo Comune, affermandone, anche se non espressamente, la sottrazione all’uso pubblico, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’“[OSCURATO:SOCIETA].”e del Comune di Moncalieri (TO) av verso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Torin o il 9 agosto 2021, n. 702/5/2021, con co ndanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente – con la motivazione che: a) l’atto impositivo era stato congruamente motivato; b) la costruzione dei viadotti autostradali aveva determinato l ’occupazione dell o spazio sovrastante le strade comunalida parte della concessionaria dell’autostrada, la quale era soggetto passivo della TOSAP; c) l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta a tassazione, sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti un’area pubblica, non spettando al concessionario privato di opera pubblica l’esenzione prevista per gli enti pubblici. 3. L’“[OSCURATO:SOCIETA] .” ha resistito con controricorso, mentre il Comune di Moncalieri (TO) è rimastointimato. 4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa. 5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., contestando le motivazioni della proposta di definizione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato aquattro motivi. 2. Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 deld.lgs. 30 novembre 1993, n.507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado la sussistenza del presupposto per l’applicazione della TOSAP, consistente nella “effettiva sottrazione” all’uso pubblico comunale dello spazio “occupato” senza tener conto della peculiarità dell’occupazione e nella specie della pertinenzialità del sedime sottostante il viadotto autostradale all’autostrada e della fascia di rispetto ad essa inerente; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere statatenuta in conto dal giudice di secondo grado la «pertinenzialità dell’area occupata all’opera autostradale, da cui discende, inter alia, l’appartenenza dei beni occupati al regime statale e non comunale». A dire del ricorrente, posto che «il presupposto impositivo può realizzarsi concretamente soltanto in relazione a spazi, che sono effettivamente destinati all'uso generalizzato del pubblico», «nel caso in cui l'occupazione si attui nell'ambito di uno spazio che è già stato sottratto alla collettività (comunale) per volontà dell'ente territoriale stesso (ancorché conseguente ad un obbligo di legge), allora non può dirsi che l'occupazione del singolo privi la collettività di quel determinato spazio, in quanto già il Comune e/o la Provincia hanno preventivamente ed autoritativamente stabilito di escludere detto uso generalizzato, per destinarlo, eventualmente, ad un altro uso a favore dell'intera collettività». Inoltre, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto:a) che la sottrazione alla disponibilità generalizzata era stata voluta dallo Stato, il quale aveva deciso la costruzione dell’autostrada in quel punto per offrire un servizio pubblico alla collettività; b) che tale sottrazione era stata autorizzata dal d.m. 2 luglio 1969, n. 2004, con la sostituzione di una diversa forma di uso generalizzato; c) che essa aveva acquistato la proprietà dell’area sottostante il viadotto autostradale in forza di un provvedimento ablatorio, divenendone l’intestataria catastale; d) che l’appartenenza dell’area occupata non era mai stata contestata dalle controparti; e) che l’area occupata mediante la costruzione del viadotto autostradale era stata retrocessa in uso al Comune con l’accollo della manutenzione ordinaria della carreggiata del sottopasso costruito per consentire il passaggio della viabilità comunale interferente. 2.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 2.2 Preliminarmente, per quanto la deduzione di una pluralità di vizi di varia natura non impedisca a prioridi distinguere ed enucleare le questioni concernenti le singole lagnanze della ricorrente, a dispetto di quanto eccepito dalla controricorrente, la deduzione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. impinge nella preclusione derivante dalla c.d. “doppia conforme”. Difatti,in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348 - ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art.54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11 settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025, n. 33622; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2026, n. 2334). Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.). 2.3 Per il resto, la censura deve essere disattesa. Sul punto, la proposta di definizione anticipata ha convincentemente affermato che: «La prima censura non ha pregio. Come ampiamente motivato recentemente dalla corte, l’omessa adozione del decreto di esproprio ha lasciato la strade occupate dal cavalcavia in proprietà del Comune; in assenza di una procedura di esproprio, ciò che resta è, dunque, l’occupazione dello spazio (sottostante il viadotto) sovrastante la strada comunale, circostanza questa che integra proprio la condizione oggettiva prevista dall’art. 38 d.lgs. n. 507/1993, che ha ribadito quanto già previsto dall’art. 192 r.d. 1175/1931 propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.(v. Cass. n. 35367/(20)25). In definitiva, la realizzazione dell’autostrada sul soprasuolo delle strade comunali non ha determinato ipse iure la perdita della demanialità comunale delle strade, così come ribadito da questa Corte secondo la quale: “…sebbene la realizzazione della rete autostradale sia stata prevista ed approvata con provvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale” (v. Cass. n. 25614/2024 e n. 15162/2024). Ne consegue che l’attività di occupazione, che, inizialmente, ha avuto origine per volontà del legislatore, si è concretizzata nella realizzazione della infrastruttura autostradale ad opera della società concessionaria, esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica, a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista, sui beni di proprietà comunale. Sotto altro versante, l’obiezione della società ricorrente, secondo la quale la strada comunale non può avere altre destinazioni se non quella viaria, dovendo l’ente comunale rispettare le cd. fasce di rispetto, non coglie nel segno. A tal proposito, occorre precisare che il principio affermato da questa Corte (Cass. del 25/01/2022, n. 2127; Cass. del 2/07/ 2020, n. 13598) secondo cui «il vincolo di inedificabilità prevale sulla pianificazione e programmazione urbanistica….dovendosi ritenere che l'area corrispondente alla fascia di rispetto (area sottostante ad un cavalcavia), a prescindere dall'assoggettamento alla procedura espropriativa e pur nella permanenza del diritto di proprietà, non ha alcuna potenzialità edificatoria in virtù di disposizioni di legge come è dato desumere anche dal tenore letterale dell'art. 37, comma 4, d.p.r. 327/2001» non esenta dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, ancorata questa all’occupazione di beni pubblici di qualsiasi natura che, anzi, è dovuta proprio in relazione alla inedificabilità derivante dal rispetto delle cd. fasce di rispetto, nonché alla sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ovvero in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale dell’area, per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità». c.p.c., comma 1, n.5). 2.4 Ai sensi dell’artt. 38, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (abrogato dall’art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dall’1 gennaio 2021), sono soggette alla TOSAP le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province. Il successivo art. 39 precisa che la TOSAP è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. Il tributo è, dunque, dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una strada riconducibile al demanio o al patrimonio indisponibile di Comuni e Province: sia in caso di occupazione fondata su un provvedimento amministrativo dell’ente locale, sia, come precisano le disposizioni in esame, di occupazione di fatto, che avvenga in assenza di una autorizzazione o concessione, a prescindere dal carattere abusivo oppure legittimo, come desumibile dall’avverbio «anche», prima dell’aggettivo «abusivo» nell’art. 39. Il riferimento all’occupazione di qualsiasi natura consente, pertanto, di comprendere nella fattispecie impositiva anche quelle occupazioni che, come nel caso di specie, trovino il loro fondamento nella legge, a cui è effettivamente riconducibile la realizzazione dell’opera pubblica e l’individuazione del tracciato della rete autostradale. Le leggi riguardanti la realizzazione delle autostrade (legge 21 maggio 1955, n. 463, e legge 24 luglio 1961, n. 729) sono anteriori al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la cui disciplina ha sottoposto ad imposizione l’occupazione delle strade comunali e provinciali avvenuta per la realizzazione della rete autostradale (da ultime: Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, n. 2255; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2395; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, nn. 15162, 15167, 15171, 15173, 15186, 15201, 15204; Cass., Sez. Trib.,12 gennaio 2025, nn. 784, 787, 791, 798, 799e 800; Cass., Sez. Trib., 10 febbraio 2025, nn. 3321, 3322, 3323, 3325 e 3328; Cass., Sez. Trib., 12 febbraio 2025, nn. 3631 e 3636). Di talché, l’art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, va interpretato nel senso che l'occupazione mediante impianti di servizi pubblici (tale essendo il viadotto autostradale, che rappresenta un “impianto” costituito da una costruzione completata da strutture –impianti segnaletici e di illuminazione -che ne aumentano l'utilità) è soggetta alla tassa, sia che si tratti di spazi sottostanti, che sovrastanti lo spazio pubblico (salvo che ricorra una delle eccezioni di soprasuolo tassativamente previste dalla norma, tra le quali non si menzionano i viadotti e sovrappassi autostradali) (Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2019, n. 28341). Per cui, la destinazione del bene ad uso collettivo di viabilità non esclude l’occupazione, avendo questa Corte già chiarito che la società concessionaria dello Stato che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento della TOSAP, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società concessionaria nello svolgimento, in autonomia, della propria attività d'impresa, per cui è sufficiente l’utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall’ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione; tanto più considerandosi che il tributo è ex lege dovuto anche per le occupazioni «poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa» (art. 38 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507). Dunque, la pianificazione del tracciato autostradale e, quindi, l'attraversamento da parte del viadotto autostradale del soprassuolo comunale o provinciale in forza della legge 24 luglio 1961, n. 729 (recante il “Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali”) non eliminano l’operatività del regime previsto dagli artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, giacché la regolarità delle procedure dirette al rilascio della concessione per la costruzione e/o l’esercizio dell’opera pubblica (anche in relazione all’acquisizione coattiva dei suoli interessati dalla collocazione del sedime autostradale con le relative pertinenze) non esclude che l’occupazione del soprassuolo inerente a strade comprese nel demanio comunale o provinciale sia sine titulo rispetto all’ente locale, che è del tutto estraneo alle vicende riguardanti la predetta concessione. Per cui, la concessione con la quale lo Stato affida al concessionario la progettazione, la costruzione, la realizzazione e la gestione di una rete autostradale non è quella di cui all’art. 39, che è invece quella per mezzo della quale il Comune o la Provincia autorizzano un determinato soggetto ad effettuare un’occupazione di uno spazio pubblico, sia che essa si realizzi in superficie, così come previsto dal primo comma dell’art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sia che essa si realizzi nel soprassuolo o nelsottosuolo, a mente del secondo comma della stessa disposizione(Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 787; Cass., Sez. Trib., 11 ottobre 2025, n. 27221). 2.5 Né l’inserimento dell’opera autostradale nello strumento urbanistico generale può equivalere ad un tacito riconoscimento da parte del Comune della privazione della disponibilità di tali aree, anche in corrispondenza dell’intersezione con le viabilità locali, per la destinazione alla viabilità statale dell’intera fascia di territorio che è oggetto di occupazione. Difatti, è vero che, in base all’art. 7, comma 2, n. 1), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. “legge urbanistica”), il piano regolatore generale di un ente locale non può prescindere, nella programmazione urbanistica, dalla «rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti» (e, quindi, anche dalle infrastrutture autostradali), che sono stati realizzati sul territorio comunale anche per effetto della previsione di fonti superiori, e non può prevedere né imporre opere che siano paesaggisticamente ed urbanisticamente incoerenti con le superiori determinazioni (del resto, secondo la gerarchia delle fonti, le norme primarie prevalgono sugli strumenti urbanistici adottati dagli enti locali con provvedimenti di natura regolamentare), ma si tratta di una mera ed inevitabile conseguenza dell’immanenza delle opere autostradali,che non comporta il riconoscimento della perdita della proprietà demaniale né tange il potere impositivo dell’ente locale sugli spazi sovrastanti le strade comunali per effetto della loro apprensione da parte dello Stato (o del suo concessionario). 2.6 Tali principi sono stati ribaditi dai più recenti arresti di questa Corte in materia (Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, nn. 784, 787, 791, 798, 799 e 800; Cass., Sez. Trib., 10 febbraio 2025, nn. 3321, 3322, 3323, 3325 e 3328; Cass., Sez. Trib., 12 febbraio 2025, n. 3636). 2.7In particolare, con riguardo alla materiale collocazione del viadotto nello spazio aereo sovrastante la strada comunale, non vi è dubbio che l’opera in questione abbia stabilmente occupato parte del soprassuolo, limitandone la futura utilizzabilità da parte della collettività territoriale rappresentata dall’ente locale. In altri termini, la sottrazione all’uso collettivo del volume sovrastante il tratto di strada comunale è insita (in re ipsa) nella stessa costruzione del viadotto da parte della concessionaria statale, essendo stata correttamente valutata alla stregua di presupposto impositivo. Peraltro, a dispetto della prospettazione sostenuta dalla ricorrente circa una presunta “ablazione” dell’area occupata mediante la costruzione del viadotto autostradale (per la quale, comunque, non si fa cenno all’eventuale adozione del provvedimento ablatorio, lasciando intendere l’incompiutezza del procedimento espropriativo), trasferendosene la proprietà allo Stato e conservandosene l’uso al Comune, questa Corte ha più volte ribadito che la costruzione della rete autostradale prevista ed approvata con provvedimenti legislativi non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali al demanio statale, tenuto conto che l’art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, prevedeva l’esecuzione di procedure espropriative per la realizzazione delle opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla predetta legge, mentre l’art. 12, comma 4, della medesima legge, nel prevedere che gli enti proprietari potevano prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad amministrazioni diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali. Del resto, l’art. 822 cod. civ. prevede che le strade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico se appartengono allo Stato e, cioè, rientrano nel demanio pubblico statale meramente eventuale, il che non esclude, quindi, che la strada su cui insiste il cavalcavia dell’autostrada appartenga ad altro ente (da ultime: Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, n. 2255; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2395; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, nn. 15162, 15167, 15171, 15173, 15186, 15201, 15204). 2.8Occorre, quindi, distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell’autostrada da quella di quest’ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell’ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164). Difatti, in linea di principio, sul piano civilistico, per quanto concerne le strade, vale il regime generale dell’art. 840 cod. civ., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157). Rimane, tuttavia, fermo che l’art. 840 cod. civ. si riferisce al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terreno, ossia la zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiale del piano di campagna. La nozione, quindi, non comprende l’area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto. In questo caso, qualora la proprietà pubblica del suolo non risulti positivamente, si tratta di stabilire se sia operante la presunzione iuris tantumdi demanialità delle aree accessorie alle strade pubbliche, quali pertinenze stradali (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157), che, peraltro, non può operare in relazione all’area occupata dal percorso di un’altra strada pubblica. Per cui, si deve escludere qualsiasi apprensione allo Stato del tratto di strada comunale che sia perpendicolarmente sottostante al viadotto autostradale. 2.9 Nella specie, quindi, la sentenza impugnata si è conformata ai principi enunciati, laddove è stato accertato che: «Ciò posto, nel merito, occorre rilevare che la pretesa impositiva oggetto di causa inerisce pacificamente al fatto che il Comune di Moncalieri (TO) ha accertato ai fini T.O.S.A.P. per l’anno 2014, l’occupazione di aree per complessivi mq. 1.250, poste in corrispondenza di un viadotto autostradale, soprastante il [OSCURATO:PERSONA] (mq. 625) e la [OSCURATO:PERSONA] (mq. 625) nel Comune di Moncalieri. Alla luce di questi elementi circostanziali, riconosciuti anche dalla contribuente nell’atto di appello, risulta indiscutibile la natura demaniale (in capo al Comune) dei beni di cui si assume l’occupazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. È, infatti, proprio l’essenza stessa di quei beni - riferiti alle superfici su cui insistono, come si legge nell’avviso impugnato, la “rotonda via Custoza” e la “rotonda Trieste”, nella parte in cui tali strade sono sormontate da viadotti autostradali della [OSCURATO:SOCIETA]. -che determina l’attrazione degli stessi al patrimonio indisponibile del Comune. (…) Orbene, nel caso concreto, da un punto di vista fattuale è assolutamente evidente che l’esistenza di un viadotto autostradale al di sopra di una strada comunale, incrociandosi con la stessa, sottrae all’uso pubblico lo spazio soprastante il bene appartenente all’ente comunale, impedendo a quest’ultimo l’utilizzo di quella colonna d’aria (anche per una diversa articolazione del reticolo viario comunale: ad esempio, con strade sopraelevate).Sussistono quindi tutti i presupposti impositivi previsti dalla legge di cui si è detto, non potendosi condividere quanto sostenuto dalla difesa dell’attuale appellante in merito alla volontaria sottrazione del bene alla collettività, in conseguenza della decisione relativa all’edificazione, proprio in quel punto, di un’opera di servizio pubblico (come un percorso autostradale)». 3. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt.22 della legge 20 marzo 1865,n. 2248, all . F , 2, comma 7 , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 38 del d.lgs. 15 novembre 1993 , n. 507 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado la titolarità in capo al Comune della superficie interferita (e dunque l’attrazione della stessa al patrimonio indisponibile del Comune) in quanto facente parte di un tratto di strada adibita a viabilità locale, senza tener conto del fatto che la superficie “occupata” costituisce un’intersezione a livello sfalsato tra una strada comunale e l’autostrada diversamente disciplinata dal codice della strada (art.25 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ed attratta, anche in virtù del vincolo di pertinenzialità su di essa gravante al regime pubblicistico, del demanio statale;nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi su llo specifico motivo d i a ppello ; in via subordinata, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato rigettato lo specifico motivo di appello senza alcuna motivazione. 3.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 3.2 Secondo laproposta di definizione anticipata: «Il secondo motivo lamenta una omessa pronuncia. La questione che si pone è di diritto ed è infondata. L’art. 38 d.lgs. n. 507/1993 va interpretato nel senso che l'occupazione mediante impianti di servizi pubblici (tale essendo il viadotto autostradale, che costituisce un impianto costituito da una costruzione completata da strutture –impianti segnaletici e di illuminazione -che ne aumentano l'utilità) è soggetta alla tassa, sia che si tratti di spazi sottostanti, che sovrastanti lo spazio pubblico;- la tassa compete al concessionario che occupa lo spazio, a nulla rilevando il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato, poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni, con la conseguenza che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato. Deve poi riconoscersi in linea di principio che, per quanto concerne le strade, il regime della proprietà non può che essere quello generale di cui all’art. 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferosdella relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata (Cass. n. 3882/1985). Il disposto dell’art. 840 c.c. si riferisce non solo al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terreno, ossia la zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiale del piano di campagna (Cass. n. 6587/1986; n. 632/1983), ma anche l’area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto, estendendosi allo spazio aereo compreso nella proiezione ideale, in altezza, del bene (Cass. n. 1379/1976). La presunzione di demanialità anche all’area sovrastante si desume dall’art. 22 l. n. 2248 del 1865 ed opera sulla base di due presupposti, uno di natura spaziale nel senso che l’area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica (Cass. n. 4975/2007), l’altra di natura funzionale, vale a dire deve integrare la funzione viaria (Cass. n. 8876/2011; n. 238/2004). Ricorrendo tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell’area (Cass. n. 23705/2009; n. 4975/2007;S.U., n. 5522/1996; v. Cass. n. 9157/2023)». 3.3Per il primo aspetto, vanno pedissequamente richiamate le argomentazioni già illustrate in materia di inammissibilità del mezzo per la preclusione derivante dalla c.d. “doppia conforme”. 3.4Per il secondo aspetto, sicuramente, non è significativo il richiamo alla previsione dell’art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui: «Le strade urbane (...) sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti», giacché tale disposizione si riferisce alla diversa ipotesi di “incrocio”sul medesimo livello (o a raso) di strade situate alla medesima altezza, ma appartenenti ad enti diversi, che ai fini della TOSAP è espressamente regolamentata dall’art. 38, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (a tenore del quale: «4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei Comuni medesimi»), non avendo alcuna attinenza con la fattispecie eterogenea dell’occupazione del soprassuolo inerente alla strada comunale. 3.5 Inoltre, la presunzione di demanialità, che è stabilita dall'art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada; nelle altre ipotesi, invece, affinché un'area privata venga a far parte del demanio, è necessario che essa sia destinata all'uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla pubblica amministrazione (Cass., Sez. 2^, 2 febbraio 2017, n. 2795; Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2018, n. 12497; Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157; Cass., Sez. 1^, 17 luglio 2024, n. 19784). Per cui, si deve escludere qualsiasi apprensione allo Stato del tratto di strada comunale che sia perpendicolarmente sottostante al viadotto autostradale. A maggior ragione, quindi, non si può ammettere un’acquisizione –per interposta persona - a favore d ella concessionaria dell’autostrada, che non opera quale longa manusdello Stato (Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2463). 3.6 Né la previsione dell’art. 25, comma 1 - ter , lett. a ) , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall’art. 49, comma 5, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, contraddice in alcun modo la ricostruzione della permanenza della proprietà comunale sulla strada sottostante il viadotto autostradale. Difatti, sancendo che «le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento», tale disposizione – che regolamenta la c.d. “ intersezione ” a livelli sfalsati di strade situate a diverse altezze - riconosce la sola appartenenza dei sottopassi o sovrappassi delle strade di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali) agli enti indicati dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (tra i quali, lo Stato), escludendo ogni incidenza sull’appartenenza delle strade di tipo inferiore, vale a dire quelle di tipo C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), E-bis (strade urbane ciclabili), F (strade locali) e F-bis(itinerari ciclo- pedonali), la cui proprietà rimane ferma in capo agli enti d’origine. Analogamente, il d.m. 30 novembre 2021, n. 485, contenente in allegato, «in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell’articolo 2 del Codice della strada (...),l’elenco delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l’indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25, commi 1-bis e 1-ter, del medesimo Codicedella strada», si riferisce alla esclusiva proprietà dei sovrappassi, ma non anche alla proprietà delle sottostanti strade di tipo inferiore, che continuano ad appartenere agli enti d’origine (al pari dell’inerente soprassuolo). 3.7In proposito, il giudice di appello non si è discostato da tali principi, avendo espressamente accertato che: «È, infatti, doveroso ricordare, sul punto, il disposto dell’art. 22 della Legge 20.3.1865 n. 2248, Allegato F, il quale statuisce testualmente, al comma primo, che: “è proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali.”, precisando, all’ultimo comma, chepure “I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una città o villaggio fanno parte delle strade comunali”. Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha pure chiarito, in proposito, che: “In tema di strade comunali, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, all. F (disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come pertinenze, del complesso viario del Comune), pone una presunzione "iuris tantum" di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune, ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione.” (Cass. 19.10.2021 n. 28869). La natura propriamente comunale delle strade di cui qui ci si occupa risulta poi indiscutibile in conseguenza della pacifica collocazione delle stesse (all’interno del concentrico di Moncalieri e dovendosi tenere conto del disposto di cui all’art. 2, comma 7 del D.Lgs. 285/92 a norma del quale “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversanocentri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. Nel caso concreto, poi, l’effettiva presa in consegna di quel tratto di strada da parte del Comune fin dalla data del 15.3.1974, per effetto del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Moncalieri n. 133 prodotto dall’Abaco quale doc. 4. Giova infine precisare che, nel caso di specie, la difesa dell’appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a sostenere l’attribuibilità di quei beni ad altri soggetti; risulta quindi acclarata la proprietà comunale delle aree in questione». 4. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., in alternativa, nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in ogni caso,violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 47 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi «in merito al fatto che la prova del presupposto della pretesa impositiva doveva essere fornita dall'ente impositore e non ha(…)nello specifico rilevato come il medesimo non abbia mai concretamente dimostrato i tratti stradali effettivamente occupati, né abbia spiegato il perché - ai fini della determinazione della tassa -abbia adottato il criterio a metro quadro in luogo di quello lineare disposto per gli impianti dall’art.47 d.lgs n.507 del 1993 » . 4.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 4.2 Come è stato puntualmente rilevato dalla proposta di definizione anticipata: «Il terzo motivo è infondato. Il riferimento dell’art. 47 alla «lunghezza delle strade comunali o provinciali» ed al «km lineare», deve essere sistematicamente coordinato con le disposizioni degli artt. 39 e 42, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 507, - secondo cui, rispettivamente: «La tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio»; «4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. 5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento» - ove l’espressa menzione della «superficie» e dei «metri quadrati» lascia intendere che la determinazione del quantum debeatur deve essere rapportata alle dimensioni (lunghezza e larghezza) dell’occupazione in relazione alla consistenza dell’opera realizzata. Per cui, è evidente che l’estensione del soprassuolo occupato dal sedime del viadotto autostradale doveva essere necessariamente indicata in mq. per le stesse caratteristiche del manufatto realizzato(Cass. nn. 799 e 800 del 2025)». 4.3Per il primo aspetto, vanno pedissequamente richiamate le argomentazioni già illustrate in materia di inammissibilità del mezzo per la preclusione derivante dalla c.d. “doppia conforme”. 4.4 Inoltre, lamentando la carenza di un valido supporto probatorio in merito all’esistenza effettiva del presupposto impositivo, il mezzo incorre in una palese confusione tra la “motivazione” dell’avviso di accertamento, che è finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la “prova” della pretesa impositiva (o della sua infondatezza), che va riferita al documento, quale mezzo da far valere nel processo. Questa distinzione tra piano della motivazione e piano della prova trova conferma normativa nell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testo novellato dall’art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219), che, mentre richiede l’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce, sempre che non sia già stato portato a conoscenza dall’interessato o l’avviso ne riproduca il contenuto essenziale, prevede soltanto l’indicazione dei mezzi di prova, che potranno essere prodotti o acquisiti nell’eventuale processo a seguito dell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini: Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2024, n. 8016 – vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 799). 4.5 Per il secondo aspetto, come è stato evidenziato dal giudice di appello: «Ai fini della decisione occorre anzitutto ribadire che, diversamente da quanto opinato dalla parte appellante, l’avviso di accertamento impugnato risulta contenere una sufficiente esposizione di tutti gli elementi di fatto necessari alla controparte per conoscere con l’esattezza la natura ed il contenuto della pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. Invero, oltre al tipo di imposta (TOSAP) che si assume non essere stata versata dalla contribuente, viene anche precisata la collocazione del bene soggetto ad imposizione (in quanto di proprietà comunale) e la sua dimensione, nonché la tariffa applicata ed il conseguente importo complessivamente richiesto. L’atto appare quindi adeguatamente motivato (in conformità all’art. 1, comma 162, L. 296/2006), non essendo necessario, come sembra invece supporre la difesa dell’appellante, che nel medesimo vengano esposti gli elementi probatori utili a comprovare la veridicità di quanto sostenuto nell’avviso (con riguardo alla proprietà del bene, alla sua lunghezza e larghezza, all’entità della compromissione dell’uso pubblico dello stesso o ai presupposti normativi della quantificazione della tariffa), trattandosi di profili che ineriscono alla fondatezza della pretesa impositiva e che sono suscettibili di esame in sede contenziosa». 4.6 Ora, in base alla dettagliata descrizione fattane in ricorso (secondo il canone dell’autosufficienza), l’avviso di accertamento ha contestato alla contribuente l’occupazione mediante “ponti autostradal i ” del soprassuolo corrispondente al percorso stradale di [OSCURATO:PERSONA] per un tratto esteso mq. 625 e del soprassuolo corrispondente al percorso stradale di [OSCURATO:PERSONA] per un tratto esteso mq. 625 nell’ambito del Comune di Moncalieri (TO)ed ha liquidato la TOSAP per l’anno 2014per un totale di € 28.902,26 (corrispondente al la misura unitaria di circa € 23,12/mq), oltre a sanzioni amministrative nella misura di € 8.670,00 e interessi moratori nella misura di € 706,86, per un ammontare complessivo di € 38.278,12. Tali informazioni sono conformi alle prescrizioni dell’art. 51, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, a tenore del quale: «Il Comune o la Provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento»; nonché degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1 e comma 2, a tenore dei quali, rispettivamente: «1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47»; «1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2. 2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi: -strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km lineare o frazione; -strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km lineare o frazione». Per cui, essendo consentito alla contribuente di ricostruire ex posti presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della pretesa impositiva, la previsione dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, può considerarsi rispettata. Aggiungasi che il riferimento dell’art. 47 alla «lunghezza delle strade comunali o provinciali» ed al «km lineare», deve essere sistematicamente coordinato con le disposizioni degli artt. 39 e 42, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 507, - secondo cui, rispettivamente: «La tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio»; «4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. 5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento» - ove l’espressa menzione della « superficie » e dei «metri quadrati» lascia intendere che la determinazione del quantum debeatur deve essere rapportata alle dimensioni (lunghezza e larghezza) dell’occupazione in relazione alla consistenza dell’opera realizzata. Attenendosi alla disciplina legislativa, anche l’art. 14, comma 1, del regolamento comunale TOSAP ribadisce che: «La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari». Per cui, è evidente che l’estensione del soprassuolo occupato dal sedime del viadotto autostradale doveva essere necessariamente indicata in mq. per le stesse caratteristiche del manufatto realizzato. 4.7 Confermata la legittimità dell’atto impositivo, è vero che, sul piano della distribuzione dell’onere probatorio in materia di TOSAP, questa Corte ha affermato che, in caso di contestazione da parte del contribuente, grava sull'ente impositore -in base al principio generale secondo cui l'amministrazione finanziaria è tenuta a fornire laprova del fondamento della pretesa fiscale - l'onere di provare, anche tramite presunzioni, la misura dell'effettiva occupazione, quale parametro indefettibile per la determinazione della tassa dovuta (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2004, n. 2433; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2006, n. 1612; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2009, n. 17588 e 17589; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2009, n. 20082). Tuttavia, l’infrazione alla regola generale dell’art. 2697 cod. civ. (che è stata lamentata dalla ricorrente) si può configurare soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2020, n. 7919; Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2286; Cass., Sez. Trib., 7 aprile 2023, n. 9529; Cass., Sez. Lav., 23 maggio 2024, n. 14482; Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2024, n. 30389;Cass., Sez. 1^, 14 febbraio 2025, n. 3761), ma non anche nell’ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente ritenuto che la parte onerata avesse assolto tale onere (come è accaduto nel caso di specie), poiché in questo caso vi è un fallace apprezzamento sull'esito della prova, che è sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nei limiti in cui questa censura è ammessa (Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., Sez. Lav., 28 marzo 2022, n. 9933). Nella specie, quindi, escludendo l’inversione dell’onus probandi in base al contenuto del decisum e considerando la preclusione della c.d. “doppia conforme”, anche tale profilo di censura deve essere disatteso. 5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (recte: d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il concessionario di autostrade non poteva beneficiare dell’esenzione prevista per gli enti pubblici in relazione ai ponti ed ai cavalcavia autostradali in gestione, non tenendo conto della destinazione pubblicisticadei beni, la cui appartenenza a soggetti privati non poteva escludere la titolarità di un diritto assimilabile a quello spettante all’ente concedente ed il cui sfruttamento per la percezione di un profitto economico da parte di soggetti privati non poteva prescindere dall’utilizzazione nell’interesse esclusivo dell’ente concedente. 5.1 Il predetto motivo è infondato. 5.2 A tale riguardo, la proposta di definizione anticipata ha affermato che: «L’ultimo motivo non può trovare ingresso. L'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 507/1993 postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile del comune da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (cfr. nn. 15186, 15171, 15167, 15162, 15204, 15202/2024 citt.; Cass. n. 11688/2017; Cass.n. 11689/17 e Cass. n. 11886/2017); - ne deriva che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato (v. Cass. n. 385/2022, che richiama Cass. nn. 20974/2020; Cass. n. 18385/2019; Cass. n. 19693/2018, 11886/2017, 11689/2018); - né rileva la riconducibilità dell'occupazione allo Stato, dovendo tale argomento ritenersi inconciliabile con la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o agevolazioni (v., tra le molte, più di recente, nn. 15186, 15171, 15167, 15162, 15204, 15202/2024 citt.; Cass. n. 8869/2016; Cass. n. 7037/2014, presupposto interpretativo condiviso da ultimo anche da Corte cost. n. 242/2017) e, più nello specifico, con riguardo proprio alla tassa in questione, con l'interpretazione di questa Corte dell'art. 49, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 507/1993, secondo cui l'esenzione per lo Stato e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (v. già Cass. n. 18041/2009); - la configurazione della [OSCURATO:PERSONA] quale longa manus dell'ente concedente non può essere condivisa in considerazione della sua natura giuridica di amministrazione autonoma, con diritto di sfruttare economicamente i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione, concorrendo le finalità pubblicistiche cui è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale con il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la [OSCURATO:PERSONA]; - non assume rilevanza, dunque, il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio statale e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (v. Cass. n. 4116/2023, che richiama n. 11886/2017; Cass. n. 20974/2020 e, nello stesso senso, Cass.n. 385/2022 e, in tema di Cosap, tra le tante, Cass. n. 22219/2023; Cass. n. 22183/2023; Cass. n. 15010/2023, Cass. n. n. 13051/2023 e Cass. n.10345/2023)». 5.3 Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di TOSAP, l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti pubblici dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e/o la gestione di un’opera pubblica (nella specie, per la gestione di un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguirne la progettazione e la costruzione e/o a curarne la gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera pubblica sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2017, n. 11886; Cass., Sez. 6^-5, 25 luglio 2018, n. 19693; Cass., Sez. 6^-5, 11 settembre 2018, n. 22097; Cass., Sez. 6^-5, 1 ottobre 2020, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, n. 385; Cass., Sez. 6^-5, 28 febbraio2022, n. 6568; Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, nn. 15162, 15167, 15171, 15173, 15186, 15201 e 15204; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, nn. 784, 787, 791, 798, 799 e 800; Cass., Sez. Trib., 10 febbraio 2025, nn. 3321, 3322, 3323, 3325 e 3328; Cass., Sez. Trib., 12 febbraio 2025, nn. 3631 e 3636). È, dunque, sufficiente l’utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall’ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164). 5.4 Dirimenti, al riguardo, sono le considerazioni spese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 maggio 2020, n. 8628), secondo cui, in aderenza al dettato normativo di cui all'art. 39, come sopra interpretato, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione per individuare il soggetto passivo della TOSAP diventa, infatti, irrilevante indagare a chi sia riconducibile l'interesse privato ritratto dall'occupazione, essendo sufficiente e, anzi, assorbente il rapporto esistente tra l'ente territoriale e il contribuente autorizzato, quale specifico destinatario dei provvedimenti con cui l'amministrazione territoriale ha allo stesso trasferito, previo controllo della sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati. A tal riguardo, le concessioni autostradali - nella duplice variante della “concessione di esercizio e di gestione” (artt. 3, comma 1, della legge 21 maggio 1955, n. 463, 16, comma 1, della legge 24 luglio 1961, n. 729, e 5, comma 2, della legge 7 febbraio 1961, n. 59), e della “concessione di solo esercizio” (art. 17, comma 1, della legge 24 luglio 1961, n. 729) - sembrerebbero essere attratte nella tipologia della “concessione di lavori” [che è stata introdotta dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”)], nella misura in cui il corrispettivo, al pari del rischio operativo, deriva al concessionario esclusivamente dallo sfruttamento dell’opera e, quindi, dalla sua gestione, sebbene si siano manifestate perplessità in merito a questa ricostruzione dogmatica, che hanno indotto a classificare tali concessioni come un “ibrido”, giacché esse contengono tanto il profilo della progettazione e della costruzione di nuove infrastrutture, quanto il momento della gestione di un servizio di trasporti. In altri termini, la compresenza di due attività distinte, legate l’una alla costruzione dell’opera, l’altra alla sua gestione, determina per le concessioni autostradali la configurabilità di un regime giuridico “speciale”, che è alla base dell’enucleazione di specifiche disposizioni all’interno del c.d. “Codice dei contratti pubblici”. Non a caso, l’art. 178 del medesimo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha espressamente dettato “Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio”, a conferma della loro natura sui generis. Pur con tali peculiarità, la concessione è un contratto a titolo oneroso che ha per oggetto l'affidamento, da parte della stazione appaltante, della esecuzione di lavori o della fornitura e della gestione di servizi in cui il concessionario ricava il corrispettivo ad esso spettante per l'esecuzione del contratto esercitando il diritto a gestire le opere o i servizi e a trattenere i ricavi della gestione, assumendosi i rischi connessi a tale gestione (e principalmente, nella concessione di servizi o in cui la parte relativa ai servizi è prevalente rispetto ai lavori, il rischio derivante dalla domanda del servizio). La concessione, sia di lavori pubblici che di servizi pubblici, si caratterizza, pertanto, per un dato: la remunerazione degli investimenti compiuti dall'operatore economico privato e delle prestazioni rese nell'esecuzione della concessione è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (o i servizi) erogati attraverso le opere pubbliche realizzate (Cons. St., Sez. 5^, 4 febbraio 2022, n. 795). In sostanza, la caratteristica principale della concessione, ossia l'autorizzazione a gestire o sfruttare un'opera pubblica o un servizio pubblico, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi, rischio che non sussiste quando la pubblica amministrazione si obbliga a coprire eventuali perdite occorse nell'esercizio dell'attività nell'interesse pubblico (Cons. St., Ad. Plen., 30 gennaio 2014, n. 7). Si è, dunque, in presenza di una concessione quando, in base al titolo, l'operatore si assume i rischi economici della gestione dell’opera pubblica o del servizio pubblico, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si sarà in presenza di un contratto di appalto pubblico quando l'onere dell’opera pubblica o del servizio pubblico venga a gravare sostanzialmente sulla pubblica amministrazione. La nozione (di fonte unionale) è stata ribadita anche da questa Corte, secondo la quale la caratteristica principale della concessione, ossia l’autorizzazione a gestire o sfruttare un’opera o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi, rischio dal quale il concessionario si garantisce rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa (Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2020, n. 16889; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24977; Cass., Sez. 6^-2, 17 marzo 2022, n. 8692; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22062; Cass. Sez. 3^, 11 aprile 2024, n. 9818; Cass., Sez. Un., 27 agosto 2024, n. 23155). Ad ulteriore conferma della qualificazione privatistica della società autostradale, si può richiamare anche il principio enunciato da questa Corte, secondo cui, sia in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica sia in tema di concessione di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e la gestione) dell'opera pubblica, sia se non collegate all'esecuzione di un'opera pubblica, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21200; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. 32728; Cass., Sez. Un., 8 luglio 2019, n. 18267; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2019, n. 33691; Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n. 5594; Cass., Sez. Un., 11 marzo 2020, n. 7005; Cass., Sez. Un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass., Sez. Un., 11 marzo 2023, n. 7735; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2023, n. 18374; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2023, n. 30267; Cass., Sez. Un., 22 luglio 2024, n. 20088), venendo in rilievo una relazione paritaria di tipo contrattuale con l’amministrazione statale in ordine all’attuazione del rapporto concessorio. Parimenti, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che le società concessionarie per la costruzione e/o la gestione di opera pubblica ovvero per la gestione di servizio pubblico, anche se partecipate (in forma maggioritaria o totalitaria) da enti pubblici, sono soggette allo statuto dell’imprenditore commerciale (artt. 2082 ss. cod. civ.) e, quindi, all’apertura delle procedure concorsuali (artt. 1 ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), sottolineando che la circostanza di essere affidatarie di servizi di interesse pubblico o gestori di beni di natura demaniale non crea un rapporto di immedesimazione con l'ente pubblico (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 27 settembre 2013, n. 22209; Cass., Sez. 1^, 2 luglio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2019, n. 956; Cass., Sez. 1^, 22 febbraio 2019, n. 5346; Cass., Sez. 1^, 4 marzo 2022, n. 7260; Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2023, n. 8794; Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2023, n. 11273). 5.5 Restando sempre alle fattispecie tipizzate dal diritto unionale, la società autostradale non è certamente riconducibile alla figura dell’“organismo di diritto pubblico”, che gli artt. 2, par. 1, lett. a), della citata direttiva n. 2004/17/CE e 1, comma 9, della citata direttiva n. 2004/18/CE, definiscono come «organismo (...) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale» (nozione recepita a livello nazionale dall’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), potendo al più, ove ne ricorrano le condizioni (ma non nella fattispecie in disamina), rientrare tra le “imprese pubbliche”, che si configurano, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. a), della citata direttiva n. 2004/17/CE, come «le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione» (nozione recepita a livello nazionale dall’art. 3, comma 1, lett. t), del citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), essendo caratterizzate dallo svolgimento di attività economica a carattere, per definizione, imprenditoriale e, quindi, qualificata dalla presenza sintomatica dei seguenti indici (che rivelano la qualità di impresa e, al contempo, escludono il carattere non industriale o commerciale dei bisogni): l’agire in normali condizioni di mercato, il perseguimento di uno scopo di lucro e l’assunzione del rischio. 5.6 In questo quadro, perdono evidentemente rilievo, ai fini impositivi, quei profili di asserita divergenza rispetto a quella giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. 5^, 22 novembre 2023, nn. 10010, 10011, 10012, 10013, 10014, 10015, 10016, 10017 e 10018; Cons. St., Sez. 5^, 27 novembre 2024, n. 10130), la quale, incidendo (nell’ambito del COSAP) sul diverso terreno dei presupposti autoritativi di legittimo esercizio del potere concessorio, ha cura di evidenziare la inconcepibilità del rilascio di una concessione comunale di occupazione in relazione ad un bene “occupante” appartenente al demanio dello Stato (permanendo tale demanialità statale anche nell’ipotesi di gestione lucrativa dell’infrastruttura), atteso che – sempre nell’ottica della disciplina tributaria di cui al d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, come sempre interpretata, da ultimo, anche dalle Sezioni Unite –il presupposto impositivo richiama sì la relazione concessoria, senza, però, al contempo farne elemento imprescindibile, cioè senza escludere che, in assenza di questa (e dunque dei relativi presupposti amministrativi), il tributo debba essere, comunque, corrisposto da chi, anche in linea di fatto (ed anche se in maniera non abusiva), occupi il suolo comunale o provinciale, fatte naturalmente salve le previste esenzioni; con conseguente irrilevanza del fatto che, in forza di un diverso titolo concessorio, l’occupazione si attui attraverso la (o al fine della) gestione economica di un bene pacificamente appartenente al demanio statale. Diversamente da quanto osservato dalla menzionata giurisprudenza amministrativa, non sembra, dunque, rilevare ai fini impositivi la supremazia dello Stato sul Comune o sulla Provincia, dal momento che questa può, per l’appunto, interferire, neutralizzandola, sulla necessità di un provvedimento concessorio, ma non sul materializzarsi del presupposto del tributo costituito dal fatto in sé dell’occupazione; a meno che, ben inteso, non si verta di occupazione posta “direttamente” in essere dallo Stato nell’esercizio di quella supremazia. Parimenti ininfluenti ai fini di causa devono ritenersi quelle fonti legislative ed amministrative (ad esempio, la legge 21 maggio 1955, n. 463, e la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardanti la realizzazione della rete autostradale, o anche la nota resa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 21 giugno 2023, n. 15776, recante disposizioni secondarie sulle procedure di autorizzazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche in conferenza dei servizi) che regolano le procedure di costruzione della rete autostradale, così come l’attribuzione allo Stato della relativa proprietà, risultando esse –ancora una volta –indifferenti a quel presupposto; almeno fino a quando non venga dal legislatore affermato ciò che al momento non è (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164), cioè l’attrazione (per accessione invertita) allo Stato, per il solo fatto della costruzione del sovrappasso, della proprietà delle sottostanti strade comunali o provinciali occupate. 5.7 Ne discende che la sentenza impugnata si è uniformata al principio enunciato, avendo correttamente ritenuto che: «Infine, del tutto correttamente, la CTP ha altresì escluso che possa configurarsi, nel caso di specie, un’esenzione dalla TOSAP per il fatto di esercitare un pubblico servizio. Gli insegnamenti della Suprema Corte (si veda, da ultimo, Cass.9.9.2020 n. 20974) hanno infatti testualmente chiarito, sul punto, che: “Questa Corte si è già occupata della medesima questione giuridica enunciando il seguente principio: "In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione" (Cass. 11886/2017, tra le stesse parti). Il presupposto impositivo è infatti costituito -ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993 - dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province; ai fini della TOSAP rileva il fatto in sé della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (Cass. n. 11553/2003; Cass. n. 2555/2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste 1 dall'art. 49 D.lgs. 507/93. L'esenzione in parola non è però applicabile al caso di specie, perché l'occupazione medesima deve considerarsi propria dell'ente concessionario e non dello Stato, in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni». 6. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza/inammissibilitàdei motiv i dedott i il ricorsodeve essere respinto. 7. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: -nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; - nei rapporti tra ricorrente e intimata, nulla deve essere disposto in ordine alla relativa regolamentazione, non essendosi ritualmente costituita in giudizio la parte vittoriosa. 8. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, n. 3), lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata nella metà dell’importo corrispondente alla liquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849). Ovviamente, tanto non può valere nei confronti della parte vittoriosa che sia rimasta intimata, non potendo esservi pronuncia sulle spese giudiziali in suo favore ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. 9. In applicazione del combinato disposto degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve, altresì, condannare il ricorrente a pagare una sanzione di € 1.700,00 a favore della Cassa delle Ammende; peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ. - codifica un'ipot esi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540), per quanto sia stato precisato che la predetta norma non prevede l'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, la quale resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069), avendosi particolare riguardo, nella specie, alla omogeneità delle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta. Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-biscod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende -nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 –nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641). 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza d